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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 684 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 2.12.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(nato a [...] – Svizzera in data 1.2.1962) Parte_1
(CF ) titolare della ditta individuale C.F._1 [...]
di (P.IVA ), Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Jenny BESTETTI con domicilio telematico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Sabotino n. 15, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E
P.I. ) e per essa la mandataria con Controparte_2 P.IVA_2
rappresentanza Controparte_3
(C.F. e P.I. )
[...] P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi IANNETTI (con domicilio telematico) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via A. Gramsci n. 22, per procura rilasciata in calce al ricorso monitorio opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 2.12.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale Parte_1
titolare della ditta individuale GK Design & Exhibits Service di RI RA
GI, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21275/19 - RG
60777/2019, emesso dal Tribunale di Roma del 31.10.2019 e notificato in data
8.11.2019, di condanna al rilascio dei beni mobili di cui al contratto di locazione n.
AL/2161070007 del 13 - 22.06.2016 e al pagamento di € 27.437,31 a titolo di canoni di locazione finanziaria in relazione al medesimo contratto.
Deduceva al riguardo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e conseguente invalidità del decreto ingiuntivo;
nel merito, l'inidoneità della documentazione prodotta a provare il credito e, comunque, di essere titolare di un maggior credito per i danni causati dalla illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, effettuata da nell'agosto CP_2
2017, sul presupposto del mancato pagamento di € 33.327,00 e € 267.727,00.
Concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- Accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore di quello di Como e/o Rimini e/o Cremona, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 21275/19 emesso dal Tribunale di Roma in data
31.10.2019;
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di incompetenza, non concedere, ove richiesta la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
21275/19 emesso dal Tribunale di Roma in data 31.10.2019 per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito:
2 - Accertata e dichiarata l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi
Banca di Italia, attuata dalla condannare la Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_4
risarcimento dei danni conseguenti alla predetta segnalazione cagionati al Sig.
Pt_1
Respingere le domande avversarie e revocare il decreto ingiuntivo n. 21275/19 emesso dal Tribunale di Roma in data 31.10.2019 per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato il diritto di credito in capo alla
compensare lo stesso con le somme spettanti al Sig. Controparte_4
di cui al precedente punto.” Parte_1
Si costituiva rilevando l'infondatezza della dedotta incompetenza CP_2
territoriale del Tribunale alla luce delle previsioni contrattuali e, nel merito, dell'opposizione, in quanto l'opposta si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni dal novembre 2018 sino alla comunicazione del 4.3.2019 di intervenuta risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva espressa;
in merito alla domanda risarcitoria, evidenziava che la segnalazione era stata effettuata in conformità alle disposizioni di legge, non per il mancato pagamento dei canoni di cui al decreto ingiuntivo bensì per gli importi dovuti a titolo di penale, a sconfino e non a sofferenza, come evidenziato con i provvedimenti resi dal Tribunale di Milano sul ricorso ex art. 700 e successivo reclamo, proposti dalla odierna opponente per chiedere la cancellazione della segnalazione ed entrambi respinti.
Concludeva quindi chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraris reiiectis:
1) Rigettare integralmente l'opposizione avversaria perché meramente dilatoria, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata per i motivi esposti in narrativa, con conferma del Decreto Ingiuntivo opposto R.G. 60777/2019,
n. 21275/2019, concedendo in sede di prima udienza la provvisoria esecuzione del
3 Decreto Ingiuntivo di pagamento e consegna del Tribunale di Roma, R.G.
60777/2019, n. 21275/2019.
2) In ogni caso: accertare e dichiarare il mancato pagamento alle scadenze pattuite contrattualmente dalle fatture azionate in via monitoria e per l'effetto condannare la odierna opponente Parte_2
al pagamento dell'importo di Euro 27.437,31 a titolo di canoni di locazione, servizi e spese scaduti e non pagati, oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia oltre spese legali come meglio esposto in narrativa.
3) In ogni caso: accertare e dichiarare la mancata riconsegna del Bene oggetto del
contratto di locazione finanziaria meglio descritto in narrativa e per l'effetto condannare la odierna opponente Parte_2
alla riconsegna alla Banca proprietaria.”
[...]
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e delle repliche scaduti in data 20.2.2024.
<<<< >>>>
Dalla documentazione in atti emerge che l'opponente, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, ha stipulato con IL (poi , il Controparte_4
contratto di locazione finanziaria n. AL/ 2161070007 avente ad oggetto i seguenti beni, acquistati da con ordine del 22.6.2016 proprio al fine di concederli CP_2
in locazione finanziaria alla opposta:
- N. 1 Pialla a filo modello F520 E Class.
- N. 1 Calibratrice-levigatrice automatica scm modello Sandya 900 RRR 135.
- N. 1 Sezionatrice Gabbiani corredata di software ottimo modello Galaxy 3 110 A.
- N. 1 Levigatrice a nastro volpato modello LBO 60/G.
- N. 1 Pressa Italpresse mod. XL/8-S 3500*1300 PA BO.
- N. 1 Bordatrice automatiche monolato SCM modello Olimpic K 800 R.
4 - N. Seghe circolare SCM modello SI 400 EP class.
- N. 1 Sega a nastro centauro modello CO 700.
- N. 1 Gru a colonna Elephant tipo B-200/6 completa di paranco elettrico tipo
KF20S2A/IG e apparecchiatura a ventose modello PNT2RP.
- N. 1 centro di lavoro morbidelli modello Author M 800 corredato di software alpha cam e vari accessori d'uso;
Il corrispettivo della locazione finanziaria era pattuito in € 686.575,37 oltre interessi da rimborsare in 72 mesi.
A seguito di un incendio verificatosi in data 31.1.2017, che comportava la distruzione di uno dei macchinari, le parti modificavano le condizioni contrattuali, come da comunicazione del 3.4.2017, escludendo il bene distrutto (n. 1 centro di lavoro morbidelli modello Author M 800 corredato di software Alpha Cam e vari accessori d'uso) e ridefinendo il corrispettivo totale della locazione finanziaria in € 381.610,33 oltre imposte, a far tempo dal canone scadente l'1.2.2017, con rimodulazione dell'importo dei canoni.
A seguito del mancato pagamento dei canoni a partire dal novembre 2018, con raccomandata del 4.3.2019, l'opposta dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 19 e chiedeva quindi la restituzione dei beni e il pagamento di € 26.856,22 a titolo di canoni inadempiuti.
A fronte del protratto inadempimento, chiedeva ed otteneva il Controparte_4
decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione.
Tanto premesso, deve preliminarmente respingersi in quanto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente sul presupposto che non risulti sottoscritto il contratto di locazione finanziaria, che pacificamente, all'art. 25 delle condizioni generali, prevede quale foro esclusivo competente il Tribunale di Roma.
In realtà, il contratto depositato dalla opposta , quale documento 3 del fascicolo CP_2
monitorio, riporta la sottoscrizione della opponente in ciascuna pagina delle condizioni generali di contratto e, comunque, per espressa approvazione, sotto il riepilogo delle condizioni particolari riportate in calce al contratto (pag. 3 del
5 contratto), così da risultare pienamente valide ed efficaci le previsioni in esse contenute.
Risulta inoltre sottoscritta dalla opponente ogni pagina della comunicazione di CP_2
del 3.4.2017 (all. 6 del fascicolo monitorio), contenente la modifica alle condizioni contrattuali a seguito della distruzione di uno dei beni, tra cui anche la previsione riportata a pag. 5 del foro di Roma o Milano, a scelta dell'attore, per eventuali controversie.
Deve quindi ritenersi competente il Tribunale di Roma adito, a fronte delle pattuizioni contrattuali accettate.
Nel merito, occorre evidenziare che, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per l'adempimento di un contratto, provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, spettando poi al debitore l'onere di provare l'esatto adempimento (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso in questione, parte ricorrente ha provato l'esistenza del contratto ed anche il proprio adempimento mediante consegna dei beni, pacificamente ammessa da controparte.
L'opponente invece non ha provato, come era suo onere, di aver provveduto al puntuale pagamento dei canoni, in particolare con riguardo a quelli maturati dal novembre 2018, che non contesta siano rimasti inadempiuti, così risultando del tutto irrilevante la menzione ai pagamenti effettuati per l'anno precedente.
Deve quindi ritenersi provato l'inadempimento al pagamento dei canoni e l'intervenuta risoluzione del contratto a fronte della comunicazione di di CP_2
volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 19 delle condizioni generali specificamente approvate.
In merito al quantum, a fronte della specifica previsione contrattuale circa la misura dei canoni e al calcolo degli interessi, sarebbe stato eventualmente onere dell'opponente quanto meno indicare l'entità delle somme richieste e non dovute ed i motivi, nonché quelle, eventualmente minori, comunque dovute in base al contratto.
6 Nulla di tutto ciò è stato fatto dalla opponente, la quale si è limitata ad allegare genericamente la non corrispondenza degli importi fatturati con quelli previsti contrattualmente, senza alcuna esatta specificazione.
Parte opponente nega inoltre di aver rifiutato la restituzione dei beni a seguito della intervenuta risoluzione del contratto ma non prova tuttavia, come era suo onere, di averli restituiti o messi a disposizione di per la restituzione, assumendo CP_2
semplicemente che gli stessi sono custoditi presso la propria sede (pag. 2 penultimo capoverso dell'atto di citazione in opposizione).
Ed allora, deve ritenersi provato, a seguito della intervenuta risoluzione, tanto il diritto alla restituzione dei beni quanto il diritto al pagamento dei canoni scaduti e non pagati sino alla risoluzione, nella misura specificamente indicata da parte opposta.
In via riconvenzionale, parte opponente svolge domanda risarcitoria per i danni che assume subiti in conseguenza della illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi di Banca d'Italia da parte di . CP_2
In merito, deve rilevarsi come già il Tribunale di Milano, con i provvedimenti di rigetto resi in sede di ricorso ex art. 700 e di reclamo proposti dall'odierno opponente per la cancellazione della detta segnalazione (all. 7 della comparsa di costituzione dell'opposta), ha evidenziato che la stessa è stata fatta “a sconfino” per il ritardato pagamento e non “a sofferenza” e che, comunque, non era stata fornita prova alcuna di danni conseguiti alla detta segnalazione in quanto vi era già una precedente segnalazione effettuata da altro istituto di credito.
Nel presente giudizio, l'opposta ha chiarito che la segnalazione è stata fatta in relazione al mancato pagamento della penale, dovuta in base al contratto a seguito della perdita del bene e che la stessa è stata cancellata a seguito del pagamento dell'importo da parte della Compagnia di assicurazione proprio in quanto non relativa ai canoni richiesti in questa sede.
Le richiamate circostanze non sono contestate da parte opposta.
7 In merito poi al pregiudizio, nel provvedimento del Tribunale di Milano di rigetto del reclamo, si evidenzia che: “non risulta la prova di pregiudizio conseguente alla difficoltà di accedere a nuove linee ovvero rappresentato dal rischio di revoca degli affidamenti già accordati derivante dalle due segnalazioni a sconfino atteso che la documentazione de quibus, prodotta (v. doc. nn. 21, 22, 23 e 24) fa riferimento al non accoglimento di richieste di mutuo ovvero a revoca di affidamenti già concessi senza indicare la motivazione, e nella missiva in data 1.12.17 (v. doc. n. 25) della società incaricata dal reclamante di verificare la fattibilità di iniziare nuovi rapporti bancari si indica quale motivazione del diniego da parte di tre banche ad erogare mutui la segnalazione nel corso dell'anno 2017 effettuata dall'istituto di credito BCC Credito
Cooperativo Cassa rurale e artigiana di Cantù, e quindi da un soggetto diverso dalla reclamata”.
Nell'odierno giudizio, da un lato non sono stati specificati i motivi che renderebbero la segnalazione illegittima, a fronte del pacifico ritardo nel pagamento della penale;
dall'altro non è stato fornito alcun ulteriore elemento a conferma dei presunti danni subiti quale conseguenza della segnalazione, laddove le comunicazioni allegate di revoca fido o mancata apertura di credito (allegati 24. 25, 26 e 27 della citazione), non contengono la specificazione delle ragioni, mentre è circostanza non contestata l'esistenza di segnalazioni del nominativo del ricorrente alla Centrale Rischi anche da parte di altro istituto di credito, come evidenziato in entrambi i provvedimenti del
Tribunale di Milano.
La domanda risarcitoria quindi, rimasta priva di riscontro probatorio nell'an e nel quantum, deve essere respinta.
In conclusione, dunque, l'opposizione svolta deve essere integralmente respinta con conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e delle attività svolte.
8
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 21275/19 –
R.G. n. 60777/19, emesso dal Tribunale di Roma in data 31.10.2019, da intendersi definitivamente esecutivo;
• condanna titolare della Ditta Individuale Gk Parte_1
Design & Exhibits Service Di RI RA GI al pagamento delle spese processuali in favore di rappresentata dalla Controparte_4
mandataria Controparte_3
nella misura di € 7.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 7.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 684 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 2.12.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(nato a [...] – Svizzera in data 1.2.1962) Parte_1
(CF ) titolare della ditta individuale C.F._1 [...]
di (P.IVA ), Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Jenny BESTETTI con domicilio telematico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Sabotino n. 15, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
E
P.I. ) e per essa la mandataria con Controparte_2 P.IVA_2
rappresentanza Controparte_3
(C.F. e P.I. )
[...] P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi IANNETTI (con domicilio telematico) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via A. Gramsci n. 22, per procura rilasciata in calce al ricorso monitorio opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 2.12.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale Parte_1
titolare della ditta individuale GK Design & Exhibits Service di RI RA
GI, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21275/19 - RG
60777/2019, emesso dal Tribunale di Roma del 31.10.2019 e notificato in data
8.11.2019, di condanna al rilascio dei beni mobili di cui al contratto di locazione n.
AL/2161070007 del 13 - 22.06.2016 e al pagamento di € 27.437,31 a titolo di canoni di locazione finanziaria in relazione al medesimo contratto.
Deduceva al riguardo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e conseguente invalidità del decreto ingiuntivo;
nel merito, l'inidoneità della documentazione prodotta a provare il credito e, comunque, di essere titolare di un maggior credito per i danni causati dalla illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, effettuata da nell'agosto CP_2
2017, sul presupposto del mancato pagamento di € 33.327,00 e € 267.727,00.
Concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- Accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore di quello di Como e/o Rimini e/o Cremona, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 21275/19 emesso dal Tribunale di Roma in data
31.10.2019;
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di incompetenza, non concedere, ove richiesta la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
21275/19 emesso dal Tribunale di Roma in data 31.10.2019 per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito:
2 - Accertata e dichiarata l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi
Banca di Italia, attuata dalla condannare la Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_4
risarcimento dei danni conseguenti alla predetta segnalazione cagionati al Sig.
Pt_1
Respingere le domande avversarie e revocare il decreto ingiuntivo n. 21275/19 emesso dal Tribunale di Roma in data 31.10.2019 per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato il diritto di credito in capo alla
compensare lo stesso con le somme spettanti al Sig. Controparte_4
di cui al precedente punto.” Parte_1
Si costituiva rilevando l'infondatezza della dedotta incompetenza CP_2
territoriale del Tribunale alla luce delle previsioni contrattuali e, nel merito, dell'opposizione, in quanto l'opposta si era resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni dal novembre 2018 sino alla comunicazione del 4.3.2019 di intervenuta risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva espressa;
in merito alla domanda risarcitoria, evidenziava che la segnalazione era stata effettuata in conformità alle disposizioni di legge, non per il mancato pagamento dei canoni di cui al decreto ingiuntivo bensì per gli importi dovuti a titolo di penale, a sconfino e non a sofferenza, come evidenziato con i provvedimenti resi dal Tribunale di Milano sul ricorso ex art. 700 e successivo reclamo, proposti dalla odierna opponente per chiedere la cancellazione della segnalazione ed entrambi respinti.
Concludeva quindi chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contraris reiiectis:
1) Rigettare integralmente l'opposizione avversaria perché meramente dilatoria, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata per i motivi esposti in narrativa, con conferma del Decreto Ingiuntivo opposto R.G. 60777/2019,
n. 21275/2019, concedendo in sede di prima udienza la provvisoria esecuzione del
3 Decreto Ingiuntivo di pagamento e consegna del Tribunale di Roma, R.G.
60777/2019, n. 21275/2019.
2) In ogni caso: accertare e dichiarare il mancato pagamento alle scadenze pattuite contrattualmente dalle fatture azionate in via monitoria e per l'effetto condannare la odierna opponente Parte_2
al pagamento dell'importo di Euro 27.437,31 a titolo di canoni di locazione, servizi e spese scaduti e non pagati, oltre interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia oltre spese legali come meglio esposto in narrativa.
3) In ogni caso: accertare e dichiarare la mancata riconsegna del Bene oggetto del
contratto di locazione finanziaria meglio descritto in narrativa e per l'effetto condannare la odierna opponente Parte_2
alla riconsegna alla Banca proprietaria.”
[...]
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e delle repliche scaduti in data 20.2.2024.
<<<< >>>>
Dalla documentazione in atti emerge che l'opponente, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, ha stipulato con IL (poi , il Controparte_4
contratto di locazione finanziaria n. AL/ 2161070007 avente ad oggetto i seguenti beni, acquistati da con ordine del 22.6.2016 proprio al fine di concederli CP_2
in locazione finanziaria alla opposta:
- N. 1 Pialla a filo modello F520 E Class.
- N. 1 Calibratrice-levigatrice automatica scm modello Sandya 900 RRR 135.
- N. 1 Sezionatrice Gabbiani corredata di software ottimo modello Galaxy 3 110 A.
- N. 1 Levigatrice a nastro volpato modello LBO 60/G.
- N. 1 Pressa Italpresse mod. XL/8-S 3500*1300 PA BO.
- N. 1 Bordatrice automatiche monolato SCM modello Olimpic K 800 R.
4 - N. Seghe circolare SCM modello SI 400 EP class.
- N. 1 Sega a nastro centauro modello CO 700.
- N. 1 Gru a colonna Elephant tipo B-200/6 completa di paranco elettrico tipo
KF20S2A/IG e apparecchiatura a ventose modello PNT2RP.
- N. 1 centro di lavoro morbidelli modello Author M 800 corredato di software alpha cam e vari accessori d'uso;
Il corrispettivo della locazione finanziaria era pattuito in € 686.575,37 oltre interessi da rimborsare in 72 mesi.
A seguito di un incendio verificatosi in data 31.1.2017, che comportava la distruzione di uno dei macchinari, le parti modificavano le condizioni contrattuali, come da comunicazione del 3.4.2017, escludendo il bene distrutto (n. 1 centro di lavoro morbidelli modello Author M 800 corredato di software Alpha Cam e vari accessori d'uso) e ridefinendo il corrispettivo totale della locazione finanziaria in € 381.610,33 oltre imposte, a far tempo dal canone scadente l'1.2.2017, con rimodulazione dell'importo dei canoni.
A seguito del mancato pagamento dei canoni a partire dal novembre 2018, con raccomandata del 4.3.2019, l'opposta dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 19 e chiedeva quindi la restituzione dei beni e il pagamento di € 26.856,22 a titolo di canoni inadempiuti.
A fronte del protratto inadempimento, chiedeva ed otteneva il Controparte_4
decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione.
Tanto premesso, deve preliminarmente respingersi in quanto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente sul presupposto che non risulti sottoscritto il contratto di locazione finanziaria, che pacificamente, all'art. 25 delle condizioni generali, prevede quale foro esclusivo competente il Tribunale di Roma.
In realtà, il contratto depositato dalla opposta , quale documento 3 del fascicolo CP_2
monitorio, riporta la sottoscrizione della opponente in ciascuna pagina delle condizioni generali di contratto e, comunque, per espressa approvazione, sotto il riepilogo delle condizioni particolari riportate in calce al contratto (pag. 3 del
5 contratto), così da risultare pienamente valide ed efficaci le previsioni in esse contenute.
Risulta inoltre sottoscritta dalla opponente ogni pagina della comunicazione di CP_2
del 3.4.2017 (all. 6 del fascicolo monitorio), contenente la modifica alle condizioni contrattuali a seguito della distruzione di uno dei beni, tra cui anche la previsione riportata a pag. 5 del foro di Roma o Milano, a scelta dell'attore, per eventuali controversie.
Deve quindi ritenersi competente il Tribunale di Roma adito, a fronte delle pattuizioni contrattuali accettate.
Nel merito, occorre evidenziare che, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per l'adempimento di un contratto, provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, spettando poi al debitore l'onere di provare l'esatto adempimento (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso in questione, parte ricorrente ha provato l'esistenza del contratto ed anche il proprio adempimento mediante consegna dei beni, pacificamente ammessa da controparte.
L'opponente invece non ha provato, come era suo onere, di aver provveduto al puntuale pagamento dei canoni, in particolare con riguardo a quelli maturati dal novembre 2018, che non contesta siano rimasti inadempiuti, così risultando del tutto irrilevante la menzione ai pagamenti effettuati per l'anno precedente.
Deve quindi ritenersi provato l'inadempimento al pagamento dei canoni e l'intervenuta risoluzione del contratto a fronte della comunicazione di di CP_2
volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 19 delle condizioni generali specificamente approvate.
In merito al quantum, a fronte della specifica previsione contrattuale circa la misura dei canoni e al calcolo degli interessi, sarebbe stato eventualmente onere dell'opponente quanto meno indicare l'entità delle somme richieste e non dovute ed i motivi, nonché quelle, eventualmente minori, comunque dovute in base al contratto.
6 Nulla di tutto ciò è stato fatto dalla opponente, la quale si è limitata ad allegare genericamente la non corrispondenza degli importi fatturati con quelli previsti contrattualmente, senza alcuna esatta specificazione.
Parte opponente nega inoltre di aver rifiutato la restituzione dei beni a seguito della intervenuta risoluzione del contratto ma non prova tuttavia, come era suo onere, di averli restituiti o messi a disposizione di per la restituzione, assumendo CP_2
semplicemente che gli stessi sono custoditi presso la propria sede (pag. 2 penultimo capoverso dell'atto di citazione in opposizione).
Ed allora, deve ritenersi provato, a seguito della intervenuta risoluzione, tanto il diritto alla restituzione dei beni quanto il diritto al pagamento dei canoni scaduti e non pagati sino alla risoluzione, nella misura specificamente indicata da parte opposta.
In via riconvenzionale, parte opponente svolge domanda risarcitoria per i danni che assume subiti in conseguenza della illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi di Banca d'Italia da parte di . CP_2
In merito, deve rilevarsi come già il Tribunale di Milano, con i provvedimenti di rigetto resi in sede di ricorso ex art. 700 e di reclamo proposti dall'odierno opponente per la cancellazione della detta segnalazione (all. 7 della comparsa di costituzione dell'opposta), ha evidenziato che la stessa è stata fatta “a sconfino” per il ritardato pagamento e non “a sofferenza” e che, comunque, non era stata fornita prova alcuna di danni conseguiti alla detta segnalazione in quanto vi era già una precedente segnalazione effettuata da altro istituto di credito.
Nel presente giudizio, l'opposta ha chiarito che la segnalazione è stata fatta in relazione al mancato pagamento della penale, dovuta in base al contratto a seguito della perdita del bene e che la stessa è stata cancellata a seguito del pagamento dell'importo da parte della Compagnia di assicurazione proprio in quanto non relativa ai canoni richiesti in questa sede.
Le richiamate circostanze non sono contestate da parte opposta.
7 In merito poi al pregiudizio, nel provvedimento del Tribunale di Milano di rigetto del reclamo, si evidenzia che: “non risulta la prova di pregiudizio conseguente alla difficoltà di accedere a nuove linee ovvero rappresentato dal rischio di revoca degli affidamenti già accordati derivante dalle due segnalazioni a sconfino atteso che la documentazione de quibus, prodotta (v. doc. nn. 21, 22, 23 e 24) fa riferimento al non accoglimento di richieste di mutuo ovvero a revoca di affidamenti già concessi senza indicare la motivazione, e nella missiva in data 1.12.17 (v. doc. n. 25) della società incaricata dal reclamante di verificare la fattibilità di iniziare nuovi rapporti bancari si indica quale motivazione del diniego da parte di tre banche ad erogare mutui la segnalazione nel corso dell'anno 2017 effettuata dall'istituto di credito BCC Credito
Cooperativo Cassa rurale e artigiana di Cantù, e quindi da un soggetto diverso dalla reclamata”.
Nell'odierno giudizio, da un lato non sono stati specificati i motivi che renderebbero la segnalazione illegittima, a fronte del pacifico ritardo nel pagamento della penale;
dall'altro non è stato fornito alcun ulteriore elemento a conferma dei presunti danni subiti quale conseguenza della segnalazione, laddove le comunicazioni allegate di revoca fido o mancata apertura di credito (allegati 24. 25, 26 e 27 della citazione), non contengono la specificazione delle ragioni, mentre è circostanza non contestata l'esistenza di segnalazioni del nominativo del ricorrente alla Centrale Rischi anche da parte di altro istituto di credito, come evidenziato in entrambi i provvedimenti del
Tribunale di Milano.
La domanda risarcitoria quindi, rimasta priva di riscontro probatorio nell'an e nel quantum, deve essere respinta.
In conclusione, dunque, l'opposizione svolta deve essere integralmente respinta con conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e delle attività svolte.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 21275/19 –
R.G. n. 60777/19, emesso dal Tribunale di Roma in data 31.10.2019, da intendersi definitivamente esecutivo;
• condanna titolare della Ditta Individuale Gk Parte_1
Design & Exhibits Service Di RI RA GI al pagamento delle spese processuali in favore di rappresentata dalla Controparte_4
mandataria Controparte_3
nella misura di € 7.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 7.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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