Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3439/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Nicola Degaetano, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e nata ad [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonino Peppuccio Todaro, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 29/5/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/3/2024, premesso di aver instaurato una Parte_1 convivenza more uxorio con , in costanza della quale sono nati i figli Controparte_1
(nato a [...], Germania, il 23/8/2016) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
1
RA (il 20/5/2021), ha chiesto la pronuncia della separazione dalla moglie alle condizioni di cui in ricorso.
Con memoria di costituzione del 27/6/2024, si è costituita , chiedendo Controparte_1
la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in memoria.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 14/9/2024, il Giudice delegato ha dettato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno disciplinato come in parte motiva”,
e segnatamente: “facoltà del padre di incontrare e tenere con sé i figli minori, in assenza di diversi accordi liberamente stretti dalle parti, secondo il seguente calendario:
- due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dall'uscita dalla scuola, ovvero dalle ore 15:00, alle ore 20:00;
- a fine settimana alternati, dall'uscita dalla scuola del venerdì, ovvero dalle ore 15:00, alle ore
20:00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, per 3 giorni consecutivi che comprendano il 25 dicembre ovvero il
1° gennaio, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore 20:30, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
- durante le vacanze estive, per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo di luglio o agosto, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione dell'ordinario calendario di visite e garantendo contatti telefonici quotidiani tra i minori e il genitore non presente;
- per tutte le restanti festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza annuale)”; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 250,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT; dichiara ciascuna parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di espletare l'incarico di cui in parte motiva e di riferire a questo Tribunale con relazione scritta da trasmettere 7 giorni prima della prossima
2 udienza”.
In data 12/3/2025 è pervenuta la relazione dei Servizi Sociali di RA, dal contenuto positivo.
Quindi, all'udienza del 29/5/2025, il Giudice delegato, sulla base di quanto esposto dalle parti, ha formulato alle stesse la seguente proposta conciliativa:
“conferma delle condizioni di cui all'ordinanza del 14/9/2024 con riduzione del contributo al mantenimento a carico di per i figli minori ad € 400,00 mensili”. Parte_1
Alla medesima udienza, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
12/7/1990, e , nata a [...] il [...], di cui al matrimonio Controparte_1
civile celebrato a RA (PA) il 20/5/2021, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 5, parte I, dell'anno 2021, alle condizioni di cui in parte motiva;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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