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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 5966/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SCIORTINO ANTONINO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
(avv. TURCHIO ANTONIO)
Controparte_3
(avv. RIMI MARCO)
- resistenti -
Controparte_4
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 22/05/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di ciascuna parte convenuta in euro 2.090,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 10.5.2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio , Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2 [...]
deducendo di aver lavorato alle loro dipendenze “costituenti di fatto una unica CP_6 azienda/entità con veste datoriale” dal 17.07.2012 al 19.05.2019, svolgendo le mansioni di Operaio
– Addetto alla lavanderia, Livello A1, in Palermo, Via Ai Villini A San Isidoro n. 92/B, dal lunedì al sabato, non già per 24 ore settimanali, bensì per 60 ore settimanali, col seguente orario 07:00-
13:00 e 13:30-17:30; chiedeva pertanto “ritenere e dichiarare che parte ricorrente ha quotidianamente e continuativamente lavorato alle dipendenze delle Società chiamate in giudizio, costituenti di fatto una unica azienda con veste datoriale, a far data dal 17.07.2012 e sino al
19.05.2019, svolgendo le mansioni di Operaio – Addetto alla lavanderia, Livello A1 – per numero
60 ore settimanali, con consequenziale diritto al relativo corrispondente trattamento retributivo così come previsto dal C.C.N.L. di categoria, nonché al calcolo del TFR effettivamente maturato alla luce delle effettive ore di lavoro prestate in favore di parte datoriale;
4)-condannare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente ricorso, in solido tra loro, la Controparte_7
in persona del Legale Rappr.te p.t., il Sig. la
[...] Controparte_1 CP_8
, in persona del Legale Rappr.te p.t., e la , al pagamento
[...] Controparte_9
in favore del ricorrente, sig. di una somma che Parte_1
viene quantificata in complessivi Euro 85.164,01=, come da conteggi analitici che si allegano al presente ricorso e che debbono qui intendersi integralmente riportati e trascritti quale parte integrante dell'atto, e ciò a titolo di Differenze retributive maturate e non corrisposte in ragione delle ore di lavoro effettivamente svolte alle dipendenze di parte datoriale (di gran lunga maggiori rispetto a quelle contrattualmente previste), nonché a titolo di TFR dovuto, anche in ragione delle ore di lavoro effettivamente prestate, e non corrisposto all'esito dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, spettante al lavoratore alla luce delle previsioni contenute in seno alla Contrattazione Collettiva Nazionale di Categoria a titolo di retribuzione e TFR, o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche in forza di c.t.u. contabile, di cui si chiede sin d'ora l'espletamento, determinata eventualmente anche con riferimento ad altro C.C.N.L. e relativi livelli applicabili, oltre al maggior danno subito da svalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. c.p.c., nonché interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno della maturazione di ogni singolo diritto di credito sino al dì di effettivo soddisfo”; premesso che, , costituitisi in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
giudizio, contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che , benchè ritualmente evocata, non si Controparte_5
è costituita in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia;
premesso che, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che la giurisprudenza ritiene costantemente che la deduzione relativa alla sussistenza un unico datore di lavoro, a prescindere dalla qualificazione delle società e dalla compagine sociale, richieda una prova rigorosa, dovendosi dimostrare la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro;
rilevato che il ricorrente, deducendo la sussistenza di una unica parte datoriale, ha chiesto esclusivamente la condanna solidale dei convenuti al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell'effettivo orario di lavoro osservato e che, tuttavia, non ha fornito alcuna prova della sussistenza di un'unica parte datoriale;
ritenuto pertanto che il ricorso non possa trovare accoglimento, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, dovendosi porre a carico dell'Erario le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 5966/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SCIORTINO ANTONINO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
(avv. TURCHIO ANTONIO)
Controparte_3
(avv. RIMI MARCO)
- resistenti -
Controparte_4
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 22/05/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di ciascuna parte convenuta in euro 2.090,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- pone a carico dell'Erario le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 10.5.2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio , Controparte_5 Controparte_1 Controparte_2 [...]
deducendo di aver lavorato alle loro dipendenze “costituenti di fatto una unica CP_6 azienda/entità con veste datoriale” dal 17.07.2012 al 19.05.2019, svolgendo le mansioni di Operaio
– Addetto alla lavanderia, Livello A1, in Palermo, Via Ai Villini A San Isidoro n. 92/B, dal lunedì al sabato, non già per 24 ore settimanali, bensì per 60 ore settimanali, col seguente orario 07:00-
13:00 e 13:30-17:30; chiedeva pertanto “ritenere e dichiarare che parte ricorrente ha quotidianamente e continuativamente lavorato alle dipendenze delle Società chiamate in giudizio, costituenti di fatto una unica azienda con veste datoriale, a far data dal 17.07.2012 e sino al
19.05.2019, svolgendo le mansioni di Operaio – Addetto alla lavanderia, Livello A1 – per numero
60 ore settimanali, con consequenziale diritto al relativo corrispondente trattamento retributivo così come previsto dal C.C.N.L. di categoria, nonché al calcolo del TFR effettivamente maturato alla luce delle effettive ore di lavoro prestate in favore di parte datoriale;
4)-condannare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente ricorso, in solido tra loro, la Controparte_7
in persona del Legale Rappr.te p.t., il Sig. la
[...] Controparte_1 CP_8
, in persona del Legale Rappr.te p.t., e la , al pagamento
[...] Controparte_9
in favore del ricorrente, sig. di una somma che Parte_1
viene quantificata in complessivi Euro 85.164,01=, come da conteggi analitici che si allegano al presente ricorso e che debbono qui intendersi integralmente riportati e trascritti quale parte integrante dell'atto, e ciò a titolo di Differenze retributive maturate e non corrisposte in ragione delle ore di lavoro effettivamente svolte alle dipendenze di parte datoriale (di gran lunga maggiori rispetto a quelle contrattualmente previste), nonché a titolo di TFR dovuto, anche in ragione delle ore di lavoro effettivamente prestate, e non corrisposto all'esito dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, spettante al lavoratore alla luce delle previsioni contenute in seno alla Contrattazione Collettiva Nazionale di Categoria a titolo di retribuzione e TFR, o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche in forza di c.t.u. contabile, di cui si chiede sin d'ora l'espletamento, determinata eventualmente anche con riferimento ad altro C.C.N.L. e relativi livelli applicabili, oltre al maggior danno subito da svalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. c.p.c., nonché interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno della maturazione di ogni singolo diritto di credito sino al dì di effettivo soddisfo”; premesso che, , costituitisi in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
giudizio, contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che , benchè ritualmente evocata, non si Controparte_5
è costituita in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia;
premesso che, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che la giurisprudenza ritiene costantemente che la deduzione relativa alla sussistenza un unico datore di lavoro, a prescindere dalla qualificazione delle società e dalla compagine sociale, richieda una prova rigorosa, dovendosi dimostrare la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro;
rilevato che il ricorrente, deducendo la sussistenza di una unica parte datoriale, ha chiesto esclusivamente la condanna solidale dei convenuti al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione dell'effettivo orario di lavoro osservato e che, tuttavia, non ha fornito alcuna prova della sussistenza di un'unica parte datoriale;
ritenuto pertanto che il ricorso non possa trovare accoglimento, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, dovendosi porre a carico dell'Erario le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno