CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Camillo Romandini consigliere dr. Marina Tucci consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2559 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione senza termini all'udienza del 29 settembre 2025 e vertente TRA (C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., (C.F. Parte_2
, (C.F. C.F._1 Parte_3
) e (C.F. C.F._2 Parte_4
), con l'avvocato Salvatore Spadaro, C.F._3
l'avvocato Marco Siviero e l'avvocato Marco Lipardi nonché
[...]
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 con l'avvocato Salvatore Spadaro
PARTE APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E in persona del procuratore Controparte_2 speciale già , (C.F. Controparte_3
), con l'avvocato Luca Ripoli P.IVA_2
PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 18704/2019, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 02.10.2019, in materia di contratti bancari. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
1 § 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la società
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , questi ultimi in Parte_4 Controparte_1 qualità di garanti e terzi datori di ipoteca, hanno convenuto innanzi al Tribunale di Roma la per Controparte_4 sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) In accoglimento delle su estese eccezioni, riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità quantomeno a titolo di nullita' parziale, ovvero l'inefficacia del rapporto bancario di conto corrente ordinario in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori in misura ultralegale, alla previsione e applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, alla applicazione di interessi per i c.d. giorni valuta, di costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi;
nonche' la nullita' della previsione dello ius variandi a favore dell'Istituto di Credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche in quanto clausola vessatoria e abusiva oltre che mai convenuta e pattuita;
b) Per l'effetto condannare la al rispetto delle norme CP_4 vigenti in subiecta materia e percio' stesso alla rivisitazione ad imis del conto;
c) In esito alle risultanze della invocanda CTU, accertare l'esatto e legittimo saldo del conto corrente ordinario n. 1107 alla data di chiusura dello stesso a decorrere dall'inizio del rapporto, alla stregua delle previsioni normative in materia applicabili ratione temporis e comunque depurato dei costi non dovuti delle C.m.s., delle spese, degli interessi per valuta, degli interessi ultralegali e anatocistici ed ogni altra competenza o diritto arbitrariamente riconosciuti dalla in quanto mai convenuti e pattuiti, e CP_4 comunque illegittimi;
d) Riconoscere la banca tenuta e quindi condannarla ex art. 2033 c.c. in favore della deducente societa' a restituire le somme ingiustamente ed illegittimamente corrisposte con riferimento a tutti i rapporti (conto corrente e mutui), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla chiusura del conto e sino all'effettivo soddisfo, nonche' al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'esponente a seguito dell'illegittimo comportamento evidenziato, da liquidarsi anche in via equitativa;
e) Con riferimento ai contratti di mutuo del 21.05.1998 e 23.02.2006, previo accertamento della natura non fondiaria degli
2 stessi e comunque del collegamento funzionale e negoziale con il rapporto di conto corrente n. 1107, riconoscere accertare e dichiarare l'illegittimita' e la nullita' di essi contratti (almeno in parte de qua) per difetto e/o illiceita' della causa ex artt, 1418,1325 e 1344 c.c. con conseguente declaratoria di annullamento di tutte le obbligazioni da esso nascenti a carico della societa' concludente, compresa la cancellazione del gravame ipotecario;
f) Per l'effetto e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della societa' Parte_1 di tutte le somme da questa corrisposte e dalla Banca
[...] incassate a far data dal febbraio 2006 ad oggi a titolo di rimborso del mutuo n. 800000535 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
g) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre Iva e 4% del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio , articolando le seguenti Controparte_4 conclusioni: «Voglia l'Illm.mo Giudice adìto, ogni contraria domanda, deduzione e allegazione disattesa:
- in via principale: rigettare integralmente le domande attrici, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate per le ragioni di cui in narrativa, e comunque stante la intervenuta prescrizione delle relative pretese, con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 [e dell'art. 9, commi secondo e terzo, della Legge n. 27/2012, che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 01/2012], oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in via subordinata, salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle infondate pretese restitutorie di controparte, ritenere comunque prescritto ogni diritto di ripetizione, se del caso anche alla luce della interpretazione data in merito dal Tribunale di Lucca con sentenza del 10 maggio 2013 o in base dei principi di diritto espressi a chiare lettere dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronunzia resa a Sezioni Unite in data 2 dicembre 2010 n. 24418, ovvero estinto ogni diritto alla ripetizione per decorrenza della prescrizione quinquennale ed in ogni caso irripetibili le somme pretese a norma dell'art. 2034 cod. civ..»;
- il Tribunale, dopo aver istruito il procedimento anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, ha trattenuto la causa in
3 decisione all'udienza del 05.06.2019 assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3
e e Parte_4 Controparte_1 per l'effetto condanna Controparte_4 alla restituzione della somma pari ad € 91.682,00, oltre interessi come precisati in motivazione, nei confronti di
[...]
Parte_1
- condanna alla Controparte_4 rifusione delle spese di giudizio sostenute da
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e da
[...] Parte_4 [...] che liquida in complessivi € 13.000,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre € 668,00 per spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di Controparte_4
e spese di CTU.».
[...]
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- Sull'eccezione di prescrizione articolata dalla CP_4
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla atteso che vi è in atti la contestazione, del 29/10/2007, del saldo del conto CP_4 corrente da parte degli attori che vale quale atto interruttivo della prescrizione (cfr. all. D al fascicolo di parte attrice).
- Sull'onere della prova gravante sull'attore
In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di mutuo è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto e del piano di ammortamento aggiornato. Quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto
4 sottoscritto che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692, Tribunale Roma, 20 marzo 2013, n. 6103): recentemente la Suprema Corte ha precisato che “Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. civile, sez. I, 11/06/2018, n. 15148). Soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass. 2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692). Come noto, gli estratti conto trimestrali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore opponente (ex multiis, Cass. Civ., n. 13889/10; Cass. Civ., n. 11749/06, Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366) e le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31/10/2008, n. 26318; Cassazione civile, n. 5675/2001; Cassazione civile, n. 14849/2000; Cassazione civile, n. 12169/2000; Cassazione civile, n. 9579/2000). Nella stessa direzione si pone la giurisprudenza di merito maggioritaria che ha sostenuto che “Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti sagomati dall'art. 117 TUB (…); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto;
le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista” (Tribunale Agrigento, sentenza n. 969 del 20 giugno 2016; conformi ex multiis Tribunale di Monza, sentenza n. 1411 del 17 maggio 2016; Tribunale Roma, Sez. 3, ordinanza del 17 maggio 2016; Tribunale di Agrigento, sentenza del 14 marzo 2016 n. 446; Tribunale di Cosenza, sentenza del 24 novembre 2014). Si deve altresì rilevare che “Non può aderirsi all'interpretazione secondo cui, in ragione del principio di prossimità o vicinanza della prova, doveva essere la a fornire la documentazione che la cliente non aveva avuto cura di CP_4 conservare. Infatti, il richiamato principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti,
5 ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2016, n. 17923). Del resto, si specifica che “tale documentazione era stata necessariamente inviata, ex lege, ai correntisti, che ne avevano o ne avevano avuto la disponibilità e che erano altresì gravati dall'onere di conservazione: … Sotto il profilo della possibilità di produrre il documento può legittimamente ipotizzarsi una posizione paritaria tra correntisti ed istituto di credito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/05/2015, n. 9201). Tale onere documentale – al contrario da quanto ritenuto e sostenuto da parte attrice anche negli scritti finali - resta invariato nelle azioni di accertamento negativo e / o di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., dove il correntista attore ha l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti posti a base della domanda, quindi le poste passive del conto che si ritengono viziate, producendo i giudizio i documenti rilevanti, contratti ed estratti conto onde consentire al giudice di accertare l'esistenza dei vizi lamentati e di accogliere la domanda restitutoria accertando quanto eventualmente percepito indebitamente. La Suprema Corte ha specificato che “In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi (…) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22872). Come affermato chiaramente con riguardo alle azioni di accertamento negativo del credito, “L'onere probatorio ex art. 2697 c.c., che grava su chi intenda far valere in giudizio un diritto, ovvero eccepisca la modifica o l'estinzione di un altrui diritto, non subisce deroga, poiché pur avendo ad oggetto “fatti negativi”, tale negatività non esclude né inverte il relativo onere, persistendo quest'ultimo sempre sulla parte che faccia valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, assume carattere costitutivo … tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/05/2015, n. 9201). Il principio è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte che sottolinea la necessità di coordinare i principi regolatori dell'onus probandi, così come sanciti dall'art. 2697 c.c., con il principio dell'acquisizione della prova (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, n. 500). L'orientamento è pacifico anche nella giurisprudenza di merito secondo cui “Quando il correntista intenda domandare (previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole) la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del relativo diritto, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, quindi dovrà produrre almeno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, per dimostrare la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi applicate;
2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, alla determinazione del saldo finale” (cfr. ex multiis, Tribunale Bari, sez. IV, 22/09/2016, in questo senso anche Tribunale Agrigento, 14/3/2016, n. 446, Tribunale Livorno, 12/02/2016, n. 182; cfr. Trib. Trapani n. 1009 del 22.10.2015).
6 Nel caso in esame, pacifica l'assenza della pattuizioni economiche dal 1991 (accensione del rapporto) al 22/11/2002, data nella quale tra le parti vi è un contratto di apertura di credito contenente la pattuizione delle condizioni economiche tra le parti, l'onere della produzione integrale degli estratti conto, in applicazione dei principi sopra compendiati gravava sugli attori. Come noto nelle ipotesi in cui gli estratti conto non siano completi, o perché non ci sono dall'inizio del rapporto o perché vi sono dei periodi mancanti, non potendosi escludere la sussistenza di poste contabili illegittime (per capitalizzazione di interessi, tassi ultralegali, commissione di massimo scoperto, ecc.) si devono annullare tutte le voci non verificabili: la mancata produzione di tutti gli estratti conto, come sopra specificata, comporta la applicazione di una sanzione civile indiretta, ossia la regola – di matrice giurisprudenziale – del c.d. saldo zero, che si atteggia diversamente qualora ad agire sia la banca o il correntista. Qualora ad agire sia il correntista in ripetizione dell'indebito o in accertamento negativo del credito (come nel caso di specie) ed egli non produca l'estratto conto
“zero” cioè il primo dall'inizio del rapporto, il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti sarà necessariamente effettuato partendo dal primo estratto conto prodotto, in senso cronologico, eventualmente negativo, escludendosi in questo caso il beneficio del saldo zero (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, n. 500 e Cassazione civile, sez. I, 07/05/2015, n. 9201), coerentemente con i principi generali in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c.: l'onere della produzione degli estratti conto ricade sul correntista attore, che non può certo valersi del principio di vicinanza della prova, in quanto tale regola si applica solo laddove ricorra la difficoltà oggettiva di dare la prova di un fatto. Detta evenienza non ricorre certamente nel caso in cui il correntista si sia disinteressato di acquisire o abbia disperso gli estratti conto. Il correntista attore infatti deve dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
- Sull'anatocismo
Nel caso in esame l'accertamento peritale (cfr. relazione finale del 19.09.2018), ha correttamente provveduto alla ricostruzione del reale saldo del conto corrente utilizzando la regola in parola (e partendo dal primo saldo negativo disponibile risalente al 31/10/1997), applicando i tassi sostitutivi di legge ex art. 117 TUB ed escludendo dal computo le commissioni e spese non pattuite (quindi fino al 2002) Con riguardo all'anatocismo come noto, affermato il divieto generale di anatocismo ex art. 1283 c.c. come re-interpretato dalla giurisprudenza della Cassazione in seguito al noto revirment del marzo 1999 (cfr. Cassazione 16 marzo 1999, n. 2374; 30 marzo 1999, n. 3096; anche 12 novembre 1999, n. 12507), il legislatore intervenne con il d.lgs. n. 342/99 che, attraverso l'intervento del CICR:
• ha consentito nell'esercizio dell'attività bancaria ed in particolare nelle operazioni in conto corrente l'anatocismo, a condizione di reciprocità tra interessi attivi e passivi (comma 2°), rimettendo dunque all'autonomia privata la determinazione della periodicità degli interessi e disponendone la medesima periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito;
• ha previsto le modalità per procedere alla sanatoria per i contratti in corso tramite adeguamento dei contratti alla delibera CICR (comma 3° d.lgs.
7 n. 25/99): in particolare l'art. 7 della delibera per i contratti di conto corrente (art. 2) e di mutuo (art.3) in corso al momento di entrata in vigore della delibera stessa consentiva la sanatoria a condizione che, trattandosi di clausola contenente un peggioramento (rispetto al divieto di anatocismo) delle condizioni precedentemente applicate, la banca avesse proceduto all'adeguamento dei contratti in corso sia attraverso le comunicazioni ufficiali (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione sugli estratti conto) sia attraverso l'approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. della clausola anatocistica. Tuttavia, in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità del 3° comma dell'art. 25 d.lgs. 342/99 con la sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale del 17/10/2000, è venuta meno anche la disciplina di cui all'art. 7 della Delibera CICR 9/2/00. Sul punto, a fronte di un orientamento che ritiene comunque di potere applicare la disciplina prevista per la sanatoria verificando il corretto adeguamento da parte dell'istituto bancario (cfr. Tribunale Napoli 27 giugno 2013, Tribunale Treviso 10 giugno 2013, Tribunale di Messina, 21 marzo 2013, Trib. Napoli Sez. IV, Sent., 22/05/2017 App. Catanzaro Sez. III, Sent., 22/03/2017), altro orientamento ha ritenuto che l'art. 7 della Delibera abbia perso definitivamente ogni validità ed efficacia e debba necessariamente essere disapplicato dal giudice di merito, con la conseguenza che sarebbe quindi impossibile sanare i contratti in corso e che dunque la clausola anatocistica trimestrale solo dal lato passivo, in quanto regolata dalla disciplina anteriore, sarebbe nulla per violazione di norma imperativa ( artt. 1283 e art. 1418, comma 1, c.c.). Ritiene questo giudice di aderire all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anotocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successioni delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ.” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite n. 21095/04, nello stesso senso Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n. 24418). Recentemente la Suprema Corte ha ribadito che, di fronte ad una clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici in un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il “giudice dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/10/2017, n. 24156). La riclassificazione del conto effettuata dal CTU è dunque giunta a determinare il saldo in € 91.682,00 a credito per la società.
- Sulla dedotta nullità dei due mutui per difetto di causa
Con riferimento poi alla dedotta nullità dei due mutui per difetto di causa perché finalizzati alla copertura di una esposizione debitoria fittizia va osservato che, in relazione al tema generale del collegamento tra mutuo e conto corrente, ove non si tratti della particolare specifica figura del c.d. mutuo di scopo, qualora il contratto di mutuo o di finanziamento sia stipulato al fine di
8 ripianare pregresse passività ciò non costituisce ragione in se sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa dei contratti di finanziamento. Come anche osservato dalla Suprema Corte in relazione al mutuo fondiario “Lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somme oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore), laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto. Pertanto è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell'art. 38 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante” (cfr. Cass. civile, sez. III, 12/09/2014, n. 19282; nella giurisprudenza di merito recentemente Tribunale di Agrigento, n. 221/18). La relativa doglianza va quindi disattesa.
- Sull'eccezione ex art. 1956 c.c. Infine l'eccezione relativa alla liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. proposta con atto di citazione non è più stata coltivata, come confermato ad parte attrice nelle memorie di replica e quindi deve intendersi rinunciata.
§ 3. — Hanno proposto appello la società Parte_1 nonché , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , chiedendo l'accoglimento
[...] Controparte_1 delle seguenti conclusioni: «in via principale e nel merito, ferma la condanna della a CP_4 quanto già accertato nel giudizio di primo grado, in accoglimento delle su estese eccezioni, riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidita' quantomeno a titolo di nullita' parziale, ovvero l'inefficacia del rapporto bancario di conto corrente ordinario nr. 1107 in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori in misura ultralegale, alla previsione e applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, alla applicazione di interessi per i c.d. giorni valuta, di costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi;
nonche' la nullita' della previsione dello ius variandi a favore dell'Istituto di Credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche anche nel periodo dal 1991 al 2002 e in parziale riforma della sentenza impugnata disporre il ricalcolo delle somme dovute tenendo come base di calcolo il saldo zero;
- Riconoscere la banca tenuta e quindi condannarla ex art. 2033 c.c. in favore della deducente societa'a restituire le somme ingiustamente ed illegittimamente corrisposte con riferimento a tutti i rapporti (conto corrente e mutui), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla chiusura del conto e sino
9 all'effettivo soddisfo, nonche' al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'esponente a seguito dell'illegittimo comportamento evidenziato, da liquidarsi anche in via equitativa;
- Con riferimento ai contratti di mutuo del 21.05.1998 e 23.02.2006, previo accertamento del collegamento funzionale e negoziale con il rapporto di conto corrente n. 1107, riconoscere accertare e dichiarare l'illegittimita' e la nullita' di essi contratti (almeno in parte de qua) per difetto e/o illiceita' della causa ex artt, 1418,1325 e 1344 c.c. con conseguente declaratoria di annullamento di tutte le obbligazioni da esso nascenti a carico della societa' concludente, compresa la cancellazione del gravame ipotecario;
- Per l'effetto e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della societa' di Parte_1 tutte le somme da questa corrisposte e dalla Banca incassate a far data dal febbraio 2006 ad oggi a titolo di rimborso del mutuo n. 800000535 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Con vittoria di spese e compensi maggiorati di oneri di legge del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.».
Ha resistito al gravame ora Controparte_3 [...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e Controparte_5 proponendo appello incidentale, articolando altresì istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, così concludendo: «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, IN VIA CAUTELARE ED INIBITORIA Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 18704/2019 emessa dal Tribunale di Roma, per tutte le ragioni di cui al presente atto, ovvero, in subordine, disporre la prestazione da parte della di adeguata cauzione per Parte_1
l'importo di € 120.000,00; NEL MERITO
1) rigettare il primo motivo di appello in quanto infondato;
2) rigettare il secondo primo motivo di appello in quanto infondato;
3) rigettare il terzo motivo di appello in quanto infondato sia relativamente alle contestazioni mosse alla sentenza circa le statuizioni inerenti al conto c/c, sia con riferimento alle contestazioni mosse circa le statuizioni relative ai contratti di mutuo, accertando e dichiarando, altresì, in via incidentale che la
10 sentenza n. 18704/2019 del Tribunale di Roma è viziata da gravi violazioni degli artt. 112 e 115 c.p.c. e, previa rinnovazione sul punto della consulenza tecnica e all'esito delle conclusioni riportate nella nuova perizia, disponendo, per un valore della causa allo stato indeterminato, la nuova riclassificazione del conto corrente 1107 (i) considerando, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla prescritti i CP_4 diritti della società attrice fino al 25.9.2003 quanto al capitale e fino al 25.9.2008 quanto agli interessi, e (ii) annullando gli effetti dell'anatocismo soltanto dal 31.10.1997 al 22.11.2002, considerando quindi valida la capitalizzazione trimestrale in quanto implicitamente desumibile, quanto meno per gli interessi debitori, già dall'apertura di credito 22/11/2002, nella quale è riportato anche il TAE;
4) rigettare, in ogni caso, l'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, Cassa Avvocati, IVA e spese vive sostenute.».
Con provvedimento del 27.01.2021, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado formulata da con Controparte_3 rimessione al merito del più approfondito esame dei motivi di censura articolati da parte appellante.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 29.09.2025, senza assegnazione di ulteriori termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica, in quanto le parti, in virtù della concessione dei termini anticipati come da decreto pubblicato in data 30.06.2025, avevano già ottenuto la concessione di termini per rassegnare le proprie conclusioni.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
A) Carenza di motivazione con violazione e falsa applicazione dell'art. 132 nr. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, si censura la sentenza di primo grado in quanto ritenuta priva di una motivazione idonea a comprendere il ragionamento che ha condotto il Tribunale ad assumere la decisione. Sostiene parte appellante che il primo giudice non avrebbe fatto applicazione di quanto disposto dall'art. 132 n. 4 c.p.c. laddove impone di indicare nella pronuncia “la
11 concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
In particolare, rappresentano gli appellanti che, nella parte motiva della sentenza il Tribunale si sarebbe limitato “ad indicare un elenco di sentenze (a volte che non si adattano al caso che ci occupa) senza dare una motivazione sufficiente a spiegare il ragionamento che lo ha condotto ad assumerne la decisione oggi parzialmente impugnata.”, la quale peraltro risulterebbe sprovvista di ogni indicazione in merito alle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione.
***
Il primo motivo è infondato.
Il primo giudice ha riportato e poi applicato correttamente i principi enunciati dalla S.C. in tema di onere della prova a carico del correntista nel caso in cui la domanda di accertamento negativo e ripetizione di indebito sia proposta dal correntista e non vi si la contrapposta domanda della di pagamento del saldo CP_4 negativo.
Il Collegio non intende discostarsi dai principi formulati dalla S.C. richiamati dal Tribunale, di talché il motivo va rigettato.
B) Errore in giudicando – Errore in procedendo. Errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc e 115 e 116 c.p.c per avere il Tribunale riconosciuto solo parzialmente la fondatezza della domanda attorea sulla base di mancato assolvimento dell'onere della prova. Violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia bancaria. Manifesta illogicità della pronuncia.
Con secondo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti domandano la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, operando una disamina delle incombenze probatorie gravanti su parte attrice, ha ritenuto che fosse onere degli attori, odierni appellanti, produrre gli estratti conto, a far data dall'inizio del rapporto controverso;
con la conseguenza che il mancato deposito di tali documenti ha condotto il primo giudice a ritenere inapplicabile il c.d. saldo zero.
A fondamento della propria censura, gli appellanti lamentano, in via preliminare, la non condivisibilità di quanto affermato dal Tribunale deducendo di aver provveduto al deposito
12 della documentazione, ritenuta mancante dal primo giudice. In particolare, invocano la presenza dei contratti di mutuo, depositati a corredo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e del contratto di conto corrente, depositato in sede di memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. da parte della stessa banca convenuta. Quanto affermato dal Tribunale, dunque, opera in violazione del principio di acquisizione della prova a mente del quale, deduce l'appellante, “ogni documento / elemento probante una volta acquisito agli atti del giudizio è validamente parte di questo ultimo e come tale deve essere valutato dal Giudice indipendentemente dalla parte che lo ha prodotto o dal soggetto sul quale gravava l'onere di produrlo anche quando lo stesso documento sia sfavorevole alla parte che lo ha prodotto” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello principale).
Ritengono, dunque, gli appellanti di aver adempiuto l'onere probatorio sugli stessi gravante in primo grado, dimostrando l'avvenuto pagamento in favore dell'Istituto di credo di somme non dovute, il carattere indebito di talune poste passive nonché producendo gli estratti conto periodici del conto corrente per il periodo oggetto di indagine, dovendosi altresì ritenere provata l'avvenuta produzione del contratto originario di apertura del conto corrente del 1991, titolo del rapporto controverso, in quanto versato in atti dalla Banca convenuta in primo grado.
***
Il motivo è infondato.
Giusto il richiamo al principio di acquisizione della prova con riferimento alla documentazione prodotta da controparte: tuttavia nel caso in questione la non ha CP_4 prodotto il contratto relativo al c/c n. 1107, di talché va confermata la motivazione del primo giudice laddove ha rilevato che, nel caso in esame, pacifica l'assenza della pattuizioni economiche dal 1991 (accensione del rapporto) al 22/11/2002, data nella quale tra le parti vi è un contratto di apertura di credito contenente la pattuizione delle condizioni economiche tra le parti, l'onere della produzione integrale degli estratti conto, in applicazione dei principi sopra compendiati gravava sugli attori e che nel caso in questione, il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti sarà necessariamente effettuato partendo dal primo estratto conto prodotto, in senso cronologico, eventualmente negativo, escludendosi in questo caso il beneficio del saldo zero (cfr. Cassazione civile, sez. I, 9201),
13 coerentemente con i principi generali in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c.
Il rilievo che sul primo saldo negativo disponibile e risalente al 31.10.1997 fossero confluiti interessi e spese non dovute e tutte prima della delibera del CICR del 2000, sin dalla apertura del conto corrente (14.02.1991) al 31.10.1997, con la conseguenza che sul saldo negativo al 31.10.1997 gravava l'addebito di anatocismo vietato, non comporta l'inversione dell'onere della prova a carico della correntista, che quale attrice per l'accertamento negativo e per la ripetizione, doveva produrre gli estratti conto antecedenti al 31.10.1997 e dare la prova degli addebiti illegittimi che avevano determinato il saldo negativo nella misura indicata al 31.10.1997.
C) Omessa e/o insufficiente motivazione per avere il Tribunale genericamente aderito alle conclusioni del CTU senza argomentare sulle puntuali e specifiche censure mosse da controparte. Contradittorieta' del ragionamento del Giudice in sentenza con l'ordinanza anteriormente emessa in data 17/21.02.2017 in ordine al quesito integrativo circa i quesiti richiesti e non forniti dal consulente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, nr. 4 , 115 e 116 cpc. Erroneita' parziale della perizia. Erroneità della decisione del Tribunale in merito alla domanda relativa ai mutui.
Con il terzo motivo di appello, si censura la pronuncia di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. atteso che, nel determinare le somme come dovute in restituzione, il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su una valutazione acritica della consulenza tecnica d'ufficio invero affetta da vizi e gravi incongruenze.
In particolare, parte appellante distingue le contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio in ordine alle conclusioni raggiunte in merito al rapporto di conto corrente da quelle avanzate avverso le risultanze emerse in ordine ai mutui controversi.
Quanto al rapporto di conto corrente, sostengono gli appellanti che il credito della correntista, accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio e quantificato in euro 91.682,00, consta solo in parte dell'ammontare degli addebiti effettuati illegittimamente in danno alla correntista. L'elaborato peritale, deduce parte appellante, risulterebbe incompleto, tra le altre ragioni, per omessa applicazione del criterio del saldo zero;
il
14 quale avrebbe consentito il ricalcolo delle debenze sin dalla data di apertura del conto, mediante azzeramento del saldo debitore emergente dal primo estratto conto in atti. E ciò ancor più se sia stata accertata l'illegittima pattuizione ovvero applicazione di interessi ultralegali, di anatocismo, e commissioni e spese illegittime. Invero, ancora, sostiene parte appellante che gravasse sulla banca l'onere di produrre gli estratti conto a decorrere dalla data di apertura del rapporto.
In merito alle contestazioni mosse alle valutazioni peritale effettuate in ordine ai contratti di mutuo del 1998 e del 2006, gli appellanti sostengono la non condivisibilità e l'incompletezza dell'elaborato considerato che: “l'istruttoria contabile in corso di causa, ha sottolineato accertandolo, che il rapporto di conto corrente era falsato in quanto onerato di addebiti non dovuti con la conseguenza unica che i saldi debitori azzerati con le erogazioni dei due mutui (maggio 1998 e febbraio/marzo 2006) di fatto non esistevano o comunque non erano quelli esposti negli estratti conto.” (cfr. pag. 35 dell'appello principale). In altri termini, secondo gli appellanti i rapporti di mutuo concessi sarebbero stati, di fatto, volti a sanare l'esposizione debitoria degli scoperti del conto corrente n. 1107, risultati illegittimi e non dovuti.
Inoltre, viene censurata consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado nella parte in cui il consulente nominato non avrebbe verificato gli interessi applicati al finanziamento né il relativo piano di ammortamento.
***
Il motivo va respinto.
Quanto alle contestazioni relative al contratto di conto corrente si è spiegato, in relazione al precedente secondo motivo di appello, perché il ricalcolo non potesse partire dal saldo zero, atteso l'onere della prova incombente sul correntista attore in ripetizione in ordine alla produzione continua degli estratti conto dall'inizio del rapporto.
La CTU, in quanto recepita in sentenza, ha correttamente eseguito il ricalcolo sulla base dei principi enunciati dal primo giudice sul rilievo della mancanza agli atti del conto corrente acceso nel 1991, sull'onere della prova incombente sulla correntista attrice, sull'applicazione del tasso sostitutivo a partire dal primo estratto conto seguito dalla serie completa, senza
15 applicazione del cd. “saldo zero”, sull'eliminazione dell'anatocismo vietato, delle commissioni e spese non pattuite. Ne deriva il corretto recepimento da parte del primo giudice delle risultanze della CTU.
Quanto ai rapporti di mutuo regolati sul conto corrente, va considerato che a seguito del ricalcolo a partire dalla serie continua degli estratti conto, sono stati eliminati gli addebiti e spese e sostituiti i tassi di interesse applicati ex art. 117 TUB tante l mancanza del contratto di conto corrente iniziale, di talché tali illegittimi addebiti non gravano sulle somme oggetto di mutuo.
Per quanto attiene poi al fatto che i mutui sarebbero stati erogati in presenza di un'esposizione della correntista derivante da somme illegittimamente addebitate dalla non risulta CP_4 specificamente contestato il passaggio motivazionale in cui il Tribunale, citando conforme giurisprudenza della S.C. ha rilevato che: “Lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somme oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore), laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto. Pertanto è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell'art. 38 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante” (cfr. Cass. civile, sez. III, 12/09/2014, n. 19282”.
In proposito occorre osservare che il principio secondo il quale lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto di mutuo, sia esso fondiario o meno, è ribadito dalle S.U. n. 5841 del 05/03/2025 secondo cui non rileva che le somme stesse oggetto del finanziamento siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Nella citata sentenza, le S.U. hanno ribadito l'orientamento già rappresentato da Cass n. 23149 del 25/07/2022, alla cui motivazione i rimanda.
16 Quanto, infine alla contestazione circa il ricalcolo dei contratti di finanziamento, è appena il caso di osservare che, in relazione ai menzionati contratti, non era stata contestata dagli attori la nullità delle singole pattuizione, ma invece erano state proposte dagli attori le seguenti domande: “e) Con riferimento ai contratti di mutuo del 21.05.1998 e 23.02.2006, previo accertamento della natura non fondiaria degli stessi e comunque del collegamento funzionale e negoziale con il rapporto di conto corrente n. 1107, riconoscere accertare e dichiarare l'illegittimita' e la nullita' di essi contratti (almeno in parte de qua) per difetto e/o illiceita' della causa ex artt, 1418,1325 e 1344 c.c. con conseguente declaratoria di annullamento di tutte le obbligazioni da esso nascenti a carico della societa' concludente, compresa la cancellazione del gravame ipotecario;
f) Per l'effetto e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della societa' Parte_1 di tutte le somme da questa corrisposte e dalla Banca
[...] incassate a far data dal febbraio 2006 ad oggi a titolo di rimborso del mutuo n. 800000535 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. La contestazione risulta, dunque, inammissibile.
§ 5. — ha proposto Controparte_3 appello incidentale avverso la sentenza di primo grado limitatamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata innanzi al Tribunale di Roma.
- con quello che si individua come primo motivo di appello incidentale, la propone nuovamente l'eccezione di CP_4 prescrizione formulata in primo grado anche per gli interessi maturati. In particolare, l'Istituto di credito deduce che, in applicazione del disposto di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione quinquennale si applica agli interessi comunque maturati, con la conseguenza che “gli importi a titolo di interessi maturati sui saldi ricostruiti dal CTU non potranno essere recuperati se non per le date successive al 25.9.2008, non potendo in questo caso giovare a nulla la pur contestata missiva generica del 28.10.2007, in quanto comunque precedente al quinquennio interrotto dall'atto di citazione notificato il 25.9.2013” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello incidentale).
*** Il motivo va respinto.
17 Quanto alla contestata genericità della lettera del 28.10.2007, essa va esclusa essendo invece contestati, con riguardo al conto corrente, interessi, anatocismo, commissioni, oneri e spese non pattuiti ed illegittimamente addebitati, con diffida ad effettuare il ricalcolo e avvertimento che in mancanza si sarebbe agito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Del tutto infondato risulta poi il richiamo alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., atteso che la causa non riguarda il pagamento di interessi o di altri pagamenti da eseguirsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma di domanda di accertamento dell'indebito e di ripetizione ex art. 2033 c.c., soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.
Con ulteriore motivo di impugnazione incidentale, l'Istituto di credito censura la sentenza di primo grado in punto di quantificazione della domanda di parte attrice, appellante principale in sede di gravame, accolta in primo grado.
Sostiene l'appellante incidentale che il Tribunale avrebbe fatto proprie le conclusioni adottate dal ctu senza tuttavia rilevare l'omessa indicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio di alcuna specifica movimentazione fondante tale quantificazione. Si contesta, oltre alla lacunosità dell'elaborato, anche la circostanza per cui il consulente tecnico d'ufficio, considerando illegittimo l'anatocismo per l'intero periodo esaminato (e dunque dal 31.10.1997 al 19.10.2009) e concludendo per la totale assenza di condizioni economiche, non avrebbe tenuto conto né della documentazione versata in atti dalla né del quesito posto dal CP_4
Tribunale. Sostiene l'appellante incidentale che il Tribunale avrebbe consentito, nel proprio quesito, l'applicabilità dell'anatocismo a far data dal 01.07.2000 “ove sia stata da allora assicurata la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, o, nel caso opposto, anche nel periodo successivo”; periodicità realizzatasi nel caso di specie, secondo l'Istituto appellante incidentale, sin dalla comunicazione di trasparenza n. 12/2003, del 31.12.2003. Conseguentemente, domanda annullarsi gli effetti dell'anatocismo soltanto dal 31.10.1997 al 22.11.2002.
***
Il motivo va respinto.
18 Il Giudice di primo grado ha seguito l'orientamento, costantemente riaffermato dalla S.C. (ed al quale questa Corte si è oramai adeguata), secondo il quale: In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera Cass. n. 9140 del 19/05/2020; conforme Cass. n. 29420 del 23/12/2020. Pertanto, in assenza di una espressa pattuizione sulla capitalizzazione trimestrale a condizione di reciprocità successivamente al 30.6.2000, non è sufficiente la pubblicazione in G.U., l'avviso al correntista ex art. 118 TUB e la concreta applicazione delle condizioni di reciprocità. L'appello incidentale va, pertanto, respinto.
§ 7. — Le spese processuali del presente grado, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, vanno interamente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei
[...] Parte_4 Controparte_1 confronti di già Controparte_5 Controparte_3
appellante in via incidentale, contro la sentenza
[...]
n.18704/2019, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta gli appelli, principale ed incidentale;
2. — compensa integralmente le spese del presente giudizio di appello.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti in via principale e dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
19 Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2025.
Il Presidente estensore
20
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2559 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione senza termini all'udienza del 29 settembre 2025 e vertente TRA (C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., (C.F. Parte_2
, (C.F. C.F._1 Parte_3
) e (C.F. C.F._2 Parte_4
), con l'avvocato Salvatore Spadaro, C.F._3
l'avvocato Marco Siviero e l'avvocato Marco Lipardi nonché
[...]
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 con l'avvocato Salvatore Spadaro
PARTE APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E in persona del procuratore Controparte_2 speciale già , (C.F. Controparte_3
), con l'avvocato Luca Ripoli P.IVA_2
PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 18704/2019, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 02.10.2019, in materia di contratti bancari. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
1 § 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la società
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , questi ultimi in Parte_4 Controparte_1 qualità di garanti e terzi datori di ipoteca, hanno convenuto innanzi al Tribunale di Roma la per Controparte_4 sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) In accoglimento delle su estese eccezioni, riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidità quantomeno a titolo di nullita' parziale, ovvero l'inefficacia del rapporto bancario di conto corrente ordinario in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori in misura ultralegale, alla previsione e applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, alla applicazione di interessi per i c.d. giorni valuta, di costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi;
nonche' la nullita' della previsione dello ius variandi a favore dell'Istituto di Credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche in quanto clausola vessatoria e abusiva oltre che mai convenuta e pattuita;
b) Per l'effetto condannare la al rispetto delle norme CP_4 vigenti in subiecta materia e percio' stesso alla rivisitazione ad imis del conto;
c) In esito alle risultanze della invocanda CTU, accertare l'esatto e legittimo saldo del conto corrente ordinario n. 1107 alla data di chiusura dello stesso a decorrere dall'inizio del rapporto, alla stregua delle previsioni normative in materia applicabili ratione temporis e comunque depurato dei costi non dovuti delle C.m.s., delle spese, degli interessi per valuta, degli interessi ultralegali e anatocistici ed ogni altra competenza o diritto arbitrariamente riconosciuti dalla in quanto mai convenuti e pattuiti, e CP_4 comunque illegittimi;
d) Riconoscere la banca tenuta e quindi condannarla ex art. 2033 c.c. in favore della deducente societa' a restituire le somme ingiustamente ed illegittimamente corrisposte con riferimento a tutti i rapporti (conto corrente e mutui), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla chiusura del conto e sino all'effettivo soddisfo, nonche' al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'esponente a seguito dell'illegittimo comportamento evidenziato, da liquidarsi anche in via equitativa;
e) Con riferimento ai contratti di mutuo del 21.05.1998 e 23.02.2006, previo accertamento della natura non fondiaria degli
2 stessi e comunque del collegamento funzionale e negoziale con il rapporto di conto corrente n. 1107, riconoscere accertare e dichiarare l'illegittimita' e la nullita' di essi contratti (almeno in parte de qua) per difetto e/o illiceita' della causa ex artt, 1418,1325 e 1344 c.c. con conseguente declaratoria di annullamento di tutte le obbligazioni da esso nascenti a carico della societa' concludente, compresa la cancellazione del gravame ipotecario;
f) Per l'effetto e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della societa' Parte_1 di tutte le somme da questa corrisposte e dalla Banca
[...] incassate a far data dal febbraio 2006 ad oggi a titolo di rimborso del mutuo n. 800000535 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
g) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre Iva e 4% del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio , articolando le seguenti Controparte_4 conclusioni: «Voglia l'Illm.mo Giudice adìto, ogni contraria domanda, deduzione e allegazione disattesa:
- in via principale: rigettare integralmente le domande attrici, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e non provate per le ragioni di cui in narrativa, e comunque stante la intervenuta prescrizione delle relative pretese, con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio, da liquidarsi a norma del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 [e dell'art. 9, commi secondo e terzo, della Legge n. 27/2012, che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 01/2012], oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in via subordinata, salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle infondate pretese restitutorie di controparte, ritenere comunque prescritto ogni diritto di ripetizione, se del caso anche alla luce della interpretazione data in merito dal Tribunale di Lucca con sentenza del 10 maggio 2013 o in base dei principi di diritto espressi a chiare lettere dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronunzia resa a Sezioni Unite in data 2 dicembre 2010 n. 24418, ovvero estinto ogni diritto alla ripetizione per decorrenza della prescrizione quinquennale ed in ogni caso irripetibili le somme pretese a norma dell'art. 2034 cod. civ..»;
- il Tribunale, dopo aver istruito il procedimento anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, ha trattenuto la causa in
3 decisione all'udienza del 05.06.2019 assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3
e e Parte_4 Controparte_1 per l'effetto condanna Controparte_4 alla restituzione della somma pari ad € 91.682,00, oltre interessi come precisati in motivazione, nei confronti di
[...]
Parte_1
- condanna alla Controparte_4 rifusione delle spese di giudizio sostenute da
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e da
[...] Parte_4 [...] che liquida in complessivi € 13.000,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre € 668,00 per spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di Controparte_4
e spese di CTU.».
[...]
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- Sull'eccezione di prescrizione articolata dalla CP_4
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla atteso che vi è in atti la contestazione, del 29/10/2007, del saldo del conto CP_4 corrente da parte degli attori che vale quale atto interruttivo della prescrizione (cfr. all. D al fascicolo di parte attrice).
- Sull'onere della prova gravante sull'attore
In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di mutuo è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto e del piano di ammortamento aggiornato. Quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto
4 sottoscritto che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692, Tribunale Roma, 20 marzo 2013, n. 6103): recentemente la Suprema Corte ha precisato che “Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. civile, sez. I, 11/06/2018, n. 15148). Soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass. 2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692). Come noto, gli estratti conto trimestrali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore opponente (ex multiis, Cass. Civ., n. 13889/10; Cass. Civ., n. 11749/06, Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366) e le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31/10/2008, n. 26318; Cassazione civile, n. 5675/2001; Cassazione civile, n. 14849/2000; Cassazione civile, n. 12169/2000; Cassazione civile, n. 9579/2000). Nella stessa direzione si pone la giurisprudenza di merito maggioritaria che ha sostenuto che “Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti sagomati dall'art. 117 TUB (…); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto;
le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista” (Tribunale Agrigento, sentenza n. 969 del 20 giugno 2016; conformi ex multiis Tribunale di Monza, sentenza n. 1411 del 17 maggio 2016; Tribunale Roma, Sez. 3, ordinanza del 17 maggio 2016; Tribunale di Agrigento, sentenza del 14 marzo 2016 n. 446; Tribunale di Cosenza, sentenza del 24 novembre 2014). Si deve altresì rilevare che “Non può aderirsi all'interpretazione secondo cui, in ragione del principio di prossimità o vicinanza della prova, doveva essere la a fornire la documentazione che la cliente non aveva avuto cura di CP_4 conservare. Infatti, il richiamato principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripartizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legittimazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti,
5 ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica, che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui, in materia bancaria, i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 12/09/2016, n. 17923). Del resto, si specifica che “tale documentazione era stata necessariamente inviata, ex lege, ai correntisti, che ne avevano o ne avevano avuto la disponibilità e che erano altresì gravati dall'onere di conservazione: … Sotto il profilo della possibilità di produrre il documento può legittimamente ipotizzarsi una posizione paritaria tra correntisti ed istituto di credito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/05/2015, n. 9201). Tale onere documentale – al contrario da quanto ritenuto e sostenuto da parte attrice anche negli scritti finali - resta invariato nelle azioni di accertamento negativo e / o di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., dove il correntista attore ha l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti posti a base della domanda, quindi le poste passive del conto che si ritengono viziate, producendo i giudizio i documenti rilevanti, contratti ed estratti conto onde consentire al giudice di accertare l'esistenza dei vizi lamentati e di accogliere la domanda restitutoria accertando quanto eventualmente percepito indebitamente. La Suprema Corte ha specificato che “In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi (…) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22872). Come affermato chiaramente con riguardo alle azioni di accertamento negativo del credito, “L'onere probatorio ex art. 2697 c.c., che grava su chi intenda far valere in giudizio un diritto, ovvero eccepisca la modifica o l'estinzione di un altrui diritto, non subisce deroga, poiché pur avendo ad oggetto “fatti negativi”, tale negatività non esclude né inverte il relativo onere, persistendo quest'ultimo sempre sulla parte che faccia valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, assume carattere costitutivo … tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/05/2015, n. 9201). Il principio è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte che sottolinea la necessità di coordinare i principi regolatori dell'onus probandi, così come sanciti dall'art. 2697 c.c., con il principio dell'acquisizione della prova (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, n. 500). L'orientamento è pacifico anche nella giurisprudenza di merito secondo cui “Quando il correntista intenda domandare (previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole) la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del relativo diritto, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, quindi dovrà produrre almeno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, per dimostrare la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi applicate;
2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, alla determinazione del saldo finale” (cfr. ex multiis, Tribunale Bari, sez. IV, 22/09/2016, in questo senso anche Tribunale Agrigento, 14/3/2016, n. 446, Tribunale Livorno, 12/02/2016, n. 182; cfr. Trib. Trapani n. 1009 del 22.10.2015).
6 Nel caso in esame, pacifica l'assenza della pattuizioni economiche dal 1991 (accensione del rapporto) al 22/11/2002, data nella quale tra le parti vi è un contratto di apertura di credito contenente la pattuizione delle condizioni economiche tra le parti, l'onere della produzione integrale degli estratti conto, in applicazione dei principi sopra compendiati gravava sugli attori. Come noto nelle ipotesi in cui gli estratti conto non siano completi, o perché non ci sono dall'inizio del rapporto o perché vi sono dei periodi mancanti, non potendosi escludere la sussistenza di poste contabili illegittime (per capitalizzazione di interessi, tassi ultralegali, commissione di massimo scoperto, ecc.) si devono annullare tutte le voci non verificabili: la mancata produzione di tutti gli estratti conto, come sopra specificata, comporta la applicazione di una sanzione civile indiretta, ossia la regola – di matrice giurisprudenziale – del c.d. saldo zero, che si atteggia diversamente qualora ad agire sia la banca o il correntista. Qualora ad agire sia il correntista in ripetizione dell'indebito o in accertamento negativo del credito (come nel caso di specie) ed egli non produca l'estratto conto
“zero” cioè il primo dall'inizio del rapporto, il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti sarà necessariamente effettuato partendo dal primo estratto conto prodotto, in senso cronologico, eventualmente negativo, escludendosi in questo caso il beneficio del saldo zero (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, n. 500 e Cassazione civile, sez. I, 07/05/2015, n. 9201), coerentemente con i principi generali in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c.: l'onere della produzione degli estratti conto ricade sul correntista attore, che non può certo valersi del principio di vicinanza della prova, in quanto tale regola si applica solo laddove ricorra la difficoltà oggettiva di dare la prova di un fatto. Detta evenienza non ricorre certamente nel caso in cui il correntista si sia disinteressato di acquisire o abbia disperso gli estratti conto. Il correntista attore infatti deve dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.
- Sull'anatocismo
Nel caso in esame l'accertamento peritale (cfr. relazione finale del 19.09.2018), ha correttamente provveduto alla ricostruzione del reale saldo del conto corrente utilizzando la regola in parola (e partendo dal primo saldo negativo disponibile risalente al 31/10/1997), applicando i tassi sostitutivi di legge ex art. 117 TUB ed escludendo dal computo le commissioni e spese non pattuite (quindi fino al 2002) Con riguardo all'anatocismo come noto, affermato il divieto generale di anatocismo ex art. 1283 c.c. come re-interpretato dalla giurisprudenza della Cassazione in seguito al noto revirment del marzo 1999 (cfr. Cassazione 16 marzo 1999, n. 2374; 30 marzo 1999, n. 3096; anche 12 novembre 1999, n. 12507), il legislatore intervenne con il d.lgs. n. 342/99 che, attraverso l'intervento del CICR:
• ha consentito nell'esercizio dell'attività bancaria ed in particolare nelle operazioni in conto corrente l'anatocismo, a condizione di reciprocità tra interessi attivi e passivi (comma 2°), rimettendo dunque all'autonomia privata la determinazione della periodicità degli interessi e disponendone la medesima periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito;
• ha previsto le modalità per procedere alla sanatoria per i contratti in corso tramite adeguamento dei contratti alla delibera CICR (comma 3° d.lgs.
7 n. 25/99): in particolare l'art. 7 della delibera per i contratti di conto corrente (art. 2) e di mutuo (art.3) in corso al momento di entrata in vigore della delibera stessa consentiva la sanatoria a condizione che, trattandosi di clausola contenente un peggioramento (rispetto al divieto di anatocismo) delle condizioni precedentemente applicate, la banca avesse proceduto all'adeguamento dei contratti in corso sia attraverso le comunicazioni ufficiali (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione sugli estratti conto) sia attraverso l'approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. della clausola anatocistica. Tuttavia, in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità del 3° comma dell'art. 25 d.lgs. 342/99 con la sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale del 17/10/2000, è venuta meno anche la disciplina di cui all'art. 7 della Delibera CICR 9/2/00. Sul punto, a fronte di un orientamento che ritiene comunque di potere applicare la disciplina prevista per la sanatoria verificando il corretto adeguamento da parte dell'istituto bancario (cfr. Tribunale Napoli 27 giugno 2013, Tribunale Treviso 10 giugno 2013, Tribunale di Messina, 21 marzo 2013, Trib. Napoli Sez. IV, Sent., 22/05/2017 App. Catanzaro Sez. III, Sent., 22/03/2017), altro orientamento ha ritenuto che l'art. 7 della Delibera abbia perso definitivamente ogni validità ed efficacia e debba necessariamente essere disapplicato dal giudice di merito, con la conseguenza che sarebbe quindi impossibile sanare i contratti in corso e che dunque la clausola anatocistica trimestrale solo dal lato passivo, in quanto regolata dalla disciplina anteriore, sarebbe nulla per violazione di norma imperativa ( artt. 1283 e art. 1418, comma 1, c.c.). Ritiene questo giudice di aderire all'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anotocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successioni delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ.” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite n. 21095/04, nello stesso senso Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n. 24418). Recentemente la Suprema Corte ha ribadito che, di fronte ad una clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici in un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il “giudice dichiarata la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/10/2017, n. 24156). La riclassificazione del conto effettuata dal CTU è dunque giunta a determinare il saldo in € 91.682,00 a credito per la società.
- Sulla dedotta nullità dei due mutui per difetto di causa
Con riferimento poi alla dedotta nullità dei due mutui per difetto di causa perché finalizzati alla copertura di una esposizione debitoria fittizia va osservato che, in relazione al tema generale del collegamento tra mutuo e conto corrente, ove non si tratti della particolare specifica figura del c.d. mutuo di scopo, qualora il contratto di mutuo o di finanziamento sia stipulato al fine di
8 ripianare pregresse passività ciò non costituisce ragione in se sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa dei contratti di finanziamento. Come anche osservato dalla Suprema Corte in relazione al mutuo fondiario “Lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somme oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore), laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto. Pertanto è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell'art. 38 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante” (cfr. Cass. civile, sez. III, 12/09/2014, n. 19282; nella giurisprudenza di merito recentemente Tribunale di Agrigento, n. 221/18). La relativa doglianza va quindi disattesa.
- Sull'eccezione ex art. 1956 c.c. Infine l'eccezione relativa alla liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. proposta con atto di citazione non è più stata coltivata, come confermato ad parte attrice nelle memorie di replica e quindi deve intendersi rinunciata.
§ 3. — Hanno proposto appello la società Parte_1 nonché , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , chiedendo l'accoglimento
[...] Controparte_1 delle seguenti conclusioni: «in via principale e nel merito, ferma la condanna della a CP_4 quanto già accertato nel giudizio di primo grado, in accoglimento delle su estese eccezioni, riconoscere, accertare e dichiarare l'invalidita' quantomeno a titolo di nullita' parziale, ovvero l'inefficacia del rapporto bancario di conto corrente ordinario nr. 1107 in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori in misura ultralegale, alla previsione e applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, alla applicazione di interessi per i c.d. giorni valuta, di costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi;
nonche' la nullita' della previsione dello ius variandi a favore dell'Istituto di Credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche anche nel periodo dal 1991 al 2002 e in parziale riforma della sentenza impugnata disporre il ricalcolo delle somme dovute tenendo come base di calcolo il saldo zero;
- Riconoscere la banca tenuta e quindi condannarla ex art. 2033 c.c. in favore della deducente societa'a restituire le somme ingiustamente ed illegittimamente corrisposte con riferimento a tutti i rapporti (conto corrente e mutui), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla chiusura del conto e sino
9 all'effettivo soddisfo, nonche' al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'esponente a seguito dell'illegittimo comportamento evidenziato, da liquidarsi anche in via equitativa;
- Con riferimento ai contratti di mutuo del 21.05.1998 e 23.02.2006, previo accertamento del collegamento funzionale e negoziale con il rapporto di conto corrente n. 1107, riconoscere accertare e dichiarare l'illegittimita' e la nullita' di essi contratti (almeno in parte de qua) per difetto e/o illiceita' della causa ex artt, 1418,1325 e 1344 c.c. con conseguente declaratoria di annullamento di tutte le obbligazioni da esso nascenti a carico della societa' concludente, compresa la cancellazione del gravame ipotecario;
- Per l'effetto e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della societa' di Parte_1 tutte le somme da questa corrisposte e dalla Banca incassate a far data dal febbraio 2006 ad oggi a titolo di rimborso del mutuo n. 800000535 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Con vittoria di spese e compensi maggiorati di oneri di legge del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.».
Ha resistito al gravame ora Controparte_3 [...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e Controparte_5 proponendo appello incidentale, articolando altresì istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, così concludendo: «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, IN VIA CAUTELARE ED INIBITORIA Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 18704/2019 emessa dal Tribunale di Roma, per tutte le ragioni di cui al presente atto, ovvero, in subordine, disporre la prestazione da parte della di adeguata cauzione per Parte_1
l'importo di € 120.000,00; NEL MERITO
1) rigettare il primo motivo di appello in quanto infondato;
2) rigettare il secondo primo motivo di appello in quanto infondato;
3) rigettare il terzo motivo di appello in quanto infondato sia relativamente alle contestazioni mosse alla sentenza circa le statuizioni inerenti al conto c/c, sia con riferimento alle contestazioni mosse circa le statuizioni relative ai contratti di mutuo, accertando e dichiarando, altresì, in via incidentale che la
10 sentenza n. 18704/2019 del Tribunale di Roma è viziata da gravi violazioni degli artt. 112 e 115 c.p.c. e, previa rinnovazione sul punto della consulenza tecnica e all'esito delle conclusioni riportate nella nuova perizia, disponendo, per un valore della causa allo stato indeterminato, la nuova riclassificazione del conto corrente 1107 (i) considerando, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla prescritti i CP_4 diritti della società attrice fino al 25.9.2003 quanto al capitale e fino al 25.9.2008 quanto agli interessi, e (ii) annullando gli effetti dell'anatocismo soltanto dal 31.10.1997 al 22.11.2002, considerando quindi valida la capitalizzazione trimestrale in quanto implicitamente desumibile, quanto meno per gli interessi debitori, già dall'apertura di credito 22/11/2002, nella quale è riportato anche il TAE;
4) rigettare, in ogni caso, l'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, Cassa Avvocati, IVA e spese vive sostenute.».
Con provvedimento del 27.01.2021, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado formulata da con Controparte_3 rimessione al merito del più approfondito esame dei motivi di censura articolati da parte appellante.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 29.09.2025, senza assegnazione di ulteriori termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica, in quanto le parti, in virtù della concessione dei termini anticipati come da decreto pubblicato in data 30.06.2025, avevano già ottenuto la concessione di termini per rassegnare le proprie conclusioni.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
A) Carenza di motivazione con violazione e falsa applicazione dell'art. 132 nr. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, si censura la sentenza di primo grado in quanto ritenuta priva di una motivazione idonea a comprendere il ragionamento che ha condotto il Tribunale ad assumere la decisione. Sostiene parte appellante che il primo giudice non avrebbe fatto applicazione di quanto disposto dall'art. 132 n. 4 c.p.c. laddove impone di indicare nella pronuncia “la
11 concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
In particolare, rappresentano gli appellanti che, nella parte motiva della sentenza il Tribunale si sarebbe limitato “ad indicare un elenco di sentenze (a volte che non si adattano al caso che ci occupa) senza dare una motivazione sufficiente a spiegare il ragionamento che lo ha condotto ad assumerne la decisione oggi parzialmente impugnata.”, la quale peraltro risulterebbe sprovvista di ogni indicazione in merito alle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione.
***
Il primo motivo è infondato.
Il primo giudice ha riportato e poi applicato correttamente i principi enunciati dalla S.C. in tema di onere della prova a carico del correntista nel caso in cui la domanda di accertamento negativo e ripetizione di indebito sia proposta dal correntista e non vi si la contrapposta domanda della di pagamento del saldo CP_4 negativo.
Il Collegio non intende discostarsi dai principi formulati dalla S.C. richiamati dal Tribunale, di talché il motivo va rigettato.
B) Errore in giudicando – Errore in procedendo. Errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc e 115 e 116 c.p.c per avere il Tribunale riconosciuto solo parzialmente la fondatezza della domanda attorea sulla base di mancato assolvimento dell'onere della prova. Violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia bancaria. Manifesta illogicità della pronuncia.
Con secondo motivo di impugnazione, gli odierni appellanti domandano la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, operando una disamina delle incombenze probatorie gravanti su parte attrice, ha ritenuto che fosse onere degli attori, odierni appellanti, produrre gli estratti conto, a far data dall'inizio del rapporto controverso;
con la conseguenza che il mancato deposito di tali documenti ha condotto il primo giudice a ritenere inapplicabile il c.d. saldo zero.
A fondamento della propria censura, gli appellanti lamentano, in via preliminare, la non condivisibilità di quanto affermato dal Tribunale deducendo di aver provveduto al deposito
12 della documentazione, ritenuta mancante dal primo giudice. In particolare, invocano la presenza dei contratti di mutuo, depositati a corredo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e del contratto di conto corrente, depositato in sede di memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. da parte della stessa banca convenuta. Quanto affermato dal Tribunale, dunque, opera in violazione del principio di acquisizione della prova a mente del quale, deduce l'appellante, “ogni documento / elemento probante una volta acquisito agli atti del giudizio è validamente parte di questo ultimo e come tale deve essere valutato dal Giudice indipendentemente dalla parte che lo ha prodotto o dal soggetto sul quale gravava l'onere di produrlo anche quando lo stesso documento sia sfavorevole alla parte che lo ha prodotto” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello principale).
Ritengono, dunque, gli appellanti di aver adempiuto l'onere probatorio sugli stessi gravante in primo grado, dimostrando l'avvenuto pagamento in favore dell'Istituto di credo di somme non dovute, il carattere indebito di talune poste passive nonché producendo gli estratti conto periodici del conto corrente per il periodo oggetto di indagine, dovendosi altresì ritenere provata l'avvenuta produzione del contratto originario di apertura del conto corrente del 1991, titolo del rapporto controverso, in quanto versato in atti dalla Banca convenuta in primo grado.
***
Il motivo è infondato.
Giusto il richiamo al principio di acquisizione della prova con riferimento alla documentazione prodotta da controparte: tuttavia nel caso in questione la non ha CP_4 prodotto il contratto relativo al c/c n. 1107, di talché va confermata la motivazione del primo giudice laddove ha rilevato che, nel caso in esame, pacifica l'assenza della pattuizioni economiche dal 1991 (accensione del rapporto) al 22/11/2002, data nella quale tra le parti vi è un contratto di apertura di credito contenente la pattuizione delle condizioni economiche tra le parti, l'onere della produzione integrale degli estratti conto, in applicazione dei principi sopra compendiati gravava sugli attori e che nel caso in questione, il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti sarà necessariamente effettuato partendo dal primo estratto conto prodotto, in senso cronologico, eventualmente negativo, escludendosi in questo caso il beneficio del saldo zero (cfr. Cassazione civile, sez. I, 9201),
13 coerentemente con i principi generali in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c.
Il rilievo che sul primo saldo negativo disponibile e risalente al 31.10.1997 fossero confluiti interessi e spese non dovute e tutte prima della delibera del CICR del 2000, sin dalla apertura del conto corrente (14.02.1991) al 31.10.1997, con la conseguenza che sul saldo negativo al 31.10.1997 gravava l'addebito di anatocismo vietato, non comporta l'inversione dell'onere della prova a carico della correntista, che quale attrice per l'accertamento negativo e per la ripetizione, doveva produrre gli estratti conto antecedenti al 31.10.1997 e dare la prova degli addebiti illegittimi che avevano determinato il saldo negativo nella misura indicata al 31.10.1997.
C) Omessa e/o insufficiente motivazione per avere il Tribunale genericamente aderito alle conclusioni del CTU senza argomentare sulle puntuali e specifiche censure mosse da controparte. Contradittorieta' del ragionamento del Giudice in sentenza con l'ordinanza anteriormente emessa in data 17/21.02.2017 in ordine al quesito integrativo circa i quesiti richiesti e non forniti dal consulente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, nr. 4 , 115 e 116 cpc. Erroneita' parziale della perizia. Erroneità della decisione del Tribunale in merito alla domanda relativa ai mutui.
Con il terzo motivo di appello, si censura la pronuncia di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. atteso che, nel determinare le somme come dovute in restituzione, il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su una valutazione acritica della consulenza tecnica d'ufficio invero affetta da vizi e gravi incongruenze.
In particolare, parte appellante distingue le contestazioni mosse alla consulenza tecnica d'ufficio in ordine alle conclusioni raggiunte in merito al rapporto di conto corrente da quelle avanzate avverso le risultanze emerse in ordine ai mutui controversi.
Quanto al rapporto di conto corrente, sostengono gli appellanti che il credito della correntista, accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio e quantificato in euro 91.682,00, consta solo in parte dell'ammontare degli addebiti effettuati illegittimamente in danno alla correntista. L'elaborato peritale, deduce parte appellante, risulterebbe incompleto, tra le altre ragioni, per omessa applicazione del criterio del saldo zero;
il
14 quale avrebbe consentito il ricalcolo delle debenze sin dalla data di apertura del conto, mediante azzeramento del saldo debitore emergente dal primo estratto conto in atti. E ciò ancor più se sia stata accertata l'illegittima pattuizione ovvero applicazione di interessi ultralegali, di anatocismo, e commissioni e spese illegittime. Invero, ancora, sostiene parte appellante che gravasse sulla banca l'onere di produrre gli estratti conto a decorrere dalla data di apertura del rapporto.
In merito alle contestazioni mosse alle valutazioni peritale effettuate in ordine ai contratti di mutuo del 1998 e del 2006, gli appellanti sostengono la non condivisibilità e l'incompletezza dell'elaborato considerato che: “l'istruttoria contabile in corso di causa, ha sottolineato accertandolo, che il rapporto di conto corrente era falsato in quanto onerato di addebiti non dovuti con la conseguenza unica che i saldi debitori azzerati con le erogazioni dei due mutui (maggio 1998 e febbraio/marzo 2006) di fatto non esistevano o comunque non erano quelli esposti negli estratti conto.” (cfr. pag. 35 dell'appello principale). In altri termini, secondo gli appellanti i rapporti di mutuo concessi sarebbero stati, di fatto, volti a sanare l'esposizione debitoria degli scoperti del conto corrente n. 1107, risultati illegittimi e non dovuti.
Inoltre, viene censurata consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado nella parte in cui il consulente nominato non avrebbe verificato gli interessi applicati al finanziamento né il relativo piano di ammortamento.
***
Il motivo va respinto.
Quanto alle contestazioni relative al contratto di conto corrente si è spiegato, in relazione al precedente secondo motivo di appello, perché il ricalcolo non potesse partire dal saldo zero, atteso l'onere della prova incombente sul correntista attore in ripetizione in ordine alla produzione continua degli estratti conto dall'inizio del rapporto.
La CTU, in quanto recepita in sentenza, ha correttamente eseguito il ricalcolo sulla base dei principi enunciati dal primo giudice sul rilievo della mancanza agli atti del conto corrente acceso nel 1991, sull'onere della prova incombente sulla correntista attrice, sull'applicazione del tasso sostitutivo a partire dal primo estratto conto seguito dalla serie completa, senza
15 applicazione del cd. “saldo zero”, sull'eliminazione dell'anatocismo vietato, delle commissioni e spese non pattuite. Ne deriva il corretto recepimento da parte del primo giudice delle risultanze della CTU.
Quanto ai rapporti di mutuo regolati sul conto corrente, va considerato che a seguito del ricalcolo a partire dalla serie continua degli estratti conto, sono stati eliminati gli addebiti e spese e sostituiti i tassi di interesse applicati ex art. 117 TUB tante l mancanza del contratto di conto corrente iniziale, di talché tali illegittimi addebiti non gravano sulle somme oggetto di mutuo.
Per quanto attiene poi al fatto che i mutui sarebbero stati erogati in presenza di un'esposizione della correntista derivante da somme illegittimamente addebitate dalla non risulta CP_4 specificamente contestato il passaggio motivazionale in cui il Tribunale, citando conforme giurisprudenza della S.C. ha rilevato che: “Lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somme oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore), laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto. Pertanto è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell'art. 38 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante” (cfr. Cass. civile, sez. III, 12/09/2014, n. 19282”.
In proposito occorre osservare che il principio secondo il quale lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto di mutuo, sia esso fondiario o meno, è ribadito dalle S.U. n. 5841 del 05/03/2025 secondo cui non rileva che le somme stesse oggetto del finanziamento siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Nella citata sentenza, le S.U. hanno ribadito l'orientamento già rappresentato da Cass n. 23149 del 25/07/2022, alla cui motivazione i rimanda.
16 Quanto, infine alla contestazione circa il ricalcolo dei contratti di finanziamento, è appena il caso di osservare che, in relazione ai menzionati contratti, non era stata contestata dagli attori la nullità delle singole pattuizione, ma invece erano state proposte dagli attori le seguenti domande: “e) Con riferimento ai contratti di mutuo del 21.05.1998 e 23.02.2006, previo accertamento della natura non fondiaria degli stessi e comunque del collegamento funzionale e negoziale con il rapporto di conto corrente n. 1107, riconoscere accertare e dichiarare l'illegittimita' e la nullita' di essi contratti (almeno in parte de qua) per difetto e/o illiceita' della causa ex artt, 1418,1325 e 1344 c.c. con conseguente declaratoria di annullamento di tutte le obbligazioni da esso nascenti a carico della societa' concludente, compresa la cancellazione del gravame ipotecario;
f) Per l'effetto e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione in favore della societa' Parte_1 di tutte le somme da questa corrisposte e dalla Banca
[...] incassate a far data dal febbraio 2006 ad oggi a titolo di rimborso del mutuo n. 800000535 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. La contestazione risulta, dunque, inammissibile.
§ 5. — ha proposto Controparte_3 appello incidentale avverso la sentenza di primo grado limitatamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata innanzi al Tribunale di Roma.
- con quello che si individua come primo motivo di appello incidentale, la propone nuovamente l'eccezione di CP_4 prescrizione formulata in primo grado anche per gli interessi maturati. In particolare, l'Istituto di credito deduce che, in applicazione del disposto di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione quinquennale si applica agli interessi comunque maturati, con la conseguenza che “gli importi a titolo di interessi maturati sui saldi ricostruiti dal CTU non potranno essere recuperati se non per le date successive al 25.9.2008, non potendo in questo caso giovare a nulla la pur contestata missiva generica del 28.10.2007, in quanto comunque precedente al quinquennio interrotto dall'atto di citazione notificato il 25.9.2013” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello incidentale).
*** Il motivo va respinto.
17 Quanto alla contestata genericità della lettera del 28.10.2007, essa va esclusa essendo invece contestati, con riguardo al conto corrente, interessi, anatocismo, commissioni, oneri e spese non pattuiti ed illegittimamente addebitati, con diffida ad effettuare il ricalcolo e avvertimento che in mancanza si sarebbe agito ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Del tutto infondato risulta poi il richiamo alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., atteso che la causa non riguarda il pagamento di interessi o di altri pagamenti da eseguirsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma di domanda di accertamento dell'indebito e di ripetizione ex art. 2033 c.c., soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.
Con ulteriore motivo di impugnazione incidentale, l'Istituto di credito censura la sentenza di primo grado in punto di quantificazione della domanda di parte attrice, appellante principale in sede di gravame, accolta in primo grado.
Sostiene l'appellante incidentale che il Tribunale avrebbe fatto proprie le conclusioni adottate dal ctu senza tuttavia rilevare l'omessa indicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio di alcuna specifica movimentazione fondante tale quantificazione. Si contesta, oltre alla lacunosità dell'elaborato, anche la circostanza per cui il consulente tecnico d'ufficio, considerando illegittimo l'anatocismo per l'intero periodo esaminato (e dunque dal 31.10.1997 al 19.10.2009) e concludendo per la totale assenza di condizioni economiche, non avrebbe tenuto conto né della documentazione versata in atti dalla né del quesito posto dal CP_4
Tribunale. Sostiene l'appellante incidentale che il Tribunale avrebbe consentito, nel proprio quesito, l'applicabilità dell'anatocismo a far data dal 01.07.2000 “ove sia stata da allora assicurata la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, o, nel caso opposto, anche nel periodo successivo”; periodicità realizzatasi nel caso di specie, secondo l'Istituto appellante incidentale, sin dalla comunicazione di trasparenza n. 12/2003, del 31.12.2003. Conseguentemente, domanda annullarsi gli effetti dell'anatocismo soltanto dal 31.10.1997 al 22.11.2002.
***
Il motivo va respinto.
18 Il Giudice di primo grado ha seguito l'orientamento, costantemente riaffermato dalla S.C. (ed al quale questa Corte si è oramai adeguata), secondo il quale: In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera Cass. n. 9140 del 19/05/2020; conforme Cass. n. 29420 del 23/12/2020. Pertanto, in assenza di una espressa pattuizione sulla capitalizzazione trimestrale a condizione di reciprocità successivamente al 30.6.2000, non è sufficiente la pubblicazione in G.U., l'avviso al correntista ex art. 118 TUB e la concreta applicazione delle condizioni di reciprocità. L'appello incidentale va, pertanto, respinto.
§ 7. — Le spese processuali del presente grado, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, vanno interamente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei
[...] Parte_4 Controparte_1 confronti di già Controparte_5 Controparte_3
appellante in via incidentale, contro la sentenza
[...]
n.18704/2019, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta gli appelli, principale ed incidentale;
2. — compensa integralmente le spese del presente giudizio di appello.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti in via principale e dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
19 Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2025.
Il Presidente estensore
20