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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4578 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott. Stefano Celentano Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 17 del R.G.A.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza collegiale del 18 settembre 2024, vertente tra
, codice fiscale , e , codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Aldo Corvino, codice fiscale C.F._2
e dall'avv. Gabriele Nuzzaci, codice fiscale , ed elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliati presso lo studio del primo in Napoli, Via Roberto Bracco n. 45, come da procura in atti
appellanti
e
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Controparte_1 P.IVA_1
Gargani, codice fiscale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._5
Viale di Villa Grazioli n. 15, come da procura in atti
appellata
nonché
codice fiscale , nella qualità di mandataria di Controparte_2 P.IVA_2 [...]
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Gargani, codice fiscale CP_3 P.IVA_3 e dall'avv. Guido Gargani, codice fiscale , ed elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15, come da procura in atti
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7949/2020 resa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 24/11/2020
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per gli appellanti, “in accoglimento del gravame proposto, ritenuto ammissibile l'appello ex art. 342 cpc e
confermata la revoca del decreto ingiuntivo n° 6357/2015 – 21731/2015 RG del Tribunale di Napoli, in
riforma della sentenza impugnata, voglia accogliere l'appello proposto e dunque dichiarare che nulla è
dovuto a e neppure a dichiarando comunque inammissibile o comunque CP_4 Controparte_3
rigettando la domanda di intervento proposta da quest'ultima. In ogni caso con condanna delle appellate al
pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, maggiorati di Spese Generali, CA ed
IVA”.
Per l'appellata , “- dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame Controparte_1
avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
- nella denegata ipotesi in cui la Ecc.ma Corte
dovesse ritenere fondata l'eccezione di nullità dei mutui in discussione, per superamento del limite di
fondiarietà, accogliere la domanda di conversione di entrambi i mutui fondiari in mutui ordinari ipotecari
con conseguente persistenza dell'obbligo degli opponenti al pagamento – in favore della Controparte_3
cessionaria del credito - delle somme indicate nella sentenza di primo grado, il tutto in virtù delle garanzie
fideiussorie prestate;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per la società appellata, “- dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il Controparte_2
gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
- nella denegata ipotesi in cui la Ecc.ma
Corte dovesse ritenere fondata l'eccezione di nullità dei mutui in discussione, per superamento del limite di
fondiarietà, accogliere la domanda di conversione di entrambi i mutui fondiari in mutui ordinari ipotecari,
con conseguente persistenza dell'obbligo degli opponenti al pagamento - in favore della cessionaria del
credito - delle somme indicate nella sentenza di primo grado, il tutto in virtù delle garanzie fideiussorie
prestate;- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato l'11/12/2015, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6357/2015, depositato il 22/10/2015, con cui il Tribunale di Napoli aveva ingiunto ai medesimi il pagamento, in solido con , , Parte_3 Parte_4
e tutti quali garanti della e in favore della CP_5 Controparte_6 Parte_5 [...]
(poi in fine della Controparte_7 Controparte_8 Controparte_1
complessiva somma di euro 2.250.000,00, di cui euro 1.801.323,38 a titolo di rate insolute e capitale residuo del contratto di mutuo stipulato in data 24/6/2009 ed euro 553.582,86 a titolo di rate scadute e capitale residuo del contratto di mutuo stipulato in data 7/6/2011 - rapporti entrambi intrattenuti dalla debitrice principale, con la società ricorrente - oltre spese e competenze della procedura Parte_5
monitoria.
1.1 - Gli opponenti contestavano, preliminarmente, che la fideiussione specifica datata 22/6/2009, prodotta dalla banca in sede monitoria, da loro concessa per l'importo di euro 1.750.000,00, fosse stata effettivamente prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla con il mutuo stipulato il Parte_5
24/6/2009 per l'importo di euro 1.650.000,00.
Eccepivano, inoltre: 1) l'omessa comunicazione periodica delle informazioni inerenti le modalità di svolgimento del rapporto di mutuo garantito;
2) la prescrizione ai sensi dell'art. 2949 n. 4 c.c.; 3)
l'inesattezza del credito ingiunto;
4) la violazione dell'art. 1956 c.c..
2 - Si costituiva in giudizio la la quale impugnava e Controparte_7
contestava le avverse domande, pretese ed eccezioni evidenziando l'assoluta correttezza dell'operato della stessa e concludendo per il rigetto dell'avversa opposizione.
3 - Con comparsa depositata in data 13/5/2019 spiegava intervento in giudizio la
[...]
quale mandataria della a sua volta cessionaria dei crediti di Controparte_2 Controparte_3
, facendo proprie tutte le domande, richieste ed istanze formulate dalla AN Controparte_9
cedente, unitamente a tutta la documentazione da quest'ultima prodotta.
4 - Istruita la causa con la documentazione ritualmente depositata in atti, all'udienza del 28/5/2020, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il Tribunale riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5 - Con la sentenza n. 7949/2020 il Tribunale di Napoli: a) rigettava l'opposizione; b) revoca il decreto ingiuntivo n. 6357/2015 emesso dal Tribunale di Napoli in data 22/10/2015; c) condannava gli opponenti in solido al pagamento, in favore di quale mandataria di Controparte_2 Controparte_3
della somma di euro 1.669.700,37, oltre interessi legali dalla notifica del decreto al soddisfo;
d) condannava parte opponente al pagamento, in favore delle controparti, delle spese di lite, che liquidava in complessivi euro 5.830,00 oltre accessori di legge.
5.1 - Il decreto veniva revocato dal Tribunale - e gli opponenti condannati al pagamento, in favore della intervenuta, del minor importo di euro 1.669.700,37, oltre interessi - atteso che, come riconosciuto dalla banca opposta e dalla società intervenuta, dalla procedura esecutiva proposta in danno della società
debitrice, la aveva nelle more ricevuto la somma di euro 580.299,63, importo che la opposta e CP_4
l'intervenuta chiedevano venisse detratto del credito vantato.
5.2 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) va esaminata preliminarmente l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo ex art. 38 TUB, sollevata dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni e sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c..
2) L'eccezione è infondata, intendendosi dare continuità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte
innanzi tutto con la sentenza n. 26672/2013 secondo cui in caso di violazione dell'art. 38, comma 2, TUB,
non risulta applicabile la nullità relativa di cui agli artt. 117 e 127 TUB, posto che il cliente non avrebbe interesse a farla valere e perché comunque avrebbe applicazione l'art 127 comma secondo n. 1 TUB,
secondo cui le disposizioni del Titolo VI, e quindi dell'art 117 comma 8, sono derogabili solo in senso più
favorevole al cliente, ed un mutuo concesso oltre il limite di finanziabilità è di regola più favorevole al cliente. 3) L'eccezione di insussistenza di un collegamento tra il contratto di mutuo stipulato dalla Parte_5
in data 24/6/2009 per l'importo complessivo di euro 1.650.000,00 e il contratto di fideiussione specifica sottoscritto dagli opponenti in data 22/6/2009 non è fondata. Va, infatti, condivisa la tesi dell'opposta secondo cui l'importo di euro 1.750.000,00 indicato nelle fideiussioni fosse l'importo massimo del mutuo garantito, non ancora erogato dalla banca alla firma della garanzia e, poi, erogato nel minor importo di
1.650.000,00. Tanto è supportato sia dal dato temporale (infatti, alla data di sottoscrizione della fideiussione, il 22 giugno 2009, non era ancora intervenuta la stipula del mutuo garantito, effettivamente avvenuta il successivo 24 giugno) sia quello testuale;
la premessa del documento contrattuale agli atti denominato “Fideiussione specifica” -che recita infatti, “premesso che codesta Azienda di credito si è
dichiarata disposta a concedere a titolo di mutuo l'importo di € 1.750.000,00”- “consente di dare credito
all'interpretazione offerta dall'opposta secondo cui il valore indicato debba intendersi come importo
massimo garantito”. 4) “Per poter validamente inficiare la valenza probatoria della documentazione
prodotta dalla opposta, in virtù del principio di vicinanza dell'onere della prova (non potendo l'opposta essere gravata dell'onere di provare il fatto negativo dell'inesistenza di un altro rapporto di mutuo tra le
parti), gli opponenti avrebbero potuto/dovuto dimostrare l'esistenza tra le parti originarie ( e Parte_5
di un diverso rapporto-base, anch'esso sorto il 24.6.2009, in relazione al quale il Controparte_4
e la rilasciarono la fideiussione specifica in contestazione”. 5) “Nell'esercizio del potere di Parte_1 Pt_2
qualificazione che gli è proprio, opina il Tribunale che il contratto sottoscritto dagli opponenti (i due
documenti, identici nel contenuto, possono essere trattati congiuntamente) solo formalmente appare
riconducibile alla figura tipica della fideiussione, essendo in concreto qualificabile come contratto autonomo
di garanzia”. Nel regolamento negoziale della garanzia assunta dal e dalla è Parte_1 Pt_2
espressamente prevista la clausola di pagamento "a semplice richiesta scritta" (art. 8), l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la deroga all'art. 1957 c.c. (art. 7), la sopravvivenza dell'obbligo dei garanti anche per il caso della dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite (art. 9). La qualificazione in termini di autonomia della garanzia azionata in giudizio esclude la facoltà del e della di opporre al creditore le eccezioni che spettavano al debitore Parte_1 Pt_2
principale in ordine all'an e al quantum del credito ingiunto nonchè l'eccezione di prescrizione del credito.
6) Va disattesa, poi, l'eccezione di liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c.. “Nella specie del
tutto carente già sul piano allegativo appaiono le modalità di formulazione dell'eccezione laddove la parte si
è limitata a censurare vagamente la condotta dell'istituto di credito mutuante per aver "concesso credito ad
una società palesemente incapace a far fronte alle obbligazioni assunte in violazione del disposto di cui
all'art. 1956 c.c.”. Va, poi, evidenziato che i fideiussori erano gravati di uno specifico obbligo di tenersi informati delle condizioni patrimoniali della società garantita e delle eventuali variazioni di esse in virtù
della clausola convenzionale di cui all'art. 6 delle condizioni generali di contratto secondo cui “il fideiussore
avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi
presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'Azienda di credito”. Non vi è prova che gli opponenti abbiano mai richiesto all'istituto di credito, entro i limiti dell'importo garantito, informazioni relative all'esposizione debitoria della debitrice principale. 7) “Del tutto generico, infine, è il motivo di
opposizione con cui e hanno lamentato di non aver ricevuto Parte_1 Parte_2
dall'istituto di credito le comunicazioni periodiche inerenti le modalità di svolgimento del rapporto di mutuo
oggetto di garanzia”. Gli opponenti, inoltre, non hanno neppure individuato, se non in termini meramente ipotetici, le conseguenze dannose determinate dalla condotta omissiva imputata alla controparte essendosi limitati a concludere nel senso che "gli odierni opponenti non potranno essere chiamati a rispondere delle
somme eventualmente erogate a ma di cui non è stata inviata loro la prevista comunicazione". 8) Parte_5
“La condanna degli opponenti al pagamento della predetta somma poi, va disposta direttamente in favore
della cessionaria del credito, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
quale mandataria di . Infatti, qualora il cessionario di un credito intervenga nella Controparte_3
controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 terzo comma c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario,
indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente. 9) Al riguardo, “il Tribunale non ha
ignorato le contestazioni degli opponenti i quali hanno messo in dubbio che tra i crediti oggetto della
cessione intervenuta tra l'opposta e il terzo vi fosse anche quello ingiunto… Nel caso che occupa, tuttavia,
occorre considerare che la cessionaria è intervenuta nel giudizio tra il debitore ceduto e la cedente e ha
formulato espressa domanda affinchè la sentenza resa a definizione del presente giudizio producesse effetti
esclusivamente nei suoi confronti. Dal canto suo la cedente, originaria creditrice, non ha svolto alcuna
contestazione in ordine alla cessione per cui è causa ma, anzi, ha esplicitamente aderito alla domanda del
cessionaria. Ne consegue che, attesa l'opponibilità della pronuncia nei confronti di tutte le parti, nessuna
questione di pagamento non liberatorio da parte del debitore può porsi”. 10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza. “Considerato che l'opposta e la terza interventrice si sono costituite in giudizio col
patrocinio del medesimo avvocato e hanno svolto una difesa sostanzialmente unitaria (gli atti difensivi sono
di contenuto pressochè identico) si ritiene equo procedere nei loro confronti a una liquidazione unitaria delle
spese di lite”.
6 - Avverso detta sentenza hanno proposto appello e , sulla base di Parte_1 Parte_2
sette motivi;
con contestuale istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
istanza rigettata da questa Corte con ordinanza del 24/2/2021.
Le appellate e si sono ritualmente costituite, Controparte_1 Controparte_10
con comparse di identico contenuto, eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. e concludendo, nel merito, per il rigetto dell'appello. 7 - All'udienza collegiale del 18/9/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
8 - Pregiudizialmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del principio di specificità dei motivi di gravame proposta da entrambe le appellate.
L'eccezione va disattesa. Infatti, secondo il consolidato disposto della Corte di Cassazione il requisito codicistico in esame “deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando
l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni
impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle
controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né
l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle
ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Cass. civ. sent. n. 1164/2017) né, in fine, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado
(Cass. civ. Sez. Un. sent. 27199/2017) Pertanto non va mai dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello,
ai sensi dell'art. 342 c.p.c. quando (come nel caso di specie) dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado.
9) Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale di Napoli nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dei contratti di mutuo fondiario del 24/06/2009 e del 7/06/2011
per violazione dell'art. 38 TUB. Affermano gli appellanti che l'orientamento giurisprudenziale a cui il primo giudice ha voluto dare seguito “ha costituito un breve interludio” ed è stato “radicalmente rivisitato” dalla
Suprema Corte con l'affermazione del contrario principio, oramai consolidato, secondo cui l'art. 38 TUB
costituisce una norma che “ha natura imperativa ed è dettata per la tutela dell'ordine pubblico e nello
stesso interesse della parte mutuataria, con la conseguenza che il contratto concluso in violazione del limite
dell'art. 38 TUB è nullo”. Da ciò consegue, per gli appellanti, la nullità dei contratti di mutuo per cui è causa che erano stati concessi alla in violazione dei limiti posti dalla ridetta norma. Parte_5
9.1 - Il motivo non coglie nel segno e va, quindi, disatteso.
In realtà, il contrasto giurisprudenziale esistente sulla natura dell'art. 38 TUB è stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022) le quali hanno affermato il principio -a cui questo Collegio intende dare seguito- secondo cui, in tema di mutuo fondiario
(quali sono i contratti per cui è giudizio), il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB), non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto.
Tale principio è stato successivamente confermato dalla Suprema Corte sia con l'ordinanza n. 6778/2023
secondo cui “in tema di mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, D.Lgs. n.
385/1993 non ha alcuna conseguenza sulla validità del contratto e sulla natura fondiaria del
finanziamento”, sia con la sentenza n. 17633/2024 che ribadisce il principio secondo cui “il limite di
finanziabilità stabilito dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993 non costituisce un elemento
essenziale del contratto e la sua violazione non determina la nullità del contratto.”
Non integra, quindi, norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
“vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 TUB) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità
del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
10 - Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione, proposta dagli opponenti in prime cure, di non riferibilità delle garanzie sottoscritte dagli stessi opponenti ai contratti di mutuo per cui è giudizio.
Sotto un primo profilo deducono che il Tribunale ha errato nell'interpretare la documentazione in atti.
Infatti, dalla mera lettura del contenuto delle fideiussioni depositate in atti (sia quelle datate 22/6/2009 per il mutuo del 24/6/2009 sia quelle datate 7/6/2011 relative al mutuo da euro 500.000,00 del 7/6/2011),
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, “non risulta affatto che gli ingiunti avessero inteso
garantire un qualsiasi contratto che la avesse concluso con ” fino all'importo massimo Pt_5 CP_4
erogabile indicato nel testo stesso delle fideiussioni.
Ribadiscono che le obbligazioni che essi appellanti avevano inteso garantire “con le fidejussioni specifiche
rilasciate il 22/06/2009 ed il 07/06/2011 non sono quelle derivanti dai contratti di mutuo fondiario
24/06/2009 a rogito del Notaio rep 95787 e 07/06/2011 a rogito del Notaio Persona_1 Persona_2 rep 2071”, azionati con il monitorio, bensì quelle derivanti da un differente coevo mutuo fondiario
[...]
di euro 1.750.000,00 e da un mutuo “ipotecario” di euro 500.000,00.
Deducono, in fine, che il Tribunale ha errato nell'applicare il principio della vicinanza della prova nei confronti dei fideiussori che non erano parte dei contratti di mutuo intercorsi tra la banca e la società
[...]
Pt_5
10.1 - Il motivo va disatteso.
Innanzi tutto mette conto evidenziare che gli opponenti in prime cure, odierni appellanti, con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo avevano eccepito esclusivamente la non riferibilità della fideiussione del 22/6/2009 al contratto di mutuo del 24/6/2006 di euro 1.650.000,00 (pag. 2, ultimo cpv,
atto di citazione in opposizione). Nulla avevano, invece, dedotto gli opponenti in punto di non riferibilità
delle fideiussioni datate 7/6/2011 al coevo atto di mutuo per euro 500.000,00. E difatti il Tribunale ha deciso unicamente sull'eccezione proposta con riferimento alle fideiussioni del 22/6/2009
Da ciò discende che il motivo di appello in esame, nella parte relativa alla non riferibilità delle fideiussioni rilasciate il 7/6/2011 al mutuo di euro 500.000,00 azionato in monitorio, oltre che non cogliere nel segno
(in quanto non riferibile, appunto, ad una concreta statuizione della sentenza gravata) risulta comunque inammissibile perché relativo a questione tardivamente proposta solo in grado di appello.
10.2 - Ciò premesso, il motivo di doglianza -limitatamente alle fideiussioni del 22/6/2009- risulta comunque infondato e non può essere accolto. Invero va, sul punto, condivisa la motivazione del primo giudice perché
sorretta da un ragionamento logico esente da vizi ed errori di diritto. Deve essere ribadito, in particolare,
che con atto del 22/6/2009 e si sono costituiti fideiussori in favore Parte_1 Parte_2
della in relazione alle somme che la banca si era “dichiarata disponibile a concedere a titolo di Parte_5
mutuo”; e ciò “sino alla concorrenza di € 1.750.000,00”. Tale ultima somma deve essere, per tanto,
considerata quale importo massimo garantito.
Effettivamente, come risulta dalla documentazione in atti, in data 17/4/2009, la
[...]
deliberava la concessione, in favore della di un mutuo di importo pari ad Controparte_7 Parte_5
euro 1.750.000,00. Purtuttavia, come espressamente previsto dalla stessa delibera di concessione, la somma effettivamente finanziabile non avrebbe potuto superare il “70 % dei costi effettivamente sostenuti
ed accertati dalla perizia” redatta da tecnico “beneviso” alla banca stessa. Dagli atti di causa e,
segnatamente, dalla perizia estimativa del 14/5/2009, si evince che il totale dei suddetti costi finanziabili era stato stimato dal tecnico incaricato in euro 2.367.959,10. Ragion per cui la somma effettivamente mutuata con l'atto del 24/6/2009 è stata pari al 70% di tali costi e, cioè, euro 1.650.000,00 (con arrotondamento per difetto).
Tali circostanze confermano la decisione del Tribunale che ha valorizzato il “dato temporale” e, cioè il fatto che alla data di sottoscrizione della fideiussione (22/6/2009) il mutuo era stato solo oggetto di delibera da parte dell'organo amministrativo della banca ma non era stato ancora effettivamente stipulato (cosa che,
come si è detto, avvenne il 24/6/2009) e, quindi, risultava ragionevole che la banca avesse poi concesso il mutuo per una somma inferiore a quella massima finanziabile contenuta nella fideiussione e,
segnatamente, per il 70% dei costi stimati in perizia, pari ad euro 1.650.000,00, come espressamente previsto dalla delibera di concessione. Per altro, nelle scritture del settembre 2012 (depositate in atti) “di conferma” delle fideiussioni prestate il 22/6/2009 è espressamente indicato che il mutuo garantito era quello stipulato in data 24/6/2009.
Di contro, dagli atti non emerge nessuna prova circa il fatto che la fideiussione di cui si dibatte, fosse in realtà riferibile ad un diverso mutuo per euro 1.750.000,00 concesso lo stesso giorno 24/6/2009 e sempre in favore della stessa come, invece, vorrebbero lasciare intendere gli appellati. Parte_5
10.3 - Né può valere la censura degli appellati circa la non corretta applicazione del principio di vicinanza della prova da parte del primo giudice sul presupposto che gli stessi non erano stati parte dei contratti di mutuo e, quindi, non avrebbero potuto dimostrare l'esistenza di tale asserito coevo mutuo per ulteriori
1.750.000,00. La doglianza in esame si rivela priva di consistenza se solo si consideri che, come emerge dagli atti, l'appellante , all'epoca dei fatti, risultava essere membro del consiglio di Parte_1
amministrazione della e per tanto -come correttamente evidenziato dal primo giudice- ben Parte_5
avrebbe “potuto/dovuto dimostrare l'esistenza tra le parti originarie di un diverso rapporto-base, anch'esso
sorto il 24/6/2009”; non potendo ovviamente ritenersi gravata, la banca, “dell'onere di provare il fatto
negativo dell'inesistenza di un altro rapporto di mutuo tra le parti”.
11 - Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale ha abusato del “potere di qualificazione”
nel dichiarare, in assenza di specifica eccezione delle controparti processuali, che le fideiussioni per cui è
giudizio dovessero intendersi come contratti autonomi di garanzia.
Lamentano, poi, che l'esercizio di tale potere da parte del primo giudice “non poteva comunque spingersi
sino a superare l'obbligo della banca opposta -attore sostanziale- di provare l'esatto ammontare del credito”. Credito che, per gli appellanti stessi, “sulla base della documentazione prodotta dall'opposta” non era né determinato né determinabile;
prova ne era che l'importo richiesto in monitorio di euro
2.336.098,83 risultava addirittura superare l'ammontare del “capitale complessivamente erogato pari ad €
2.150.000” (euro 1.650.000,00+500.000,00).
Lamentano, in fine, gli appellanti che la qualificazione operata dal giudice avrebbe pregiudicato il loro diritto di difesa “che altrimenti avrebbero potuto eccepire in via riconvenzionale la nullità degli articoli 7, 8 e
9 delle fideiussioni perché conformi a quelli dichiarati illegittimi dalla AN d'IT con provvedimento
55/2005”; nullità per altro che, per gli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto comunque rilevare.
11.1 - Anche il terzo motivo non può essere accolto.
Mette conto evidenziare, preliminarmente, che gli appellanti non hanno minimamente censurato la statuizione del primo giudice in punto di qualificazione dei contratti per cui è giudizio come contratti autonomi di garanzia;
essendosi limitati, infatti, a lamentare il solo abuso del potere di riqualificazione da parte del Tribunale. Ragion per cui la statuizione relativa a tale qualificazione deve ritenersi passata in giudicato.
Nel merito della censura in punto di abuso del potere di qualificazione da parte del Tribunale, il motivo oltre che carente di specificità risulta comunque infondato. Vero è, infatti, che per consolidato principio giurisprudenziale “il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della
domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in
difformità rispetto alle indicazioni delle parti” (per tutte, Cass. ord. n. 5153/2019).
Nel caso di specie, quindi, il Tribunale aveva certamente il potere di riqualificare la fideiussione, ovvero di attribuirle una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella data dalle parti, avendo ritenuto -con motivazione logica ed esente da vizi- che la qualificazione originaria non corrispondesse alla reale natura del rapporto contrattuale. Il potere di riqualificazione della fideiussione da parte del giudice deriva, come detto, dal principio generale per cui il giudice ha il dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni, individuando le norme di diritto applicabili, indipendentemente dalle indicazioni fornite dalle parti. In altre parole, il giudice non è vincolato alla qualificazione data dalle parti,
ma può autonomamente accertare la natura del contratto e applicare la disciplina corrispondente. Unico
limite è che non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti;
circostanze, queste ultime,
che però non ricorrono nella sentenza in esame.
11.2 - Anche la censura in punto di indeterminatezza ed indeterminabilità del credito azionato va disattesa.
Preme evidenziare, innanzi tutto, che la deduzione che degli appellanti pongono a fondamento del motivo di appello -e, cioè, che il credito azionato superava addirittura il capitale complessivamente erogato dalla banca- non risulta apprezzabile se solo si tenga conto che le somme richieste in monitorio comprendevano sia l'importo delle rate di mutuo scadute e restate non pagate (quindi comprensive della quota capitale e della quota interessi) sia il capitale residuo comunque dovuto dopo la risoluzione dei contratti di mutuo.
Ragion per cui (tenuto conto che, come risulta agli atti, del primo mutuo per euro 1.650.000,00 venne pagata dalla una sola rata, restandone insolute ulteriori quattro rate già scadute e per quello di Parte_5
euro 500.000,00 non venne mai pagata nessuna rata nonostante le prime quattro rate fossero già scadute)
è evidente che l'importo richiesto in monitorio, comprensivo degli interessi sulle rate scadute, ben potesse superare l'importo del solo capitale mutuato.
In ogni caso, i documenti ritualmente depositati in atti dalla banca (e, segnatamente, i contratti di mutuo con documenti di sintesi e piani di ammortamento, gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, le comunicazioni di risoluzione dei mutui e le comunicazioni di passaggio a sofferenza degli stessi) risultano sicuramente idonei e sufficienti a provare l'esistenza, la determinatezza e l'esattezza del credito azionato in monitorio.
11.3 - In fine, anche la censura in punto di pregiudizio al diritto alla difesa degli appellanti non risulta apprezzabile. Innanzi tutto non si comprende come la qualificazione operata dal giudice in sentenza possa aver impedito agli opponenti in prime cure di eccepire la nullità delle fideiussioni ai sensi del provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT. Infatti, gli odierni appellanti ben avrebbero potuto proporre tale eccezione con l'atto introduttivo del giudizio.
Ma anche volendo prescindere dalla precedente dirimente considerazione, occorre evidenziare che la decisione n. 55/2005 della AN d'IT non potrebbe essere evocata con riferimento ad una fideiussione specifica ovvero ad un contratto autonomo di garanzia stipulati nel 2009 (come nel caso di specie), in quanto, in quella sede, l'Autorità di vigilanza ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e, per altro, nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. La decisione n. 55/2005 della AN d'IT si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire, quindi, il settore delle garanzie rilasciate -come nel caso di specie- per obbligazioni derivanti da specifiche operazioni.
14 - Con il quarto motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza del primo giudice nella parte in cui, sul presupposto della carenza di allegazione, ha rigettato l'eccezione di estinzione della garanzie proposta dagli opponenti in prime cure ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 c.c.. Al riguardo, deducono che il Tribunale non ha tenuto in debito conto la documentazione depositata in atti da cui si evince non soltanto l'obbligo della banca di comunicare periodicamente al garante le informazioni rilevanti per il rapporto di garanzia ma anche il fatto che la banca stessa avesse concesso il credito ad una società incapace di far fronte alle obbligazioni assunte.
14.1 - Il motivo in esame non coglie nel segno e va disatteso.
A prescindere da ogni valutazione in ordine alla sussistenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali della società garantita all'atto della concessione dei finanziamenti, mette conto evidenziare che la protezione accordata dall'art. 1956 c.c. al fideiussore deve rispondere ad una situazione di oggettiva esigenza di quest'ultimo che tragga la sua ragione d'essere nella permanente sua estraneità rispetto ai reali termini dello svolgimento del rapporto garantito (si veda, sul punto, Cass. n. 26947/2021). Orbene, nel caso di specie, gli appellanti omettono di considerare una circostanza dirimente che emerge dagli atti di causa e,
cioè, che lo stesso fideiussore, , era socio e membro del Consiglio di Amministrazione della Parte_1
società garantita, all'epoca dei finanziamenti per cui è giudizio e che la stessa Parte_5 Pt_2 Pt_2
, coniuge del ed anch'essa garante, partecipava alla medesima società. Nella fattispecie,
[...] Parte_1
per tanto, il requisito della estraneità deve ritenersi escluso e va, di conseguenza, dato seguito al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui nella fideiussione, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante ovvero socio della società
debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta, di per sé, la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (da ultimo, Cass. ord. n. 5017/2023). Nel caso di specie, dunque, difettano i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c.. 14.2 - In ogni caso, pur volendo prescindere dalla insussistenza dei sopra richiamati presupposti,
rimarrebbe ferma, comunque, la carenza di allegazione e di prova dell'eccezione, così come già affermata dal primo giudice. Infatti, è onere della parte che deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (sul punto, Cass. n. 11269/2004). Orbene, nel caso di specie gli opponenti in prime cure non hanno né allegato né, tanto meno, provato che la banca avesse concesso i mutui (in particolare il secondo mutuo di euro 500.000,00) nella consapevolezza di peggiorate condizioni economiche e finanziarie della società; condizioni che, per altro, non risultano minimamente emergere dagli atti di causa.
15 - Con il quarto motivo gli appellanti censurano la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto provata l'esistenza della cessione del credito tra la banca opposta e l'intervenuta in CP_3
difetto di produzione del contratto di cessione dei crediti.
15.1 - La censura non può essere accolta. In tema di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema corte, occorre distinguere tra la contestazione dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e la contestazione dell'esistenza stessa della cessione. Nel primo caso, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale costituisce prova adeguata se contiene indicazioni sufficientemente precise per ricondurre il credito litigioso tra quelli ceduti. Nel secondo caso (che è quello che ci occupa), che attiene alla titolarità del rapporto obbligatorio e non alla legittimazione attiva, è
necessaria una prova ulteriore rispetto al solo avviso ex art. 58 TUB (regolarmente depositato in atti del giudizio), il quale ha la sola funzione di esonerare dalla notifica al debitore ceduto. In presenza di specifica contestazione del debitore, il giudice deve quindi procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nel quale l'avviso può assumere valore indiziario, specialmente se proveniente dal cedente, e possono essere valorizzati altri elementi come l'atteggiamento processuale del creditore cedente (Cass. ord. n. 391/2025).
Nella fattispecie, ai fini della prova dell'avvenuta cessione, va sicuramente valorizzata la dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente, anch'essa parte di questo giudizio, e depositata in atti.
Dichiarazione che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10200/2021) costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa. Infatti, tale dichiarazione rappresenta una prova liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente (ricorrente in monitorio e parte del giudizio) alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria. Nello specifico, la dichiarazione in atti resa dalla banca cedente riscontra con esattezza l'avvenuta cessione delle posizioni debitorie per cui è giudizio con l'esatta indicazione dei due rapporti di mutuo oggetto della cessione stessa. Ciò posto, la ridetta dichiarazione della banca cedente, a parere del Collegio, risulta sicuramente idonea -unitamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
prevista dall'art. 58, comma 2, TUB- a fornire prova dell'avvenuta cessione dei crediti per cui è giudizio.
16 - Con il sesto motivo di gravame gli appellanti lamentano che il Tribunale, “preso atto che l'oggetto e la
causa delle fideiussioni specifiche erano impossibili, avrebbe conseguentemente dovuto accertare e
dichiarare la nullità di quei contratti”. Per gli appellanti, infatti, tale “impossibilità” dell'oggetto e della causa deriverebbe dal fatto che le ipoteche concesse a garanzia dei mutui avrebbero “dovuto soddisfare
integralmente la restituzione del debito” e, quindi, le fideiussioni sarebbero state “inutilmente richieste”.
Sotto altro profilo, lamentano la violazione dell'art. 2911 c.c. in quanto il creditore “garantito dall'ipoteca,
prima di agire nei confronti del fideiussore avrebbe dovuto preventivamente aggredire l'immobile
ipotecato”.
16.1 - La lamentata violazione dell'art. 2911 c.c. risulta inammissibile in quanto questione sollevata per la prima volta in sede di appello. Per il resto, la censura degli appellanti risulta infondata. Infatti, il contratto di mutuo ben può essere assistito, oltre che dalla garanzia ipotecaria, anche da qualsiasi altra garanzia supplementare reale o personale (fideiussione, pegno). Anzi, le stesse “Istruzioni di vigilanza in materia di
credito fondiario” della AN d'IT (Titolo V, Cap. 1, sez. II) prevedono espressamente la possibilità di concedere, oltre all'ipoteca, “garanzie integrative” per i mutui fondiari.
17 - Il settimo motivo censura la liquidazione delle spese di primo grado effettuata dal Tribunale. Gli
appellanti lamentano che il primo giudice, nel liquidare le spese, ha omesso di considerare che, nelle more del giudizio, vi era stato, da parte della società opposta, l'incasso della somma di euro 580.299,63 che aveva ridotto l'importo della somma domandata in pagamento.
17.1 - Anche tale ultimo motivo non risulta fondato. In realtà, il Tribunale con la sentenza impugnata ha liquidato, a titolo di spese del giudizio, una somma pienamente in linea con lo scaglione di valore della causa calcolato proprio sul valore del decisum che teneva espressamente conto dell'intervenuto pagamento di euro 580.299,63.
18- Da quanto fin qui esposto, consegue l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Con riguardo alle spese del grado, in considerazione del mutato orientamento giurisprudenziale sulla questione dirimente relativa all'art. 38 TUB, oggetto del primo motivo di appello, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese stesse nella misura di 1/3. I restanti 2/3 sono posti a carico degli appellanti. Considerato, poi, che le appellate si sono costituite con il patrocinio dei medesimi avvocati ed hanno svolto delle difese unitarie, depositando atti dal contenuto sostanzialmente identico, si ritiene equa una liquidazione unitaria delle spese in loro favore. Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in misura prossima ai parametri medi per le cause di valore compreso tra euro
1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00; con liquidazione ai minimi del solo compenso relativo alla fase istruttoria-trattazione, attesa l'assenza di istruttoria e tenuto conto del fatto che l'udienza di trattazione dinanzi a questa Corte si è risolta con un mero rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di gravame, in favore di entrambe le società appellate che liquida, già compensate nella misura di 1/3, in complessivi euro
29.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva, se dovuta;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone