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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/07/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 1500/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 1500/2025 promosso congiuntamente da:
(c.f. , nata il [...] A Timisoara - Romania, e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaello Galiero (c.f. – PEC C.F._3
), Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: parere favorevole del 2.7.2025 avente per oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 30.6.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente dalle parti, depositato in data 8.4.2025, i ricorrenti hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Grottaferrata il 24.6.2010, trascritto presso gli atti di matrimonio del predetto comune al n. 40 - P.
2 - S. A, anno 2010, deducendo che dalla loro unione sono nati due figli, oggi entrambi ancora minorenni:
[...]
(n. a Roma 9.9.2014) e (n. a Roma il 16.12.2016). Data Per_1 Persona_2
l'impossibilita di ricostituire la vita coniugale e il tempo trascorso dalla separazione personale pagina 1 di 3 omologata, con decreto di questo Tribunale n. 2648/2021 dell'11/11/2021, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra richiamato, rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 24.6.2010 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Grottaferrata
(RM) al n° 40, serie A, parte II - ordinare al Comune di Grottaferrata (RM) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti CONDIZIONI - i coniugi optano per l'affidamento condiviso dei figli, i quali vivranno con la madre nell'immobile sito in Grottaferrata (RM) al viale Vittorio Veneto n° 22; - il Sig. , Parte_2 in attuazione del principio della bigenitorialità, avrà diritto di vedere i figli quando vorrà tenuto conto degli impegni dei minori, in ogni caso la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente;
- in difetto di diverso accordo, il padre avrà la possibilità di tenere con sé i figli
e : • nella giornata di mercoledì dalle 16,30 alle 19,30; • nel fine settimana, Per_1 Per_2
a settimane alterne, dalle 16,30 del venerdì alle ore 19,30 della domenica;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre compreso ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dal presente anno il secondo periodo;
• durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, fino al giorno di Pasqua compreso ovvero il giorno di Pasquetta, a decorrere dal presente anno il padre;
• durante le vacanze estive per almeno 15 giorni continuativi, nei mesi di luglio o agosto, da comunicare tassativamente per iscritto alla madre entro e non oltre il 31 maggio dell'anno in corso e, in difetto di accordo, dal presente anno il secondo periodo;
- il Sig. Parte_2
, a titolo di concorso nel mantenimento per i figli, verserà alla Sig.ra
[...] [...] entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno di € 600,00 (Euro seicento/00) da rivalutarsi Pt_3 annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese successivo alla data di omologa e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli minori e secondo il protocollo d'intesa del Per_1 Per_2
Tribunale Ordinario di Velletri del 30.3.2015; - i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
- i coniugi dichiarano di non avere beni in comune;
- ulteriori pattuizioni: il Sig. si obbliga, nel caso di vendita dell'immobile di Parte_2 sua esclusiva proprietà sita in Grottaferrata (RM) al vicolo Vittorio Veneto n° 65, a versare metà della somma ricavata dalla predetta vendita ai figli in pari quote su un libretto con vincolo pupillare intestato ai medesimi”.
2. In vista dell'udienza del 30.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nelle note in sostituzione di udienza le parti hanno manifestato la volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non pagina 2 di 3 volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate in ricorso con compensazione delle spese di lite. Il Giudice relatore, lette le note d'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, è provata l'esistenza della omologa della separazione consensuale. Risulta, altresì, decorso il termine ai fini della procedibilità della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione anche della mancata contestazione dello stato di separazione tra i coniugi stessi.
4. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse preminente della prole e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Vi è accordo anche con riferimento agli aspetti economici.
5. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
6. La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Grottaferrata il
24.6.2010, trascritto presso gli atti di matrimonio del predetto comune al n. 40 - P.
2 - S. A, anno
2010 tra (c.f. , nata il [...] A Timisoara - Parte_1 C.F._1
Romania, e (c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 30.12.1978;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grottaferrata di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
3) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 1500/2025 promosso congiuntamente da:
(c.f. , nata il [...] A Timisoara - Romania, e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaello Galiero (c.f. – PEC C.F._3
), Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: parere favorevole del 2.7.2025 avente per oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 30.6.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente dalle parti, depositato in data 8.4.2025, i ricorrenti hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Grottaferrata il 24.6.2010, trascritto presso gli atti di matrimonio del predetto comune al n. 40 - P.
2 - S. A, anno 2010, deducendo che dalla loro unione sono nati due figli, oggi entrambi ancora minorenni:
[...]
(n. a Roma 9.9.2014) e (n. a Roma il 16.12.2016). Data Per_1 Persona_2
l'impossibilita di ricostituire la vita coniugale e il tempo trascorso dalla separazione personale pagina 1 di 3 omologata, con decreto di questo Tribunale n. 2648/2021 dell'11/11/2021, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra richiamato, rassegnando le seguenti conclusioni: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 24.6.2010 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Grottaferrata
(RM) al n° 40, serie A, parte II - ordinare al Comune di Grottaferrata (RM) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti CONDIZIONI - i coniugi optano per l'affidamento condiviso dei figli, i quali vivranno con la madre nell'immobile sito in Grottaferrata (RM) al viale Vittorio Veneto n° 22; - il Sig. , Parte_2 in attuazione del principio della bigenitorialità, avrà diritto di vedere i figli quando vorrà tenuto conto degli impegni dei minori, in ogni caso la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente;
- in difetto di diverso accordo, il padre avrà la possibilità di tenere con sé i figli
e : • nella giornata di mercoledì dalle 16,30 alle 19,30; • nel fine settimana, Per_1 Per_2
a settimane alterne, dalle 16,30 del venerdì alle ore 19,30 della domenica;
• durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre compreso ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere dal presente anno il secondo periodo;
• durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, fino al giorno di Pasqua compreso ovvero il giorno di Pasquetta, a decorrere dal presente anno il padre;
• durante le vacanze estive per almeno 15 giorni continuativi, nei mesi di luglio o agosto, da comunicare tassativamente per iscritto alla madre entro e non oltre il 31 maggio dell'anno in corso e, in difetto di accordo, dal presente anno il secondo periodo;
- il Sig. Parte_2
, a titolo di concorso nel mantenimento per i figli, verserà alla Sig.ra
[...] [...] entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno di € 600,00 (Euro seicento/00) da rivalutarsi Pt_3 annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese successivo alla data di omologa e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli minori e secondo il protocollo d'intesa del Per_1 Per_2
Tribunale Ordinario di Velletri del 30.3.2015; - i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
- i coniugi dichiarano di non avere beni in comune;
- ulteriori pattuizioni: il Sig. si obbliga, nel caso di vendita dell'immobile di Parte_2 sua esclusiva proprietà sita in Grottaferrata (RM) al vicolo Vittorio Veneto n° 65, a versare metà della somma ricavata dalla predetta vendita ai figli in pari quote su un libretto con vincolo pupillare intestato ai medesimi”.
2. In vista dell'udienza del 30.6.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nelle note in sostituzione di udienza le parti hanno manifestato la volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non pagina 2 di 3 volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate in ricorso con compensazione delle spese di lite. Il Giudice relatore, lette le note d'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, è provata l'esistenza della omologa della separazione consensuale. Risulta, altresì, decorso il termine ai fini della procedibilità della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione anche della mancata contestazione dello stato di separazione tra i coniugi stessi.
4. Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse preminente della prole e dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Vi è accordo anche con riferimento agli aspetti economici.
5. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
6. La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Grottaferrata il
24.6.2010, trascritto presso gli atti di matrimonio del predetto comune al n. 40 - P.
2 - S. A, anno
2010 tra (c.f. , nata il [...] A Timisoara - Parte_1 C.F._1
Romania, e (c.f. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2 il 30.12.1978;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grottaferrata di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
3) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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