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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/07/2024, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 295/2022
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 295/2022
Oggi 16/07/2024, ore 10.30, innanzi al dott. Maddalena Ghisolfi, sono comparsi:
presente personalmente con l'avv. PAPERI OSCAR;
Parte_1
parte convenuta contumace.
Il Giudice invita parte attrice alla discussione ed a precisare le conclusioni.
L'avv. Paperi precisa le conclusioni come da foglio già depositato telematicamente.
Lo stesso dichiara di essere esentato dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza che si intenderanno, pertanto, letti con il deposito telematico nel fascicolo.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, alle ore 16.40, la causa viene decisa come da allegata sentenza del cui dispositivo viene data lettura in assenza delle parti e delle difese.
Il Giudice
dott. Maddalena Ghisolfi
Pagina nr. 1 N. R.G. 295/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Oscar Paperi, Parte_1 elettivamente domiciliato in Piacenza, via Carducci n. 19, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
Sentenza R.G. 295/2022
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 11.02.2022, ha Parte_1
chiesto lo scioglimento della comunione del complesso immobiliare, in comproprietà con
[...]
, sito nel Comune di Rottofreno (PC), via Santimento n. 41/d, dichiarando ciascuna parte CP_1
esclusiva proprietaria dei beni costituenti il proprio lotto, tenuto conto del maggior contributo economico conferito illo tempore da , dante causa dell'attore. Ha chiesto, inoltre, Persona_1
che il convenuto fosse condannato al pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva del suddetto immobile. In subordine, ha domandato che fosse condannato a Controparte_1
rifondergli il 50% di quanto versato da a estinzione del mutuo ipotecario avente Persona_1
ad oggetto il bene predetto, avvenuta successivamente alla morte di . Persona_2
A sostegno della domanda proposta, rappresentava che:
- in data 10.11.2016 decedeva ab intestato , lasciando, quali eredi legittimi, la Persona_1
moglie, ed i due figli, e CP_2 Pt_1 CP_3
- con atto a ministero del Notaio dott. (Rep. n. 168.517 del 04.02.2017), Persona_3 [...]
e rinunciavano alla suddetta eredità; CP_2 Controparte_4
- rimaneva, quindi, proprietario indiviso, per la quota di ½, di un fabbricato a tre piani fuori terra sito nel Comune di Rottofreno (PC), via Santimento n. 41/d, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio
10, mappale 43, subb. 2, 7, 8, 9 e 10;
- l'immobile de quo era stato acquistato dal padre e dallo zio , in quota di Persona_2
comproprietà pari a ½ cadauno, dalla loro madre, , in data 09.02.1996; Persona_4
- decedeva in data 09.01.2003 lasciando, quale erede, il figlio, Persona_2 [...]
, nato a [...] il [...], il quale accettava tale eredità con beneficio di CP_1
inventario ex art. 471 c.c. in data 18.02.2003 e poi ancora in data 06.05.2014;
- successivamente alla morte di , il fratello estingueva il mutuo Persona_2 Per_1
decennale contratto dai fratelli per far fronte ai lavori di ristrutturazione del bene;
- la quota indivisa oggi di proprietà di risultava gravata da ipoteca iscritta da Controparte_1
contro
; Controparte_5 Persona_2
- e coabitavano l'immobile per alcuni anni ma, successivamente alla Per_1 Persona_2
nascita di si trasferiva altrove;
CP_1 Per_1
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
Sentenza R.G. 295/2022
- da allora, e fino ad oggi, il fabbricato de quo era sempre stato goduto, in via esclusiva, prima da
, che vi abitava insieme con la compagna ed il figlio e poi, dopo la sua Persona_2 CP_1
morte, da questi ultimi;
- ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, che aveva preceduto il presente giudizio, dava esito negativo.
1.2) Con ordinanza depositata in data 29.06.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.05.2022, il G.I., rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo a , Controparte_1
non costituito e non comparso, ne dichiarava la contumacia. Nella medesima sede, rilevato che parte ricorrente non aveva ritualmente svolto il procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti del convenuto, disponeva che la stessa provvedesse ad instaurarlo, fissando i relativi termini. Con ordinanza del 24.01.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi il medesimo giorno, disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di procedere agli accertamenti diretti alla divisione del compendio immobiliare oggetto di causa, nominando, quale CTU, l'Arch. Persona_5
. Quest'ultima assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, alla successiva udienza del
[...]
07.03.2023 e depositava relazione definitiva in data 13.07.2023. Con ordinanza del 13.12.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2023 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 19.03.2024. In tal sede, verificato che l'arch.
, nella relazione finale depositata, aveva sì provveduto alla ripartizione in due Persona_5
lotti degli immobili oggetto di causa ma non aveva indicato i loro identificativi catastali, elementi indispensabili per procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, disponeva un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, la quale veniva depositata in data
06.06.2024. All'udienza del 16.07.2024, fatte precisare le conclusioni, pronunciava sentenza mediante la lettura del dispositivo alle parti presenti e il deposito della pronuncia nel fascicolo telematico.
2) La domanda di scioglimento della comunione formulata da parte attrice è senz'altro fondata e deve, pertanto, essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Nessuna contestazione, peraltro, è stata sollevata in ordine al diritto dell'istante a procedere a divisione, così come è incontroversa la quota di rispettiva titolarità dei condividenti. In particolare, le parti
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
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detengono la quota del 50% ciascuno degli immobili siti nel Comune di Rottofreno (PC), loc.
Santimento, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 10, mappale 43, subb. 2, 7, 8, 9 e 10.
Il consulente tecnico d'ufficio, con un elaborato argomentato, esauriente, preciso, logico e privo di contraddizioni, ha descritto, prima di tutto, il compendio de quo, riferendo che “Gli immobili sono situati all'interno di un fabbricato edificato ante 1967 e ristrutturato nel 1994, ubicato nel centro della
Frazione di Santimento;
confina a Nord con via Veratto, ad Est con Strada Provinciale n. 13, a Sud con mappale 49, ad Ovest con altra unità immobiliare. Il fabbricato, in aderenza sul lato ovest con un altro corpo di fabbrica, si sviluppa su due livelli fuori terra oltre la soffitta. Al piano terra troviamo
l'ingresso dei locali destinati ad ufficio e l'atrio del vano scala che collega il primo piano dove si trova
l'appartamento, collegato al sottotetto non abitabile da una scala interna. Esternamente l'immobile si presenta in normali condizioni di manutenzione, in relazione alla sua vetustà, ha struttura in muratura, serramenti con antoni e finestre in alluminio, copertura in coppi, facciate esterne intonacate. Il piano terra ha una superficie lorda di 106,41 mq, con altezza interna di m 2.80, è composto da tre locali oltre un bagno cieco e due ripostigli, attualmente è utilizzato come locali di sgombero anche se la destinazione originaria è parte residenziale e parte terziaria.; il piano primo, ha una superficie lorda di 118,21 mq, con altezza interna di m 2,80, l'appartamento è composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere da letto ed un bagno, una scala interna lo collega al sottotetto rustico non abitabile , avente una superficie lorda di 116,44 mq”.
L'Ausiliare del Giudice ha, quindi, rilevato: da un lato, che “i beni oggi di proprietà di CP_1
risultano gravati da ipoteca legale iscritta da contro
[...] Controparte_5 Persona_2
[…] In realtà l'ipoteca anche se è ancora annotata nei registri, risulta prescritta in quanto
[...]
sono passati venti anni dalla sua iscrizione e non è stata rinnovata. Quindi l'immobile viene comunque ritenuto libero dal vincolo”; dall'altra, che “dalla documentazione acquisita presso l'ufficio tecnico del
Comune di Rottofreno e dalle schede catastali, nel sopralluogo effettuato con il CTP Ing. Per_6
si sono evidenziate alcune difformità dello stato dei luoghi con quanto autorizzato. La
[...]
difformità che presenta una criticità più elevata è la demolizione al piano terra ed al primo piano della muratura portante di spina centrale (evidenziata colore giallo), oltre ad non essere conforme urbanisticamente non si può dichiararne la conformità statica. La situazione è regolarizzabile solo con una verifica statica dell'intero immobile, che potrebbe comportare il rifacimento della muratura portante, con la presentazione di una SCIA in sanatoria. Per quanto riguarda le diverse disposizioni
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interne dei tramezzi rispetto a quanto autorizzato sono facilmente regolarizzabili con la presentazione di una SCIA in sanatoria”.
Per quanto riguarda la stima delle unità immobiliari de quibus, il CTU (utilizzando un metodo di stima sintetica comparativa per valori di mercato, che consiste nell'esaminare la concreta situazione di mercato di beni aventi, nella stessa zona, caratteristiche simili a quelle del bene oggetto di stima, allo scopo di determinare il prezzo più probabile che l'istante avrebbe ottenuto in una libera contrattazione) ha ipotizzato che: l'unità posta al piano terra avesse un prezzo, sul mercato, pari ad € 50,000,00; le unite poste al primo piano ed il sottotetto avessero, complessivamente, un prezzo, sul mercato, pari ad €
124.000,00.
A questo punto, il perito ha concluso per la comoda divisibilità del bene immobile in oggetto.
Pare opportuno, a questo punto, richiamare il costante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale
“il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione
e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass., 29.05.2007, n. 12498).
Ancora recentemente, la Cassazione ha ribadito che: “in tema di divisione giudiziale, l'art. 720 c.c., che disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di immobili, costituisce una deroga al principio generale posto dall'art. 718 c.c., il quale attribuisce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite dai successivi artt. 726 e 727 c.c.; ne consegue che la non comoda divisibilità di un immobile va ritenuta ove risulti adeguatamente accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, i quali consistono, sotto l'aspetto strutturale, o nell'estrema ipotesi dell'irrealizzabilità fisica del frazionamento, o nell'impossibilità in concreto di realizzare porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e/o di notevole costo, e, sotto l'aspetto economico - funzionale, nel sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero” (Cass., 24.03.2016, n. 5870).
Ciò premesso, si osserva che le conclusioni del consulente tecnico appaiono pienamente condivisibili se si considera, in primo luogo, la conformazione dell'immobile. Il perito ha, infatti, precisato che:
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Sentenza R.G. 295/2022
“Data la natura dell'immobile, avendo una disposizione interna sviluppata su tre livelli, con un vano scala comune al piano terra e primo piano, ed una scala interna che collega internamente il primo piano al sottotetto, è possibile procedere ad una comoda divisibilità dello stesso. Alla luce di quanto sopra descritto, pertanto, i beni si possono dichiarare comodamente divisibili in due lotti”, evidenziando quali sarebbero le opere necessarie per rendere indipendente il piano terra.
A questo punto, il CTU è pervenuto alla formazione di un progetto divisionale in natura, il quale prevede: l'assegnazione, a , dell'appartamento al primo piano, posto che ivi Controparte_1 quest'ultimo ha sempre abitato, e vi abita tutt'ora, insieme con la madre;
l'assegnazione, a
[...]
, dell'unità posta al piano terra. Parte_1
Venendo, quindi, alla definizione dei conguagli in denaro, determinati dal diverso valore economico attribuito ai due lotti – tenuto anche conto di quanto risulta dalla documentazione in atti, ossia che
, padre dell'attore, ha versato la somma di € 21.772,42 per l'estinzione del mutuo Persona_1 ipotecario gravante sull'immobile (somma comprensiva della quota spettante al fratello, Per_2
) – l'Ausiliare del Giudice ha previsto che il convenuto sia tenuto a conferire all'attore la
[...] somma € 47.886,21. Invero, a quest'ultimo importo, nelle conclusioni finali dell'elaborato peritale, sono stati aggiunti € 2.402,67 a titolo di costi dei lavori di frazionamento (per un tot. di € 50.289,08).
Ebbene, in tema di scioglimento della comunione ereditaria, considerato che: secondo quanto prevede l'art. 729 c.c., l'estrazione a sorte della porzione è la via che si percorre in ipotesi di uguaglianza di quote dei comproprietari;
nel caso di specie, l'attore, nella contumacia di , ha Controparte_1 chiesto l'attribuzione del lotto comprendente l'appartamento da quest'ultimo abitato;
sussistono, quindi, ragioni, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, per seguire pedissequamente l'iter previsto dall'art. 789 c.c., il quale comporta il deposito di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, la notifica dello stesso al convenuto, la fissazione di un'udienza di comparizione delle parti dove, nel caso in cui non dovessero sorgere contestazioni, il giudice medesimo potrebbe anche dare seguito alla richiesta di attribuzione svolta da
, vi è rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere ai Parte_1
suddetti incombenti.
2.1) ha domandato, nei confronti del convenuto contumace, il pagamento Parte_1 dell'indennità di occupazione per avere utilizzato, sin dalla morte di , in via Persona_2 esclusiva, l'immobile in comproprietà tra le parti.
Pagina nr. 7 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
Sentenza R.G. 295/2022
Com'è noto, l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco. Da ciò deriva che il comproprietario che non intenda abitare l'alloggio non può richiedere per ciò stesso all'altro, che invece lo abita, il pagamento di un canone.
Il comproprietario non ammesso al godimento dell'immobile ha, invece, diritto a un'indennità di occupazione ove richieda di godere anch'esso dell'immobile (eventualmente, con uso turnario) e tale possibilità gli venga negata (ovvero vi è un godimento esercitato con modalità tali da escludere o pregiudicare l'uso pieno e comodo della cosa da parte degli altri comunisti), posto che il fondamento della relativa pretesa deve essere ravvisato nella mancata ottemperanza al disposto dell'art. 1102, comma 1, c.c. (Cass. civ, sez. II, sent. 20.01.2022, n. 1738: “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”).
Al contrario, non può che essere valorizzata in senso sfavorevole al condividente escluso la sua inerzia a fronte del godimento separato altrui (Cass. civ., sez. II, ord. 23.11.2018, n. 30451: “Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo”).
Tali assunti trovano indirettamente conferma anche nel recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con il quale è stato chiarito che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto di proprietà (o di comproprietà), non è suscettibile di risarcimento: tra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene
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Sentenza R.G. 295/2022
della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato anche nella sua esplicazione di non uso, provvede, del resto, la tutela reale e non quella risarcitoria. Ne discende che condizione per il riconoscimento di un risarcimento per il mancato godimento del bene è l'allegazione della concreta possibilità di farne uso (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, 15.11.2022, n. 33645).
Nel caso di specie, è pacifico, non essendo oggetto di contestazione ex art. 115 c.p.c., che il convenuto abbia mantenuto la disponibilità esclusiva dell'intero immobile sito nel Comune di Rottofreno (PC), via
Santimento n. 41/d, senza alcun valido titolo che abbia giustificato l'esclusione dell'altro partecipante alla comunione.
Parte attrice, a sua volta, non ha documentato alcuna richiesta di utilizzo o di indennità di occupazione antecedente alla costituzione in giudizio, con cui è stata, invece, proposta espressa domanda in tal senso, non potendosi reputare idonea, a tal fine, la raccomandata a/r del 14.02.2020 in atti, in assenza di prova circa il suo effettivo invio e relativa ricezione da parte del convenuto.
Ne consegue che detta indennità può essere riconosciuta solo dalla notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data 02.02.2022.
In merito alla quantificazione dell'indennità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che: “ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato”
(Cass., n. 20394/2013 e n. 17876/2019).
In conformità al suesposto principio, dunque, poiché parte attrice è comproprietaria dell'immobile nella misura di 1/2, il quantum ad essa spettante può essere ragguagliato alla metà del valore locativo per il tempo in cui essa è stata illegittimamente esclusa dal godimento del bene.
In proposito, il CTU è pervenuto a quantificare il valore locativo della quota del 50% dell'immobile sia in relazione al periodo compreso tra la morte di , padre di , Persona_2 Controparte_1
ed il deposito della relazione peritale, sia in relazione al periodo compreso tra la morte di
[...]
, padre di , ed il deposito della relazione peritale. Per_1 Parte_1
Si ritiene di condividere il calcolo operato dal consulente in quanto intrinsecamente attendibile ed immobile da vizi logico-giuridici, nonché coerente con le caratteristiche del compendio.
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Sentenza R.G. 295/2022
L'importo dell'indennità deve essere integrato con riguardo al periodo successivo al deposito della consulenza (13.07.2023) e sino all'emissione della presente sentenza, applicando i medesimi parametri indicati dal Consulente. Ed allora, avuto riguardo ad un'indennità media prevista per l'ultimo semestre
(fine 2023, metà 2024), pari ad € 301,40 mensili per la quota del 50%, va aggiunto l'ulteriore importo di € 2.109,80.
Conclusivamente, il valore locativo del 50% dell'immobile dovuto per il periodo dal 2022 ad oggi ammonta a complessivi € 9.494,10 (€ 3.767,50 nel 2022 + € 3.616,80 nel 2023 + € 2.109,80 nel 2024), al cui pagamento il convenuto deve essere condannato, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
3) Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara sciolta la comunione tra e avente ad oggetto gli Parte_1 Controparte_1
immobili siti nel Comune di Rottofreno (PC), loc. Santimento, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 10, mappale 43, subb. 20 e 21;
2) condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_1
9.494,10, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile in comunione dal 02.02.2022 alla data odierna;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Piacenza, 16.07.2024
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 295/2022
Oggi 16/07/2024, ore 10.30, innanzi al dott. Maddalena Ghisolfi, sono comparsi:
presente personalmente con l'avv. PAPERI OSCAR;
Parte_1
parte convenuta contumace.
Il Giudice invita parte attrice alla discussione ed a precisare le conclusioni.
L'avv. Paperi precisa le conclusioni come da foglio già depositato telematicamente.
Lo stesso dichiara di essere esentato dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza che si intenderanno, pertanto, letti con il deposito telematico nel fascicolo.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, alle ore 16.40, la causa viene decisa come da allegata sentenza del cui dispositivo viene data lettura in assenza delle parti e delle difese.
Il Giudice
dott. Maddalena Ghisolfi
Pagina nr. 1 N. R.G. 295/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Oscar Paperi, Parte_1 elettivamente domiciliato in Piacenza, via Carducci n. 19, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
Sentenza R.G. 295/2022
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 11.02.2022, ha Parte_1
chiesto lo scioglimento della comunione del complesso immobiliare, in comproprietà con
[...]
, sito nel Comune di Rottofreno (PC), via Santimento n. 41/d, dichiarando ciascuna parte CP_1
esclusiva proprietaria dei beni costituenti il proprio lotto, tenuto conto del maggior contributo economico conferito illo tempore da , dante causa dell'attore. Ha chiesto, inoltre, Persona_1
che il convenuto fosse condannato al pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva del suddetto immobile. In subordine, ha domandato che fosse condannato a Controparte_1
rifondergli il 50% di quanto versato da a estinzione del mutuo ipotecario avente Persona_1
ad oggetto il bene predetto, avvenuta successivamente alla morte di . Persona_2
A sostegno della domanda proposta, rappresentava che:
- in data 10.11.2016 decedeva ab intestato , lasciando, quali eredi legittimi, la Persona_1
moglie, ed i due figli, e CP_2 Pt_1 CP_3
- con atto a ministero del Notaio dott. (Rep. n. 168.517 del 04.02.2017), Persona_3 [...]
e rinunciavano alla suddetta eredità; CP_2 Controparte_4
- rimaneva, quindi, proprietario indiviso, per la quota di ½, di un fabbricato a tre piani fuori terra sito nel Comune di Rottofreno (PC), via Santimento n. 41/d, censito al locale Catasto Fabbricati al foglio
10, mappale 43, subb. 2, 7, 8, 9 e 10;
- l'immobile de quo era stato acquistato dal padre e dallo zio , in quota di Persona_2
comproprietà pari a ½ cadauno, dalla loro madre, , in data 09.02.1996; Persona_4
- decedeva in data 09.01.2003 lasciando, quale erede, il figlio, Persona_2 [...]
, nato a [...] il [...], il quale accettava tale eredità con beneficio di CP_1
inventario ex art. 471 c.c. in data 18.02.2003 e poi ancora in data 06.05.2014;
- successivamente alla morte di , il fratello estingueva il mutuo Persona_2 Per_1
decennale contratto dai fratelli per far fronte ai lavori di ristrutturazione del bene;
- la quota indivisa oggi di proprietà di risultava gravata da ipoteca iscritta da Controparte_1
contro
; Controparte_5 Persona_2
- e coabitavano l'immobile per alcuni anni ma, successivamente alla Per_1 Persona_2
nascita di si trasferiva altrove;
CP_1 Per_1
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI PIACENZA– SEZIONE CIVILE
Sentenza R.G. 295/2022
- da allora, e fino ad oggi, il fabbricato de quo era sempre stato goduto, in via esclusiva, prima da
, che vi abitava insieme con la compagna ed il figlio e poi, dopo la sua Persona_2 CP_1
morte, da questi ultimi;
- ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, che aveva preceduto il presente giudizio, dava esito negativo.
1.2) Con ordinanza depositata in data 29.06.2022, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.05.2022, il G.I., rilevata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo a , Controparte_1
non costituito e non comparso, ne dichiarava la contumacia. Nella medesima sede, rilevato che parte ricorrente non aveva ritualmente svolto il procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti del convenuto, disponeva che la stessa provvedesse ad instaurarlo, fissando i relativi termini. Con ordinanza del 24.01.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi il medesimo giorno, disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di procedere agli accertamenti diretti alla divisione del compendio immobiliare oggetto di causa, nominando, quale CTU, l'Arch. Persona_5
. Quest'ultima assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, alla successiva udienza del
[...]
07.03.2023 e depositava relazione definitiva in data 13.07.2023. Con ordinanza del 13.12.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2023 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 19.03.2024. In tal sede, verificato che l'arch.
, nella relazione finale depositata, aveva sì provveduto alla ripartizione in due Persona_5
lotti degli immobili oggetto di causa ma non aveva indicato i loro identificativi catastali, elementi indispensabili per procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei Pubblici Registri Immobiliari, disponeva un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, la quale veniva depositata in data
06.06.2024. All'udienza del 16.07.2024, fatte precisare le conclusioni, pronunciava sentenza mediante la lettura del dispositivo alle parti presenti e il deposito della pronuncia nel fascicolo telematico.
2) La domanda di scioglimento della comunione formulata da parte attrice è senz'altro fondata e deve, pertanto, essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei condividenti la facoltà di chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.
Nessuna contestazione, peraltro, è stata sollevata in ordine al diritto dell'istante a procedere a divisione, così come è incontroversa la quota di rispettiva titolarità dei condividenti. In particolare, le parti
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detengono la quota del 50% ciascuno degli immobili siti nel Comune di Rottofreno (PC), loc.
Santimento, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 10, mappale 43, subb. 2, 7, 8, 9 e 10.
Il consulente tecnico d'ufficio, con un elaborato argomentato, esauriente, preciso, logico e privo di contraddizioni, ha descritto, prima di tutto, il compendio de quo, riferendo che “Gli immobili sono situati all'interno di un fabbricato edificato ante 1967 e ristrutturato nel 1994, ubicato nel centro della
Frazione di Santimento;
confina a Nord con via Veratto, ad Est con Strada Provinciale n. 13, a Sud con mappale 49, ad Ovest con altra unità immobiliare. Il fabbricato, in aderenza sul lato ovest con un altro corpo di fabbrica, si sviluppa su due livelli fuori terra oltre la soffitta. Al piano terra troviamo
l'ingresso dei locali destinati ad ufficio e l'atrio del vano scala che collega il primo piano dove si trova
l'appartamento, collegato al sottotetto non abitabile da una scala interna. Esternamente l'immobile si presenta in normali condizioni di manutenzione, in relazione alla sua vetustà, ha struttura in muratura, serramenti con antoni e finestre in alluminio, copertura in coppi, facciate esterne intonacate. Il piano terra ha una superficie lorda di 106,41 mq, con altezza interna di m 2.80, è composto da tre locali oltre un bagno cieco e due ripostigli, attualmente è utilizzato come locali di sgombero anche se la destinazione originaria è parte residenziale e parte terziaria.; il piano primo, ha una superficie lorda di 118,21 mq, con altezza interna di m 2,80, l'appartamento è composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere da letto ed un bagno, una scala interna lo collega al sottotetto rustico non abitabile , avente una superficie lorda di 116,44 mq”.
L'Ausiliare del Giudice ha, quindi, rilevato: da un lato, che “i beni oggi di proprietà di CP_1
risultano gravati da ipoteca legale iscritta da contro
[...] Controparte_5 Persona_2
[…] In realtà l'ipoteca anche se è ancora annotata nei registri, risulta prescritta in quanto
[...]
sono passati venti anni dalla sua iscrizione e non è stata rinnovata. Quindi l'immobile viene comunque ritenuto libero dal vincolo”; dall'altra, che “dalla documentazione acquisita presso l'ufficio tecnico del
Comune di Rottofreno e dalle schede catastali, nel sopralluogo effettuato con il CTP Ing. Per_6
si sono evidenziate alcune difformità dello stato dei luoghi con quanto autorizzato. La
[...]
difformità che presenta una criticità più elevata è la demolizione al piano terra ed al primo piano della muratura portante di spina centrale (evidenziata colore giallo), oltre ad non essere conforme urbanisticamente non si può dichiararne la conformità statica. La situazione è regolarizzabile solo con una verifica statica dell'intero immobile, che potrebbe comportare il rifacimento della muratura portante, con la presentazione di una SCIA in sanatoria. Per quanto riguarda le diverse disposizioni
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interne dei tramezzi rispetto a quanto autorizzato sono facilmente regolarizzabili con la presentazione di una SCIA in sanatoria”.
Per quanto riguarda la stima delle unità immobiliari de quibus, il CTU (utilizzando un metodo di stima sintetica comparativa per valori di mercato, che consiste nell'esaminare la concreta situazione di mercato di beni aventi, nella stessa zona, caratteristiche simili a quelle del bene oggetto di stima, allo scopo di determinare il prezzo più probabile che l'istante avrebbe ottenuto in una libera contrattazione) ha ipotizzato che: l'unità posta al piano terra avesse un prezzo, sul mercato, pari ad € 50,000,00; le unite poste al primo piano ed il sottotetto avessero, complessivamente, un prezzo, sul mercato, pari ad €
124.000,00.
A questo punto, il perito ha concluso per la comoda divisibilità del bene immobile in oggetto.
Pare opportuno, a questo punto, richiamare il costante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale
“il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione
e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass., 29.05.2007, n. 12498).
Ancora recentemente, la Cassazione ha ribadito che: “in tema di divisione giudiziale, l'art. 720 c.c., che disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di immobili, costituisce una deroga al principio generale posto dall'art. 718 c.c., il quale attribuisce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite dai successivi artt. 726 e 727 c.c.; ne consegue che la non comoda divisibilità di un immobile va ritenuta ove risulti adeguatamente accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, i quali consistono, sotto l'aspetto strutturale, o nell'estrema ipotesi dell'irrealizzabilità fisica del frazionamento, o nell'impossibilità in concreto di realizzare porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e/o di notevole costo, e, sotto l'aspetto economico - funzionale, nel sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero” (Cass., 24.03.2016, n. 5870).
Ciò premesso, si osserva che le conclusioni del consulente tecnico appaiono pienamente condivisibili se si considera, in primo luogo, la conformazione dell'immobile. Il perito ha, infatti, precisato che:
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“Data la natura dell'immobile, avendo una disposizione interna sviluppata su tre livelli, con un vano scala comune al piano terra e primo piano, ed una scala interna che collega internamente il primo piano al sottotetto, è possibile procedere ad una comoda divisibilità dello stesso. Alla luce di quanto sopra descritto, pertanto, i beni si possono dichiarare comodamente divisibili in due lotti”, evidenziando quali sarebbero le opere necessarie per rendere indipendente il piano terra.
A questo punto, il CTU è pervenuto alla formazione di un progetto divisionale in natura, il quale prevede: l'assegnazione, a , dell'appartamento al primo piano, posto che ivi Controparte_1 quest'ultimo ha sempre abitato, e vi abita tutt'ora, insieme con la madre;
l'assegnazione, a
[...]
, dell'unità posta al piano terra. Parte_1
Venendo, quindi, alla definizione dei conguagli in denaro, determinati dal diverso valore economico attribuito ai due lotti – tenuto anche conto di quanto risulta dalla documentazione in atti, ossia che
, padre dell'attore, ha versato la somma di € 21.772,42 per l'estinzione del mutuo Persona_1 ipotecario gravante sull'immobile (somma comprensiva della quota spettante al fratello, Per_2
) – l'Ausiliare del Giudice ha previsto che il convenuto sia tenuto a conferire all'attore la
[...] somma € 47.886,21. Invero, a quest'ultimo importo, nelle conclusioni finali dell'elaborato peritale, sono stati aggiunti € 2.402,67 a titolo di costi dei lavori di frazionamento (per un tot. di € 50.289,08).
Ebbene, in tema di scioglimento della comunione ereditaria, considerato che: secondo quanto prevede l'art. 729 c.c., l'estrazione a sorte della porzione è la via che si percorre in ipotesi di uguaglianza di quote dei comproprietari;
nel caso di specie, l'attore, nella contumacia di , ha Controparte_1 chiesto l'attribuzione del lotto comprendente l'appartamento da quest'ultimo abitato;
sussistono, quindi, ragioni, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, per seguire pedissequamente l'iter previsto dall'art. 789 c.c., il quale comporta il deposito di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, la notifica dello stesso al convenuto, la fissazione di un'udienza di comparizione delle parti dove, nel caso in cui non dovessero sorgere contestazioni, il giudice medesimo potrebbe anche dare seguito alla richiesta di attribuzione svolta da
, vi è rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per procedere ai Parte_1
suddetti incombenti.
2.1) ha domandato, nei confronti del convenuto contumace, il pagamento Parte_1 dell'indennità di occupazione per avere utilizzato, sin dalla morte di , in via Persona_2 esclusiva, l'immobile in comproprietà tra le parti.
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Com'è noto, l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco. Da ciò deriva che il comproprietario che non intenda abitare l'alloggio non può richiedere per ciò stesso all'altro, che invece lo abita, il pagamento di un canone.
Il comproprietario non ammesso al godimento dell'immobile ha, invece, diritto a un'indennità di occupazione ove richieda di godere anch'esso dell'immobile (eventualmente, con uso turnario) e tale possibilità gli venga negata (ovvero vi è un godimento esercitato con modalità tali da escludere o pregiudicare l'uso pieno e comodo della cosa da parte degli altri comunisti), posto che il fondamento della relativa pretesa deve essere ravvisato nella mancata ottemperanza al disposto dell'art. 1102, comma 1, c.c. (Cass. civ, sez. II, sent. 20.01.2022, n. 1738: “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”).
Al contrario, non può che essere valorizzata in senso sfavorevole al condividente escluso la sua inerzia a fronte del godimento separato altrui (Cass. civ., sez. II, ord. 23.11.2018, n. 30451: “Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo”).
Tali assunti trovano indirettamente conferma anche nel recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con il quale è stato chiarito che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto di proprietà (o di comproprietà), non è suscettibile di risarcimento: tra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene
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della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato anche nella sua esplicazione di non uso, provvede, del resto, la tutela reale e non quella risarcitoria. Ne discende che condizione per il riconoscimento di un risarcimento per il mancato godimento del bene è l'allegazione della concreta possibilità di farne uso (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, 15.11.2022, n. 33645).
Nel caso di specie, è pacifico, non essendo oggetto di contestazione ex art. 115 c.p.c., che il convenuto abbia mantenuto la disponibilità esclusiva dell'intero immobile sito nel Comune di Rottofreno (PC), via
Santimento n. 41/d, senza alcun valido titolo che abbia giustificato l'esclusione dell'altro partecipante alla comunione.
Parte attrice, a sua volta, non ha documentato alcuna richiesta di utilizzo o di indennità di occupazione antecedente alla costituzione in giudizio, con cui è stata, invece, proposta espressa domanda in tal senso, non potendosi reputare idonea, a tal fine, la raccomandata a/r del 14.02.2020 in atti, in assenza di prova circa il suo effettivo invio e relativa ricezione da parte del convenuto.
Ne consegue che detta indennità può essere riconosciuta solo dalla notificazione dell'atto di citazione, avvenuta in data 02.02.2022.
In merito alla quantificazione dell'indennità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che: “ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato”
(Cass., n. 20394/2013 e n. 17876/2019).
In conformità al suesposto principio, dunque, poiché parte attrice è comproprietaria dell'immobile nella misura di 1/2, il quantum ad essa spettante può essere ragguagliato alla metà del valore locativo per il tempo in cui essa è stata illegittimamente esclusa dal godimento del bene.
In proposito, il CTU è pervenuto a quantificare il valore locativo della quota del 50% dell'immobile sia in relazione al periodo compreso tra la morte di , padre di , Persona_2 Controparte_1
ed il deposito della relazione peritale, sia in relazione al periodo compreso tra la morte di
[...]
, padre di , ed il deposito della relazione peritale. Per_1 Parte_1
Si ritiene di condividere il calcolo operato dal consulente in quanto intrinsecamente attendibile ed immobile da vizi logico-giuridici, nonché coerente con le caratteristiche del compendio.
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L'importo dell'indennità deve essere integrato con riguardo al periodo successivo al deposito della consulenza (13.07.2023) e sino all'emissione della presente sentenza, applicando i medesimi parametri indicati dal Consulente. Ed allora, avuto riguardo ad un'indennità media prevista per l'ultimo semestre
(fine 2023, metà 2024), pari ad € 301,40 mensili per la quota del 50%, va aggiunto l'ulteriore importo di € 2.109,80.
Conclusivamente, il valore locativo del 50% dell'immobile dovuto per il periodo dal 2022 ad oggi ammonta a complessivi € 9.494,10 (€ 3.767,50 nel 2022 + € 3.616,80 nel 2023 + € 2.109,80 nel 2024), al cui pagamento il convenuto deve essere condannato, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
3) Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara sciolta la comunione tra e avente ad oggetto gli Parte_1 Controparte_1
immobili siti nel Comune di Rottofreno (PC), loc. Santimento, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 10, mappale 43, subb. 20 e 21;
2) condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_1
9.494,10, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile in comunione dal 02.02.2022 alla data odierna;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Piacenza, 16.07.2024
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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