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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4066/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4066/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CACOPARDO ANTONELLA, presso il cui studio, in Augusta, via
XXV Aprile n. 47, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. ROSSI MARCO, presso il cui studio, in Verona, Vicolo San Bernardino n. 5/A, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 981/2020 del 8.07.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n.
1811/2020 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della CP_2
della somma complessiva di euro 7.348,51 oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù dei
[...]
due contratti di finanziamento n. 10070811683808 e n. 20078631671616 stipulati con la
[...]
e ceduti poi, alla odierna convenuta opposta. CP_3
L'opponente con le sue doglianze ha contestato la conformità all'originale del contratto di finanziamento rilevandone la nullità per la indeterminatezza delle condizioni ivi previste, nonché per la sussistenza di profili di usurarietà e di anatocismo bancario.
Si costituiva in giudizio che instando per il rigetto delle avverse eccezioni e Controparte_2
conseguentemente per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ne chiedeva la provvisoria esecutività, precisando che il contratto di finanziamento di cui al n. 10070811683808 è relativo all'apertura di una linea di credito revolving.
Con l'ordinanza del 19.01.2022 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto pagina 2 di 6 ingiuntivo n. 1811/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e concessi, altresì, i termini per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione,
la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del
10.07.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito di euro 7.348,51 vantato da a fronte di due Controparte_2
contratti di finanziamento, di cui l'opponente con le sue doglianze ha lamentato la difformità della copia prodotta in giudizio rispetto all'originale, la nullità dello stesso per indeterminatezza delle condizioni contrattuali, nonché la sussistenza di profili di usurarietà e di anatocismo.
È da premettersi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, la ha provato sia la propria titolarità attiva nel rapporto di credito Controparte_2
pagina 3 di 6 dedotto in giudizio allegando gli l'atti di cessione, sia il proprio credito, attraverso la produzione degli estratti conto certificati e i relativi contratti di finanziamento, nonché le comunicazioni, regolarmente notificate all'odierno opponente della cessione pro-soluto di detti crediti.
Di contro l'opponente ha formulato censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Ciò detto, è da ritenersi infondata, in quanto generica, la doglianza mediante la quale parte opponente ha rilevato la difformità del contratto di finanziamento prodotto da controparte.
Difatti, a fronte di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la contestazione della conformità
della copia di un documento all'originale non può limitarsi al mero richiamo di formule di stile e generiche, ritenendosi, bensì, necessario, che la parte che eccepisca tale difformità indichi in modo specifico e circostanziato il documento e i profili dello stesso che si assumono differenti dall'originale.
Nel caso che ci occupa, parte opponente si è limitata ha una contestazione generica non indicando né il documento contestato tra i due contratti di finanziamento prodotti dall'istituto di credito, né i profili dello stesso che si ritengono difformi dal contratto originale.
Altrettanto generiche appaiono le doglianze relative sollevate dal in ordine alla all'anatocismo Pt_1
e l'usurarietà dei tassi d'interesse contrattuali applicati, come statuito, infatti, dalla Suprema Corte di
Cassazione in tema di contratti bancari ed interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento pagina 4 di 6 rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati
(Cass. Sez. Un. n. 9941/2009; Cass. n. 7374/2016).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, si osserva che l'opponente non ha in alcun modo indicato, né dimostrato, le ragioni della presunta illegittimità dei tassi di interesse concretamente applicati, né ha prodotto i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia relativi ai periodi di riferimento.
Priva di pregio, infine, appare la doglianza relativa alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali stante l'indicazione in seno ad entrambi i contratti dell'oggetto degli stessi, dei termini e delle modalità
del rimborso dell'importo mutuato, nonché dei relativi tassi applicati e gli eventuali maggiori oneri in caso di mora conformemente a quanto previsto dal dettato di cui al quarto comma dell'art. 117 TUB.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 981/2020 del 8.07.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1811/2020 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014 nei valori minimi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 981/2020 dell'08.07.2020
pagina 5 di 6 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1811/2020 del ruolo generale;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore della che Parte_1 Controparte_2
liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 17 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4066/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. CACOPARDO ANTONELLA, presso il cui studio, in Augusta, via
XXV Aprile n. 47, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. ROSSI MARCO, presso il cui studio, in Verona, Vicolo San Bernardino n. 5/A, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 6 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 981/2020 del 8.07.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n.
1811/2020 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della CP_2
della somma complessiva di euro 7.348,51 oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù dei
[...]
due contratti di finanziamento n. 10070811683808 e n. 20078631671616 stipulati con la
[...]
e ceduti poi, alla odierna convenuta opposta. CP_3
L'opponente con le sue doglianze ha contestato la conformità all'originale del contratto di finanziamento rilevandone la nullità per la indeterminatezza delle condizioni ivi previste, nonché per la sussistenza di profili di usurarietà e di anatocismo bancario.
Si costituiva in giudizio che instando per il rigetto delle avverse eccezioni e Controparte_2
conseguentemente per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ne chiedeva la provvisoria esecutività, precisando che il contratto di finanziamento di cui al n. 10070811683808 è relativo all'apertura di una linea di credito revolving.
Con l'ordinanza del 19.01.2022 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto pagina 2 di 6 ingiuntivo n. 1811/2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e concessi, altresì, i termini per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione,
la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del
10.07.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito di euro 7.348,51 vantato da a fronte di due Controparte_2
contratti di finanziamento, di cui l'opponente con le sue doglianze ha lamentato la difformità della copia prodotta in giudizio rispetto all'originale, la nullità dello stesso per indeterminatezza delle condizioni contrattuali, nonché la sussistenza di profili di usurarietà e di anatocismo.
È da premettersi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, la ha provato sia la propria titolarità attiva nel rapporto di credito Controparte_2
pagina 3 di 6 dedotto in giudizio allegando gli l'atti di cessione, sia il proprio credito, attraverso la produzione degli estratti conto certificati e i relativi contratti di finanziamento, nonché le comunicazioni, regolarmente notificate all'odierno opponente della cessione pro-soluto di detti crediti.
Di contro l'opponente ha formulato censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Ciò detto, è da ritenersi infondata, in quanto generica, la doglianza mediante la quale parte opponente ha rilevato la difformità del contratto di finanziamento prodotto da controparte.
Difatti, a fronte di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la contestazione della conformità
della copia di un documento all'originale non può limitarsi al mero richiamo di formule di stile e generiche, ritenendosi, bensì, necessario, che la parte che eccepisca tale difformità indichi in modo specifico e circostanziato il documento e i profili dello stesso che si assumono differenti dall'originale.
Nel caso che ci occupa, parte opponente si è limitata ha una contestazione generica non indicando né il documento contestato tra i due contratti di finanziamento prodotti dall'istituto di credito, né i profili dello stesso che si ritengono difformi dal contratto originale.
Altrettanto generiche appaiono le doglianze relative sollevate dal in ordine alla all'anatocismo Pt_1
e l'usurarietà dei tassi d'interesse contrattuali applicati, come statuito, infatti, dalla Suprema Corte di
Cassazione in tema di contratti bancari ed interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento pagina 4 di 6 rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati
(Cass. Sez. Un. n. 9941/2009; Cass. n. 7374/2016).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, si osserva che l'opponente non ha in alcun modo indicato, né dimostrato, le ragioni della presunta illegittimità dei tassi di interesse concretamente applicati, né ha prodotto i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia relativi ai periodi di riferimento.
Priva di pregio, infine, appare la doglianza relativa alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali stante l'indicazione in seno ad entrambi i contratti dell'oggetto degli stessi, dei termini e delle modalità
del rimborso dell'importo mutuato, nonché dei relativi tassi applicati e gli eventuali maggiori oneri in caso di mora conformemente a quanto previsto dal dettato di cui al quarto comma dell'art. 117 TUB.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 981/2020 del 8.07.2020 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1811/2020 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicate le tariffe di cui al d.m. 55/2014 nei valori minimi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 981/2020 dell'08.07.2020
pagina 5 di 6 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 1811/2020 del ruolo generale;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore della che Parte_1 Controparte_2
liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 17 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6