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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/11/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6567/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente dott. Ilaria Benvenuti Giudice dott. Antonella Galano Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6567/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROBERTA PARIGIANI elettivamente domiciliata in Parte_1
VIA dei MONTANINI N. 5 – SIENA RICORRENTE contro
MINISTERO AFFARI CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. ), CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., art. 31 d.lgs 15/2011, nata nel Comune di Asti, Parte_1 il 19.6.2002, chiede all'intestato Tribunale di pronunciare, ai sensi della l. 164/82, sentenza di rettificazione anagrafica, - ovvero cambio di nome da a , e di genere da Femminile a Pt_1 Per_1
Maschile – con ogni conseguenza in ordine all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. .
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dichiarato di avere avuto, fin dalla più tenera età, una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una inclinazione ad assumere comportamenti maschili. Per tale motivo, ella ha intrapreso un percorso di affermazione di genere presso il centro multidisciplinare specializzato in incongruenza di genere (Azienda Ospedaliero Universitaria di
Careggi), nel febbraio 2022, ottenendo una diagnosi di disforia di Genere, secondo ICD-11 (codice pagina 1 di 4 HA60) e DSM 5-TR (codice 302.85), iniziando ad assumere la terapia ormonale mascolinizzante, prescritta dall'anzidetto centro.
All'udienza del 14.10.2025 è comparsa la parte personalmente per confermare quanto contenuto nel ricorso. Rassegnate le conclusioni, il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “ quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
pagina 2 di 4 Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile, nonché il diritto di sottoporsi a tutti i trattamenti medico – chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha allegato la certificazione medica dalla quale si evince la diagnosi di disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5-TR (codice 302.85), nonché la perizia endocrinologica redatta dal SOD Andrologia ed Endocrinologia di Genere dell'AOUC, nella quale si attesta che: […] è in carico presso questo Servizio da Parte_1
Febbraio 2022 e assume terapia mascolinizzante con testosterone su prescrizione del centro da gennaio 2023 […] è consapevole che i cambiamenti corporei dovuti alla terapia ormonale di Per_1 affermazione di genere non sono completamente reversibili: se decidesse di interrompere la terapia ormonale, le modificazioni corporee indotte non potrebbero regredire”
Si osserva, inoltre, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emergono i trattamenti medici effettuati dalla ricorrente che dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dalla stessa, giustificando con ciò la domanda di rettificazione svolta dalla stessa, senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantarana (AT), la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro degli atti di Stato Civile (Atto di nascita Atto N. 4 parte 1 serie A - anno 2002 - Comune di CANTARANA - Asti) - disponendo altresì la rettifica del prenome da in . Pt_1 Per_1
Accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici diretti a adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Firenze, così definitivamente provvede: pagina 3 di 4 accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici al fine di adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cantanara (AT) la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile;
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da in . Pt_1 Per_1
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio il giorno 12.11.2025 su relazione della dott.ssa A. Galano – giudice onorario relatore.
Il Giudice Relatore La Presidente dott. A. Galano dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente dott. Ilaria Benvenuti Giudice dott. Antonella Galano Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6567/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROBERTA PARIGIANI elettivamente domiciliata in Parte_1
VIA dei MONTANINI N. 5 – SIENA RICORRENTE contro
MINISTERO AFFARI CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. ), CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., art. 31 d.lgs 15/2011, nata nel Comune di Asti, Parte_1 il 19.6.2002, chiede all'intestato Tribunale di pronunciare, ai sensi della l. 164/82, sentenza di rettificazione anagrafica, - ovvero cambio di nome da a , e di genere da Femminile a Pt_1 Per_1
Maschile – con ogni conseguenza in ordine all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. .
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dichiarato di avere avuto, fin dalla più tenera età, una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una inclinazione ad assumere comportamenti maschili. Per tale motivo, ella ha intrapreso un percorso di affermazione di genere presso il centro multidisciplinare specializzato in incongruenza di genere (Azienda Ospedaliero Universitaria di
Careggi), nel febbraio 2022, ottenendo una diagnosi di disforia di Genere, secondo ICD-11 (codice pagina 1 di 4 HA60) e DSM 5-TR (codice 302.85), iniziando ad assumere la terapia ormonale mascolinizzante, prescritta dall'anzidetto centro.
All'udienza del 14.10.2025 è comparsa la parte personalmente per confermare quanto contenuto nel ricorso. Rassegnate le conclusioni, il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “ quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
pagina 2 di 4 Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari
Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile, nonché il diritto di sottoporsi a tutti i trattamenti medico – chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili.
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha allegato la certificazione medica dalla quale si evince la diagnosi di disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM 5-TR (codice 302.85), nonché la perizia endocrinologica redatta dal SOD Andrologia ed Endocrinologia di Genere dell'AOUC, nella quale si attesta che: […] è in carico presso questo Servizio da Parte_1
Febbraio 2022 e assume terapia mascolinizzante con testosterone su prescrizione del centro da gennaio 2023 […] è consapevole che i cambiamenti corporei dovuti alla terapia ormonale di Per_1 affermazione di genere non sono completamente reversibili: se decidesse di interrompere la terapia ormonale, le modificazioni corporee indotte non potrebbero regredire”
Si osserva, inoltre, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emergono i trattamenti medici effettuati dalla ricorrente che dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dalla stessa, giustificando con ciò la domanda di rettificazione svolta dalla stessa, senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantarana (AT), la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro degli atti di Stato Civile (Atto di nascita Atto N. 4 parte 1 serie A - anno 2002 - Comune di CANTARANA - Asti) - disponendo altresì la rettifica del prenome da in . Pt_1 Per_1
Accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici diretti a adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Firenze, così definitivamente provvede: pagina 3 di 4 accerta il diritto della ricorrente di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici al fine di adeguare i caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cantanara (AT) la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile;
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da in . Pt_1 Per_1
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio il giorno 12.11.2025 su relazione della dott.ssa A. Galano – giudice onorario relatore.
Il Giudice Relatore La Presidente dott. A. Galano dott.ssa Silvia Governatori
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