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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/09/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 15.9.2025, letti gli atti del procedimento n. 45-1/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019
Il sig. (nato a [...] il [...], residente a[...], Parte_1
c.f. ), ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, C.F._1
L'Aquila e Sulmona, ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, richiesta che è stata rettificata nel corso dell'udienza dell'11.9.2025, all'esito della quale il procedimento
è stato trattenuto in decisione.
Il Tribunale,
preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019,
ritenuto che il sig. si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal fatto che le sue Pt_1 risorse reddituali e patrimoniali non gli consentono il regolare adempimento delle obbligazioni da cui è gravato (nei confronti delle banche, delle società finanziarie, dell'Agenzia delle Entrate, enti pubblici e fornitori, per complessivi € 259.700,56), relative a debiti che ha in proprio e nella qualità di socio illimitatamente responsabile della Renovatio s.a.s. (con sede ad Ortona, Villa Caldari, via Dubbi n. 10),
letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,
udito il procuratore del ricorrente, il gestore della crisi, ed i creditori e Controparte_1 Controparte_2
(quale titolare dell'impresa Ser. Con.), comparsi all'udienza dell'11.9.2025,
ritenuto che le doglianze della sig.ra siano non conferenti, atteso che: CP_2
• l'esatta quantificazione del suo credito e il riconoscimento di eventuali privilegi avverranno al momento della formazione dello stato passivo;
• l'apertura della liquidazione controllata non implica alcun giudizio di meritevolezza da parte del sig.
, giudizio che viene differito al momento della chiusura della procedura, ai fini della verifica Pt_1 della sussistenza o meno delle condizioni per la sua eventuale esdebitazione (art. 282 C.C.I.); • la prededucibilità o meno dei compensi del procuratore che ha assistito il sig. nella Pt_1 presentazione della domanda dovrà essere valutata al momento della formazione del piano di riparto;
dato atto, infine, del fatto che nel corso dell'udienza dell'11.9.2025 il sig. ha rettificato la sua domanda, Pt_1 rimuovendone le cause di inammissibilità indicate con il provvedimento interlocutorio del 7.7.2025, e che la condotta del sovraindebitato, consistita nel non avere inizialmente indicato, tra le proprie risorse patrimoniali,
l'autovettura Opel Insigna, è già stata portata a conoscenza della Procura della Repubblica di Chieti, per le valutazioni di sua competenza, e potrà essere tenuta in considerazione da questo Tribunale in sede di eventuale futura richiesta di esdebitazione,
p.q.m.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. mediante: Parte_1
✓ la vendita dell'abitazione sita in Ortona in via Dubbi n. 10 (distinta in Catasto al fg. 65 p.lla 4202 sub.
7 e sub 29);
✓ la vendita del motociclo marca Honda Shadow;
✓ la vendita dell'autovettura Opel Insignia targata EA 039 FX (ferma ogni successiva valutazione del liquidatore e del giudice delegato in merito alla opportunità di procedere alla vendita stessa, in considerazione della presumibile non appetibilità del mezzo, visti i gravi problemi da cui è affetto ed il suo scarso valore commerciale);
✓ la destinazione ai creditori della parte del suo reddito mensile che eccede l'importo di € 1.800,00 (dalla relazione dell'O.C.C. emerge che il sig. è l'unico percettore di reddito del suo nucleo familiare, Pt_1 reddito pari a circa € 2.425,00 mensili, di cui € 1.300,00 circa per compensi ed € 1.125,00 circa per spese,
e che del nucleo familiare fanno parte la moglie, attualmente disoccupata, e due figli di 7 e 4 anni di età).
Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.
Conferma quale liquidatore l'O.C.C. di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, che ha assistito il sig. nella presentazione del ricorso introduttivo. Pt_1
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.
Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.
Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.
Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.
Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, ed al concorso dei creditori.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, lì 15.9.2025
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco