TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 2684 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017 tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Quintino Rastelli
-attrice-
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con CP_1 P.IVA_2
l'avv. Antonio Maviglia
-convenuta-
***
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “in via preliminare ed ogni caso: • revocare l'ordinanza del 27.06.2024 e, per l'effetto, ammettere tutte le residue istanze istruttorie articolate dall'opposta nella II° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. della stessa parte opposta;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: • revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in narrativa, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e rigettare la domanda di consegna ex adverso avanzata;
IN OGNI CASO: • condannare l'opposta al pagamento di spese e competenze di lite”;
- PARTE CONVENUTA: “In via principale rigettare l'opposizione perché totalmente infondata, rigettando ogni richiesta formulata da controparte, obbligando la controparte alla consegna di tutta la documentazione richiesta con D.I. n. 746/2017 in favore della - In subordine, condannare gli opponenti ex art. CP_1
96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di giudiz io con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
1 ***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA
DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 746/2017, emesso in data
07.06.2017 dall'intestato Tribunale, (d'ora in avanti anche solo Parte_1
Co
“ ) ha convenuto in giudizio (di seguito anche solo ”), al fine di ottenere la Pt_1 CP_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese del giudizio.
I-1.1. In particolare, con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, si era ingiunto a di procedere alla consegna in favore di FA della seguente documentazione: a) originali della Pt_1 contabilità afferente ai lavori contrattuali ed extra-contrattuali; b) originali degli ordini di servizio impartiti dalla committenza o dalla direzione dei lavori;
c) DURC relativi ai periodi di esecuzione dei fabbricati indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo;
d) originali delle certificazioni relative agli infissi ed ai vetri installati nei predetti fabbricati;
e) originali delle prove termiche e termografiche riferite all'involucro dei medesimi fabbricati;
f) originali delle prove e certificazioni acustiche dei medesimi fabbricati;
g) originale del giornale di lavoro. Ciò, sulla scorta dell'intercorrere, tra le parti, di contratti di appalto relativi alla realizzazione di tre complessi immobiliari nel Comune di Teramo.
I-1.2. L'opposizione è basata su plurime argomentazioni difensive:
- in primo luogo, l'opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda monitoria per Co carenza di interesse ad agire, sostenendo che non sarebbe titolare di alcun interesse concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, considerato che i lavori oggetto dei contratti d'appalto sarebbero stati ultimati molto tempo prima del ricorso monitorio e che la stragrande maggioranza degli appartamenti facenti parte dei complessi immobiliari sarebbe stata venduta a terzi, mentre i residui immobili non venduti risulterebbero oggetto di pignoramento. In tal senso, l'opponente ha dedotto che l'eventuale accoglimento della domanda non produrrebbe alcun vantaggio all'interesse sostanziale dell'opposta;
- in secondo luogo, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, allegando Pt_1 che la documentazione richiesta sarebbe già stata consegnata al direttore dei lavori, Arch. Co nominata dalla stessa . A tal proposito, l'opponente ha Controparte_2 argomentato che, ai sensi della normativa ritenuta applicabile (d.P.R. n. 554/1999), la contabilità dei lavori, gli ordini di servizio, le certificazioni e le prove tecniche, nonché il giornale dei lavori sarebbero nella esclusiva disponibilità del d.l. ovvero del collaudatore dell'opera, ai quali l'appaltatore consegna la documentazione in adempimento agli obblighi
2 Co contrattuali. Conseguentemente, secondo la prospettazione dell'opponente, avrebbe dovuto rivolgere la propria richiesta a tali soggetti;
- infine, l'opponente ha invocato l'intervenuta transazione tra le parti, stipulata in data
24.05.2013, con la quale le stesse avrebbero definito a saldo e stralcio tutti i rapporti inerenti ai contratti d'appalto. Con tale atto, ai sensi dell'art. 4, le parti avrebbero dichiarato “risolta ogni reciproca pendenza, diritto, azione e/o rivalsa connessa ai contratti d'appalto, dichiarando altresì completamente transatti tutti i reciproci rapporti di dare e avere e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione”. Secondo pertanto, le contestazioni avanzate da Pt_1
Co
sarebbero inammissibili e giuridicamente nulle in ragione dell'avvenuta transazione. Co I-2. Si è tardivamente costituita in giudizio , contestando integralmente l'opposizione. La convenuta opposta ha sostenuto la legittimità della richiesta di consegna della documentazione, Co precisando che: a) è una società immobiliare che opera nel settore delle compravendite immobiliari e che, nell'ambito della propria attività, aveva incaricato con regolari contratti di Pt_1
Co appalto, della realizzazione dei tre complessi immobiliari oggetto di causa;
b) ha regolarmente corrisposto a i pagamenti dovuti per le opere realizzate, come comprovato dalle fatture Pt_1
Co prodotte in atti;
c) la documentazione richiesta è di esclusiva proprietà della committente e viene illegittimamente trattenuta da Pt_1
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la convenuta opposta ha contestato la circostanza che la documentazione sarebbe stata consegnata al d.l., affermando di aver preventivamente interpellato lo stesso prima di avviare la procedura monitoria, ricevendo conferma che non aveva mai consegnato la documentazione richiesta. In merito all'eccezione fondata Pt_1
Co sull'atto di transazione del 24.05.2013, ha dedotto che l'accordo aveva riguardato esclusivamente la definizione dei crediti per il corrispettivo dei lavori svolti, ma non l'obbligo accessorio di consegna della documentazione tecnica che, in qualità di committente, la società ha diritto di ricevere.
La convenuta opposta ha altresì evidenziato l'urgenza della richiesta, sottolineando come l'ulteriore ritardo nella consegna della documentazione stia determinando un grave pregiudizio, considerato che buona parte degli appartamenti sono stati venduti a terzi, i quali potrebbero in qualsiasi momento richiedere alla società, in qualità di venditrice, la documentazione relativa alle certificazioni degli infissi, alle certificazioni acustiche e alle prove termiche dell'involucro dei fabbricati.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della parte opposta (cfr. verbale udienza 07.06.2022) e l'escussione Controparte_3 dei testi (cfr. verbale udienza 07.06.2022), (cfr. verbale udienza Testimone_1 Testimone_2
3 07.09.2022), (cfr. verbale udienza 07.10.2022) e Controparte_2 Testimone_3
(cfr. verbale udienza 16.11.2022), è pervenuta in decisione all'esito dello Testimone_4 scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024, cui ha fatto seguito la trattazione scritta ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c. disposta con ordinanza del
29.11.2024, comunicata in pari data, con scadenza per il deposito delle memorie di replica in data
17.02.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. L'opposizione risulta fondata con precipuo riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius titolarità dal lato passivo), rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
Deve anzitutto premettersi che il difetto di legittimazione passiva sussiste nelle limitate – e scolastiche – ipotesi in cui il soggetto che fa valere in giudizio una posizione soggettiva nei confronti di un altro soggetto, rivolge poi espressamente la pretesa nei confronti di un terzo del tutto estraneo rispetto ai fatti prospettati. Il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso si verifica invece in tutte le ipotesi in cui l'attore afferma la titolarità di una situazione soggettiva passiva in capo al convenuto, titolarità invece smentita all'esito del giudizio.
Mentre dunque il difetto di legittimazione (tanto attiva, quanto passiva) si appunta sulle c.d. condizioni dell'azione e conduce a una sentenza dal contenuto eminentemente processuale, il difetto di titolarità (attiva o passiva) scrutina il merito del rapporto sostanziale giungendo all'affermazione che su un soggetto dell'ordinamento non si appunta una determinata situazione giuridica soggettiva (attiva o passiva), con la conseguenza che la relativa statuizione in sentenza riveste carattere sostanziale ed è suscettibile di spiegare gli effetti di cui all'art. 2909 c.c.
Le affermazioni che precedono conducono peraltro a un diverso trattamento processuale delle due eccezioni, come del resto statuito dalla giurisprudenza di vertice. Con la sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016 le Sezioni Unite hanno infatti statuito i seguenti principi di diritto: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Rv. 638371-01); “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Rv. 638372-01); “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Rv. 638373-01).
4 II-4.1. Rapportando tali considerazioni al caso di specie, l'eccezione spiegata da va Pt_1 correttamente qualificata in termini di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto.
II-5. Prima di procedere alla disamina nel merito della controversia va premesso che, com'è noto, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (in termini,
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21101 del 19.10.2015). Sicché, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente
è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità
o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (in termini, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6421 del 22.04.2003).
II-6. Simili affermazioni di principio vanno poi declinate con particolare riferimento all'oggetto della domanda ingiunzionale. Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. “Su domanda … di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione … di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta”.
Nel caso di specie, dunque, ai fini della conferma del decreto ingiuntivo è necessaria la prova che Co
sia titolare di un diritto soggettivo ad ottenere la consegna, da parte di della Pt_1 documentazione richiesta in sede monitoria, prova che nel caso di specie l'opposta non ha fornito, conseguendone il difetto di titolarità dal lato passivo – dell'obbligo di consegnare la documentazione – in capo alla pretesa debitrice opponente.
II-6.1. Sul punto occorre rilevare che sin dalla citazione in opposizione ha ribadito di non Pt_1 avere nella propria disponibilità la documentazione richiesta. Ha infatti precisato che la Co conservazione di tale documentazione non rientrasse negli impegni contrattuali assunti con e che, nello specifico, la stessa doveva essere curata e conservata dal direttore dei lavori, figura tecnica all'uopo nominata dalla committenza.
In particolare, deve notarsi che la tenuta della contabilità degli appalti rientra notoriamente tra le mansioni del d.l., figura tecnica di raccordo tra la committenza – che procede alla sua designazione, intercorrendo tra il d.l. e il committente un contratto di prestazione di opera professionale – e l'impresa appaltatrice. Lo stesso è a dirsi degli “originali degli ordini di servizio impartiti dalla
Committenza o dalla Direzione dei Lavori”, atteso come in questo caso non sia dato comprendere
5 le ragioni per le quali simili documenti, debbano essere usciti dalla sfera di disponibilità dei soggetti impartenti gli ordini. Considerazioni analoghe valgono per la restante documentazione richiesta.
II-6.2. Quanto precede trova pieno riscontro nei risultati dell'espletata istruttoria orale.
Il teste – dipendente dell'opponente – ha infatti riferito: “la certificazione di Testimone_1 conformità degli impianti l'ho consegnata personalmente al DL, ma non ho documentazione attestante l'avvenuta consegna. Lo stesso vale per la contabilità, la certificazione degli infissi e acustiche, i DURC in corso di validità e le prove termiche;
non ricordo se ho consegnato il giornale dei lavori, mentre gli ordini di servizio erano in possesso del
DL in quanto era lei che li emanava”. Tale contributo dichiarativo, pur provenendo da un dipendente di una delle parti, non può certo per ciò solo essere ritenuto inattendibile, specie se, come nel caso di specie, lo stesso risulta suffragato da quanto riferito da altri soggetti, aventi peraltro potenzialmente un interesse – ancorché indiretto – contrario a quello dell'opponente.
Ci si riferisce, in particolare, a quanto riferito dall'arch. d.l. degli appalti Controparte_2 per cui è causa. La ha infatti riferito, nel corso dell'udienza del 07.10.2022, “preciso di CP_2 aver svolto le funzioni di direttore dei lavori e non di collaudatore. Posso rispondere che alcuni documenti che erano in mio possesso li ho consegnati alle parti. Ad esempio, la contabilità l'ho fatta sottoscrivere alle parti e consegnata a ciascuna di esse in duplice copia. Penso di non essere in possesso di alcun documento originale, sebbene mi riservi di effettuare verifiche in tal senso. Il DURC veniva verificato al momento dei lavori anche perché doveva avere validità Co nel periodo di riferimento. Non ricordo se nei cantieri oggetto di causa la ditta abbia fatto ordini di servizio nei confronti della io in qualità di direttore lavori sicuramente. D'altro canto, la ditta committente Parte_1 non aveva titolo per impartire ordini di servizio alla ditta appaltatrice. Per quanto riguarda le certificazioni, all'epoca non c'erano le prescrizioni energetiche, sicché non era necessario richiedere le certificazioni, che immagino i fornitori abbiano dato all'impresa appaltatrice. Di certo io non ne ero in possesso. Non ho mai ricevuto documentazione relativa alle prove termine e termografiche. Se le prove termografiche si riferiscono al cappotto, di certo mi saranno state fornite certificazioni al momento dell'istallazione, ma attualmente non ce l'ho, non ricordo neppure che tipo di cappotto sia stato messo. Assolutamente non sono state richieste prove acustiche, anche perché non vi era onere a carico di nessuno. Gli originali dei giornali lavori non li avevo io, probabilmente li aveva l'impresa. ADR: alla FA ho consegnato i progetti e una lista di documenti come da elenco dettagliato che ho consegnato tramite ufficiale giudiziario”. Quanto riferito dal d.l. corrobora la prospettazione difensiva dell'opponente, in ordine alla indisponibilità materiale della documentazione oggetto dell'ingiunzione di consegna.
Lo stesso è a dirsi delle dichiarazioni della teste la quale ha riferito “se l'architetto Testimone_3 ne sia in possesso non posso saperlo, né l'ho consegnata io personalmente. Posso dire che in azienda arrivano genericamente parlando le contabilità, che vengono sottoscritte dall'amministratore e consegnate al direttore lavori per
i pagamenti. La contabilità relativa al cantiere di via Masci l'ho vista arrivare in azienda, l'ho vista sottoscritta, poi qualcuno l'avrà data al DL;
presumo che sia stata consegnata al DL perché parlando con quest'ultimo diceva che
6 aveva ricevuto la contabilità. Quanto detto vale per i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) se riferisce al cappotto, f), g)”.
Che la documentazione riferibile ai contratti di appalto per cui è causa fosse nella disponibilità del d.l. è stato poi confermato dal collaudatore titolare unitamente al d.l. di uno Testimone_4
Co studio associato, il quale ha dato atto di una precedente richiesta ostensiva di , cui ha fatto seguito la consegna alla presenza dell'ufficiale giudiziario di tutta la documentazione pertinente in loro possesso.
II-7. Deve dunque concludersi nel senso che l'opposta – attrice in senso sostanziale – non ha adempiuto all'onus probandi su di lei gravante e, in particolare, non ha offerto elementi utili a ritenere la sussistenza del proprio diritto all'ottenimento della consegna della documentazione richiesta e, correlativamente, dell'obbligo gravante sull'attrice in opposizione.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. L'opposizione va accolta e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato.
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia indeterminabile;
applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014; valori medi per tutte le fasi).
valori medi per la fase di studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio e per la fase decisionale;
riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per la fase istruttoria e/o di trattazione tenuto conto dell'attività concretamente svolta).
III-10.1. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti. Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96
c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della
7 domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n.
26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale della convenuta in opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto,
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 746/2017 di questo Tribunale (R.G. n.
1306/2017);
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi e in euro
552,47 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo l'11 marzo 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al numero 2684 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2017 tra
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Quintino Rastelli
-attrice-
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con CP_1 P.IVA_2
l'avv. Antonio Maviglia
-convenuta-
***
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “in via preliminare ed ogni caso: • revocare l'ordinanza del 27.06.2024 e, per l'effetto, ammettere tutte le residue istanze istruttorie articolate dall'opposta nella II° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. della stessa parte opposta;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: • revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in narrativa, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e rigettare la domanda di consegna ex adverso avanzata;
IN OGNI CASO: • condannare l'opposta al pagamento di spese e competenze di lite”;
- PARTE CONVENUTA: “In via principale rigettare l'opposizione perché totalmente infondata, rigettando ogni richiesta formulata da controparte, obbligando la controparte alla consegna di tutta la documentazione richiesta con D.I. n. 746/2017 in favore della - In subordine, condannare gli opponenti ex art. CP_1
96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di giudiz io con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
1 ***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA
DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 746/2017, emesso in data
07.06.2017 dall'intestato Tribunale, (d'ora in avanti anche solo Parte_1
Co
“ ) ha convenuto in giudizio (di seguito anche solo ”), al fine di ottenere la Pt_1 CP_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese del giudizio.
I-1.1. In particolare, con il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, si era ingiunto a di procedere alla consegna in favore di FA della seguente documentazione: a) originali della Pt_1 contabilità afferente ai lavori contrattuali ed extra-contrattuali; b) originali degli ordini di servizio impartiti dalla committenza o dalla direzione dei lavori;
c) DURC relativi ai periodi di esecuzione dei fabbricati indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo;
d) originali delle certificazioni relative agli infissi ed ai vetri installati nei predetti fabbricati;
e) originali delle prove termiche e termografiche riferite all'involucro dei medesimi fabbricati;
f) originali delle prove e certificazioni acustiche dei medesimi fabbricati;
g) originale del giornale di lavoro. Ciò, sulla scorta dell'intercorrere, tra le parti, di contratti di appalto relativi alla realizzazione di tre complessi immobiliari nel Comune di Teramo.
I-1.2. L'opposizione è basata su plurime argomentazioni difensive:
- in primo luogo, l'opponente ha eccepito l'inammissibilità della domanda monitoria per Co carenza di interesse ad agire, sostenendo che non sarebbe titolare di alcun interesse concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, considerato che i lavori oggetto dei contratti d'appalto sarebbero stati ultimati molto tempo prima del ricorso monitorio e che la stragrande maggioranza degli appartamenti facenti parte dei complessi immobiliari sarebbe stata venduta a terzi, mentre i residui immobili non venduti risulterebbero oggetto di pignoramento. In tal senso, l'opponente ha dedotto che l'eventuale accoglimento della domanda non produrrebbe alcun vantaggio all'interesse sostanziale dell'opposta;
- in secondo luogo, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, allegando Pt_1 che la documentazione richiesta sarebbe già stata consegnata al direttore dei lavori, Arch. Co nominata dalla stessa . A tal proposito, l'opponente ha Controparte_2 argomentato che, ai sensi della normativa ritenuta applicabile (d.P.R. n. 554/1999), la contabilità dei lavori, gli ordini di servizio, le certificazioni e le prove tecniche, nonché il giornale dei lavori sarebbero nella esclusiva disponibilità del d.l. ovvero del collaudatore dell'opera, ai quali l'appaltatore consegna la documentazione in adempimento agli obblighi
2 Co contrattuali. Conseguentemente, secondo la prospettazione dell'opponente, avrebbe dovuto rivolgere la propria richiesta a tali soggetti;
- infine, l'opponente ha invocato l'intervenuta transazione tra le parti, stipulata in data
24.05.2013, con la quale le stesse avrebbero definito a saldo e stralcio tutti i rapporti inerenti ai contratti d'appalto. Con tale atto, ai sensi dell'art. 4, le parti avrebbero dichiarato “risolta ogni reciproca pendenza, diritto, azione e/o rivalsa connessa ai contratti d'appalto, dichiarando altresì completamente transatti tutti i reciproci rapporti di dare e avere e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione”. Secondo pertanto, le contestazioni avanzate da Pt_1
Co
sarebbero inammissibili e giuridicamente nulle in ragione dell'avvenuta transazione. Co I-2. Si è tardivamente costituita in giudizio , contestando integralmente l'opposizione. La convenuta opposta ha sostenuto la legittimità della richiesta di consegna della documentazione, Co precisando che: a) è una società immobiliare che opera nel settore delle compravendite immobiliari e che, nell'ambito della propria attività, aveva incaricato con regolari contratti di Pt_1
Co appalto, della realizzazione dei tre complessi immobiliari oggetto di causa;
b) ha regolarmente corrisposto a i pagamenti dovuti per le opere realizzate, come comprovato dalle fatture Pt_1
Co prodotte in atti;
c) la documentazione richiesta è di esclusiva proprietà della committente e viene illegittimamente trattenuta da Pt_1
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la convenuta opposta ha contestato la circostanza che la documentazione sarebbe stata consegnata al d.l., affermando di aver preventivamente interpellato lo stesso prima di avviare la procedura monitoria, ricevendo conferma che non aveva mai consegnato la documentazione richiesta. In merito all'eccezione fondata Pt_1
Co sull'atto di transazione del 24.05.2013, ha dedotto che l'accordo aveva riguardato esclusivamente la definizione dei crediti per il corrispettivo dei lavori svolti, ma non l'obbligo accessorio di consegna della documentazione tecnica che, in qualità di committente, la società ha diritto di ricevere.
La convenuta opposta ha altresì evidenziato l'urgenza della richiesta, sottolineando come l'ulteriore ritardo nella consegna della documentazione stia determinando un grave pregiudizio, considerato che buona parte degli appartamenti sono stati venduti a terzi, i quali potrebbero in qualsiasi momento richiedere alla società, in qualità di venditrice, la documentazione relativa alle certificazioni degli infissi, alle certificazioni acustiche e alle prove termiche dell'involucro dei fabbricati.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della parte opposta (cfr. verbale udienza 07.06.2022) e l'escussione Controparte_3 dei testi (cfr. verbale udienza 07.06.2022), (cfr. verbale udienza Testimone_1 Testimone_2
3 07.09.2022), (cfr. verbale udienza 07.10.2022) e Controparte_2 Testimone_3
(cfr. verbale udienza 16.11.2022), è pervenuta in decisione all'esito dello Testimone_4 scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024, cui ha fatto seguito la trattazione scritta ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c. disposta con ordinanza del
29.11.2024, comunicata in pari data, con scadenza per il deposito delle memorie di replica in data
17.02.2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. L'opposizione risulta fondata con precipuo riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius titolarità dal lato passivo), rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
Deve anzitutto premettersi che il difetto di legittimazione passiva sussiste nelle limitate – e scolastiche – ipotesi in cui il soggetto che fa valere in giudizio una posizione soggettiva nei confronti di un altro soggetto, rivolge poi espressamente la pretesa nei confronti di un terzo del tutto estraneo rispetto ai fatti prospettati. Il difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso si verifica invece in tutte le ipotesi in cui l'attore afferma la titolarità di una situazione soggettiva passiva in capo al convenuto, titolarità invece smentita all'esito del giudizio.
Mentre dunque il difetto di legittimazione (tanto attiva, quanto passiva) si appunta sulle c.d. condizioni dell'azione e conduce a una sentenza dal contenuto eminentemente processuale, il difetto di titolarità (attiva o passiva) scrutina il merito del rapporto sostanziale giungendo all'affermazione che su un soggetto dell'ordinamento non si appunta una determinata situazione giuridica soggettiva (attiva o passiva), con la conseguenza che la relativa statuizione in sentenza riveste carattere sostanziale ed è suscettibile di spiegare gli effetti di cui all'art. 2909 c.c.
Le affermazioni che precedono conducono peraltro a un diverso trattamento processuale delle due eccezioni, come del resto statuito dalla giurisprudenza di vertice. Con la sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016 le Sezioni Unite hanno infatti statuito i seguenti principi di diritto: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Rv. 638371-01); “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Rv. 638372-01); “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Rv. 638373-01).
4 II-4.1. Rapportando tali considerazioni al caso di specie, l'eccezione spiegata da va Pt_1 correttamente qualificata in termini di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto.
II-5. Prima di procedere alla disamina nel merito della controversia va premesso che, com'è noto, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (in termini,
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21101 del 19.10.2015). Sicché, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente
è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità
o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (in termini, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6421 del 22.04.2003).
II-6. Simili affermazioni di principio vanno poi declinate con particolare riferimento all'oggetto della domanda ingiunzionale. Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. “Su domanda … di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione … di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta”.
Nel caso di specie, dunque, ai fini della conferma del decreto ingiuntivo è necessaria la prova che Co
sia titolare di un diritto soggettivo ad ottenere la consegna, da parte di della Pt_1 documentazione richiesta in sede monitoria, prova che nel caso di specie l'opposta non ha fornito, conseguendone il difetto di titolarità dal lato passivo – dell'obbligo di consegnare la documentazione – in capo alla pretesa debitrice opponente.
II-6.1. Sul punto occorre rilevare che sin dalla citazione in opposizione ha ribadito di non Pt_1 avere nella propria disponibilità la documentazione richiesta. Ha infatti precisato che la Co conservazione di tale documentazione non rientrasse negli impegni contrattuali assunti con e che, nello specifico, la stessa doveva essere curata e conservata dal direttore dei lavori, figura tecnica all'uopo nominata dalla committenza.
In particolare, deve notarsi che la tenuta della contabilità degli appalti rientra notoriamente tra le mansioni del d.l., figura tecnica di raccordo tra la committenza – che procede alla sua designazione, intercorrendo tra il d.l. e il committente un contratto di prestazione di opera professionale – e l'impresa appaltatrice. Lo stesso è a dirsi degli “originali degli ordini di servizio impartiti dalla
Committenza o dalla Direzione dei Lavori”, atteso come in questo caso non sia dato comprendere
5 le ragioni per le quali simili documenti, debbano essere usciti dalla sfera di disponibilità dei soggetti impartenti gli ordini. Considerazioni analoghe valgono per la restante documentazione richiesta.
II-6.2. Quanto precede trova pieno riscontro nei risultati dell'espletata istruttoria orale.
Il teste – dipendente dell'opponente – ha infatti riferito: “la certificazione di Testimone_1 conformità degli impianti l'ho consegnata personalmente al DL, ma non ho documentazione attestante l'avvenuta consegna. Lo stesso vale per la contabilità, la certificazione degli infissi e acustiche, i DURC in corso di validità e le prove termiche;
non ricordo se ho consegnato il giornale dei lavori, mentre gli ordini di servizio erano in possesso del
DL in quanto era lei che li emanava”. Tale contributo dichiarativo, pur provenendo da un dipendente di una delle parti, non può certo per ciò solo essere ritenuto inattendibile, specie se, come nel caso di specie, lo stesso risulta suffragato da quanto riferito da altri soggetti, aventi peraltro potenzialmente un interesse – ancorché indiretto – contrario a quello dell'opponente.
Ci si riferisce, in particolare, a quanto riferito dall'arch. d.l. degli appalti Controparte_2 per cui è causa. La ha infatti riferito, nel corso dell'udienza del 07.10.2022, “preciso di CP_2 aver svolto le funzioni di direttore dei lavori e non di collaudatore. Posso rispondere che alcuni documenti che erano in mio possesso li ho consegnati alle parti. Ad esempio, la contabilità l'ho fatta sottoscrivere alle parti e consegnata a ciascuna di esse in duplice copia. Penso di non essere in possesso di alcun documento originale, sebbene mi riservi di effettuare verifiche in tal senso. Il DURC veniva verificato al momento dei lavori anche perché doveva avere validità Co nel periodo di riferimento. Non ricordo se nei cantieri oggetto di causa la ditta abbia fatto ordini di servizio nei confronti della io in qualità di direttore lavori sicuramente. D'altro canto, la ditta committente Parte_1 non aveva titolo per impartire ordini di servizio alla ditta appaltatrice. Per quanto riguarda le certificazioni, all'epoca non c'erano le prescrizioni energetiche, sicché non era necessario richiedere le certificazioni, che immagino i fornitori abbiano dato all'impresa appaltatrice. Di certo io non ne ero in possesso. Non ho mai ricevuto documentazione relativa alle prove termine e termografiche. Se le prove termografiche si riferiscono al cappotto, di certo mi saranno state fornite certificazioni al momento dell'istallazione, ma attualmente non ce l'ho, non ricordo neppure che tipo di cappotto sia stato messo. Assolutamente non sono state richieste prove acustiche, anche perché non vi era onere a carico di nessuno. Gli originali dei giornali lavori non li avevo io, probabilmente li aveva l'impresa. ADR: alla FA ho consegnato i progetti e una lista di documenti come da elenco dettagliato che ho consegnato tramite ufficiale giudiziario”. Quanto riferito dal d.l. corrobora la prospettazione difensiva dell'opponente, in ordine alla indisponibilità materiale della documentazione oggetto dell'ingiunzione di consegna.
Lo stesso è a dirsi delle dichiarazioni della teste la quale ha riferito “se l'architetto Testimone_3 ne sia in possesso non posso saperlo, né l'ho consegnata io personalmente. Posso dire che in azienda arrivano genericamente parlando le contabilità, che vengono sottoscritte dall'amministratore e consegnate al direttore lavori per
i pagamenti. La contabilità relativa al cantiere di via Masci l'ho vista arrivare in azienda, l'ho vista sottoscritta, poi qualcuno l'avrà data al DL;
presumo che sia stata consegnata al DL perché parlando con quest'ultimo diceva che
6 aveva ricevuto la contabilità. Quanto detto vale per i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) se riferisce al cappotto, f), g)”.
Che la documentazione riferibile ai contratti di appalto per cui è causa fosse nella disponibilità del d.l. è stato poi confermato dal collaudatore titolare unitamente al d.l. di uno Testimone_4
Co studio associato, il quale ha dato atto di una precedente richiesta ostensiva di , cui ha fatto seguito la consegna alla presenza dell'ufficiale giudiziario di tutta la documentazione pertinente in loro possesso.
II-7. Deve dunque concludersi nel senso che l'opposta – attrice in senso sostanziale – non ha adempiuto all'onus probandi su di lei gravante e, in particolare, non ha offerto elementi utili a ritenere la sussistenza del proprio diritto all'ottenimento della consegna della documentazione richiesta e, correlativamente, dell'obbligo gravante sull'attrice in opposizione.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. L'opposizione va accolta e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato.
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia indeterminabile;
applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 a euro
52.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014; valori medi per tutte le fasi).
valori medi per la fase di studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio e per la fase decisionale;
riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per la fase istruttoria e/o di trattazione tenuto conto dell'attività concretamente svolta).
III-10.1. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti. Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96
c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della
7 domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n.
26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale della convenuta in opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto,
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 746/2017 di questo Tribunale (R.G. n.
1306/2017);
- CONDANNA alla refusione, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi e in euro
552,47 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo l'11 marzo 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
8