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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 666 /2021 promossa da:
(C. F. ), rappresentato, difeso e Parte_1 C.F._1 domiciliato dall'Avv. GROSSI BIANCHI IOLANDA (C. F. ) con C.F._2
studio in Roma, in Via Sabotino n. 12, giusta procura in atti (pec:
Email_1
RICORRENTE
Contro
(C. F. ) rappresentata, difesa e domiciliata dall'Avv. CP_1 C.F._3
AL QARYOUTI BEISSAN (C. F. ) con studio in ROM,A VIA C.F._4
CERVESATO 21, giusta procura in atti (pec: : ) Email_2
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Pag. 1 a 7 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.5.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/02/2021 il ricorrente premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in Curinga (CZ) in data 30.7.2011 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Curinga anno 2011, parte II, numero 6, serie A,
Ufficio 2), che dall'unione coniugale sono nati i figli (Roma, Persona_1
02.05.2014) ed (Roma, 03.12.2015), adiva il tribunale di Tivoli al fine di Per_2
ottenere la separazione personale con addebito, alle condizioni ivi indicate. In particolare, chiedeva l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre e conseguente regolamentazione dei tempi di frequentazione, l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti, e la misura del mantenimento ordinario dei figli.
Si costituiva la resistente, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione offerta dal ricorrente, non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito. In via principale, chiedeva l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di sé e consequenziale assegnazione della casa coniugale sita in Guidonia Montecelio alla Via Trento Villalba n. 62, nonché la disciplina della frequentazione e del mantenimento ordinario della prole.
Con ordinanza del 13.10.2021, il Presidente f.f. scioglieva la riserva assunta all'udienza del 12.10.2021, autorizzando i coniugi a vivere separati, prevedendo l'affidamento condiviso dei minori e collocamento presso la madre con assegnazione della casa coniugale;
a carico del padre veniva stabilito un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad € 200,00 per ogni figlio. Veniva altresì previsto che i Servizi
Sociali del Comune di Roma provvedessero ad effettuare indagine socio familiare sul nucleo familiare.
Nel corso dell'istruttoria veniva disposta una CTU al fine di vagliare la capacità genitoriale delle parti, stante l'elevata conflittualità tra i coniugi in merito all'educazione e gestione dei minori. Inoltre, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status (n. 175/2023 pubblicata in data 15.2.2023).
Pag. 2 a 7 La causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'esito dell'udienza del 22.5.2024.
2. La domanda di addebito deve essere rigettata, non ravvisandosene i presupposti.
Il ricorrente sostiene che la separazione sia addebitabile alla moglie, in quanto responsabile di aver intrapreso una relazione extraconiugale nel mese di luglio 2020.
Il ricorrente afferma di aver scoperto la relazione extraconiugale nell'ottobre 2020, dopo il deposito di un primo ricorso per la separazione personale consensuale. Ciò posto, sostiene che la crisi coniugale sia ad ella interamente addebitabile.
La resistente, in corso di causa, non ha negato di aver intrattenuto la relazione in costanza di matrimonio;
tuttavia, ha affermato che tale relazione è stata intrapresa quando la crisi coniugale era già in atto, quale diretta conseguenza e non quale causa di essa. A sostegno di ciò, ha riportato all'attenzione del Tribunale episodi di violenza perpetrati a proprio danno dal coniuge, nonché prova di numerosi episodi di crisi antecedenti all'anno 2020. Segnatamente, risalgono al marzo 2028 e a giugno 2028 i messaggi whatsapp prodotti dalla ricorrente in cui esplicitamente la stessa rappresenta al marito della fine dell'amore coniugale e il senso di solitudine provato ed entrambi parlano di separazione.
Nel caso di specie, pertanto, deve darsi seguito al principio di diritto secondo cui: “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015 - Rv.
636508 - 01); ed ancora: “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
Pag. 3 a 7 prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 - Rv. 647052 - 01)
Sul punto, il Collegio osserva che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, mentre la resistente ha provato che la crisi coniugale fosse antecedente alla propria infedeltà coniugale.
3. Venendo alle questioni concernenti i figli minori, si ritiene, lette anche le conclusioni del ctu e le motivazioni a tale sostegno addotte, di affidare i minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con collocamento presso la madre.
In particolare, l'elaborato peritale così conclude (pag. 51): “Stante la situazione attuale, vista la grossa difficoltà della coppia di interloquire per tutti gli aspetti che riguardano i bambini e la grossa conflittualità, che ha coinvolto i figli, si ritiene opportuno affidare i minori al Servizio Sociale con collocamento presso la madre. Il padre per il momento potrà vedere i figli solo in uno spazio protetto a tutela dei minori
e della loro relazione con lui, anche in considerazione delle difficoltà della coppia a garantire uno spazio privo di tensione e conflitto.”
In corso di causa, come da relazione del servizio sociale depositata, stante la proficuità degli incontri protetti, questi sono stati convertiti in incontri domiciliari, alla presenza di un educatore, sin dal novembre 2023, come da ordinanza del G.I. del 27.10.2023.
In particolare, nella relazione del 23.4.2024, predisposta dal Servizio Sociale, il rapporto tra il padre e i minori viene così descritto: “La referente del SISMIF riporta che gli incontri padre figli si svolgono positivamente e stanno avendo un buon andamento, il clima appare affettuoso e sereno, i bambini sono contenti di incontrare il papà, si coglie una consuetudine ed una profonda intimità nel loro rapporto”.
Inoltre, nella medesima relazione viene rappresentata la distensione dei rapporti tra i coniugi nel preminente interesse dei minori.
Tuttavia, tale distensione dei rapporti ha avuto breve durata, alla luce degli accadimenti avvenuti nel mese di luglio 2024 e riferiti da parte ricorrente, afferenti
Pag. 4 a 7 proprio alla gestione delle vacanze estive dei minori.
Ciò posto, stante il riacuirsi della conflittualità dei coniugi, l'affidamento dei minori non può essere congiunto, come richiesto dalle parti, stante la rinnovata scarsa comunicazione tra i coniugi, a detrimento della prole. Ritiene dunque il Collegio di confermare l'affidamento ai Servizi Sociali.
Il collocamento viene mantenuto, come detto, anche nel rispetto delle abitudini acquisite dai minori, nonché della capacità genitoriale di accudimento, presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale.
Quanto alla frequentazione dei minori, si ritiene di disporre a carico dei Servizi Sociali affidatari, e su loro stessa indicazione contenuta nella relazione del 23.4.2024, la predisposizione di un servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori, in continuità con quanto già previsto, con fermo monitoraggio del nucleo, anche con potere di delega ai Servizi Sociali di Guidonia Montecelio o di altro comune, laddove necessario, e con onere di coordinamento. Si prende altresì atto che il servizio di educativa domiciliare risulta svolto sinora con successo e che il rapporto padre/minori consente di prevedere una frequentazione non costantemente monitorata in presenza dal servizio.
La frequentazione viene dunque disposta come segue:
a) Il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.30, tenendoli presso di sé per il pasto serale e poi riaccompagnandoli presso l'abitazione materna, nonché a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 19.00 della domenica;
b) Durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà avere i figli con sé, ad anni alterni, dalla mattina del 25 dicembre alla sera del 30 dicembre, mentre l'altro genitore dalla mattina del 1 gennaio alla sera del 6 gennaio. Il 24 e il 31 dicembre saranno trascorsi con il genitore che non avrà la prole nel periodo immediatamente successivo;
durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà avere i minori con sé per 15 giorni anche
Pag. 5 a 7 non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 10 giugno e il 31 agosto, da concordarsi entro il 20 maggio di ogni anno.
4. Quanto alla misura del mantenimento ordinario in favore di e di Persona_1
la stessa viene stabilita a carico del ricorrente nella misura di 200 euro al Per_2
mese per ciascun figlio (totale 400,00 euro), tenuto dell'età dei bambini, e dell'assenza di documentazione reddituale aggiornata di entrambe le parti, nonché della presenza dei rispettivi compagni conviventi.
Al mantenimento ordinario devono aggiungersi le spese straordinarie, gravanti nella misura del 50% su ciascun genitore.
5. Le spese del giudizio, tenuto conto della natura necessaria del procedimento, si intendono compensate.
6. Le spese di ctu, tenuto conto che la stessa si è resa necessaria nel preminente interesse del minore, vengono definitivamente poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione;
2) Stabilisce l'affidamento dei minori ed ai Servizi Sociali Persona_1 Per_2
territorialmente competenti, con collocamento presso la madre, e assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario;
3) Dispone a carico dei Servizi Sociali affidatari il fermo monitoraggio del nucleo e la predisposizione di un servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori, anche con potere di delega ai Servizi Sociali di Guidonia Montecelio o di altro comune, laddove necessario, e con discendente onere di coordinamento;
4) Disciplina la frequentazione dei minori come in parte motiva, punti a) e b), da intendersi qui integralmente trascritti;
5) Pone a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario dei figli nella misura di 200 euro ciascuno (totale € 400,00), da versarsi alla madre collocataria entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente, oltre 50% delle spese straordinarie;
Pag. 6 a 7 6) Compensa le spese del giudizio;
7) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Così deciso nel corso della camera di consiglio svoltasi via teams in data 20 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 666 /2021 promossa da:
(C. F. ), rappresentato, difeso e Parte_1 C.F._1 domiciliato dall'Avv. GROSSI BIANCHI IOLANDA (C. F. ) con C.F._2
studio in Roma, in Via Sabotino n. 12, giusta procura in atti (pec:
Email_1
RICORRENTE
Contro
(C. F. ) rappresentata, difesa e domiciliata dall'Avv. CP_1 C.F._3
AL QARYOUTI BEISSAN (C. F. ) con studio in ROM,A VIA C.F._4
CERVESATO 21, giusta procura in atti (pec: : ) Email_2
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Pag. 1 a 7 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.5.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/02/2021 il ricorrente premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in Curinga (CZ) in data 30.7.2011 (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del comune di Curinga anno 2011, parte II, numero 6, serie A,
Ufficio 2), che dall'unione coniugale sono nati i figli (Roma, Persona_1
02.05.2014) ed (Roma, 03.12.2015), adiva il tribunale di Tivoli al fine di Per_2
ottenere la separazione personale con addebito, alle condizioni ivi indicate. In particolare, chiedeva l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre e conseguente regolamentazione dei tempi di frequentazione, l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti, e la misura del mantenimento ordinario dei figli.
Si costituiva la resistente, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione offerta dal ricorrente, non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito. In via principale, chiedeva l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso di sé e consequenziale assegnazione della casa coniugale sita in Guidonia Montecelio alla Via Trento Villalba n. 62, nonché la disciplina della frequentazione e del mantenimento ordinario della prole.
Con ordinanza del 13.10.2021, il Presidente f.f. scioglieva la riserva assunta all'udienza del 12.10.2021, autorizzando i coniugi a vivere separati, prevedendo l'affidamento condiviso dei minori e collocamento presso la madre con assegnazione della casa coniugale;
a carico del padre veniva stabilito un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad € 200,00 per ogni figlio. Veniva altresì previsto che i Servizi
Sociali del Comune di Roma provvedessero ad effettuare indagine socio familiare sul nucleo familiare.
Nel corso dell'istruttoria veniva disposta una CTU al fine di vagliare la capacità genitoriale delle parti, stante l'elevata conflittualità tra i coniugi in merito all'educazione e gestione dei minori. Inoltre, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status (n. 175/2023 pubblicata in data 15.2.2023).
Pag. 2 a 7 La causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'esito dell'udienza del 22.5.2024.
2. La domanda di addebito deve essere rigettata, non ravvisandosene i presupposti.
Il ricorrente sostiene che la separazione sia addebitabile alla moglie, in quanto responsabile di aver intrapreso una relazione extraconiugale nel mese di luglio 2020.
Il ricorrente afferma di aver scoperto la relazione extraconiugale nell'ottobre 2020, dopo il deposito di un primo ricorso per la separazione personale consensuale. Ciò posto, sostiene che la crisi coniugale sia ad ella interamente addebitabile.
La resistente, in corso di causa, non ha negato di aver intrattenuto la relazione in costanza di matrimonio;
tuttavia, ha affermato che tale relazione è stata intrapresa quando la crisi coniugale era già in atto, quale diretta conseguenza e non quale causa di essa. A sostegno di ciò, ha riportato all'attenzione del Tribunale episodi di violenza perpetrati a proprio danno dal coniuge, nonché prova di numerosi episodi di crisi antecedenti all'anno 2020. Segnatamente, risalgono al marzo 2028 e a giugno 2028 i messaggi whatsapp prodotti dalla ricorrente in cui esplicitamente la stessa rappresenta al marito della fine dell'amore coniugale e il senso di solitudine provato ed entrambi parlano di separazione.
Nel caso di specie, pertanto, deve darsi seguito al principio di diritto secondo cui: “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015 - Rv.
636508 - 01); ed ancora: “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
Pag. 3 a 7 prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.” (Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018 - Rv. 647052 - 01)
Sul punto, il Collegio osserva che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di esso gravante, mentre la resistente ha provato che la crisi coniugale fosse antecedente alla propria infedeltà coniugale.
3. Venendo alle questioni concernenti i figli minori, si ritiene, lette anche le conclusioni del ctu e le motivazioni a tale sostegno addotte, di affidare i minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con collocamento presso la madre.
In particolare, l'elaborato peritale così conclude (pag. 51): “Stante la situazione attuale, vista la grossa difficoltà della coppia di interloquire per tutti gli aspetti che riguardano i bambini e la grossa conflittualità, che ha coinvolto i figli, si ritiene opportuno affidare i minori al Servizio Sociale con collocamento presso la madre. Il padre per il momento potrà vedere i figli solo in uno spazio protetto a tutela dei minori
e della loro relazione con lui, anche in considerazione delle difficoltà della coppia a garantire uno spazio privo di tensione e conflitto.”
In corso di causa, come da relazione del servizio sociale depositata, stante la proficuità degli incontri protetti, questi sono stati convertiti in incontri domiciliari, alla presenza di un educatore, sin dal novembre 2023, come da ordinanza del G.I. del 27.10.2023.
In particolare, nella relazione del 23.4.2024, predisposta dal Servizio Sociale, il rapporto tra il padre e i minori viene così descritto: “La referente del SISMIF riporta che gli incontri padre figli si svolgono positivamente e stanno avendo un buon andamento, il clima appare affettuoso e sereno, i bambini sono contenti di incontrare il papà, si coglie una consuetudine ed una profonda intimità nel loro rapporto”.
Inoltre, nella medesima relazione viene rappresentata la distensione dei rapporti tra i coniugi nel preminente interesse dei minori.
Tuttavia, tale distensione dei rapporti ha avuto breve durata, alla luce degli accadimenti avvenuti nel mese di luglio 2024 e riferiti da parte ricorrente, afferenti
Pag. 4 a 7 proprio alla gestione delle vacanze estive dei minori.
Ciò posto, stante il riacuirsi della conflittualità dei coniugi, l'affidamento dei minori non può essere congiunto, come richiesto dalle parti, stante la rinnovata scarsa comunicazione tra i coniugi, a detrimento della prole. Ritiene dunque il Collegio di confermare l'affidamento ai Servizi Sociali.
Il collocamento viene mantenuto, come detto, anche nel rispetto delle abitudini acquisite dai minori, nonché della capacità genitoriale di accudimento, presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale.
Quanto alla frequentazione dei minori, si ritiene di disporre a carico dei Servizi Sociali affidatari, e su loro stessa indicazione contenuta nella relazione del 23.4.2024, la predisposizione di un servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori, in continuità con quanto già previsto, con fermo monitoraggio del nucleo, anche con potere di delega ai Servizi Sociali di Guidonia Montecelio o di altro comune, laddove necessario, e con onere di coordinamento. Si prende altresì atto che il servizio di educativa domiciliare risulta svolto sinora con successo e che il rapporto padre/minori consente di prevedere una frequentazione non costantemente monitorata in presenza dal servizio.
La frequentazione viene dunque disposta come segue:
a) Il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.30, tenendoli presso di sé per il pasto serale e poi riaccompagnandoli presso l'abitazione materna, nonché a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 19.00 della domenica;
b) Durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà avere i figli con sé, ad anni alterni, dalla mattina del 25 dicembre alla sera del 30 dicembre, mentre l'altro genitore dalla mattina del 1 gennaio alla sera del 6 gennaio. Il 24 e il 31 dicembre saranno trascorsi con il genitore che non avrà la prole nel periodo immediatamente successivo;
durante le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, stesso principio di alternanza annuale varrà per ogni ulteriore giorno festivo;
durante le vacanze estive ciascuno dei genitori potrà avere i minori con sé per 15 giorni anche
Pag. 5 a 7 non consecutivi in un periodo ricompreso, salvo diverso accordo tra le parti, tra il 10 giugno e il 31 agosto, da concordarsi entro il 20 maggio di ogni anno.
4. Quanto alla misura del mantenimento ordinario in favore di e di Persona_1
la stessa viene stabilita a carico del ricorrente nella misura di 200 euro al Per_2
mese per ciascun figlio (totale 400,00 euro), tenuto dell'età dei bambini, e dell'assenza di documentazione reddituale aggiornata di entrambe le parti, nonché della presenza dei rispettivi compagni conviventi.
Al mantenimento ordinario devono aggiungersi le spese straordinarie, gravanti nella misura del 50% su ciascun genitore.
5. Le spese del giudizio, tenuto conto della natura necessaria del procedimento, si intendono compensate.
6. Le spese di ctu, tenuto conto che la stessa si è resa necessaria nel preminente interesse del minore, vengono definitivamente poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di addebito della separazione;
2) Stabilisce l'affidamento dei minori ed ai Servizi Sociali Persona_1 Per_2
territorialmente competenti, con collocamento presso la madre, e assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario;
3) Dispone a carico dei Servizi Sociali affidatari il fermo monitoraggio del nucleo e la predisposizione di un servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori, anche con potere di delega ai Servizi Sociali di Guidonia Montecelio o di altro comune, laddove necessario, e con discendente onere di coordinamento;
4) Disciplina la frequentazione dei minori come in parte motiva, punti a) e b), da intendersi qui integralmente trascritti;
5) Pone a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario dei figli nella misura di 200 euro ciascuno (totale € 400,00), da versarsi alla madre collocataria entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente, oltre 50% delle spese straordinarie;
Pag. 6 a 7 6) Compensa le spese del giudizio;
7) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Così deciso nel corso della camera di consiglio svoltasi via teams in data 20 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 7 a 7