Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 327/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] (CF ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]32, con il patrocinio dell'Avv. Francesca Giacchetti
appellante
Contro
nato a [...] il 1settembre 1964 (CF ) e Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] ), Controparte_2 C.F._3 entrambi residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Meri Baraldi.
-appellati-
Avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del 20-21 gennaio 2022 del Tribunale di
Modena.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da note scritte depositate il 20 gennaio 2025 Parte_1
depositate il 16 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con ricorso, ex artt.702 e ss c. p. c., depositato in data 11 giugno 2021,
[...]
ha chiesto al Tribunale di Modena la condanna di Pt_1 CP_1
e di , rispettivamente socio-liquidatore e socio
[...] Controparte_2
di al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_3
patrimoniali, subiti da esso ricorrente, conseguenti a protesto illegittimo di assegni consegnati in garanzia, vale a dire non destinati e/o funzionali al pagamento di fattura emessa da nei confronti di . Controparte_3 CP_4
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_5
e hanno resistito alla domanda del ricorrente, rilevando, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva. Hanno, infatti, evidenziato che non potevano essere considerati responsabili per i debiti di , che era stata posta in Controparte_3
liquidazione il 20 dicembre 2018 e poi cancellata dal Registro delle Imprese in data 8
gennaio 2021, in quanto, in sede di liquidazione, non erano stati distribuiti dividendi,
essendosi solo provveduto alla restituzione del capitale sociale versato per l'importo di
2.500,00 Euro.
2-Il Tribunale di Modena, con l'ordinanza del 20-21 gennaio 2022, ha rigettato la domanda dell'attore, condannandolo al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti.
Il Tribunale, a sostegno della decisione adottata, ha evidenziato:
pag. 2/18 -che era ormai indiscutibile in giurisprudenza che l'assegno postdatato (o senza data)
utilizzato come mezzo di garanzia comportava nullità del patto di garanzia stipulato tra le parti, per contrarietà alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 della legge sull'assegno (r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736);
-che, tuttavia, da tale affermazione non discendevano le conseguenze prospettate da parte attrice, in quanto la nullità non comportava automaticamente l'illiceità
dell'utilizzo dell'assegno, dovendo considerarsi semmai vera e propria condotta illecita quella del rilascio di assegno in violazione delle norme che lo regolavano, con la conseguenza che l'emittente si assumeva la responsabilità delle conseguenze che ne potevano derivare;
-che tali considerazioni erano state compiutamente espresse da un precedente di merito
(Tribunale Potenza n. 18 del 8.1.2020 ”non assume la veste di
colui che emette e concede in garanzia un assegno privo di copertura e sprovvisto di
data e luogo di emissione anche qualora il creditore, violando l'accordo sottostante, lo
presenti all'incasso, poiché il relativo patto di garanzia è considerato nullo, in quanto
la contrarietà dell'assegno alle norme imperative di cui agli articoli 1 e 2 del Regio
Decreto 21/12/1933 n. 1736, poste a tutela della buona fede e della regolare
circolazione dei titoli di credito, fa ritenere non meritevoli di tutela giuridica gli
interessi perseguiti dalle parti con l'accordo “atipico” tramite il quale si conferisce,
all'emissione di un assegno, la funzione di garanzia, alla luce del criterio della
conformità a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume contenuto
nell'articolo 1343 c.c. (Cassazione Civile., Sez. II, 19 aprile 1995, n. 1368).
L'affidamento eventualmente riposto dall'attore – all'atto della emissione dell'assegno
pag. 3/18 controverso - sul rispetto, da parte del soggetto prenditore del titolo, di un accordo
invalido (a garanzia di un adempimento) non potrebbe mai qualificarsi e ricevere una
forma di tutela in questa sede, come legittimo affidamento, proprio perché non potrebbe
mai ritenersi ingiusta la lesione dell'aspettativa dell'altrui adempimento di un accordo
nullo, in quanto contrario alle norme imperative dell'ordinamento. Quindi, le
conseguenze che la legge, a tutela degli interessi pubblicistici sottratti alla disponibilità
delle parti, ricollega all'emissione di un assegno senza provvista non possono subire
deroghe di sorta per asseriti accordi privati di attribuzione al titolo di credito di una
natura, funzione e disciplina di circolazione diverse da quelle imperative ed
inderogabili, che fanno dell'assegno bancario un immediato mezzo di pagamento,
previsto dall'ordinamento, conseguentemente, non possono ricevere tutela i pregiudizi,
di natura anche non patrimoniale, che l'attore ha allegato in atti come conseguenti alla
inevitabile levata del pretesto. (così anche Tribunale di Ferrara, Sentenza n. 1294 del
18 agosto 2011). Da quanto sin qui evidenziato emerge che l'attore non può ottenere
alcuna tutela sul mancato rispetto dell'accordo di non bancabilità dell'assegno,
proprio perché non potrebbe mai ritenersi ingiusta la lesione dell'aspettativa dell'altrui
adempimento di un accordo nullo, in quanto contrario alle norme imperative
dell'ordinamento”;
-che, in sintesi, la condotta di parte convenuta non poteva considerarsi illecita o illegittima;
-che, una volta escluso che l'utilizzo degli assegni per i quali era controversia fosse illegittimo e potesse dar luogo a responsabilità sia di natura contrattuale sia di natura pag. 4/18 extracontrattuale, doveva affermarsi che non era configurabile alcun danno illecito o comunque alcuna lesione di interessi meritevoli di tutela in capo a parte attrice;
-che, dunque, le domande di meritavano di essere rigettate;
Parte_1
-che l'infondatezza delle domande nel merito comportava che non fosse necessario esaminare ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti, anche di legittimazione passiva;
-che le spese processuali dovevano seguire la soccombenza.
3- Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello , affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi:
a- Erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 1988 c.c. e 115 c.p.c.
Il Tribunale aveva errato, a monte, nell'applicare il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. Nel
caso di specie, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere i seguenti fatti rilevanti e pacifici, siccome non contestati e/o smentiti da parte avversaria ex art. 115
c.p.c., e porli a fondamento della decisione: gli assegni per i quali era causa erano stati dati a titolo di garanzia da esso appellante, socio di FIN – RIGHI SRL, terzo estraneo rispetto al rapporto di obbligazione esistente tra il debitore originario Parte_3
ed il creditore tra le parti non era intervenuto Controparte_3
alcun tipo di accordo in punto all'eventuale incasso degli assegni;
esso appellante non si era mai dichiarato debitore di , né in via principale Controparte_3
né in via sussidiaria, e non aveva mai dichiarato che tali assegni erano stati emessi e consegnati a pagamento della fattura emessa da a Controparte_3
; non aveva mai autorizzato l'incasso di tali assegni, sia in via Parte_3
principale (quindi, in “sostituzione” di ), sia in via sussidiaria, qualora Parte_3
pag. 5/18 il pagamento della fattura da parte di non avesse avuto luogo;
le parti CP_4
avevano espressamente concordato che gli assegni sarebbero stati oggetto di restituzione;
le parti non avevano mai concordato alcuna modificazione del lato passivo del rapporto;
non vi era alcuno scritto in cui fosse stata formalizzata la volontà di delegazione e/o accollo e/o espromissione ed esso appellante non aveva mai formalizzato la sua volontà di sostituirsi a nel pagamento della fattura Parte_3
per la quale era controversia;
gli assegni non avevano mai costituito un accollo, in quanto nessuno di essi riportava la dicitura per accollo o altra equivalente, come invece richiesto dall'art. 29 Legge assegni;
l'incasso degli assegni risultava, pertanto, non dovuto. Il Tribunale aveva, altresì, errato nell'applicare il disposto di cui all'art. 1988
c.c.; in particolare, aveva errato nell'applicare al caso di specie l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, invocato nell'Ordinanza impugnata
(Cass. n. 10710/2016), secondo cui l'assegno in garanzia costituiva una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e non un titolo di credito/mezzo di pagamento.
b-Mancata e/o errata applicazione del disposto di cui all'art. 116 c.p.c. Il Tribunale
aveva commesso un ulteriore error in procedendo, costituito da una mancata valutazione delle prove che, seppur in negativo, erano emerse nel corso del giudizio di primo grado in punto di mancato accadimento/avveramento di un qualsiasi fenomeno traslativo del debito da ad esso appellante;
Parte_3
c-illegittimità della levata del protesto nei confronti di esso appellante;
in ipotesi di accoglimento dei primi due motivi, in riforma dell'Ordinanza impugnata, la Corte
avrebbe dovuto, altresì, dichiarare l'illegittimità della successiva levata del protesto,
precisando che le circostanze dedotte quali fonti di presunzione del danno non pag. 6/18 patrimoniale e danno patrimoniale dovevano ritenersi pacifiche, in quanto non debitamente smentite e/o contestate e/o contrastate dalla controparte ex art. 115 c.p.c.
d- legittimazione passiva in ordine alle domande svolte. Ad avviso dell'appellante,
e dovevano rispondere delle Controparte_1 Controparte_2
obbligazioni di estinta per intervenuta Controparte_3
cancellazione dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2495 c.c.
Si sono costituiti in giudizio e e Controparte_1 Controparte_2
hanno resistito all'appello.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. p. c.
4-Osserva la Corte che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di CP_1
e di , l'atto di appello non avrebbe dovuto
[...] Controparte_2
essere notificato a società estinta perché Controparte_3
cancellata dal Registro delle Imprese fin dal 8 gennaio 2021.
Giova ricordare, in proposito, che, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più,
sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale,
potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di pag. 7/18 liquidazione della società estinta, si siano trasferiti ai soci (vedi Cass. Sez. V 7 aprile
2017n.9094 e Cass. Sez. V 16 giugno 2017 n.15035).
Il principio di diritto ora espresso vale a maggior ragione nel caso di specie, ove si consideri che è stata cancellata dal Registro della Controparte_3
Imprese addirittura prima dell'introduzione del giudizio di primo grado.
5-Ciò premesso, va evidenziato che i motivi dell'appello di , che Parte_1
possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione,
devono considerarsi senz'altro infondati, posto che le censure rivolte alla sentenza impugnata dimostrano che l'appellante non ha avuto corretta percezione delle ragioni di diritto che il Giudice di prime cure ha posto a sostegno del provvedimento gravato.
A differenza di quanto sostenuto dal il Tribunale di Modena ha ritenuto che, Pt_1
anche a volere avallare la ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, alle allegazioni di quest'ultimo dovevano ricondursi conseguenze giuridiche del tutto diverse da quelle dallo stesso auspicate.
6- Giova, innanzitutto, ricordare che l'art. 31 del r. d. n. 1736 del 1933 prevede che
“L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non
scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come
data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.”
L'assegno bancario è, dunque, un titolo di credito pagabile a vista, cioè all'atto della sua presentazione all'incasso presso la banca trattaria, che si perfeziona giuridicamente nel momento in cui entra in circolazione, vale a dire quando esce dalla sfera giuridica e dalla disponibilità del traente ed entra in quella del prenditore.
pag. 8/18 Dalla peculiare natura dell'assegno bancario, quale strumento immediatamente presentabile per il pagamento, discende che, al momento della presentazione, deve sussistere la provvista (Corte Cost. n. 70/2003; L. 12.02.1955 n. 77 art. 4 comma 1; L.
18.08.2000 n. 235 art. 2 comma 1).
L'atto di protesto di assegno ha, poi, il compito di rilevare formalmente il mancato pagamento dello stesso e di sancirne la fine della circolazione, in considerazione della tutela dell'interesse pubblico all'efficacia e celerità dei rapporti commerciali, rendendo di pubblico dominio il nominativo del debitore insolvente. Nel momento in cui viene accertato il protesto inizia un complesso iter che comporta l'iscrizione nel Registro dei
Protesti, dalla quale deriva una serie di conseguenze molto penalizzanti per l'attività del debitore con il sistema finanziario.
La normativa in materia di assegni bancari ha, dunque, valenza pubblicistica, essendo dettata a tutela della certezza e regolarità dei traffici giuridici e della fede pubblica, vale a dire, in particolare, della fiducia dei consociati nell'idoneità astratta dell'assegno ad assolvere la sua tipica funzione di pagamento e della aspettativa di corretta circolazione e di efficacia degli assegni bancari.
Si è in presenza, quindi, di interessi di natura pubblicistica, che, come tali, sono sottratti alla disponibilità delle parti (vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 10/03/2000 “La
funzione del protesto non è soltanto quella - ancorché primaria e fondamentale - di
impedire, attraverso la tempestiva levata, la decadenza dalle azioni di regresso
eventualmente esperibili
tutto legittimamente, anche al solo scopo di far attestare, in forma pubblica, e ad ogni
altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato ”.
pag. 9/18 È noto che, nel mondo degli affari, è diffusa la prassi di emettere, in maniera impropria,
assegni in bianco o postdatati, proprio per realizzare il fine di garanzia, nel senso che tali assegni vengono consegnati a garanzia di un debito e devono essere restituiti al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione,
rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento.
Tale prassi è assai diffusa soprattutto in momenti di crisi finanziaria, in quanto permette al creditore insoddisfatto, alla scadenza dell'obbligazione, di negoziare gli assegni e di non ricorrere a metodi di garanzia predisposti dall'ordinamento ben più onerosi.
Nell'ipotesi dell'assegno bancario postdatato per causa di garanzia, non ricorre nullità
del titolo di credito. Ne discende che l'assegno continua a valere come titolo pagabile a vista al portatore.
In tale ipotesi, ricorre soltanto la nullità dell'accordo di garanzia e di differita scadenza,
in quanto contrario a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito (artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736).
L'assegno non può essere, infatti, emesso a garanzia di un debito per il dirimente motivo che alle parti non è consentito modificare la funzione tipica dell'assegno stesso,
che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni.
Nel caso di assegno postdatato, la nullità del patto (extra-cartolare) di postdatazione e di garanzia, che implichi l'impegno a non presentare il titolo all'incasso prima dell'adempimento del debitore garantito dal titolo stesso, non incide sull'efficacia cartolare del titolo, atteso che porre una data futura sull'assegno, lungi dal cagionarne la nullità, comporta solo che il creditore abbia la facoltà di esigere immediatamente il suo pag. 10/18 pagamento. L'art. 31, comma 2, del R.D. 21.12.1933, n. 1736, come si è detto, prevede,
infatti, espressamente che l'assegno postdatato possa essere presentato per la riscossione prima del giorno indicato come data di emissione, dovendosi considerare “pagabile nel
giorno di presentazione”.
Diversamente, nell'ipotesi di assegno bancario emesso in funzione di garanzia e pure privo dell'indicazione di taluno degli elementi essenziali (come, ad esempio, luogo e data di emissione - art. 1 n. 5 R.D. 1736/1933), ricorre anche la nullità del titolo di credito, eventualmente valido ed efficace solo quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
L'assegno privo di data, a differenza di quello postdatato, non costituisce, pertanto,
valido mezzo di pagamento, con la conseguenza che lo stesso non possa essere messo all'incasso né essere oggetto di protesto (vedi art. 1 del r. d. n. 1736 del 1933 e art. 2 del r. d. n. 1736 del 1933; vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13259 del 06/06/2006 “La post -
datazione non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta che il
creditore ha facoltà di esigere immediatamente il suo pagamento.”;Sez. 3, Sentenza n.
5069 del 03/03/2010 “La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo,
ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della
buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore
di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere
come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a
tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.”Sez. 2, Ordinanza n.
31229 del 09/11/2023 “In caso di pagamento con assegno bancario postdatato,
l'eventuale incasso prima della scadenza non costituisce un illecito giuridico in quanto
pag. 11/18 gli assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista per cui il patto di
postdatazione è nullo ed improduttivo di effetti giuridici)”.
La postdatazione dell'assegno con accordo tra emittente e beneficiario sulla mera funzione di garanzia del titolo non inducono, quindi, di per sé la nullità del titolo,
consentendo al prenditore di esigere immediatamente il pagamento, ma comportano soltanto la nullità del patto di garanzia per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito.
Di conseguenza, il creditore-prenditore può esigere immediatamente il pagamento, in quanto l'assegno postdatato emesso in funzione di garanzia non diversamente da quello regolarmente datato deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore.
La piena validità ed esigibilità dell'assegno postdatato, come si è già sottolineato, è stata affermata da consolidata giurisprudenza di legittimità.
Dall'applicazione al caso in esame dei suddetti principi emerge l'infondatezza delle pretese giudiziali dell'odierno appellante.
ha, infatti, emesso e consegnato alla Parte_1 Controparte_3
gli assegni per i quali è controversia e da tale momento i titoli sono entrati in
[...]
circolazione come mezzo di pagamento, uscendo dalla sfera giuridica e dalla disponibilità del traente ed entrando in quella del prenditore. Tali assegni sono stati presentati per l'incasso dalla ma, in ragione della Controparte_3
mancanza della relativa provvista ed in conformità alla normativa di settore, sono stati protestati (circostanza pacifica). Il ha sempre sostenuto che tali assegni fossero Pt_1
pag. 12/18 stati emessi a garanzia di debito della nei confronti della CP_4
con l'accordo che i titoli non sarebbero stati messi Controparte_3
all'incasso sino al momento dell'adempimento da parte della società debitrice.
Il patto asseritamente intercorso tra l'emittente , socio e Consigliere Parte_1
di Amministrazione della , e la di Parte_3 Controparte_3
attribuire a detti assegni (emessi come validi mezzi di pagamento) mera funzione di garanzia del debito di nei confronti della CP_4 [...]
, con il conseguente asserito accordo di non metterli all'incasso Controparte_3
prima dell'eventuale inadempimento della prima (se effettivamente intercorso) è nullo,
per contrarietà a norme imperative, e, come tale, non è in alcun modo tutelabile. Gli
assegni bancari per i quali è processo hanno, dunque, conservato la loro natura di mezzo di pagamento, indipendentemente da qualsiasi accordo tra prenditore ed emittente, le cui eventuali difformi indicazioni non potevano in alcun modo incidere sulla legge di circolazione dei medesimi e sulla configurazione delle obbligazioni cartolari che ne derivavano;
in altri termini, la nullità dell'asserito patto di garanzia attribuiva nuovamente agli assegni la loro funzione tipica di mezzo di pagamento.
[...]
aveva, pertanto, la facoltà di portare gli assegni in questione Controparte_3
all'incasso, non assumendo alcuna validità ed efficacia l'asserito accordo di non incassare gli assegni prima dell'eventuale inadempimento della società debitrice.
Discende dai principi ora esposti che la condotta di Controparte_3
non può costituire fonte di responsabilità giuridicamente rilevante sotto il profilo civilistico a carico della società suddetta. L'affidamento riposto da , Parte_1
all'atto della emissione degli assegni in questione, sul rispetto, da parte del prenditore,
pag. 13/18 di un accordo invalido (l'asserito patto di garanzia relativo agli assegni postdatati in questione) non potrebbe, dunque, mai qualificarsi (e ricevere tutela) come affidamento legittimo, proprio perché non potrebbe mai ritenersi ingiusta la lesione dell'aspettativa di altrui adempimento di un accordo contrario a norme imperative. La nullità
dell'asserito patto di garanzia non rende tutelabile la posizione dell'emittente che abbia fatto affidamento, all'atto dell'emissione dell'assegno, sul rispetto, da parte del prenditore del titolo, di un accordo con lo stesso stipulato, integrante pattuizione invalida. Nessuna conseguenza pregiudizievole per il prenditore potrebbe, pertanto,
derivare da una condotta perfettamente lecita e prevista dall'ordinamento.
Le conseguenze sanzionatorie che la legge ricollega all'emissione (ed alla successiva circolazione) di un assegno senza provvista non possono subire deroghe di sorta per asseriti (ma invalidi) accordi privati di attribuzione ai titoli di credito di una natura, di una funzione e di una “legge di circolazione” diverse da quelle imperative ed inderogabili (di immediato mezzo di pagamento) di legge. In ragione della mancanza di fondi nel conto corrente dell'emittente e dell'assenza di un successivo pagamento nel termine assegnato, poteva, dunque, legittimamente procedersi alla levata del protesto.
In materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente che assuma consapevolmente, con la postdatazione degli assegni o con la consegna di un assegno in bianco, il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione;
pertanto,
non può dolersi del regolare protesto degli assegni consegnati a Parte_1
, in quanto non solo non si è attenuto al dovere di Controparte_3
pag. 14/18 conformare l'andamento del proprio conto bancario al fine di assicurare la disponibilità
del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione all'incasso degli stessi, ma ha assunto consapevolmente, con la postdatazione dei titoli, il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione (vedi Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17821 del
22/06/2021 “In materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni
senza provvista (fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguito delle
depenalizzazione, operata dall'art. 29 del d.lgs. n. 507 del 1999, che ha novellato l'art.
2 della l. n. 386 del 1990, del corrispondente delitto), viola il dovere di diligenza media,
con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente il quale, non
solo non si attenga al dovere di controllare l'andamento del proprio conto bancario, al
fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al
pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all'incasso ma,
oltre a far affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di
scoperto, assuma consapevolmente con la post-datazione degli assegni - indicativa, di
per sé, di scarsa liquidità - il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al
momento della loro presentazione.” Sez. 2, Sentenza n. 18345 del 23/08/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 26598 del 17/12/2009 “In materia di sanzioni amministrative connesse
all'emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata come illecito
amministrativo a seguito delle depenalizzazione del corrispondente delitto operata
dall'art. 29 del d.lgs. n.507 del 1999, che ha novellato l'art. 2 della legge n. 386 del
1990), viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il
fatto scusabile, l'emittente il quale non solo non si attenga al dovere di conformare
pag. 15/18 l'andamento del proprio conto bancario al fine di assicurare che in ogni momento vi sia
disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per
la presentazione di essi all'incasso, ma, oltre a far affidamento sulla tolleranza da parte
della banca di una situazione di scoperto, assuma consapevolmente con la
postadatazione degli assegni - significativa di per sé di scarsa liquidità - il rischio della
sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione, tanto più
in presenza di una clausola contrattuale di pronuncia della revocabilità del fido senza
giusta causa.”;Sez. 1, Sentenza n. 24842 del 24/11/2005 “In materia di sanzioni
amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata
come illecito amministrativo a seguito delle depenalizzazione del corrispondente delitto
operata dall'art. 29 del d.lgs. n.507 del 1999, che ha novellato l'art. 2 della legge n. 386
del 1990), viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare
il fatto scusabile, l'emittente che - anziché attenersi al dovere di conformare
l'andamento del proprio conto bancario al fine di assicurare che in ogni momento vi sia
disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per
la presentazione di essi all'incasso - si limiti a far affidamento sulla tolleranza da parte
della banca di una situazione di scoperto, protrattasi anche nel tempo, con
adempimenti reiterati da parte della banca, di ordini di pagamento di esso correntista,
anche in assenza di provvista, in mancanza di un contratto di apertura di credito”).
7- Alla luce dei principi di diritto ora esposti, rimangono assorbite tutte le altre questioni sollevate da , essendo superfluo, ai fini della decisione sulla pretesa Parte_1
risarcitoria avanzata da quest'ultimo, accertare se sussistesse un debito dell'appellante nei confronti di Controparte_3
pag. 16/18 8-L'appello di deve essere, pertanto, rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, ai sensi del DM 147/2022 (valore indeterminabile,
complessità bassa), può essere liquidato in 6.946,00 Euro (2.058,00 Euro per la fase di studio, 1.418,00 Euro per la fase introduttiva e 3.470,00 Euro per la fase decisionale).
Agli appellati spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
9- Il essendo la sentenza impugnata fondata su principi di diritto assolutamente Pt_1
pacifici e consolidati, ha agito in appello con colpa grave, con la conseguenza che lo stesso deve essere condannato al pagamento, ex art. 96 comma 3 c. p. c., di ulteriore somma, equitativamente determinata nella misura di 1/3 di quella liquidata per compenso di avvocato, e, dunque, dell'importo di 2.315,33 Euro.
10- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto Pt_1
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
11- Con separato decreto, va revocata, ex art. 136 DPR 115/2002, l'ammissione del al patrocinio a spese dello Stato, avendo l'appellante agito in sede di Pt_1
impugnazione con colpa grave.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
pag. 17/18 II-Condanna a rimborsare le spese del grado a Parte_1 CP_1
e a , liquidandole in 6.946,00 Euro per
[...] Controparte_2
compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Visto l'art. 96 c. p. c., condanna il al pagamento, in favore degli appellati Pt_1
suddetti, dell'ulteriore somma di 2.315,33 Euro;
IV- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto Pt_1
per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 24
giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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