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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/05/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1013/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2025 a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), quale socio di Parte_1 C.F._1 [...]
, cancellata dal registro delle imprese in data 27.07.2021; Controparte_1
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Daniela
d'Andrea (c.f. )) che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
- APPELLANTE -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore - APPELLATA NON COSTITUITA -
E
(c.f. ) -APPELLATA NON Controparte_3 C.F._3
COSTITUITA –
E
(c.f. - APPELLATA NON Controparte_4 C.F._4
COSTITUITA -
Oggetto: appello di n.q., nei confronti di Parte_2 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale CP_3 Controparte_4
Ordinario di Roma n° 14330/2024 pubblicata in data 15.01.2025, a definizione del r.g. n. […] 1 giudizio recante n° R.G. 31923/2021 promosso da - Pt_3 Controparte_2
opposizione a decreto ingiuntivo -
FATTO E DIRITTO
propone appello, nei confronti di Parte_1 Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale
[...] Controparte_4
Ordinario di Roma n° 14330/2024 pubblicata in data 15.01.2025 che ha deciso come di seguito “1) accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione in parte e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
2) accoglie, in parte, la domanda attorea della parte opposta- resistente in riassunzione e, per l'effetto, dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'opponente- ricorrente in riassunzione, tenuto nei confronti dell'opposto - resistente in riassunzione al versamento di euro 11.400,00, a titolo di restituzione del deposito cauzionale, oltre interessi legali dal 9.10.2017 alla data odierna (pari ad €. 12.451,93 complessivi); 3) accoglie la domanda riconvenzionale in parte e, per l'effetto, dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposta - resistente in riassunzione tenuta nei confronti della l'opponente- ricorrente in riassunzione, al versamento a titolo di canoni residui sino a dicembre 2020, dell'importo di €. 12.589,50 oltre interessi al saggio legale dalla domanda (26.1.2021) alla data odierna (pari €. 13.602,89 complessivi) oltre alla corresponsione di euro
26.352,00, a titolo di indennità di mancato preavviso di sei mesi di preavviso, oltre interessi al saggio legale dalla domanda (26.1.2021) alla data odierna (€. 28.474,34 complessivi); 4) rigetta nel resto, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale di parte opponente- ricorrente in riassunzione;
5) previa dichiarazione di compensazione tra l'importo di euro 42.077,23 dovuto dall'opposto- resistente in riassunzione e l'importo di euro 12.451,93 dovuto dall'opponente ricorrente in riassunzione, condanna il primo, in persona e nella qualità di socio / Parte_1
liquidatore della cancellata dal Registro delle Imprese residente in [...]
Roma al pagamento, in favore del secondo, c.f. e p. Iva Pt_3 Controparte_2
, nella persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di P.IVA_1
euro 29.625,30 oltre interessi al saggio legale dalla data della decisione al soddisfo;
6) condanna dall'opposto- resistente in riassunzione, in persona e nella Parte_1
qualità di socio / liquidatore della cancellata dal Registro delle CP_1
Imprese residente in [...], al pagamento, in favore della Pt_3 Controparte_2
nella persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio che, compensate di un terzo, liquida d'ufficio nella restante parte in euro 97,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per r.g. n. […] 2 compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge”.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< - preliminarmente, sospendere, ai sensi degli artt. 447bis e 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata per le ragioni esposte al punto V che precede;
- nel merito, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento delle domande svolte in primo grado, condannare in persona del legale pro CP_2 tempore al pagamento in favore dell'Ing. della somma di € 11.400,00, oltre Pt_1
interessi come richiesti nel ricorso ex art. 633 c.p.c., o nella diversa somma che venisse accertata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2495 c.c. che
Cont l'Ing. è tenuto a rispondere del debito di nei limiti delle somme riscosse Pt_1
in base al bilancio finale di liquidazione. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado del giudizio e di quello monitorio>>.
All'udienza di prima comparizione del 14.05.2025 nessuno è comparso.
La causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., all'udienza del 21.05.2025.
All'udienza del 21.05.2025 nessuno è comparso.
Il rinvio ex art. 348 c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti.
L'appello è improcedibile.
Si versa nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
Nulla per le spese nella mancata costituzione degli appellati.
Ulteriore tributo.
Il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma
1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l'obbligo di versamento del "primo" contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, assolvendo all'ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie ( Sez. U Sentenza n. 20621 del 17/07/2023)
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
r.g. n. […] 3 confronti di : Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
1. - dichiara improcedibile l'appello;
2. - nulla per le spese;
3. - si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 21.05.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. […] 4