Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5.
2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 puo' essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
3. Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarita' dell'adempimento o della sussistenza della illegittimita' o dell'errore del protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilita' l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. ((Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((10)) 5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e' dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
---------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."