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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12392 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32523/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 32523/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. ROMANO ANDREA EUGENIO MARIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. SANSOLINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA GIOIA TAURO, 19 00100 ROMA
APPELLATO
1 E
CP_2
con il patrocinio dell'avv. MASSIMO RASPINI, elettivamente domiciliato in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento (violazione codice strada) – appello -
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva accolto Pt_2
l'opposizione presentata da relativa alla cartella esattoriale n. CP_3
09720200227610718000, concernente un verbale elevato per infrazioni al Codice della
Strada.
Ha dedotto a sostegno del gravame che era erronea la pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto nulla la notifica della cartella eseguita a mezzo PEC proveniente da indirizzo di posta elettronica non risultante da pubblici elenchi. In ogni caso la notifica, anche qualora fosse considerata viziata, era stata sanata dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto da parte della destinataria, che infatti aveva impugnato l'atto, con conseguente raggiungimento dello scopo.
2 Quanto alla censura inerente alla mancata notifica delle ordinanze-ingiunzione, era Pt_2
carente di legittimazione passiva, in quanto semplice incaricato dell'esazione dei tributi.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza gravata, di dichiarare inammissibili o rigettare le domande formulate dalla , dichiarandosi altresì il difetto di legittimazione passiva di CP_1
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del Pt_2
procuratore antistatario.
------------------
Si è costituita in giudizio evidenziando che il tema relativo alla validità della CP_3
notifica eseguita telematicamente e proveniente da indirizzo di posta elettronica non risultante da pubblici registri era stato fatto oggetto di pronunce contrastanti in giurisprudenza. Ha quindi richiesto il rigetto del gravame con compensazione delle spese.
-----------------
Si è costituita in giudizio deducendo che la fase di accertamento del credito CP_2
era coperta da giudicato in quanto nessuna contestazione era stata mossa al proprio operato e che oggetto del giudizio di appello erano solo atti di competenza di Ad ogni modo Pt_2
aderiva ai motivi di gravame di in ordine alla validità della notifica della cartella. Pt_2
Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello, con declaratoria di legittimazione di non invece condannandosi a sostenere le spese del gravame per Pt_2 CP_2
mancanza di apporto causale all'insorgenza della lite.
--------------------
L'appello è infondato e va disatteso.
Con atto depositato in data 10.1.2025, la ha versato in atti copia della sentenza n. CP_1
15722/23 depositata in data 7.8.2023 e passata in giudicato, con la quale il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione a sollecito di pagamento fondato sulla medesima cartella oggetto del presente gravame, dichiarando l'estinzione delle obbligazioni di cui alla sanzione amministrativa portata dal sollecito e dalla cartella. Ne risulta che si è formato il giudicato sulla questione della validità della cartella e della sottesa sanzione.
3 Quanto alla regolamentazione delle spese di fase, deve rilevarsi che le argomentazioni espresse da trovano riscontro nella giurisprudenza della S.C., che da ultimo ha ritenuto, Pt_2
con principio trasponibile alla presente fattispecie, che in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. SS.UU. Sent. n.
15979/2022).
Sussistono pertanto giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della presente fase di appello.
Roma, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 32523/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. ROMANO ANDREA EUGENIO MARIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
con il patrocinio dell'avv. SANSOLINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA GIOIA TAURO, 19 00100 ROMA
APPELLATO
1 E
CP_2
con il patrocinio dell'avv. MASSIMO RASPINI, elettivamente domiciliato in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento (violazione codice strada) – appello -
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva accolto Pt_2
l'opposizione presentata da relativa alla cartella esattoriale n. CP_3
09720200227610718000, concernente un verbale elevato per infrazioni al Codice della
Strada.
Ha dedotto a sostegno del gravame che era erronea la pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto nulla la notifica della cartella eseguita a mezzo PEC proveniente da indirizzo di posta elettronica non risultante da pubblici elenchi. In ogni caso la notifica, anche qualora fosse considerata viziata, era stata sanata dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto da parte della destinataria, che infatti aveva impugnato l'atto, con conseguente raggiungimento dello scopo.
2 Quanto alla censura inerente alla mancata notifica delle ordinanze-ingiunzione, era Pt_2
carente di legittimazione passiva, in quanto semplice incaricato dell'esazione dei tributi.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza gravata, di dichiarare inammissibili o rigettare le domande formulate dalla , dichiarandosi altresì il difetto di legittimazione passiva di CP_1
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del Pt_2
procuratore antistatario.
------------------
Si è costituita in giudizio evidenziando che il tema relativo alla validità della CP_3
notifica eseguita telematicamente e proveniente da indirizzo di posta elettronica non risultante da pubblici registri era stato fatto oggetto di pronunce contrastanti in giurisprudenza. Ha quindi richiesto il rigetto del gravame con compensazione delle spese.
-----------------
Si è costituita in giudizio deducendo che la fase di accertamento del credito CP_2
era coperta da giudicato in quanto nessuna contestazione era stata mossa al proprio operato e che oggetto del giudizio di appello erano solo atti di competenza di Ad ogni modo Pt_2
aderiva ai motivi di gravame di in ordine alla validità della notifica della cartella. Pt_2
Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello, con declaratoria di legittimazione di non invece condannandosi a sostenere le spese del gravame per Pt_2 CP_2
mancanza di apporto causale all'insorgenza della lite.
--------------------
L'appello è infondato e va disatteso.
Con atto depositato in data 10.1.2025, la ha versato in atti copia della sentenza n. CP_1
15722/23 depositata in data 7.8.2023 e passata in giudicato, con la quale il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione a sollecito di pagamento fondato sulla medesima cartella oggetto del presente gravame, dichiarando l'estinzione delle obbligazioni di cui alla sanzione amministrativa portata dal sollecito e dalla cartella. Ne risulta che si è formato il giudicato sulla questione della validità della cartella e della sottesa sanzione.
3 Quanto alla regolamentazione delle spese di fase, deve rilevarsi che le argomentazioni espresse da trovano riscontro nella giurisprudenza della S.C., che da ultimo ha ritenuto, Pt_2
con principio trasponibile alla presente fattispecie, che in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. SS.UU. Sent. n.
15979/2022).
Sussistono pertanto giustificati motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della presente fase di appello.
Roma, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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