Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 dicembre 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 dicembre 2000 |
Commentari • 13
- 1. Come Togliere Un Protesto Di Un AssegnoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 9 giugno 2025
- 2. Cambiale non pagata: Cosa Succede? E dopo 5 e 10 Anni?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 6 giugno 2025
Hai firmato una cambiale e non sei riuscito a pagarla entro la scadenza? Ti chiedi cosa può succedere, se rischi un pignoramento, o se dopo qualche anno il debito va in prescrizione? La cambiale è uno degli strumenti di pagamento più forti a disposizione dei creditori: chi la possiede può agire legalmente in modo rapido, senza bisogno di chiedere prima una sentenza. Ma anche in questo caso, ci sono limiti temporali, regole da rispettare e difese possibili per il debitore. Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in recupero crediti, esecuzioni e difesa del debitore – ti spiega cosa succede se non paghi una cambiale, quali sono i rischi concreti e cosa accade dopo 5 o 10 anni …
Leggi di più… - 3. Prestiti per Autonomi Segnalati, Protestati e Cattivi Pagatori: Esistono o No?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 29 maggio 2025
Sei un lavoratore autonomo o un imprenditore individuale e hai avuto problemi con pagamenti passati? Risulti segnalato alla CRIF, protestato o registrato come cattivo pagatore, e ti stai chiedendo: Posso ancora ottenere un prestito o un finanziamento? Esistono soluzioni reali o è tutto bloccato? Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario, privacy finanziaria e riabilitazione creditizia – ti spiega in modo semplice e concreto quali possibilità esistono per accedere al credito, anche con una situazione negativa, e quali alternative legali puoi valutare per rientrare nel circuito finanziario. Scoprirai: Cosa significano davvero le segnalazioni in CRIF, protesti …
Leggi di più… - 4. Come Si Ottiene la Cancellazione di un Protesto? La GuidaGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 2 giugno 2025
Hai subito un protesto per un assegno o una cambiale non pagata e vuoi sapere se è possibile cancellarlo? Ti stai chiedendo quali sono i tempi, le condizioni e i passaggi per ripulire il tuo nome dai registri pubblici? Il protesto è una segnalazione ufficiale che può bloccare l'accesso al credito, compromettere rapporti bancari e creare problemi anche nelle attività quotidiane. Ma la buona notizia è che, in molti casi, è possibile ottenere la cancellazione. Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario, protesti e riabilitazione creditizia – ti spiega come funziona la cancellazione di un protesto, quando è possibile chiederla e cosa fare per riottenere la tua …
Leggi di più… - 5. Finanziamenti Ad Autonomi Protestati: Cosa Sono E Come Ottenerli - La GuidaGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 4 giugno 2025
Hai una segnalazione come protestato o cattivo pagatore, ma sei un lavoratore autonomo o freelance e ti chiedi se puoi ancora accedere a un finanziamento? Le banche ti hanno chiuso le porte e temi di non poter più investire nella tua attività? La buona notizia è che esistono soluzioni anche per autonomi protestati, ma serve conoscere i limiti reali, le alternative possibili e le strategie per ricostruire l'affidabilità creditizia. Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario, segnalazioni e tutela del debitore – ti spiega cosa sono i finanziamenti per autonomi protestati, quando si possono ottenere e quali strumenti legali o finanziari puoi valutare per …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/06/2025, n. 442Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 968/2014 R.G.A.C. promossa da (c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Lamezia Terme (CZ), alla via A. Manzoni n. 44, presso lo studio dell'avv. Mario Ruberto, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti; - parte attrice - contro (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), alla via Ettore e Ruggiero De Medici n. 31, presso lo studio …Leggi di più...
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- 2. Trib. Locri, sentenza 19/02/2025, n. 92Provvedimento: Tribunale Ordinario di Locri sez. Unica All'udienza del 19 febbraio 2025 davanti al Giudice dott.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri viene chiamato il giudizio RG 318/2022 tra (C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in ON alla Via Ficarelle, presso lo studio dell'Avv. Anna Anania che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione rilasciata su documento separato Attore (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p.t., avente sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 – 00144 Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore De Luca giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale di Reggio …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1180Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Prima Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa in appello iscritta al n. 327/2022 promossa da: nato a [...] il [...] (CF ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]32, con il patrocinio dell'Avv. Francesca Giacchetti appellante Contro nato a [...] il 1settembre 1964 (CF ) e Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...] ), Controparte_2 C.F._3 entrambi residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Meri …Leggi di più...
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- 4. Trib. Avellino, sentenza 22/07/2024, n. 1446Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO - SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3233/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. in data 27/3/2024, avente ad oggetto “Deposito” e vertente TRA (C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Angelo Guerriero (c.f. ) e dall'Avv. Lucia Bonavita (c.f. C.F._2 ), giusta procura in calce all'atto di citazione, elett.te domiciliati come …Leggi di più...
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- 5. Trib. Teramo, sentenza 14/04/2025, n. 480Provvedimento: N. R.G. 1298/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop – ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1298/2022 promossa da: (c.f. ), residente a Roseto degli Abruzzi (TE), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Teramo – fraz. San Nicolò a Tordino, Via Galileo Galilei n. 118/A, nello studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla, in virtù di procura conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83 co. 4 c.p.c. - Attore - contro in proprio e quale procuratrice e mandataria …Leggi di più...
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- art. 4 L. 77/1955·
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonche' l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto.
Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.
2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 .
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'articolo 1, comma 1.
- La legge 12 febbraio 1955, n. 77 , e successive modificazioni, reca: "Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.".
Nota all'articolo 2, comma 2.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 , si veda la nota all'articolo 1, comma 1.
Nota all'articolo 3, comma 1.
- Il testo dell' articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel bollettino dei protesti cambiari ed e' reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 . La cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.".
Nota all'articolo 4, commi 1 e 2.
- Il testo dell' articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 490 (Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all' articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicita' e tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato e' conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell' articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni, o dell' articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:
a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonche' le modalita' per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;
b) le caratteristiche e le modalita' di tenuta del registro;
c) i contenuti delle registrazioni;
d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.
3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l' articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , sono abrogati.
4. All' articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni".
Note all'articolo 5, comma 1.
- Per il testo dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 381 del 1995 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 480 del 1995 si veda la nota all'articolo 4, commi 1 e 2.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda la nota all'articolo 1, comma 1.
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996 , cosi' come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'articolo 3, comma 1.
- Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda la nota all'articolo 1, comma 1. - Art. 2. 1. L' articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 .
Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5.
2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 puo' essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarita' dell'adempimento o della sussistenza della illegittimita' o dell'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilita' l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il giudice competente e' il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile .
5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e' dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".
2. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77 , come da ultimo modificata dalla presente legge, e' allegato il modello di istanza di cui all'annesso alla presente legge. - Art. 3. 1. All' articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 . La cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione".