TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 593
TAR
Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità dei criteri di valutazione per violazione di legge e eccesso di potere

    La doglianza è inammissibile poiché non è stato impugnato l'avviso pubblico che conteneva i criteri di valutazione. Inoltre, la procedura selettiva è un atto gestionale e non politico. Non sono state formulate censure relative a deviazioni dai criteri stabiliti.

  • Rigettato
    Violazione del verbale di intesa per il finanziamento

    Il verbale di intesa non può vincolare la procedura selettiva, pena la compressione della discrezionalità della commissione e la violazione dei principi di imparzialità e della lex specialis. L'art. 11 L. n. 241/1990 non è pertinente, e l'intesa non è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni.

  • Rigettato
    Inidoneità del punteggio attribuito a motivare il giudizio e disparità di trattamento

    Il punteggio numerico è sufficiente motivazione se i criteri sono chiari e analitici. Le deduzioni sui punteggi degli altri comuni costituiscono un inammissibile sconfinamento nel merito del giudizio valutativo della commissione, non ravvisandosi irragionevolezza o illogicità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 593
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 593
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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