Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 aprile 1955 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 ottobre 2011 |
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- 1. Come Togliere Un Protesto Di Un AssegnoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 9 giugno 2025
Giurisprudenza • 169
- 1. Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/06/2025, n. 442Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 968/2014 R.G.A.C. promossa da (c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 Lamezia Terme (CZ), alla via A. Manzoni n. 44, presso lo studio dell'avv. Mario Ruberto, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti; - parte attrice - contro (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), alla via Ettore e Ruggiero De Medici n. 31, presso lo studio …Leggi di più...
- responsabilità contrattuale·
- cancellazione protesto·
- art. 1859 c.c.·
- art. 2697 c.c.·
- risarcimento danni·
- responsabilità extracontrattuale·
- falsità firma·
- art. 3 bis L. n. 480/95·
- onere della prova·
- protesto illegittimo
Versioni del testo
- Art. 1.
Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 SETTEMBRE 1995, N. 381, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 NOVEMBRE 1995, N. 480, COME MODIFICATO DALLA L. 18 AGOSTO 2000, N. 235))
Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione.
Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma e' punito con l'ammenda da lire ventimila a lire centomila. - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 SETTEMBRE 1995, N. 381, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1995, N. 480, COME MODIFICATO DALLA L. 18 AGOSTO 2000, N. 235))
- Art. 3. (( 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonche' l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto.
Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.
2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 .
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione ))