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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/10/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2673/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di SC -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2673/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]8 professione: titolare della ditta S&F Service di Rizzato Federico reddito: 977,00 euro nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Roberta Cusin presso cui ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 7.435,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Giovanna Balzan presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a OA AN (PD) il 19-12-2020 (anno 2020, Numero 2, Parte I)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione è nato il figlio il 28-7-2017. Per_1
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i Signori ed potranno eleggere residenza e/o Parte_1 Parte_2 fissare dimora ove lo riterranno più opportuno, fermo restando l'obbligo reciproco di comunicazione tempestiva di ogni loro nuovo recapito;
3) il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione presso la madre, nell'abitazione sita in OA AN (PD), via Ferraria, 66;
4) le decisioni di maggior interesse relative all'educazione e alla salute del figlio minore verranno assunte di comune accordo dai coniugi tenendo conto esclusivamente dell'interesse del figlio stesso;
5) il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio – salvi Parte_1 Per_1 migliori accordi con la madre, nei seguenti giorni e fasce orarie, con alternanza per settimane, come segue:
- nella prima settimana, nelle giornate del martedì e giovedì dalle ore 18.30 fino al mattino successivo all'entrata a scuola, avendo cura il padre di accompagnarlo in orario scolastico;
- nella seconda settimana, nella giornata del mercoledì dalle ore 18.30 fino al mattino successivo all'entrata a scuola, avendo cura il padre di accompagnarlo in orario scolastico e dal venerdì alle ore 18.30 fino alla domenica alle ore 18.00, avendo sempre cura il padre di prelevare e riaccompagnare il figlio presso l'abitazione della madre;
Il potrà inoltre vedere e tenere con sé il figlio cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
due settimane anche non consecutive di vacanza nel periodo estivo da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno. Il padre avrà cura di venire a prendere e portarlo presso Per_1 la residenza della madre. Ciò fatte salve diverse esigenze del minore che dovessero derivare dalla frequentazione scolastica e/o di attività sportiva e/o ricreativa da parte dello stesso.
6) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , in Parte_1 Parte_2 via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma di euro 600,00 (seicento//00), somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) il sig. si obbliga altresì a rimborsare alla sig.ra Parte_1 Parte_2 il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla stessa per il figlio secondo la seguente disciplina:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure termali e fisioterapiche non erogati dal Servizio Sanitario
2 Nazionale;
c) trattamenti sanitari che sarebbero erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
f) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti sia privati che pubblici;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive già frequentate in precedenza dal minore e spese conseguenti anche di abbigliamento;
d) spese per il rilascio di certificazione necessaria per la frequentazione delle attività di cui ai punti precedenti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive diverse da quelle già frequentate, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze, viaggi studio anche all'estero e campi estivi;
c) spese per conseguimento di patente di guida presso autoscuole private;
d) spese per organizzazione di feste e ricevimenti dedicati ai figli;
e) spese per l'acquisto di dispositivi elettronici (telefono cellulare, pc, stampante, monitor, tablet e similari) e per la navigazione in rete internet degli stessi;
f) spese per l'acquisto di beni mobili registrati. In caso di spese che richiedono un preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta e, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
8) la sig.ra fin tanto che riceverà il mantenimento per il figlio si Parte_2 obbliga a pagare integralmente la rata del mutuo fondiario cointestato gravante sulla casa coniugale;
9) nessun reciproco mantenimento per i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
10) le detrazioni fiscali per figli a carico spetteranno in misura del 50% ciascuno;
11) l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito nella misura del 100% dalla madre collocataria e a tal fine il sig. si obbliga a rilasciare Parte_2 Pt_1 il necessario assenso per la domanda;
12) ciascun coniuge si accolla le spese di assistenza e difesa nel presente procedimento del proprio difensore di fiducia.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11-8-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2673/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a OA AN (PD) Parte_2 il 19-12-2020, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OA AN (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 24 ottobre 2025
Il Presidente estensore
PA Di SC
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di SC -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2673/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]8 professione: titolare della ditta S&F Service di Rizzato Federico reddito: 977,00 euro nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Roberta Cusin presso cui ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 7.435,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Giovanna Balzan presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a OA AN (PD) il 19-12-2020 (anno 2020, Numero 2, Parte I)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione è nato il figlio il 28-7-2017. Per_1
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i Signori ed potranno eleggere residenza e/o Parte_1 Parte_2 fissare dimora ove lo riterranno più opportuno, fermo restando l'obbligo reciproco di comunicazione tempestiva di ogni loro nuovo recapito;
3) il figlio è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione presso la madre, nell'abitazione sita in OA AN (PD), via Ferraria, 66;
4) le decisioni di maggior interesse relative all'educazione e alla salute del figlio minore verranno assunte di comune accordo dai coniugi tenendo conto esclusivamente dell'interesse del figlio stesso;
5) il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio – salvi Parte_1 Per_1 migliori accordi con la madre, nei seguenti giorni e fasce orarie, con alternanza per settimane, come segue:
- nella prima settimana, nelle giornate del martedì e giovedì dalle ore 18.30 fino al mattino successivo all'entrata a scuola, avendo cura il padre di accompagnarlo in orario scolastico;
- nella seconda settimana, nella giornata del mercoledì dalle ore 18.30 fino al mattino successivo all'entrata a scuola, avendo cura il padre di accompagnarlo in orario scolastico e dal venerdì alle ore 18.30 fino alla domenica alle ore 18.00, avendo sempre cura il padre di prelevare e riaccompagnare il figlio presso l'abitazione della madre;
Il potrà inoltre vedere e tenere con sé il figlio cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
due settimane anche non consecutive di vacanza nel periodo estivo da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno. Il padre avrà cura di venire a prendere e portarlo presso Per_1 la residenza della madre. Ciò fatte salve diverse esigenze del minore che dovessero derivare dalla frequentazione scolastica e/o di attività sportiva e/o ricreativa da parte dello stesso.
6) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , in Parte_1 Parte_2 via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio la somma di euro 600,00 (seicento//00), somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) il sig. si obbliga altresì a rimborsare alla sig.ra Parte_1 Parte_2 il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla stessa per il figlio secondo la seguente disciplina:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure termali e fisioterapiche non erogati dal Servizio Sanitario
2 Nazionale;
c) trattamenti sanitari che sarebbero erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
f) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti sia privati che pubblici;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive già frequentate in precedenza dal minore e spese conseguenti anche di abbigliamento;
d) spese per il rilascio di certificazione necessaria per la frequentazione delle attività di cui ai punti precedenti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive diverse da quelle già frequentate, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze, viaggi studio anche all'estero e campi estivi;
c) spese per conseguimento di patente di guida presso autoscuole private;
d) spese per organizzazione di feste e ricevimenti dedicati ai figli;
e) spese per l'acquisto di dispositivi elettronici (telefono cellulare, pc, stampante, monitor, tablet e similari) e per la navigazione in rete internet degli stessi;
f) spese per l'acquisto di beni mobili registrati. In caso di spese che richiedono un preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta e, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
8) la sig.ra fin tanto che riceverà il mantenimento per il figlio si Parte_2 obbliga a pagare integralmente la rata del mutuo fondiario cointestato gravante sulla casa coniugale;
9) nessun reciproco mantenimento per i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
10) le detrazioni fiscali per figli a carico spetteranno in misura del 50% ciascuno;
11) l'assegno unico per il figlio minore verrà percepito nella misura del 100% dalla madre collocataria e a tal fine il sig. si obbliga a rilasciare Parte_2 Pt_1 il necessario assenso per la domanda;
12) ciascun coniuge si accolla le spese di assistenza e difesa nel presente procedimento del proprio difensore di fiducia.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11-8-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
3 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2673/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a OA AN (PD) Parte_2 il 19-12-2020, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OA AN (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 24 ottobre 2025
Il Presidente estensore
PA Di SC
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