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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5212 / 2023 Ruolo gen. (vi è riunito 2031/21)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15.12.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli avv.ti TORTORA LUCA e SARNELLI ADELE;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 16/08/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertare il proprio status di invalida in misura pari al 100% o in via subordinata in misura pari e/o compresa tra almeno il 74% e il 99% al fine delle prestazioni previste dalla CP_ l 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
instauratosi il contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
Il consulente nominato in fase di ATP ha evidenziato come dall'esame clinico e dalla documentazione medica acquisita in giudizio fosse possibile ritenere la Sig. ra affetta dalle seguenti Parte_1 patologie: obesità con artrosi del rachide con medio impegno funzionale che valutava nella misura del 31
% utilizzando per analogia il codice 7105; pregressa neoplasia cerebrale , emangioma che valutava nella misura del 11 % con riferimento al codice 9322 ; pregressa protesi del ginocchio dx. che valutava nella
1 misura del 30 % con riferimento al codice 7221 ; sindrome ansioso – depressiva reattiva media che valutava nella misura del 25 % con riferimento al codice 2205 .. ritenendo che le suddette infermità nel loro insieme tali da determinare un grado d'invalidità del 67 % ( sessanta 7 per cento ) (cfr CTU in atti )
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerato che le contestazioni sollevate avverso la consulenza non risultano supportate da documentazione medica attestante la maggiore gravità delle patologie riscontrate dal CTU e rilevata inoltre la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,17/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15.12.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dagli avv.ti TORTORA LUCA e SARNELLI ADELE;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 16/08/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertare il proprio status di invalida in misura pari al 100% o in via subordinata in misura pari e/o compresa tra almeno il 74% e il 99% al fine delle prestazioni previste dalla CP_ l 118/1971 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
instauratosi il contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
Il consulente nominato in fase di ATP ha evidenziato come dall'esame clinico e dalla documentazione medica acquisita in giudizio fosse possibile ritenere la Sig. ra affetta dalle seguenti Parte_1 patologie: obesità con artrosi del rachide con medio impegno funzionale che valutava nella misura del 31
% utilizzando per analogia il codice 7105; pregressa neoplasia cerebrale , emangioma che valutava nella misura del 11 % con riferimento al codice 9322 ; pregressa protesi del ginocchio dx. che valutava nella
1 misura del 30 % con riferimento al codice 7221 ; sindrome ansioso – depressiva reattiva media che valutava nella misura del 25 % con riferimento al codice 2205 .. ritenendo che le suddette infermità nel loro insieme tali da determinare un grado d'invalidità del 67 % ( sessanta 7 per cento ) (cfr CTU in atti )
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerato che le contestazioni sollevate avverso la consulenza non risultano supportate da documentazione medica attestante la maggiore gravità delle patologie riscontrate dal CTU e rilevata inoltre la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,17/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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