Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/02/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 25 febbraio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2478/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Rosa Katie Laura Caruso, giusta Parte_1
procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1
funzionario delegato ex art. 417 - bis del c.p.c., dott. Controparte_2
-resistente-
e nei confronti dei docenti inseriti nelle GPS di ogni ordine e grado valide per l'a.s. 2023/2024 pubblicate dall'Ambito Territoriale di Catania con prot. 16632 del 14/07/2023 e ripubblicate con prot. 20524 del 21/08/2023, destinatari della notifica per pubblici proclami
-convenuti contumaci -
Avente ad oggetto: GPS 2023/2024; attribuzione punteggio.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 febbraio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 6 marzo 2024 la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, per l'annullamento, in parte qua, delle Graduatorie per le supplenze (GPS) di ogni ordine e grado valide per l'A.S. 2023/24 pubblicate in data 14/07/2023 con
1
21/08/2023, nonché per l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nella suddetta graduatoria in posizione più favorevole, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica a procedere a tale inserimento.
Parte ricorrente lamentava, infatti, che l'Amministrazione resistente, in sede di pubblicazione in data 14.7.2023 delle GPS di ogni ordine e grado valide per l'A.S. 2023/24, nelle quali ella risultava inserita per la classe di concorso A060 e ADMM, le aveva assegnato un punteggio non corrispondente a quello risultante nel Decreto di convalida/rettifica ottenuto dalla scuola di servizio a seguito dei dovuti controlli sulle dichiarazioni effettuate al momento dell'inserimento dell'istanza
GPS valevole per il biennio 2022/2023 – 2023/2024.
Premetteva che con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/5/2022 il aveva Controparte_1 bandito le “Procedure di aggiornamento delle Graduatorie provinciali e di Istituto di cui all'art 4, commi 6- bis e 6- ter, della legge del 3 Maggio 1999, n 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, all'articolo 3 comma 3.”; di aver presentato regolare istanza per l'inserimento/aggiornamento delle GPS;
che in data 01/08/2022 l'Ambito
Territoriale di Catania aveva pubblicato le GPS valide per il biennio 2022/2023-2023/2024, graduate in base ai punteggi di ciascun aspirante derivati dalla valutazione fatta dalle scuole polo;
che sulla base di tali graduatorie erano stati assegnati per l'A.S.2022/2023 tutti gli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle Istituzioni Scolastiche situate nella Provincia di Catania, su posto comune e di sostegno, nonché gli incarichi annuali finalizzati all'immissione in ruolo da GPS
I Fascia Sostegno di ogni ordine e grado.
Osservava che ai sensi dell'art 8, commi 7, 8, 9 e 10 dell'O.M. 112/2022, i controlli delle dichiarazioni presentate erano demandati esclusivamente alle Istituzione Scolastiche ove l'aspirante docente aveva stipulato il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie e che il
Dirigente scolastico, all'esito di tali controlli, provvedeva a comunicare il punteggio definitivo all'ufficio competente, il quale convalidava a sistema i dati contenuti.
Rilevava di avere ricevuto da parte del proprio Dirigente Scolastico il decreto di convalida/ rettifica del proprio punteggio, deducendo che da tale momento le GPS, così come composte, secondo la normativa citata, avevano valenza biennale con la fossilizzazione dei vari punteggi derivati da una prima valutazione fatta dall' per il tramite della delega alle scuole Controparte_3
polo, nonché dalla conferma o dalla rettifica del punteggio effettuata dai singoli Dirigenti Scolastici in forza del potere loro conferito sia dal Decreto Ministeriale 112/2022, che dalla normativa derivante dall'Autonomia Scolastica che prevedeva la responsabilità personale dei Dirigenti
2 Scolastici sugli atti emanati, senza che questi ultimi potessero o dovessero essere subordinati ad ulteriori controlli da parte di organi superiori, controlli e organismi non previsti dalla normativa.
Evidenziava che in data 14/07/2023 aveva constatato che all'interno dell'Elenco pubblicato dall'Ambito Territoriale di Catania relativo alle GPS 2023/2024 i propri punteggi avevano arbitrariamente subito un deterioramento in negativo per effetto di una rideterminazione “d'ufficio” effettuata dall'Ambito Territoriale.
Ribadiva che tali punteggi erano stati già ritenuti dallo stesso Ambito Territoriale idonei per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023, sì come determinati dopo le molteplici valutazioni effettuate nel 2022 dallo stesso tramite delle CP_4 scuole polo e confermate con l'emissione dei relativi decreti dal Dirigente Scolastico in cui ella aveva svolto il primo servizio nel periodo di vigenza delle graduatorie.
Affermava di aver inviato diffida all'Ambito Territoriale per la mancata convalida dei punteggi, in riscontro della quale l'Amministrazione rispondeva con poca chiarezza e travisando l'oggetto della richiesta.
Deduceva l'illegittimità dell'operato dell'Ambito Territoriale di Catania che aveva ritenuto, in modo tardivo e senza alcuna competenza in merito, di apportare d'ufficio modifiche ad una graduatoria che aveva già prodotto effetti giuridici ed economici, falsando le GPS 2023/2024 che in realtà dovevano direttamente scaturire dalle graduatorie pubblicate il 01/08/2022 eventualmente modificate esclusivamente tramite i decreti di convalida/rettifica emessi dai Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art 8 commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Ministeriale 112/2012, con la conseguenza che docenti con i medesimi titoli per i quali avevano avuto persino la conferma del punteggio da parte dei Dirigenti scolastici, si ritrovavano ad avere due valutazioni diverse, una per l'anno scolastico
2022/2023 ed un'altra per l'anno scolastico 2023/2024.
Precisava che in data 21/08/2023 l'Ambito Territoriale di Catania aveva ripubblicato in autotutela le graduatorie GPS senza che alcunchè fosse cambiato nella valutazione del proprio punteggio.
Eccepiva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 dell'O.M.112/2022, l'eccesso di potere per contraddittorietà dell'agere amministrativo, la manifesta illogicità e la disparità di trattamento dell'azione della P.A., che, disattendendo il decreto di conferma/rettifica dei titoli delle Istituzioni
Scolastiche di primo incarico inviati all'ATP competente per la conseguente convalida al sistema
SIDI del punteggio, aveva ritenuto con una nuova fase istruttoria di dover rideterminarne i punteggi.
Ribadiva che l'unico responsabile dei controlli nonché delle eventuali rettifiche era il Dirigente
Scolastico della scuola ove era stata svolta la prima supplenza durante il periodo di vigenza delle graduatorie, potendo l'Ufficio competente procedere solamente a convalidare quanto comunicato dai Dirigenti Scolastici all'interno dei propri provvedimenti, con grave pregiudizio della validità
3 delle graduatorie sia ai fini locali, in riferimento all'attribuzione delle supplenze per l'A.S. 2023/24, sia ai fini dell'espletata procedura di “call veloce” disciplinata dal decreto n. 25 dell'08/06/2020.
Deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241, non avendo l'ambito territoriale, a fronte della diffida inviatagli, mai specificato le motivazioni per cui non aveva applicato i decreti dei Dirigenti scolastici, né la normativa secondo la quale allo stesso veniva attribuita la competenza di istruttoria nonché di rettifica dei decreti emessi dai D.S.
Deduceva, altresì, la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6, della l. n. 449/1997 e delle direttive ministeriali nella valutazione dell'assegno di ricerca, stante la mancata attribuzione nelle GPS 2023 di n. 12 punti per il titolo di assegno di ricerca da lei conseguito nel 2008 e ritenuto dall'Amministrazione non valutabile in quanto avente durata inferiore all'annualità, come comunicato in sede di riscontro al reclamo proposto.
Rilevava, invero, che alcuna normativa specifica stabiliva il principio per cui l'assegno di ricerca, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovesse avere durata di almeno un anno, evidenziando, anzi, che l'art. 51, comma 6, l. n. 449/1997, richiamato al punto B.9, applicabile nel caso specifico, non prevedeva un limite minimo di durata e osservando che lo stesso , già in occasione della CP_1 precedente O.M. del 2020 aveva riconosciuto l'attribuzione dei 12 punti senza la necessità di una durata minima dell'assegno in questione.
Ciò posto, concludeva chiedendo: “-sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il punteggio come indicato ed il corretto posizionamento in graduatoria con il mantenimento della valutazione inserita all'interno dei decreti di convalida/rettifica emessi dai Dirigenti Scolastici nonché il riconoscimento di 12 punti per il titolo di assegno di ricerca conseguito nel 2008 e relativa attribuzione;
- annullare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il corretto punteggio spettante e la corretta posizione in graduatoria come indicato in ricorso.
Condannare l'Amministrazione a rettificare immediatamente la posizione nelle graduatorie apportando le corrette correzioni ed ad emettere ogni coerente statuizione, anche su spese e compensi in favore del procuratore antistatario.”
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 29 aprile 2024, si costituiva tardivamente il CP_1 convenuto, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse stante la mancata allegazione di un fatto concretamente lesivo di una posizione di diritto processualmente tutelabile, considerato che la mera negazione del punteggio risultava priva di risvolto concreto non essendo
4 state prospettate circostanze idonee a ritenere che dall'incremento di posizione in graduatoria potesse discendere un diritto all'incarico, oltretutto tenuto conto che le graduatorie di cui è causa venivano a scadenza nell'a.s. 2023/2024.
Rilevava come il ricorso fosse carente in punto di prova, non avendo controparte depositato documentazione necessaria a sostegno della sua pretesa (nella specie autodichiarazioni versate nella domanda di inserimento in GPS e atti di rettifica dell'Amministrazione).
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea, richiamando le disposizioni contenute all'art. 8 dell'O.M. 112/2022 in ordine alla valutazione dei titoli da parte degli organi competenti ed evidenziando come esse non costituivano condizione necessaria per l'azionamento di poteri di controllo da parte del datore di lavoro, ulteriormente osservando come il rapporto d'impiego del docente afferiva non già alla singola istituzione scolastica ma esclusivamente al , che CP_1
amministrava e gestiva le graduatorie e la regolamentazione della procedura di attribuzione delle supplenze.
Ciò posto, l'Amministrazione resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “-Dichiarare inammissibile il ricorso in accoglimento di una delle eccezioni preliminari di cui al presente atto;
-
Rigettare il ricorso di merito in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché carente di prova;
-
Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
1.3 Disposta la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. nei confronti dei docenti controinteressati, nessuno di questi si costituiva e pertanto con ordinanza del 22 ottobre 2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
1.4 La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 25 febbraio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente agisce al fine di ottenere il corretto punteggio e posizionamento nelle GPS pubblicate dall'Ambito Territoriale di Catania in data 14.7.2023 per l'a.s. 2023/24, ripubblicate in data 21.8.2023, con il mantenimento della valutazione effettuata nel decreto di convalida/rettifica del Dirigente Scolastico, nonché il riconoscimento di 12 punti per il titolo di assegno di ricerca conseguito nel 2008, con condanna dell'Amministrazione convenuta alla relativa rettifica.
Parte ricorrente lamenta, infatti, che l'Amministrazione scolastica, in sede di pubblicazione delle suddette graduatorie per l'a.s. 2023/2024 avrebbe arbitrariamente rideterminato d'ufficio, in senso peggiorativo, il punteggio già convalidatole dal Dirigente Scolastico al momento del controllo delle
5 dichiarazioni contenute nell'istanza di inserimento nelle GPS valevoli per il biennio 2022/2023 –
2023/2024, oltre che a non averle riconosciuto n. 12 punti per il titolo di assegno di ricerca da lei conseguito nel 2008.
La ricorrente solleva diversi profili di illegittimità dell'operato amministrativo, in particolare, deducendo che “l'unico responsabile dei controlli nonché delle eventuali rettifiche è il Dirigente
Scolastico della scuola ove l'interessato ha svolto la prima supplenza durante il periodo di vigenza delle graduatorie”, non avendo l' Controparte_5
“alcuna competenza né nell'istruttoria volta all'accertamento dei titoli, né nella rettifica di
[...] quanto comunicato dai vari Dirigenti Scolastici” (cfr. ricorso pag. 13).
2.2 Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia infondato e pertanto non possa trovare accoglimento.
2.3 Preliminarmente deve ritenersi sussistente l'interesse della ricorrente alla presente decisione.
Giova rammentare che l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve essere apprezzato in base all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento del giudizio intrapreso possa derivare all'attore e non anche in relazione a qualsiasi altro generico vantaggio prospettato da quest'ultimo (ex multis,
Cass. 12532/2024). Esso è rilevabile d'ufficio in ogni grado del processo e deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione della controversia.
Nel caso in esame, sebbene le graduatorie oggetto di causa, in relazioni alle quali la ricorrente chiede di essere inserita con il corretto punteggio, afferiscono all'anno scolastico 2023-2024 e risultano non più vigenti alla data della presente decisione essendo state, nel frattempo, istituite con
O.M. 88/2024 le nuove graduatorie per il biennio 2024-2026, non può trascurarsi il fatto che, ai sensi delle previsioni ministeriali, il punteggio precedentemente attribuito ai docenti nelle GPS funge da base di calcolo per l'attribuzione del punteggio nelle nuove graduatorie per le supplenze, sicché, alla luce di quanto rilevato, non può essere negato l'interesse concreto ed attuale della ricorrente a vedersi riconosciuto un maggiore punteggio nelle graduatorie oggetto di giudizio.
2.4 Tanto premesso, giova ricordare che è onere di chi agisce in giudizio asserire specificatamente e dimostrare i fatti costituenti il fondamento del diritto fatto valere.
Nel caso di specie tali oneri non sono stati assolti dalla parte ricorrente.
Ed invero, in disparte la genericità dell'allegazione attorea secondo cui “il punteggio assegnatole non corrisponde al Decreto di convalida/rettifica ottenuto dalla scuola di servizio a seguito dei dovuti controlli sulle dichiarazioni effettuate al momento dell'inserimento dell'istanza GPS valevole per il biennio 2022/2023 – 2023/2024” (cfr. ricorso pag. 3) e che “all'interno dell'Elenco pubblicato dall'Ambito Territoriale di Catania relativo alle GPS 2023/2024, i propri punteggi avevano arbitrariamente subito un deterioramento in negativo” (cfr. ricorso pag. 8), il ricorso
6 appare del tutto carente sotto il profilo probatorio, non avendo la ricorrente fornito elementi idonei a supportare la domanda sì come prospettata in ricorso.
Non risultano, infatti, dimostrati i fatti costitutivi della pretesa avanzata, posto che la ricorrente non ha dimostrato né la presunta rideterminazione del punteggio effettuata da parte dell'Amministrazione scolastica, né la mancata valutazione del titolo dedotto in giudizio.
Ed invero a sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato all'atto introduttivo, tra l'altro, il decreto n. 2608 del 3/03/2023 di convalida del punteggio ai sensi del DM 112 del 06/05/2022 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania, dal quale si evince la convalida alla docente di n.77,5 punti per la classe di concorso A060 e n. 79 punti per la classe di concorso ADMM;
non risultano, invece, depositati in atti le graduatorie 2023/2024, onde verificare l'effettiva rideterminazione del punteggio asseritamente compiuta in maniera illegittima dall'Amministrazione scolastica in pregiudizio della ricorrente, rilevandosi come i collegamenti ipertestuali esterni inseriti nell'atto introduttivo non consentono la pronta visualizzazione e consultazione del documento di interesse, rimandando soltanto alla home page del sito
.it”, risultando, pertanto, privi di qualunque rilevanza probatoria. Email_1
Né parte ricorrente, a fronte della doglianza relativa alla presunta mancata valutazione nelle GPS
2023/2024 dell'assegno di ricerca conseguito nel 2008, ha documentato l'effettivo inserimento di tale titolo nella domanda di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze 2022-2024 al tempo presentata e non prodotta agli atti, evidenziandosi come invece la diversa istanza di partecipazione alla procedura di “Informatizzazione nomine supplenze” presentata in data 23.7.2023 e allegata al ricorso (cfr. doc. denominato “gps 23-24” fascicolo ricorrente), contiene soltanto l'espressione delle preferenze per le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.M. 21 luglio 2022 n. 188), non essendo diretta tale procedura all'inserimento e successiva valutazione di titoli.
Alla stregua dei superiori rilievi, appare di tutta evidenza come il quadro probatorio così delineato risulta del tutto lacunoso e insufficiente a fondare la domanda attorea.
Se tanto basta per il rigetto del ricorso, cionondimeno, occorre rilevare che privo di pregio è
l'assunto attoreo secondo cui la valutazione fatta dall' per il tramite Controparte_3
della delega alle scuole polo e poi la conferma/rettifica del punteggio effettuata dai Dirigenti
Scolastici determinerebbe una “fossilizzazione” dei punteggi, precludendo all'Amministrazione di procedere ad ulteriori controlli su di essi.
Tale affermazione non solo contrasterebbe con il tenore letterale delle disposizioni di cui all'art. 8 dell'O.M. 112/2022 che, in particolare, ai commi 7 ed 8 dispone “
7. L'istituzione scolastica ove
l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.
8. All'esito dei controlli di cui al
7 comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.”, apparendo chiaro che la validazione definitiva dei titoli consegue solo alla convalida a sistema dei dati da parte dell'Ufficio competente e non al mero controllo compiuto dal Dirigente scolastico – ma in ogni caso perde rilievo a fronte della considerazione che l'acquisizione di detta definitività non implica il carattere di irretrattabilità delle graduatorie, tenuto conto del potere di autotutela che l'amministrazione scolastica può in qualsiasi momento esercitare procedendo anche alla rettifica del punteggio o all'inserimento\esclusione di un candidato dalla graduatoria ogni qual volta essa intenda rimediare all'errata trasposizione nel provvedimento della propria volontà1.
3. In ragione della qualità delle parti e della peculiarità della fattispecie ricoprono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 25 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Seppure con riferimento alle procedure concorsuali il Consiglio di Stato ha chiarito che “Il provvedimento di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico ha natura di atto di autotutela, qualificabile pertanto come “di secondo grado” in quanto va ad incidere su un sottostante provvedimento;
esso si fonda su un errore che non attiene all'accertamento dei presupposti dell'agire dell'amministrazione, all'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ovvero all'esercizio dell'eventuale discrezionalità; consiste invece nella mera errata trasposizione nel provvedimento della volontà dell'amministrazione, per come risultante dallo stesso atto;
la sua natura doverosa rende eventuali vizi formali o procedimentali, ivi compreso l'omesso inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, irrilevanti ai sensi dell'art. 21 octies, primo alinea, l. n. 241 del 1990 “ (Cons. St., sez. II, 4 giugno 2020, n. 3537).
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