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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2025, n. 11653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11653 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 13/11/2025, nella causa R.G. n. 2364/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
«««»»»
TRA
C.F.: , C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, C.F.: , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
C.F.: C.F.: , CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6
C.F.: , C.F.: , CodiceFiscale_6 Parte_7 CodiceFiscale_7 CP_1
C.F.: , C.F.:
[...] CodiceFiscale_8 Parte_8 CodiceFiscale_9
C.F.: , SIANO C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_10 Pt_9 C.F._11
C.F.: tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_10 CodiceFiscale_12 dall'avv. Valerio Femia elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via Carlo Mirabello n. 19, che li rappresenta e difende per delega in calce al ricorso;
RICORRRENTI E
Controparte_3
– in persona del legale rapp.te
[...]
p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186), rappresentato e difeso dai propri funzionari, avv.ti Alessandra Molfese ed Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis cod. proc. civ. RESISTENTI «««»»»
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, gli istanti in epigrafe, appartenenti al personale scolastico, in parte con qualifica ATA e in parte con qualifica docente, convenivano in giudizio il , per il tramite dell Controparte_3 [...]
, chiedendo il riconoscimento, ai fini Controparte_3 giuridici, economici, previdenziali e pensionistici, dell'intero servizio prestato in regime di precariato antecedentemente all'assunzione a tempo indeterminato. Essi domandavano, conseguentemente, la condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione della carriera sulla base dell'integrale anzianità maturata, nonché al pagamento delle differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento stipendiale. Esponevano che con sentenza n. 2961/2024, emessa e pubblicata il 12 marzo 2024, il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente il ricorso iscritto al n. 828/2024 del Registro Generale, proposto da , , Parte_1 Pt_10 CP_1 Pt_11 Pt_8 Pt_12 Pt_3
, e , volto al riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio e Pt_4 Pt_5 Pt_6 CP_2 Pt_7 delle connesse progressioni economiche, del periodo di servizio pre-ruolo prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali. In quella sede il Giudice dichiarava il diritto dei ricorrenti all'integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, condannando il a procedere Controparte_3 al nuovo calcolo delle anzianità e delle fasce stipendiali, con il conseguente adeguamento dei trattamenti economici e la corresponsione delle differenze retributive maturate, maggiorate degli interessi legali. Nella motivazione, il Tribunale precisava che il riconoscimento delle differenze retributive doveva avvenire nei limiti della prescrizione quinquennale, poiché non risultavano atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso per i sig.ri , , , Parte_1 Pt_10 CP_1 Pt_11 Pt_8 Pt_12 Pt_3 Pt_4
e Il termine di prescrizione decorreva, per ciascun ricorrente, dalla data del Pt_5 Pt_6 CP_2 rispettivo decreto di ricostruzione di carriera, in quanto atto idoneo a far sorgere la pretesa al corretto inquadramento stipendiale. Per tali ricorrenti, pertanto, le differenze retributive venivano riconosciute entro il limite dei cinque anni precedenti la notifica del ricorso, ossia per il periodo compreso tra il 2019 e il 2024. Diversamente, per il sig. , il cui decreto di ricostruzione risale al 9 febbraio 2023, il Tribunale escludeva la maturazione Pt_7 della prescrizione, ritenendo pienamente azionabile il relativo credito. Dagli atti e dai prospetti contabili prodotti è emerso che l'Amministrazione aveva proceduto ad un riconoscimento del servizio preruolo in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto stabilito dal Giudice, con la conseguente illegittima attribuzione di fasce stipendiali non corrispondenti all'effettiva anzianità maturata. Il Giudice, già con la precedente decisione, aveva rilevato la necessità di riconoscere integralmente l'anzianità derivante dai periodi di precariato, sottolineando che la progressione economica doveva avvenire secondo le scansioni temporali previste dai contratti collettivi, e che ogni decurtazione di tali periodi avrebbe comportato un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale precario e personale assunto ab origine a tempo indeterminato. Alla luce di tali statuizioni, il consulente tecnico di parte ricorrente ha predisposto i prospetti riepilogativi per ciascun lavoratore, dai quali emerge la differenza tra le fasce stipendiali effettivamente corrisposte dall'Amministrazione e quelle spettanti in ragione del riconoscimento integrale del servizio preruolo. Tali elaborati hanno consentito di individuare l'esatto adeguamento stipendiale dovuto nonché le differenze retributive maturate e non corrisposte. Persistendo l'inerzia dell'Amministrazione, i ricorrenti hanno nuovamente adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento del loro diritto all'adeguamento stipendiale, l'attribuzione delle corrette fasce di anzianità e la condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi CP_3
e rivalutazione monetaria fino al saldo. Il – Controparte_3 Controparte_3
, si costituivano in giudizio contestando ed impugnando estensivamente tutto quanto
[...] ex adverso dedotto e prodotto, concludendo per l'improcedibilità del ricorso o comunque per il rigetto dello stesso per infondatezza della domanda proposta, con il favore delle spese di lite. All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata e deve essere accolta. Occorre in via preliminare ricordare che, in materia di pubblico impiego scolastico, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che il servizio prestato dal personale assunto con contratti a tempo determinato deve essere integralmente valutato ai fini della ricostruzione di carriera, senza alcuna discriminazione rispetto a chi sia stato assunto a tempo indeterminato. In particolare, è stato affermato che la reiterazione di contratti a termine non può comportare una ingiustificata penalizzazione del lavoratore quanto al riconoscimento dell'anzianità, in quanto ciò determinerebbe una disparità di trattamento contraria ai principi di uguaglianza e non discriminazione. Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2961/2024, ha già riconosciuto la fondatezza della domanda dei ricorrenti, affermando il diritto dei medesimi all'integrale valutazione del servizio pre- ruolo ai fini dell'anzianità e del trattamento economico, in conformità ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità e del diritto dell'Unione Europea. In ordine al profilo prescrizionale, il Giudice, nella succitata sentenza n. 2961/2024, emessa e pubblicata il 12 marzo 2024, ha rilevato che il diritto alle differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dal momento in cui il dipendente avrebbe potuto esigere il corretto trattamento economico, individuato nella data di adozione del decreto di ricostruzione della carriera. Poiché, nel caso di specie, non risultavano atti interruttivi anteriori alla proposizione del ricorso, la pretesa economica dei sig.ri , , , Parte_1 Pt_10 CP_1 Pt_11 Pt_8 Pt_12 Pt_3 Pt_4
e può essere accolta limitatamente alle differenze maturate nei cinque anni Pt_5 Pt_6 CP_2 antecedenti la notifica del ricorso (2019-2024). Invece, per il ricorrente , il decreto di ricostruzione della carriera, risalente al 9 febbraio 2023, Pt_7 esclude la maturazione della prescrizione, consentendo l'integrale riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio pre-ruolo. Dagli atti di causa e dalla documentazione depositata emerge che l'Amministrazione ha riconosciuto solo parzialmente i periodi di precariato, attribuendo ai ricorrenti fasce stipendiali inferiori a quelle spettanti. Ne consegue che gli stessi hanno maturato differenze retributive rilevanti, che devono essere loro corrisposte. Va inoltre osservato che l'integrale riconoscimento del servizio preruolo, oltre a discendere da consolidati principi giurisprudenziali e dall'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea, costituisce applicazione del principio di parità di trattamento e di corretta progressione economica prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto scuola. Sussiste, pertanto, il diritto dei ricorrenti a vedersi attribuita la corretta fascia stipendiale sulla base dell'effettiva anzianità maturata, con il conseguente adeguamento del trattamento economico e la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive, indicate in dispositivo, oltre CP_3 interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida come in dispositivo alla CP_3 stregua del DM n. 55/2014 e s.m.i. oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da proposto da , , , Parte_1 Parte_10 CP_1 Parte_13 [...]
, , , , Parte_8 Parte_14 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: CP_2 CP_4
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al pieno riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'intero servizio preruolo prestato anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato;
2) condanna il Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere alla
[...] ricostruzione della carriera dei ricorrenti con attribuzione delle corrette fasce stipendiali in base all'anzianità effettivamente maturata;
3) condanna altresì l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive maturate a titolo di adeguamento stipendiale, delle seguenti somme: : Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della Parte_1 prescrizione quinquennale dal 2019 al 2024: euro 5.352,37, di cui euro 4.822,26 a titolo di rivalutazione ed euro 530,11 a titolo di rivalutazione (all. 1 D post ruolo); Pt_15
: Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della Parte_14 prescrizione quinquennale dal 2019 al 2024: totale euro 5.711,46, di cui euro 5.096, 31 a titolo di retribuzione ed euro 615,15 a titolo di rivalutazione (all. 2 D Conteggi post ruolo); : Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della prescrizione Parte_3 quinquennale dal 2019 al 2024: totale euro 4.039,45, di cui euro 3.616,77 a titolo di retribuzione ed euro 422,68 a titolo di rivalutazione;
Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della Parte_4 prescrizione quinquennale dal 2019 al 2024: totale euro 2.468,89, di cui euro 2.142,13 a titolo di retribuzione ed euro 326,76 a titolo di rivalutazione (all. 4 E Conteggi post ruolo);
Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della prescrizione Parte_5 quinquennale dal 2019 al 2024: euro 3.866,93, di cui euro 3.572,49 a titolo di retribuzione ed euro 294,44 a titolo di rivalutazione (all. 5 E Conteggi post ruolo);
Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della prescrizione Parte_6 quinquennale dal 2019 al 2024: euro 3.202,82, di cui euro 2.585,52 a titolo di retribuzione ed euro 617,30 a titolo di rivalutazione (all. 6 E Conteggi post ruolo)
Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, cui non si applica la prescrizione CP_4 quinquennale, come sopra dettagliatamente indicato – periodo conteggiato dal 2017 al 2024: totale euro 13.623,06 di cui euro 11.866,48 a titolo di retribuzione ed euro 1.756,58 a titolo di rivalutazione (all. 7 E Conteggi post ruolo); : Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della prescrizione CP_1 quinquennale dal 2019 al 2024 : euro 4.812,21 , di cui euro 4.210.36 a titolo di retribuzione ed euro 601,85 a titolo di rivalutazione (all. 8 E Conteggi post ruolo); : Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della Parte_8 prescrizione quinquennale dal 2019 al 2024: totale euro 18.633,99, di cui euro 16.910,37 a titolo di retribuzione ed euro 1.723,62 a titolo di rivalutazione (all. 9 E Conteggi post ruolo);
Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della Controparte_2 prescrizione quinquennale dal 2019 al 2024: euro 3.141,60, di cui euro 2.726,58 a titolo di retribuzione ed euro 415,02 a titolo di rivalutazione (all. 10 E Conteggi post ruolo);
Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della prescrizione Parte_13 quinquennale dal 2019 al 2024: euro 8.426,76, di cui euro 7.152,67 a titolo di retribuzione ed euro 1.274,09 a titolo di rivalutazione (all. 11 E Conteggi post ruolo); : Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della Parte_10 prescrizione quinquennale dal 2019 al 2024: euro 2.455,54, di cui euro 2.391,49 a titolo di retribuzione ed euro 64,05 a titolo di rivalutazione (all. 12 E Conteggi post ruolo); oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo, nonché al pagamento delle ulteriori differenze retributive previste per l'effettivo adeguamento stipendiale adeguato in base a quanto statuito in sentenza dal 2024 fino ad oggi. Firmato D;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_3
2.250,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.; 5) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 13/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 13/11/2025, nella causa R.G. n. 2364/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
«««»»»
TRA
C.F.: , C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, C.F.: , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
C.F.: C.F.: , CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6
C.F.: , C.F.: , CodiceFiscale_6 Parte_7 CodiceFiscale_7 CP_1
C.F.: , C.F.:
[...] CodiceFiscale_8 Parte_8 CodiceFiscale_9
C.F.: , SIANO C.F.: Controparte_2 CodiceFiscale_10 Pt_9 C.F._11
C.F.: tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_10 CodiceFiscale_12 dall'avv. Valerio Femia elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via Carlo Mirabello n. 19, che li rappresenta e difende per delega in calce al ricorso;
RICORRRENTI E
Controparte_3
– in persona del legale rapp.te
[...]
p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186), rappresentato e difeso dai propri funzionari, avv.ti Alessandra Molfese ed Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis cod. proc. civ. RESISTENTI «««»»»
FATTO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, gli istanti in epigrafe, appartenenti al personale scolastico, in parte con qualifica ATA e in parte con qualifica docente, convenivano in giudizio il , per il tramite dell Controparte_3 [...]
, chiedendo il riconoscimento, ai fini Controparte_3 giuridici, economici, previdenziali e pensionistici, dell'intero servizio prestato in regime di precariato antecedentemente all'assunzione a tempo indeterminato. Essi domandavano, conseguentemente, la condanna dell'Amministrazione alla ricostruzione della carriera sulla base dell'integrale anzianità maturata, nonché al pagamento delle differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento stipendiale. Esponevano che con sentenza n. 2961/2024, emessa e pubblicata il 12 marzo 2024, il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente il ricorso iscritto al n. 828/2024 del Registro Generale, proposto da , , Parte_1 Pt_10 CP_1 Pt_11 Pt_8 Pt_12 Pt_3
, e , volto al riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio e Pt_4 Pt_5 Pt_6 CP_2 Pt_7 delle connesse progressioni economiche, del periodo di servizio pre-ruolo prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali. In quella sede il Giudice dichiarava il diritto dei ricorrenti all'integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, condannando il a procedere Controparte_3 al nuovo calcolo delle anzianità e delle fasce stipendiali, con il conseguente adeguamento dei trattamenti economici e la corresponsione delle differenze retributive maturate, maggiorate degli interessi legali. Nella motivazione, il Tribunale precisava che il riconoscimento delle differenze retributive doveva avvenire nei limiti della prescrizione quinquennale, poiché non risultavano atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso per i sig.ri , , , Parte_1 Pt_10 CP_1 Pt_11 Pt_8 Pt_12 Pt_3 Pt_4
e Il termine di prescrizione decorreva, per ciascun ricorrente, dalla data del Pt_5 Pt_6 CP_2 rispettivo decreto di ricostruzione di carriera, in quanto atto idoneo a far sorgere la pretesa al corretto inquadramento stipendiale. Per tali ricorrenti, pertanto, le differenze retributive venivano riconosciute entro il limite dei cinque anni precedenti la notifica del ricorso, ossia per il periodo compreso tra il 2019 e il 2024. Diversamente, per il sig. , il cui decreto di ricostruzione risale al 9 febbraio 2023, il Tribunale escludeva la maturazione Pt_7 della prescrizione, ritenendo pienamente azionabile il relativo credito. Dagli atti e dai prospetti contabili prodotti è emerso che l'Amministrazione aveva proceduto ad un riconoscimento del servizio preruolo in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto stabilito dal Giudice, con la conseguente illegittima attribuzione di fasce stipendiali non corrispondenti all'effettiva anzianità maturata. Il Giudice, già con la precedente decisione, aveva rilevato la necessità di riconoscere integralmente l'anzianità derivante dai periodi di precariato, sottolineando che la progressione economica doveva avvenire secondo le scansioni temporali previste dai contratti collettivi, e che ogni decurtazione di tali periodi avrebbe comportato un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale precario e personale assunto ab origine a tempo indeterminato. Alla luce di tali statuizioni, il consulente tecnico di parte ricorrente ha predisposto i prospetti riepilogativi per ciascun lavoratore, dai quali emerge la differenza tra le fasce stipendiali effettivamente corrisposte dall'Amministrazione e quelle spettanti in ragione del riconoscimento integrale del servizio preruolo. Tali elaborati hanno consentito di individuare l'esatto adeguamento stipendiale dovuto nonché le differenze retributive maturate e non corrisposte. Persistendo l'inerzia dell'Amministrazione, i ricorrenti hanno nuovamente adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento del loro diritto all'adeguamento stipendiale, l'attribuzione delle corrette fasce di anzianità e la condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi CP_3
e rivalutazione monetaria fino al saldo. Il – Controparte_3 Controparte_3
, si costituivano in giudizio contestando ed impugnando estensivamente tutto quanto
[...] ex adverso dedotto e prodotto, concludendo per l'improcedibilità del ricorso o comunque per il rigetto dello stesso per infondatezza della domanda proposta, con il favore delle spese di lite. All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata e deve essere accolta. Occorre in via preliminare ricordare che, in materia di pubblico impiego scolastico, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che il servizio prestato dal personale assunto con contratti a tempo determinato deve essere integralmente valutato ai fini della ricostruzione di carriera, senza alcuna discriminazione rispetto a chi sia stato assunto a tempo indeterminato. In particolare, è stato affermato che la reiterazione di contratti a termine non può comportare una ingiustificata penalizzazione del lavoratore quanto al riconoscimento dell'anzianità, in quanto ciò determinerebbe una disparità di trattamento contraria ai principi di uguaglianza e non discriminazione. Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2961/2024, ha già riconosciuto la fondatezza della domanda dei ricorrenti, affermando il diritto dei medesimi all'integrale valutazione del servizio pre- ruolo ai fini dell'anzianità e del trattamento economico, in conformità ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità e del diritto dell'Unione Europea. In ordine al profilo prescrizionale, il Giudice, nella succitata sentenza n. 2961/2024, emessa e pubblicata il 12 marzo 2024, ha rilevato che il diritto alle differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dal momento in cui il dipendente avrebbe potuto esigere il corretto trattamento economico, individuato nella data di adozione del decreto di ricostruzione della carriera. Poiché, nel caso di specie, non risultavano atti interruttivi anteriori alla proposizione del ricorso, la pretesa economica dei sig.ri , , , Parte_1 Pt_10 CP_1 Pt_11 Pt_8 Pt_12 Pt_3 Pt_4
e può essere accolta limitatamente alle differenze maturate nei cinque anni Pt_5 Pt_6 CP_2 antecedenti la notifica del ricorso (2019-2024). Invece, per il ricorrente , il decreto di ricostruzione della carriera, risalente al 9 febbraio 2023, Pt_7 esclude la maturazione della prescrizione, consentendo l'integrale riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'anzianità di servizio pre-ruolo. Dagli atti di causa e dalla documentazione depositata emerge che l'Amministrazione ha riconosciuto solo parzialmente i periodi di precariato, attribuendo ai ricorrenti fasce stipendiali inferiori a quelle spettanti. Ne consegue che gli stessi hanno maturato differenze retributive rilevanti, che devono essere loro corrisposte. Va inoltre osservato che l'integrale riconoscimento del servizio preruolo, oltre a discendere da consolidati principi giurisprudenziali e dall'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea, costituisce applicazione del principio di parità di trattamento e di corretta progressione economica prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto scuola. Sussiste, pertanto, il diritto dei ricorrenti a vedersi attribuita la corretta fascia stipendiale sulla base dell'effettiva anzianità maturata, con il conseguente adeguamento del trattamento economico e la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive, indicate in dispositivo, oltre CP_3 interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida come in dispositivo alla CP_3 stregua del DM n. 55/2014 e s.m.i. oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da proposto da , , , Parte_1 Parte_10 CP_1 Parte_13 [...]
, , , , Parte_8 Parte_14 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: CP_2 CP_4
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al pieno riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'intero servizio preruolo prestato anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato;
2) condanna il Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere alla
[...] ricostruzione della carriera dei ricorrenti con attribuzione delle corrette fasce stipendiali in base all'anzianità effettivamente maturata;
3) condanna altresì l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive maturate a titolo di adeguamento stipendiale, delle seguenti somme: : Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della Parte_1 prescrizione quinquennale dal 2019 al 2024: euro 5.352,37, di cui euro 4.822,26 a titolo di rivalutazione ed euro 530,11 a titolo di rivalutazione (all. 1 D post ruolo); Pt_15
: Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della Parte_14 prescrizione quinquennale dal 2019 al 2024: totale euro 5.711,46, di cui euro 5.096, 31 a titolo di retribuzione ed euro 615,15 a titolo di rivalutazione (all. 2 D Conteggi post ruolo); : Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della prescrizione Parte_3 quinquennale dal 2019 al 2024: totale euro 4.039,45, di cui euro 3.616,77 a titolo di retribuzione ed euro 422,68 a titolo di rivalutazione;
Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della Parte_4 prescrizione quinquennale dal 2019 al 2024: totale euro 2.468,89, di cui euro 2.142,13 a titolo di retribuzione ed euro 326,76 a titolo di rivalutazione (all. 4 E Conteggi post ruolo);
Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della prescrizione Parte_5 quinquennale dal 2019 al 2024: euro 3.866,93, di cui euro 3.572,49 a titolo di retribuzione ed euro 294,44 a titolo di rivalutazione (all. 5 E Conteggi post ruolo);
Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della prescrizione Parte_6 quinquennale dal 2019 al 2024: euro 3.202,82, di cui euro 2.585,52 a titolo di retribuzione ed euro 617,30 a titolo di rivalutazione (all. 6 E Conteggi post ruolo)
Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, cui non si applica la prescrizione CP_4 quinquennale, come sopra dettagliatamente indicato – periodo conteggiato dal 2017 al 2024: totale euro 13.623,06 di cui euro 11.866,48 a titolo di retribuzione ed euro 1.756,58 a titolo di rivalutazione (all. 7 E Conteggi post ruolo); : Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della prescrizione CP_1 quinquennale dal 2019 al 2024 : euro 4.812,21 , di cui euro 4.210.36 a titolo di retribuzione ed euro 601,85 a titolo di rivalutazione (all. 8 E Conteggi post ruolo); : Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della Parte_8 prescrizione quinquennale dal 2019 al 2024: totale euro 18.633,99, di cui euro 16.910,37 a titolo di retribuzione ed euro 1.723,62 a titolo di rivalutazione (all. 9 E Conteggi post ruolo);
Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della Controparte_2 prescrizione quinquennale dal 2019 al 2024: euro 3.141,60, di cui euro 2.726,58 a titolo di retribuzione ed euro 415,02 a titolo di rivalutazione (all. 10 E Conteggi post ruolo);
Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della prescrizione Parte_13 quinquennale dal 2019 al 2024: euro 8.426,76, di cui euro 7.152,67 a titolo di retribuzione ed euro 1.274,09 a titolo di rivalutazione (all. 11 E Conteggi post ruolo); : Importo a titolo di differenze retributive post ruolo, con applicazione della Parte_10 prescrizione quinquennale dal 2019 al 2024: euro 2.455,54, di cui euro 2.391,49 a titolo di retribuzione ed euro 64,05 a titolo di rivalutazione (all. 12 E Conteggi post ruolo); oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo, nonché al pagamento delle ulteriori differenze retributive previste per l'effettivo adeguamento stipendiale adeguato in base a quanto statuito in sentenza dal 2024 fino ad oggi. Firmato D;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_3
2.250,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.; 5) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 13/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile