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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 5455/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Mario Roberto TARZIA
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI NASPI, EX D. LGS. 4 MARZO 2015 N. 22”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21 luglio 2022 chiese al Giudice Parte_1 del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla indennità di NASPI
(inutilmente richiesta in via amministrativa in data 5 ottobre 2021, essendo stata dapprima concessa in data 11 ottobre 2021 e poi revocata con nota del 3 febbraio 2022), relativa al periodo successivo alla data di cessazione del pregresso rapporto di lavoro e, conseguentemente, condannare l' CP_1 convenuto al pagamento della relativa somma, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
Si costituiva l' deducendo che la prestazione non spettava in quanto, CP_1 sia nel quadriennio di riferimento, che nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe emersa la prevalenza di lavoro agricolo.
1
Sentenza R.G. n° 5455/22 La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Deve prendersi atto che l'unica contestazione specificamente formulata dall' riguarda la asserita prevalenza di lavoro agricolo, sia nel CP_1 quadriennio di riferimento, che nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Orbene, premesso che la prestazione di cui al D. LGS. 4 MARZO 2015 N. 22, ai sensi dell'art. 2, non spetta – tra gli altri - agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo
25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio
1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247), deve ritenersi – in applicazione del criterio stabilito dallo stesso nella CIRCOLARE CP_1
12 MAGGIO 2015 N. 94 (cfr. punto 2.2.b), sì come parzialmente rettificato nella
CIRCOLARE 27 NOVEMBRE 2015 N. 194 (cfr. punto 10) – che: «… … la non omogeneità fra i periodi di osservazione utilizzati ai fini delle prestazioni di disoccupazione in agricoltura e i periodi di osservazione utilizzati ai fini delle prestazioni di disoccupazione nel settore extra agricolo è possibile fonte di pregiudizio nei confronti del lavoratore extra agricolo che presenti contribuzione agricola molto risalente nel quadriennio.
Fermo restando pertanto il consueto criterio di equivalenza ai fini del cumulo fra le due tipologie di contribuzione, si ritiene di introdurre, in subordine a quello già enunciato nella richiamata circolare, uno strumento di verifica della prevalenza il quale armonizzi la normativa NASpI con quella della DS agricola la quale ultima, ai suoi fini, prende in considerazione in primo luogo l'ultimo anno. 2
Sentenza R.G. n° 5455/22 A questo fine, nei confronti del richiedente NASpI, dopo l'osservazione del quadriennio che eventualmente evidenzi prevalenza di contribuzione agricola, è possibile procedere – per determinare la prevalenza - ad osservazione dei soli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest'ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile. …».
---------------------
Orbene, nel caso di specie, l'esame dell'estratto contributivo consente di ritenere asseverata la prevalenza della contribuzione non agricola negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, sulla base dei parametri di equivalenza ordinariamente adottati, che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva:
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, l' va CP_1 condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente della chiesta prestazione, per il periodo e nella misura di legge, oltre a rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal
31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell . Si precisa che, quanto alla determinazione del valore della CP_1 controversia, si è fatta applicazione dei criteri dettati dall'art. 13 cod. proc. civ., peraltro senza superare l'ulteriore limite consistente nel valore dei ratei maturati fino alla data della pronuncia definitiva, non potendosi considerare 3
Sentenza R.G. n° 5455/22 anche i periodi successivi a quelli oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS.
LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE Parte_2
2012 N° 15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità di NASpI, in riferimento alla domanda amministrativa del 5 ottobre 2021, oltre a rivalutazione ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa sino al soddisfo;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi €.1.500,oo a titolo di compenso professionale ex D.M.
n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo GAUDIO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 17 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
4
Sentenza R.G. n° 5455/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO - Ricorrente - contro
in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Mario Roberto TARZIA
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI NASPI, EX D. LGS. 4 MARZO 2015 N. 22”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 21 luglio 2022 chiese al Giudice Parte_1 del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla indennità di NASPI
(inutilmente richiesta in via amministrativa in data 5 ottobre 2021, essendo stata dapprima concessa in data 11 ottobre 2021 e poi revocata con nota del 3 febbraio 2022), relativa al periodo successivo alla data di cessazione del pregresso rapporto di lavoro e, conseguentemente, condannare l' CP_1 convenuto al pagamento della relativa somma, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
Si costituiva l' deducendo che la prestazione non spettava in quanto, CP_1 sia nel quadriennio di riferimento, che nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe emersa la prevalenza di lavoro agricolo.
1
Sentenza R.G. n° 5455/22 La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Deve prendersi atto che l'unica contestazione specificamente formulata dall' riguarda la asserita prevalenza di lavoro agricolo, sia nel CP_1 quadriennio di riferimento, che nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Orbene, premesso che la prestazione di cui al D. LGS. 4 MARZO 2015 N. 22, ai sensi dell'art. 2, non spetta – tra gli altri - agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo
25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio
1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247), deve ritenersi – in applicazione del criterio stabilito dallo stesso nella CIRCOLARE CP_1
12 MAGGIO 2015 N. 94 (cfr. punto 2.2.b), sì come parzialmente rettificato nella
CIRCOLARE 27 NOVEMBRE 2015 N. 194 (cfr. punto 10) – che: «… … la non omogeneità fra i periodi di osservazione utilizzati ai fini delle prestazioni di disoccupazione in agricoltura e i periodi di osservazione utilizzati ai fini delle prestazioni di disoccupazione nel settore extra agricolo è possibile fonte di pregiudizio nei confronti del lavoratore extra agricolo che presenti contribuzione agricola molto risalente nel quadriennio.
Fermo restando pertanto il consueto criterio di equivalenza ai fini del cumulo fra le due tipologie di contribuzione, si ritiene di introdurre, in subordine a quello già enunciato nella richiamata circolare, uno strumento di verifica della prevalenza il quale armonizzi la normativa NASpI con quella della DS agricola la quale ultima, ai suoi fini, prende in considerazione in primo luogo l'ultimo anno. 2
Sentenza R.G. n° 5455/22 A questo fine, nei confronti del richiedente NASpI, dopo l'osservazione del quadriennio che eventualmente evidenzi prevalenza di contribuzione agricola, è possibile procedere – per determinare la prevalenza - ad osservazione dei soli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest'ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile. …».
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Orbene, nel caso di specie, l'esame dell'estratto contributivo consente di ritenere asseverata la prevalenza della contribuzione non agricola negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, sulla base dei parametri di equivalenza ordinariamente adottati, che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva:
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, l' va CP_1 condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente della chiesta prestazione, per il periodo e nella misura di legge, oltre a rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal
31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell . Si precisa che, quanto alla determinazione del valore della CP_1 controversia, si è fatta applicazione dei criteri dettati dall'art. 13 cod. proc. civ., peraltro senza superare l'ulteriore limite consistente nel valore dei ratei maturati fino alla data della pronuncia definitiva, non potendosi considerare 3
Sentenza R.G. n° 5455/22 anche i periodi successivi a quelli oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS.
LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE Parte_2
2012 N° 15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità di NASpI, in riferimento alla domanda amministrativa del 5 ottobre 2021, oltre a rivalutazione ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda in via amministrativa sino al soddisfo;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi €.1.500,oo a titolo di compenso professionale ex D.M.
n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo GAUDIO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 17 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 5455/22