Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 6.5.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 7494/2024 R.G. alla quale è stata riunita quella n. 6232/2023
R.G.;
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Elvira Riccardi e Ciro Gatta
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2023 (al quale veniva assegnato il n. 6232/2023 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, premesso di essere stato percettore di assegno di invalidità, nonché di lavorare alle dipendenze della in CP_2 qualità di “autista specializzato”, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno ordinario di invalidità, sulla base della domanda di revisione del
27.7.2021.
CP_ Lamentava che l' non gli aveva confermato la sussistenza del requisito sanitario per poter continuare a godere della prestazione.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott.ssa concludeva la sua relazione per l'insussistenza, in Per_1 capo al ricorrente, del requisito sanitario di cui all'assegno ordinario di invalidità.
Il ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 26.3.2024 (al quale è stato assegnato il n. 7494/2024 R.G.), ha proposto rituale opposizione, e chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza avente ad oggetto il requisito sanitario di cui all'assegno ordinario di invalidità.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
***
La domanda è fondata.
1
Le conclusioni del ctu, basate su precisi e concreti dati obiettivi, e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica alla quale si rinvia per relationem, vanno pienamente condivise.
Sussiste, pertanto, il requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità dalla domanda amministrativa di revisione del 27.7.2021.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
CP_ A carico dell' vengono poste anche le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa di revisione del 27.7.2021; b) condanna l' a pagare, in favore del ricorrente i compensi di lite, liquida in € CP_1
3.864,00,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
CP_ c) pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti.
In Napoli, il 6.5.2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
2