Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1) dott. B. Catarsini Presidente rel.
2) dott. C. Zappalà Consigliere
3) dott. F. Conti Consigliere
in esito alla scadenza, alla data del 13 maggio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 89/2025 r.g. proposta da:
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di
Messina…………………………………………………………………………………………………………………….AP
PELLANTE
CONTRO
c.f. rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1
dall'avv. Fabio Orazio
Coppolino………………………….……………………………………………………………………………APPELLA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 270/2025, emessa dal Tribunale di Patti il 12 febbraio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello del 12 marzo 2025, il Controparte_1
impugnava la sentenza n. 270/2025 emessa dal Tribunale di Patti, che aveva accolto la domanda di assistente amministrativo, Controparte_2
dichiarando il diritto della medesima al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a termine stipulati anteriormente all'immissione in ruolo e condannando l'Amministrazione alla collocazione nella fascia stipendiale corrispondente, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite.
L'Amministrazione scolastica appellante fonda l'impugnazione della sentenza di cui in epigrafe su plurime censure di diritto e vizi processuali.
In primo luogo, l'appellante deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice di prime cure abbia riconosciuto alla sig.ra differenze retributive maturate nel periodo anteriore CP_2
all'immissione in ruolo, in difetto di una domanda specifica articolata in tal senso. Secondo l'Amministrazione la ricorrente si sarebbe limitata a censurare la legittimità del decreto di ricostruzione della carriera e a richiedere l'inquadramento stipendiale aggiornato in relazione al servizio
Pag. 2 di 19 preruolo, senza mai rivendicare differenze retributive maturate durante il precariato.
Con ulteriore motivo si censura l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata tempestivamente in sede di costituzione in giudizio. L'Amministrazione sostiene che il giudice abbia indebitamente omesso di valutare la fondatezza della predetta eccezione, avente ad oggetto il decorso del termine prescrizionale in relazione alle somme asseritamente dovute a titolo di differenze stipendiali.
Parimenti, deduce l'omessa pronuncia sulla questione dell'incomputabilità del servizio prestato nell'anno 2013, che il aveva eccepito in quanto CP_1
non utile, per previsione normativa (D.P.R. 122/2013), ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali. Richiama a supporto la normativa in materia di c.d. “blocco stipendiale”, disciplinante la retribuzione nel pubblico impiego nel quinquennio 2011-2015.
Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta il vizio di ultrapetione ex art. 112
c.p.c. avendo il primo giudice erroneamente qualificato, in parte motiva, le differenze retributive maturate nel periodo di precariato come danno risarcibile per violazione del divieto di discriminazione, travalicando i limiti oggettivi della domanda.
Il Giudice, deduce l'appellante, in assenza di specifica domanda della ricorrente non avrebbe potuto condannare il al pagamento a titolo CP_1
risarcitorio delle differenze retributive asseritamente dovute, e sarebbe incorso pertanto nel divieto di pronuncia ultra petita.
Aggiunge inoltre che sia i pagamenti disposti dall'Istituzione scolastica in virtù dei decreti di progressione stipendiale che le differenze retributive
Pag. 3 di 19 dovute a titolo risarcitorio che il dovrebbe corrispondere in CP_1
esecuzione della sentenza, avrebbero la medesima genesi retributiva, con conseguente, ingiustificata duplicazione risarcitoria.
Infine contesta la condanna alle spese processuali posta a carico dell'Amministrazione, in quanto fondata su una decisione che si assume viziata nei punti sopra esposti e, pertanto, da riformare integralmente.
L'Amministrazione chiede conclusivamente che la Corte d'Appello, in accoglimento del gravame proposto, riformi integralmente la sentenza dichiarando che alla sig.ra non spettino differenze retributive per CP_2
il periodo anteriore all'immissione in ruolo. In subordine, chiede che vengano dichiarate prescritte le somme rivendicate per il periodo pregresso;
altresì chiede di escludere dal computo utile ai fini della ricostruzione di carriera il servizio prestato nell'anno 2013, rideterminando la condanna nei soli limiti delle differenze retributive eventualmente spettanti dal momento dell'immissione in ruolo, e nei limiti della prescrizione.
Quanto alle spese, chiede la revoca della condanna pronunciata in primo grado condannando l'appellata alle spese del doppio grado.
La sig.ra costituitasi ritualmente nel presente grado di giudizio, CP_2
resiste all'appello deducendo l'infondatezza di tutte le censure articolate dall'Amministrazione chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
In ordine al primo motivo, l'appellata rileva che la domanda introduttiva del giudizio di primo grado è stata chiaramente formulata in relazione alle differenze retributive, maturate dopo l'immissione ruolo sebbene conseguenti al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo.
Quanto all'eccezione di prescrizione l'appellata rileva esclusivamente che
Pag. 4 di 19 l'anzianità di servizio ai fini della ricostruzione di carriera costituisce un mero fatto giuridico insuscettibile di autonoma prescrizione (rispetto ai diritti patrimoniali connessi).
Con riguardo alla questione della computabilità del servizio prestato nell'anno 2013, la difesa della sig.ra evidenzia che l'attività CP_2
lavorativa svolta anche in detto anno costituisce servizio effettivo e come tale deve essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera e della progressione economica.
Ribadisce il proprio diritto all'emanazione di un decreto di ricostruzione di carriera che, ferma restando il blocco stipendiale per l'anno 2013 tenga conto, ai fini giuridici (anzianità di servizio) anche del servizio prestato nell'anno 2013 con le conseguenti refluenze in termini di progressione nelle fasce di anzianità di servizio e conseguente posizione stipendiale negli anni successivi al blocco.
In relazione alla pretesa ultrapetizione denunciata con riferimento alla qualificazione risarcitoria della pretesa retributiva, l'appellata sostiene che il primo giudice si sia correttamente attenuto ai principi comunitari, che impongono l'integrale risarcimento del pregiudizio economico derivante dalla violazione del principio di parità di trattamento, e che pertanto la pronuncia non eccede i limiti della domanda introduttiva.
Infine, in punto di spese, la sig.ra chiede la conferma della CP_2
condanna pronunciata dal Tribunale di Patti, insistendo per la declaratoria di soccombenza dell'Amministrazione anche nel presente grado di giudizio.
L'appellata ribadisce altresì, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni svolte in primo grado, rimaste eventualmente assorbite nella
Pag. 5 di 19 pronuncia impugnata.
Conclusivamente chiede il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza gravata, con condanna del appellante al pagamento delle CP_1
spese del presente grado di giudizio. In esito al deposito di note da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente pronunzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Patti, con la sentenza impugnata, ha ritenuto fondata la domanda di parte ricorrente, accertando che ella avesse prestato servizio per numerosi anni con contratti a tempo determinato (dal 2000/2001 al
2012/2013), per una durata complessiva di anni 10, mesi 9 e giorni 27, prima di essere immessa in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2013 ed evidenziando che la disparità di trattamento riservata alla CP_2
consistente nel mancato riconoscimento integrale del servizio preruolo ai fini stipendiali, integrasse una violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di Cassazione (Cass. n. 31149 e 31150 del 2019), il Tribunale ha ribadito che l'anzianità di servizio maturata con contratti a termine dovesse essere computata integralmente ai fini della progressione economica e giuridica, in assenza di ragioni oggettive che potessero giustificare un diverso trattamento.
Pag. 6 di 19 Ha ritenuto, inoltre, che anche il servizio prestato nell'anno 2013 fosse utile ai fini della ricostruzione di carriera, disapplicando la normativa interna
(D.P.R. 122/2013) in quanto contrastante con il diritto eurounitario.
Il giudice di prime cure ha pertanto dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento pieno dell'anzianità e degli scatti retributivi, computati fin dal primo contratto a termine, condannando il ricollocazione, CP_3
all'atto del passaggio in ruolo, nella stessa nella fascia stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio, con pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con pagamento integrale delle spese di lite.
Il primo motivo di appello con cui il si duole della violazione del CP_4
principio di corrispondenza fra il testo pronunciato ex art. 112 c.p.c. ritenendo che il giudice di primo grado abbia liquidato differenze retributive relative al periodo pre ruolo, non può essere condiviso. È vero che alcuni passaggi della motivazione offrono spunti per un tale fraintendimento ma occorre, altresì, evidenziare come il giudice di primo grado ha chiaramente individuato l'oggetto del contendere motivando (riga
8) “a fronte di ciò ha chiesto l'integrale valutazione del servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, con il pieno riconoscimento della relativa anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici e conseguentemente l'adeguamento della retribuzione e la corresponsione degli incrementi stipendiati connessi all'anzianità di servizio”. Appare evidente, pertanto, che il riferimento genericamente contenuto agli incrementi stipendiali non percepiti durante il periodo di precariato va circostanziato e riferito al solo calcolo delle
Pag. 7 di 19 differenze retributive maturate a partire dall'atto dell'immissione in ruolo per effetto degli incrementi stipendiali maturati nel periodo dei contratti a tempo determinato.
Il motivo di impugnazione rubricato al n.3 riguardante l'omessa pronuncia circa l'incomputabilità del servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera, va accolto.
Ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett.
b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. Circa l'applicabilità della disposizione in esame alla presente fattispecie, ritiene la Corte di aderire, ai sensi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., a quanto già esposto in argomento nella sentenza n. 1191/2024 del Tribunale di Genova ove si legge:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n.
122/2010, “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014;
Pag. 8 di 19 - soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011,
2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Pag. 9 di 19 Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013
(per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: la limitazione – ipotizzata da parte ricorrente - dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art.
1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni
Pag. 10 di 19 necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente
(Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
La Corte Costituzionale ha sancito in più occasioni la legittimità costituzionale della disciplina in esame (Corte Cost. n. 304/2013; Corte
Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016; Corte
Cost. n. 200/2018), affermando:
- la ragionevolezza e proporzionalità della disciplina stabilita dall'art. 9 D.L.
n. 78/2010 (e pertanto la sua conformità all'art. 3 Cost.), in ragione del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato, nonché temporalmente limitato, dei sacrifici richiesti, giustificati da preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica
(Corte Cost. n. 310/2013, Corte Cost. n. 154/2014);
Pag. 11 di 19 - l'inconferenza di questioni relative alla disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, in ragione delle profonde diversità dei rispettivi stati giuridici (quali la minore stabilità del rapporto) e di trattamento economico, che escludono ogni possibilità di comparazione
(Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost. n. 154/2014);
- l'inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, essendo al contrario ammessa, in situazioni determinate, una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità, dovendo pertanto considerarsi non irragionevole un esercizio della discrezionalità legislativa che privilegi esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti (Corte Cost. n. 304/2013; Corte Cost. n. 310/2013; Corte Cost.
n. 154/2014; Corte Cost. n. 96/2016);
- l'infondatezza delle censure relative agli artt. 36 e 97 Cost., perché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, mentre il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (Corte Cost. n.
304/2013).
Nella sentenza n. 310/2013 la Corte Costituzionale ha in particolare precisato che:
“…il quarto periodo del comma 21 stabilisce che «Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i
Pag. 12 di 19 passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Rileva, quindi, anche nel caso in esame, quanto affermato dalla Corte con la sentenza n. 189 del 2012, laddove si è individuata la ratio legis dell'art. 9, comma 17, nella necessità di evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012, trasformandosi così in un mero rinvio della spesa.
A maggior ragione valgono tali considerazioni, circa la razionalità del sistema, per la misura incidente sulle classi e sugli scatti, poiché le disposizioni censurate non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco” (punto n. 13.3).
“Con particolare riferimento poi alla ragionevolezza dello sviluppo temporale delle misure, non ci si può esimere dal considerare l'evoluzione che è intervenuta nel complessivo quadro, giuridico-economico, nazionale ed europeo.
La recente riforma dell'art. 81 Cost, a cui ha dato attuazione la legge
24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa, e dell'art.
97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della
Pag. 13 di 19 legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost., pongono l'accento sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in ragione del più ampio contesto economico europeo.
Non è senza significato che la direttiva 8 novembre 2011, n.
2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), evidenzi come «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (20° Considerando), tenuto conto che, come prospettato anche dalla difesa dello Stato, vi è l'esigenza che misure strutturali di risparmio di spesa non prescindano dalle politiche economiche europee.” (punto n. 13.4).
”Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio di ragionevolezza, in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio” (punto n. 13.5).
Non è dunque costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore, che “è stata quella di realizzare una economia di spesa e non un semplice rinvio della stessa, come si verificherebbe se i tagli fossero
Pag. 14 di 19 recuperabili” (Corte Cost. n. 310/2013, punto n. 13.3) e cioè di
“sterilizzare”, ai fini economici, un intero periodo temporale, realizzando, appunto, un risparmio di spesa.
La Corte Costituzionale ha pertanto già esaminato la proiezione
“strutturale” della misura incidente sulle classi e sugli scatti, escludendone qualsiasi profilo di irragionevolezza, nonostante l'idoneità dell'intervento legislativo a determinare effetti permanenti sotto il profilo economico, senza che ciò tuttavia venga ad intaccare il complessivo meccanismo di progressione economica “sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”
(Corte Cost. n. 310/2013, punto 13.3).
Poiché “non è prevista l'obbligatoria corrispondenza tra grado e funzioni e, conseguentemente, tra grado e trattamento economico collegato all'esercizio delle funzioni” (Corte Cost. n. 304/2013), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza in ragione della denunciata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno conseguito una progressione di carriera raggiungendo un grado più elevato prima o dopo
l'inizio del blocco stipendiale (Corte Cost. n. 154 del 2014).
Alla luce del chiaro tenore testuale dell'art. 9 co. 21 e co. 23 D.L. n.
78/2010 (la cui disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013), nonché della manifesta infondatezza di qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina, l'annualità 2013 deve conseguentemente considerarsi tuttora non
Pag. 15 di 19 utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
I servizi prestati nell'anno 2013 restano utili, dunque, ai soli fini giuridici.
Quanto al secondo motivo riguardante l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione sollevata ritualmente nel giudizio di primo grado dal CP_1
si osserva quanto segue. L'anzianità di servizio del lavoratore costituisce un mero fatto giuridico di per sé insuscettibile di autonoma prescrizione (e così, ad esempio, può essere valutata ai fini dell'indennità di fine rapporto) mentre la prescrizione colpisce i singoli ratei di maggiore retribuzione computabili a partire dal momento del passaggio in ruolo.
Va, altresì, ricordato il recente insegnamento della Suprema Corte a SS.UU.
n. 36197 del 28 dicembre 2023 secondo cui: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto
a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa
l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Nel caso di specie risulta che l'unico atto di diffida proposto dalla CP_2
è costituito da quello, allegato in atti, del 8 maggio 2023 con il quale avanzava specifica richiesta non solo inerente la corretta ricostruzione di
Pag. 16 di 19 carriera ma anche di riconoscimento delle differenze retributive e contributive spettanti secondo la progressione contrattuale.
Orbene, considerando che l'odierna appellata è stata immessa in ruolo nell'anno 2012/2013 le differenze retributive spettano, considerando tutti gli aumenti stipendiali derivanti dalla progressione di carriera che tenga conto dell'intero periodo di lavoro svolto a tempo determinato (fatta eccezione per l'anno 2013) a far data dal 8 maggio 2018. Quanto all'ultimo motivo di impugnazione se ne evidenzia l'inammissibilità per carenza di interesse poiché, seppure in un inciso motivazionale il giudice di primo grado ha fatto riferimento alle differenze retributive maturate a titolo risarcitorio per violazione della normativa comunitaria, ciò che rileva ai fini del “decisum” è esclusivamente alla statuizione contenuta nel dispositivo che, peraltro letto in conformità al complessivo contenuto della motivazione, consente di ritenere che gli importi riconosciuti, oltre ad essere esclusivamente quelli maturate dopo l'immissione in ruolo, sono rappresentati dalle differenze retributive e non dall'indennità risarcitoria.
Nessun rischio di duplicità del pagamento può dunque palesarsi nel caso di specie.
Pertanto in parziale accoglimento dell'appello proposto dal CP_1
alla va riconosciuta la progressione economica derivante dalla CP_2
maggiore anzianità riconosciuta, all'atto di immissione in ruolo, in virtù dei periodi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato, fatta eccezione che per l'anno 2013, valutabile ai soli fini giuridici e le relative differenze retributive dovranno essere riconosciute a far data dal 8 maggio 2018 seguendo i medesimi principi di cui sopra.
Pag. 17 di 19 Quanto alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'impugnazione, ne va disposta la compensazione fra le parti in ragione di un terzo per entrambi i gradi di lite ponendo la residua quota a carico dell'amministrazione appellante. Resta compensata la quota residua per entrambi i gradi. Le spese si liquidano come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. 147/2022. Con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Fabio Orazio Coppolino. Si evidenzia come dagli importi delle spese di secondo grado vada espunta la fase istruttoria/trattazione essendo stata la presente controversia decisa alla prima udienza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
Controparte_1
avverso la sentenza n.
[...]
270/2025 del Tribunale di Patti, depositata in data 12 febbraio 2025, nei confronti di , così provvede: Controparte_2
in parziale accoglimento del proposto appello dichiara il diritto di CP_2
al riconoscimento della ricostruzione di carriera, a partire dalla
[...]
data di immissione in ruolo, tenendo conto dell'anzianità derivante dal servizio pre ruolo svolto con contratti a tempo determinato ai fini delle posizioni stipendiali, fatta eccezione che per l'anno 2013 nonché il conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive maturate con condanna dell'amministrazione all'erogazione del dovuto, oltre accessori;
condanna il
[...]
al Controparte_1
Pag. 18 di 19 pagamento di due terzi delle spese del doppio grado di giudizio, compensando tra le parti la quota residua e liquidando dette spese, per il primo grado di lite, in € 2640,00 e, per il presente appello, in € 2644,00, il tutto oltre rimborso spese generali, Iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Fabio Orazio Coppolino.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Beatrice Catarsini
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