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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. UI SA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 819/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv.to Maria Rosaria Altieri, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, in giudizio con i propri funzionari ex art. 417bis c.p.c.
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver Parte_1 prestato servizio alle dipendenze del come docente Controparte_1 con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno nell'anno scolastico
2021/2022 e di aver lavorato con supplenze brevi e saltuarie dal 06.10.2021
1 al 07.02.2022, ha adito l'intestato Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire l'importo previsto dall'art. 1, c. 121, l. 13 luglio 2015 n.
107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado o “Carta docente”), pari ad € 500,00 annui, oltre che il proprio diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docente per i periodi di servizio su supplenze temporanee.
A fondamento della propria pretesa, con riferimento al primo profilo, ha argomentato in merito all'illegittimità dell'interpretazione adottata dall'amministrazione resistente, che ha limitato ai soli docenti assunti a tempo indeterminato il beneficio in questione, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, considerando che la parte ricorrente ha svolto la medesima attività dei docenti di ruolo.
Dunque, tenuto conto della prevalenza dei principi di derivazione europea rispetto alle norme nazionali e dell'effetto diretto che la Direttiva
1990/70/CE produce nell'ordinamento nazionale, la parte ricorrente ha invocato la disapplicazione delle norme interne nella parte in cui pongono tale discriminatoria violazione, ed il conseguente riconoscimento del pieno diritto a godere del beneficio economico per tutti gli anni di servizio a tempo determinato, argomentando in subordine in relazione alla violazione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento.
Per ciò che attiene al secondo profilo, ha evidenziato la sussistenza di una illegittima disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori, in violazione della disciplina comunitaria, così come ritenuto dalla Suprema Corte, nella pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, e ha elaborato specifici conteggi relativi all'importo maturato per i periodi dedotti indicando le previsioni contrattuali che stabiliscono l'importo della retribuzione.
In virtù di tali argomenti, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n.
2 107/2015”, pari ad € 500,00 per l'a.s. 2021/22 in cui ha prestato servizio quale docente a tempo determinato, nonché la RPD per i periodi di supplenza breve e saltuaria indicati in narrativa, prestati a decorrere dal 06.10.2021, che si quantifica nella misura di € 740,46 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
e per l'effetto
- condannare l'amministrazione scolastica convenuta a riconoscere in favore della ricorrente il riferito Bonus Carta Docente per la somma totale di
€ 500,00, per l'a.s. 2021/22, come da documentazione allegata al fascicolo di parte, nonché la RPD per i periodi di supplenza breve e saltuaria indicati in narrativa, prestati a decorrere dal 06.10.2021, che si quantifica nella misura di € 740,46 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi e spese di lite. Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis,
D.M. 55/2014 (Cass., ord. 23088 del 18/08/2021).”.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo in via Controparte_1 preliminare la riunione di procedimenti attinenti a questioni analoghe, contestando poi il conteggio sulla retribuzione professionale docente, in quanto non parametrata all'orario di lavoro effettivamente svolto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sulla pretesa retributiva e contestando nel merito la fondatezza di entrambe le richieste, sulla base della normativa nazionale che esclude chiaramente la concessione del beneficio della Carta docente al personale a tempo determinato.
Ha dunque concluso per l'integrale rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa, verificata la regolarità del contraddittorio alla prima udienza, è stata istruita in via documentale e rinviata per la discussione.
All'esito dell'udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., lette le note depositate dalla sola parte ricorrente costituita, la causa è stata decisa con la presente pronuncia.
***
3 Entrambe le domande articolate vanno accolte e sono fondate.
Preliminarmente, va chiarito che nel caso di specie non sussistono i presupposti per la riunione del presente procedimento ad altri, considerando che da un lato la richiesta della resistente si presenta generica e priva dell'indicazione specifica del numero dei singoli procedimenti a cui il presente giudizio andrebbe riunito, oltre che di altri elementi identificativi,
e considerando che una mera analogia delle questioni giuridiche sottese non costituisce una ragione di opportunità per riunire procedimenti in fasi e stati diversi.
***
Per ciò che attiene al primo capo della domanda, va premesso che sulla fattispecie si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, in particolare a seguito della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a fronte di rinvio ex art. 363bis c.p.c. (cfr. Cass. n. 27.10.2023, n. 29961), condiviso dal Tribunale (che pure già si è pronunciato su fattispecie analoghe), e che allo stato, anche in considerazione delle circostanze del caso di specie, non si ravvisano argomenti per discostarsene.
Per come chiarito nella citata pronuncia di legittimità, la formazione per i docenti assume una peculiare natura di “diritto-dovere”, per l'effetto delle disposizioni di cui all'art. 282 d.lgs. n. 297 del 1994 (che testualmente utilizza l'espressione “diritto-dovere”), e all'art. 63 del CCNL di comparto.
Nell'ambito di tale sistema, la l. 107/2015, ha introdotto, all'art.1 comma
121, la previsione per cui è istituita la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, del valore di € 500,00 annui e utilizzabile per compiere determinati acquisiti o pagamenti (per libri, riviste hardware e software, nonché partecipazione ad attività di aggiornamento e le altre specificate) funzionali e riconnessi all'adempimento degli obblighi formativi del docente.
In particolare, la disposizione prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
4 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La lettura della norma risulta già chiara nel limitare la concessione del beneficio ai docenti “di ruolo”, e dunque assunti a tempo indeterminato.
In tal senso si vedano poi anche i successivi provvedimenti attuativi, in particolare il più recente D.P.R. del 28 novembre 2016, che disciplina peraltro le modalità di erogazione del credito (cfr. in particolare l'art. 2, che prevede l'erogazione in forma di “applicazione web”, e l'art. 3, che precisa l'estinzione del diritto in conseguenza della cessazione dal servizio).
L'effettiva permanenza degli obblighi di formazione, come precisati dalle norme sopra citate, per tutto il personale docente, e la contestuale limitazione dell'attribuzione della Carta docente al solo personale di ruolo, hanno condotto a dubitare della legittimità di tale esclusione alla luce delle norme europee che vietano ogni disparità di trattamento tra il personale assunto a tempo determinato e quello assunto a tempo indeterminato, in assenza di ragioni obiettive.
Sul punto la questione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha chiarito, con sentenza del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21, da un lato che l'attribuzione della Carta docente
5 rientra tra le condizioni di impiego rilevanti per l'operatività della disciplina europea, e dall'altro che nel caso in cui il giudice nazionale ravvisi condizioni di comparabilità tra i lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostano ad una normativa nazionale che riservi la concessione del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
Sul punto, in merito al requisito della “comparabilità”, la stessa giurisprudenza di legittimità (nella già citata pronuncia) ha riconosciuto come debbano intendersi pienamente equiparabili ai docenti di ruolo, con riferimento alle condizioni che giustificano l'accesso al beneficio, i docenti assunti a tempo determinato con incarichi riconosciuti ai sensi dell'art. 4 l.
124/1999 e dunque “fino al termine delle attività didattiche”.
Come più volte ricordato dalla stessa Corte di Cassazione, infatti, l'art. 4 punto 1 dell'Accordo quadro recepito con la Direttiva 1999/70/CE vieta ogni disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti di lavoratori a tempo determinato, e tale norma può essere fatta valere dal singolo dinnanzi al giudice nazionale (v. ex multis Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, che richiama la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 8 novembre 2011, C-177/10, DO Santana).
Dunque, al fine di rimuovere la disparità di trattamento sopra evidenziata, occorre disapplicare la disposizione nazionale, nella parte in cui non prevede l'estensione del beneficio anche ai lavoratori a tempo determinato che si trovino in situazioni comparabili.
Appurata dunque la necessaria spettanza del beneficio, va chiarito che, secondo quanto argomentato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, lo stesso ha natura di obbligazione di pagamento, pecuniaria, che per la sua struttura è condizionata alla destinazione a specifiche categorie di acquisti, oltre che alla permanenza in servizio (cfr. art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 per cui la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile").
6 Tale struttura è funzionale alla ratio di fondo dell'istituto, di sostegno alla didattica annua, pur essendo concesso al docente di utilizzare il “bonus” anche l'anno successivo rispetto a quello di maturazione, e contribuisce a qualificare la stessa come obbligazione “sui generis”.
Con riferimento alla pronuncia di condanna, questa può configurarsi pienamente come condanna all'adempimento in forma specifica, mediante messa a disposizione delle somme maturate per tutti gli anni di servizio a tempo determinato con le medesime modalità con cui sono riconosciute ai docenti a tempo indeterminato, considerando che l'interesse ad ottenere il beneficio, in virtù della natura continua degli obblighi di formazione, permanga e sia evidente in tutti i soggetti che siano ancora “interni al sistema scolastico”.
Va precisato che tale permanenza, secondo quanto argomentato dalla
Corte di Cassazione (con riferimento alla possibilità di usufruire della Carta anche l'anno successivo a quello di maturazione a prescindere dalla permanenza in servizio secondo l disciplina del d.l. 69/2023), non si identifica necessariamente con la cessazione della supplenza, ma con una
“fuoriuscita” dal sistema scolastico che va intesa quale cessazione anche dell'iscrizione nelle graduatorie per l'attribuzione delle supplenze, evento che risulta idoneo ad estinguere il credito per l'attribuzione del beneficio in forma specifica. In tali casi, il diritto potrebbe dunque sempre essere fatto valere ma soltanto quale inadempimento presupposto per ottenere il risarcimento del danno per equivalente.
Va parimenti escluso che possa essersi prodotta, per i docenti a tempo determinato, la decadenza per il decorrere del biennio dalla maturazione del diritto, considerando che gli stessi non avrebbero comunque mai potuto impedirla, non essendo in condizione di usufruire del beneficio in quanto ritenuto non spettante dall'amministrazione.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha enucleato i seguenti principi di diritto, da utilizzare quale riferimento per la risoluzione della controversia in esame:
7 “1) La Carta Docente di cui allaL. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema
8 telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Venendo all'esame del caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha prestato servizio, come emerge dal contratto prodotto e dallo stato matricolare in atti, con incarico fino al termine delle attività didattiche con cessazione al 30 giugno dell'a.s. 2021/2022, oggetto dell'elaborazione già consolidata anche nella giurisprudenza di legittimità.
Per quanto attiene alla permanenza dell'interesse ad agire rispetto alla percezione del beneficio in forma specifica, risulta che allo stato la docente risulta assunta in ruolo con contratto a tempo indeterminato, allegato alla nota di deposito del 25.11.2024, e dunque tale interesse emerge chiaramente, non essendosi prodotta quella “fuoriuscita” dal sistema scolastico a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità.
In conclusione, in applicazione dei principi sopra esposti, e sulla base dei fatti provati in giudizio, va pertanto accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione all'a.s. 2021/2022 con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo nominale complessivo di euro 500,00. Per
l'effetto, il convenuto va condannato all'adempimento in forma CP_1 specifica consistente nella erogazione del bonus Carta Docente alla parte ricorrente per l'importo complessivo accertato, con le medesime modalità di fruizione previste già per gli altri docenti.
***
Con riferimento al secondo capo della domanda, premessa la legittimazione passiva della parte resistente, non essendo le altre amministrazioni evocate titolari dell'obbligazione retributiva che compete esclusivamente al datore di lavoro, nel Controparte_1
9 merito vanno condivise le posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia citata anche dalla parte ricorrente (Cass.
27.7.2018 n. 20015), anche successivamente confermate (cfr. Cass.
5.3.2020, n. 6293) nonché dalla costante giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale, così come tutti gli argomenti esposti in tali pronunce, da intendersi qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha infatti ricordato che l'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, con la conseguenza per cui il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
A tale conclusioni può giungersi avendo riguardo alla natura ed alla funzione dell'emolumento richiesto, introdotto secondo quanto previsto dall'art. 7 sopra citato “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
In merito alle modalità di corresponsione, va fatto poi riferimento all' art. 7 CCNL comma 3, per cui “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI
10 del 31.8.1999”, disposizione che precisa ulteriormente in merito che il trattamento è dovuto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Dunque, sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore, deve ritenersi che l'emolumento abbia natura fissa e continuativa e non sia collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Premesse tali argomentazioni in merito alla funzione dell'emolumento, va richiamata sul punto la normativa comunitaria ed in particolare la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare pari trattamento agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tale clausola, per l'interpretazione ricavabile dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06;
13.9.2007, causa C307/05, e 8.9.2011, causa C-177/10).
Tali principi risultano inoltre confermati anche dalla successiva giurisprudenza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20.9.2018, C-
466/17 Motter) che ha chiarito che la discrezionalità degli Stati membri nel giustificare disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine possa trovare fondamento
11 esclusivamente dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni in fatto, nonché dalle previsioni contrattuali, non risulta alcuna distinzione nell'attività professionale svolta dalla parte ricorrente in forza dei contratti prodotti rispetto a quella richiesta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno percepito anche la retribuzione professionale docente, né peraltro tali esigenze o obiettive differenze risultano allegate dal resistente, contumace. CP_1
Né le previsioni di cui all'art. 25 del CCNI del 1999 risultano idonee in alcun modo a costituire ragioni obiettive tali da escludere la sussistenza di una disparità di trattamento contraria alle disposizioni comunitarie sopra richiamate nel caso di specie, ma all'inverso vanno interpretate, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra citate, conformemente ai principi di derivazione comunitaria, e dunque nel senso che il richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Diversamente ragionando, si produrrebbe, per le ragioni sopra esposte, una disparità di trattamento obiettivamente ingiustificata, e dunque contraria alla clausola 4 dell'Accordo Quadro per come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
Dunque, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività del ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente e all'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario a cui è tenuto il giudice nazionale, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della
12 retribuzione professionale docente per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e saltuarie di cui è causa.
In merito alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, nel caso di specie questa pare correttamente individuata, posto che i periodi di svolgimento dell'attività sono documentalmente provati dallo stato matricolare e dai cedolini paga prodotti (cfr. all.ti 1 fasc. ricorrente) e non sono stati espressamente contestati dal costituito, e che la CP_1 quantificazione operata tiene conto delle previsioni tabellari allegate al
CCNL in atti (all.to 2 fasc. ricorrente e in particolare al CCNL del 29.11.2007
e tabella E1.1 allegata al CCNL Scuola 2016/2018), e riportate nel ricorso,
e risulta correttamente rapportata alle effettive ore di lavoro contrattuali, anche per i giorni di malattia, considerando che tutti i periodi sono stati svolti con orario completo. Anche tale quantificazione, va rilevato, non risulta oggetto di contestazione da parte della resistente costituita se non sotto il profilo della proporzione all'orario di lavoro, che tuttavia non risulta effettivamente rilevante nel caso in esame alla luce dell'orario a tempo pieno osservato dalla ricorrente, per cui è dovuta la retribuzione professionale integrale, parametrata ai giorni di servizio.
Dunque, il credito residuo della parte ricorrente va determinato, sulla base del conteggio correttamente elaborato come allegato al ricorso, in complessivi € 740,46. L'amministrazione resistente va dunque condannata al pagamento di tale somma in favore di parte ricorrente, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
***
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore tra euro 1.100,00 ed
€5.200,00 fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi in considerazione della serialità della controversia, aumentati del 20% per la predisposizione degli atti processuali con tecniche adatte ad agevolarne la consultazione), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
− accerta e dichiara il diritto di , all'attribuzione Parte_1 della “Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente” in relazione all'a.s. 2021/2022, e per l'effetto condanna il alla corresponsione in suo Controparte_1 favore del beneficio, da attribuirsi con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per un valore pari ad € 500,00;
− - condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva di € 740,46, oltre la Parte_1 maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come per legge,
a titolo di retribuzione professionale docente per il periodo di servizio a tempo determinato attestato nei contratti in atti;
− condanna il al pagamento Controparte_1 della restante metà delle spese del giudizio, che si liquidano in euro
1.250,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, in favore della parte ricorrente, da distrarsi al procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 20/06/2025
IL GIUDICE
UI SA
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