Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02000/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS-, notificato all'odierno ricorrente in data -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Cosenza, con cui veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS- e respinta la richiesta intesa ad ottenere il rilascio della carta europea arma da fuoco; nonché, di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché, non conosciuto dal ricorrente. Con ogni effetto e onere conseguente. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 il dott. NI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso dichiarata in udienza dalla parte ricorrente;
Ritenuto che il Collegio debba limitarsi a prendere atto della suddetta dichiarazione, pronunziando in conseguenza;
Ritenuto che le spese di lite vadano compensate, considerato che non sono state sufficientemente specificate le ragioni della determinazione di non proseguire nel giudizio operata dal ricorrente e che la causa tratta di questioni su cui comunque sussiste ampia discrezionalità dell’Amministrazione, oltre che giurisprudenza non univoca sui punti specifici della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
NI TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TI | IV OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.