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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/03/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 84/2020 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Sabino
Carpagnano e Luigi Doronzo, presso il cui studio in Barletta, alla via
Mariano Sante n. 10, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Avvocatura dell'INPS territoriale
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 26 marzo 2025 la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 10.01.2020, , dopo aver Parte_1 premesso di essere operaio agricolo assunto a tempo determinato dal
2006, ha dedotto: di aver lavorato, nel 2014 e nel 2015 alle dipendenze dell'azienda agricola ortofrutticola Controparte_2 unipersonale per i periodi analiticamente indicati in ricorso;
nel
[...]
2016 e 2017 alle dipendenze dell'azienda agricola ortofrutticola La
Valle dell'Ofanto s.r.l. per i periodi analiticamente indicati in ricorso;
che ha lavorato nei terreni siti in agro di San Ferdinando di Puglia,
Trinitapoli e Cerignola dalle 6,00 alle 12,00 di ciascuna giornata e di essere stato retribuito dal legale rappresentante della società o da un suo delegato;
che è stato iscritto negli elenchi annuali dei lavoratori agricoli del Comune di Barletta;
che il 20.06.2019, in seguito alla pubblicazione online del primo elenco trimestrale 2019 di variazione,
l' disconosceva le giornate lavorative svolte nei periodi innanzi CP_1 indicati alle dipendenze delle aziende agricole e la Controparte_2
Valle dell'Ofanto; che il 5.1.2019 ha proposto ricorso al CISOA provinciale;
che nei periodi in contestazione aveva a carico la coniuge
la figlia minore fino al 31.08.2014, Controparte_3 Persona_1 in quanto nata il [...].
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento impugnato in quanto immotivato, in contrasto con la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento del lavoro e smentito dalla documentazione prodotta.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come bracciante agricolo per i periodi indicati in ricorso (119 giornate nel 2014, 126 giornate nel
2015, 52 nel 2016 e 90 nel 2017), con conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento, reiscrizione negli elenchi e conferma del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola e
l'assegno per il nucleo familiare anno 2017, da quantificarsi in separato giudizio;
con vittoria di spese con attribuzione.
2 L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, la CP_1 decadenza ex art. 22, legge n. 83/70 per essere stato proposto il ricorso amministrativo il 5.12.2019, quindi oltre il termine di 120 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando che il disconoscimento trae origine da attività ispettiva svolta nei confronti delle aziende ortofrutticole e La Valle dell'Ofanto, Controparte_2 da cui è risultato che l'attività svolta consiste, per la prima, quasi esclusivamente nella raccolta di uva e pesche con un fabbisogno di manodopera notevolmente inferiore a quello dichiarato e, per la seconda, in un'attività circoscritta temporalmente e in termini di fabbisogno.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari inammissibile la domanda o la rigetti nel merito;
con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio erano escussi alcuni testimoni.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo.
Com'è noto, l'art. 22 d.l. n. 7/70, convertito in legge n. 83/70, in tema di provvedimenti relativi ai lavoratori agricoli, prevede che: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Tale termine è previsto a pena di decadenza.
Così Corte di Cassazione, ordinanza n. 6229/2019: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.
22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970”.
La disposizione richiamata va coordinata con quanto previsto dall'art. 11 d.lgs. n.
375/1993, rubricato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli”, che prevede che “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari
3 e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione Pt_2 centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che il ricorso è stato proposto in conseguenza della pubblicazione online del primo elenco nominativo trimestrale del 2019, avvenuta il 15.06.2019; inoltre, è documentalmente provato (cfr. documentazione allegata alla memoria del 3.05.2021) che il ricorrente il
16.07.2019 ha proposto ricorso alla Commissione CISOA Provinciale, nel rispetto quindi del termine di trenta giorni e, successivamente, decorsi 90 giorni senza l'adozione di un espresso provvedimento, l'11.11.2019 ha proposto ricorso alla
Commissione CISOA Centrale;
quindi, il 10.01.2020, quando ancora non erano decorsi 90 giorni dalla proposizione di tale ricorso, ha depositato il ricorso in esame, quindi nel rispetto del termine di 120 giorni che va necessariamente fatto decorrere dall'esaurimento della procedura amministrativa. Diversamente, infatti, ossia qualora si considerasse il termine di 120 giorni previsto a pena di decadenza per il deposito del ricorso giudiziario senza considerare i termini del procedimento amministrativo, si vanificherebbe la previsione di quest'ultimo e dei relativi termini (cfr. in questi termini sentenza della Corte d'Appello di
Bari n. 468/2015).
2.1 Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Com'è noto, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro … con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto a fondamento del diritto all'iscrizione” (cfr. Cass. Sez. Lav. n.
7845/2013).
4 Il ricorrente ha dato prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo oggetto del provvedimento di cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli emesso dall . CP_1
Tale prova, in particolare, è stata fornita mediante deposito di una serie di documenti e precisamente:
- modelli UNILAV del 27.04.2015, 27.10.2015, 11.04.2016
6.05.2016 e 28.09.2017 (cfr. all.ti 2, 5, 8, 11 della produzione di parte ricorrente);
- buste paga relative ai periodi oggetto di contestazione (cfr. all.ti
3, 6, 9, 12 della produzione di parte ricorrente);
- modelli CUD e CU relativi al 2014, 2015, 2016 e 2018 (cfr. all.ti
4, 7, 10, 13 della produzione di parte ricorrente);
Già tali elementi, sufficientemente specifici e sostanzialmente concordanti, consentono di ritenere dimostrata la sussistenza del rapporto lavorativo disconosciuto dall' , considerato anche che, CP_1
a fronte di tali risultanze documentali, i verbali ispettivi relativi agli accertamenti svolti nei confronti delle due aziende ortofrutticole che hanno condotto al disconoscimento di numerosi rapporti di lavoro, compreso quello del ricorrente, non contengono riferimenti sufficientemente specifici alla posizione del ricorrente e, quindi, non consentono di confutare con specifico riferimento alla posizione di quest'ultimo la sussistenza del rapporto di lavoro.
2.2 Inoltre, deve osservarsi che in sede istruttoria, i testimoni escussi citati da parte ricorrente hanno confermato lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente per i periodi oggetto di contestazione e disconoscimento.
Più specificamente, deve osservarsi che:
- il teste , che ha riferito di conoscere i fatti di Testimone_1 causa per aver lavorato nel 2014 e 2015 alle dipendenze della ditta Ortofrutticola La Sanferdinandese e nel 2016 e 2017 alle dipendenze della ditta Ortofrutticola La Valle d'Ofanto, ha confermato di aver lavorato con il ricorrente all'incirca per 100 giornate annue per i suddetti anni nel periodo da aprile ad
5 ottobre occupandosi essenzialmente di raccolta di pesche e di uva;
il teste ha anche riferito che vi era un punto di raccolta presso il magazzino delle società sulla statale 51 dove gli operai si radunavano prima di essere smistati sui vari terreni;
il teste ha dichiarato di non aver promosso azioni analoghe nei confronti dell;
CP_1
- il teste , dopo aver precisato di aver Testimone_2 lavorato alle dipendenze della ditta La Valle dell'Ofanto negli anni 2016 e 2017 per circa 100 giornate per ciascun anno per la medesima società nel medesmo periodo, ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente, sebbene per un numero inferiore di giornate, circa 20, riferendo, in particolare, che si sono occupati della raccolta delle pesche;
il teste ha poi dichiarato che era il sig. a dare indicazioni sui compiti;
Testimone_3 il teste ha riferito di aver promosso azione analoga nei confronti dell'INPS;
- il teste dopo aver premesso di aver lavorato Testimone_4 per circa 20 giorni nell'agosto del 2017 alle dipendenze della ditta la Valle dell'Ofanto, occupandosi del taglio d'uva, ha confermato che anche il ricorrente ha lavorato nello stesso periodo.
Quanto ai testi citati dall' , deve osservarsi che: CP_1
- il teste , che ha riferito di aver redatto il verbale Testimone_5 ispettivo relativo alla ditta La Ferdinandese, ha dichiarato solo che la posizione del ricorrente risulta oggetto di disconoscimento all'esito dell'attività ispettiva svolta, cui ha partecipato, senza però riferire alcunché di specifico sul punto;
- il teste , dopo aver premesso di essersi occupato Testimone_6 di entrambi gli accertamenti ispettivi alla base dei disconoscimenti contestati, ha riferito di aver sentito personalmente il ricorrente, dalle cui dichiarazioni sarebbero emerse incongruenze sull'effettivo svolgimento delle giornate lavorative in particolare relativo alla
6 composizione della squadra con la quale avrebbe lavorato, circostanza che non ha trovato riscontro e anche sul periodo oggetto di lavoro.
Con riferimento a tale profilo, deve osservarsi, per un verso, che le dichiarazioni che avrebbe reso il non si rinvengono Pt_1 nell'accertamento ispettivo prodotto in giudizio , con la CP_4 CP_1 conseguenza che non è possibile verificare la discrasia prospettata dal teste e, per altro verso, che in ogni caso la discrasia riferita non appare decisiva, risultando plausibile che in considerazione dell'elevato numero di lavoratori impegnati e i diversi terreni su cui lavoravano non vi fosse una memoria precisa di coloro con i quali il ricorrente si spostava per recarsi sui fondi e viceversa.
Quanto alla teste titolare dell'azienda Testimone_7 [...]
essa ha reso dichiarazioni piuttosto generiche e, Controparte_2 come tali, sostanzialmente irrilevanti, non essendo apparsa in grado di riferire con precisione né gli anni in cui era stata titolare della suddetta ditta, né alcunché di più specifico sulla posizione del ricorrente.
3. Ciò posto, le dichiarazioni rese dai testi citati da parte ricorrente risultano sufficientemente specifiche e concordanti e concorrono a ritenere, anche alla luce degli elementi documentali innanzi richiamati, sussistente il rapporto lavorativo oggetto di disconoscimento.
Quanto al numero di giornate lavorative, pur non essendo i testi in grado di riferire specificamente il numero delle stesse, deve ritenersi verosimile l'entità riferita in ricorso, tenuto conto del tipo di lavoro svolto e della plausibilità del periodo indicato rispetto alle attività di coltivazione puntualmente indicate in ricorso e distinte per i vari mesi.
Sulla scorta della documentazione prodotta e dell'istruttoria svolta può, quindi, ritenersi provato che il ricorrente ha lavorato per 119 giornate nel 2014 e per 126 giornate nel 2015 alle dipendenze della azienda agricola e per 52 giornate nel 2016 Controparte_2
e per 90 giornate nel 2017 alle dipendenze dell'azienda agricola La
7 Valle dell'Ofanto, numero di giornate pari al totale di quelle indicate in ricorso e disconosciute.
Alla luce di ciò, va dichiarato il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Barletta per i suddetti periodi, con condanna dell' alla reiscrizione del CP_1 ricorrente per le dette giornate.
Il riconoscimento delle giornate lavorative comporta anche l'accoglimento della connessa e consequenziale domanda di conferma del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola i suddetti sociali, nonché alle differenze per gli assegni per il nucleo familiare per i suddetti anni (2014, 2015, 2016 e 2017), tenuto conto della composizione del nucleo familiare (coniuge e figlia minorenne fino al 31.08.2014), il tutto da quantificarsi in separato giudizio, come espressamente richiesto in ricorso.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €
26.000,00), considerata la natura della controversia, le ragioni della decisione e l'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv. ti Luigi Doronzo e Sabino
Carpagnano che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 84/2020 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di Pt_1
alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori
[...] agricoli del Comune di Barletta per 119 giornate nel 2014, per
126 giornate nel 2015, per 52 giornate nel 2016 e per 90 giornate nel 2017, con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento della conseguente indennità di
8 disoccupazione percepita in relazione a tali periodi e degli ANF come precisato in parte motiva;
2. ordina, per l'effetto, all' la reiscrizione del nominativo del CP_1 ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate indicate;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 di , che liquida in € 2.697,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv. ti
Luigi Doronzo e Sabino Carpagnano.
Trani, 26.03.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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