Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1390/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
GRECO PATRICIA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. SCAGLIONE CP_1
ELIGIO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: non pervenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta con udienza cartolare del
5.03.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1597/24 del 12-14.03.24, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo:
“1) Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto e avranno facoltà di fissare residenza e dimora ove meglio loro aggraderà.
2) Le parti riconoscono di essere autosufficienti e di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento.
3) I coniugi concordano altresì che ciascuno provvederà al pagamento al proprio avvocato del corrispettivo per l'opera prestata nel presente giudizio e gli avvocati delle parti, sottoscrivendo il presente atto, rinunciano alla solidarietà professionale ex art. 13 L. 247/2012.
DECORRENZA DELLE PATTUIZIONI
Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti si riportano alle disposizioni di legge che regolano la materia”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PARTINICO (PA) in data 21/12/2013, da Parte_1
, nato a [...] il [...] e da , nata
[...] CP_1
a PALERMO il 13/01/1982, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 109, parte II, serie A, dell'anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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