Ordinanza cautelare 16 aprile 2024
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00597/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2024, proposto da
UI TZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Castagnoli e Giulio Cola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'Aeronautica Militare – Comando Logistico, Servizio di Commissariato ed Amministrazione, Prot. n. M_D ARM003 REG2024 0008571 23- 01-2024, comunicato a mezzo PEC il 23 gennaio 2024, recante il rigetto della richiesta del ricorrente di pagamento del premio residuale anti-esodo controllori del traffico aereo (CTA);
- dell'atto dispositivo dell'Aeronautica Militare, Comandante del 15° Stormo, n. 1453 del 26 luglio 2023, comunicato al ricorrente il 27 luglio 2023, relativo al premio residuale antiesodo controllori del traffico aereo (CTA);
- per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della somma dovuta, pari ad € 21.691,90 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della cessazione del rapporto di lavoro all'effettivo saldo;
e, in via subordinata,
per il promovimento di questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della L. 23.12.2014 n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", nella parte in cui ha stabilito che gli importi dei premi di cui all'art. 1804, comma 1, lettera da a) ad e), del D.Lgs. n. 66/2010 "sono ridotti alla metà", con riferimento al premio di cui agli artt. 1804 e 2262, comma 2, del medesimo decreto, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost. e all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato domanda di corresponsione del premio ex art. 2, comma 3, della L. n. 365 del 2003, poi trasfuso negli articoli 1804 e 2262 del d.lgs. n. 66 del 2010 (c.d. Codice dell'Ordinamento Militare). Quest’ultima norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 261, della L. n. 190 del 2014 e poi reintrodotta a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma abrogatrice, stabilita con la sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 5 luglio 2022.
Con il ricorso in esame il sig. TZ, militare in congedo per raggiunti limiti di età sin dal 14 febbraio 2022, lamentava l’illegittimità della riduzione alla metà del premio corrispostogli ai sensi dell’art. 1804, comma 1, rivendicando la spettanza di una somma pari a 21.691,90 lordi oltre a quanto già liquidato.
A seguito della notifica del gravame e del consolidarsi della giurisprudenza su vicende analoghe, l’Amministrazione, nel dicembre 2025, ha corrisposto al ricorrente la somma lorda dallo stesso richiesta, peraltro poi provvedendo anche alla correzione dell’aliquota erroneamente applicata nel prelievo fiscale correlato.
Rispetto alla sorte capitale deve, dunque, darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Con l’ultima memoria, però, parte ricorrente insiste per il riconoscimento delle spese legali, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Tale domanda merita accoglimento in primo luogo con riferimento ad interessi e rivalutazione monetaria, la cui liquidazione è stata richiesta nel ricorso.
Trattandosi, infatti, di credito retributivo, spettano al ricorrente gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla sorte capitale liquidata dall’amministrazione, con il limite del divieto di cumulo sancito dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, a decorrere dalla maturazione del diritto e fino al saldo.
Anche la richiesta di imputazione delle spese del giudizio all’Amministrazione può trovare soddisfazione, attesa la soccombenza virtuale del Ministero, che tardivamente si è adeguato alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del giudice amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di corresponsione dell’importo in linea capitale del credito azionato dal ricorrente.
Condanna il Ministero della Difesa a corrispondere a quest’ultimo gli interessi e la rivalutazione monetaria sul credito predetto nei limiti stabiliti dall’art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994, con decorrenza dalla maturazione del diritto.
Condanna, altresì, il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese processuali, che liquida, a favore del ricorrente, in euro 2.000,00 (duemila), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
RA NO, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA NO | LO RI |
IL SEGRETARIO