TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 597
TAR
Ordinanza cautelare 16 aprile 2024
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Altro
    Illegittimità della riduzione alla metà del premio

    L'Amministrazione ha corrisposto al ricorrente la somma lorda dallo stesso richiesta, provvedendo anche alla correzione dell’aliquota erroneamente applicata nel prelievo fiscale correlato. Pertanto, deve darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere rispetto alla sorte capitale.

  • Accolto
    Interessi e rivalutazione monetaria

    La domanda merita accoglimento in quanto, trattandosi di credito retributivo, spettano al ricorrente gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla sorte capitale liquidata dall’amministrazione, con il limite del divieto di cumulo sancito dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, a decorrere dalla maturazione del diritto e fino al saldo.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale dell'Amministrazione

    La richiesta di imputazione delle spese del giudizio all’Amministrazione può trovare soddisfazione, attesa la soccombenza virtuale del Ministero, che tardivamente si è adeguato alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del giudice amministrativo.

  • Altro
    Questioni di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale è assorbita dalla cessazione della materia del contendere per la sorte capitale e dall'accoglimento della domanda relativa agli interessi e rivalutazione monetaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 597
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 597
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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