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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
V.G. n. 1872-1/2024
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca
Sequino, in qualità di Giudice delle Successioni, nell'eredità giacente indicata in epigrafe, su ricorso del curatore, letti gli artt. 528, 530 c.c., 51-bis disp. att. c.c., ha pronunciato il seguente
DECRETO
Il curatore istante nominato dal giudice delle Successioni con decreto del 27-6-2024 ha l'obbligo di provvedere alla gestione della curatela (art. 529 c.c.), con attività che è per sua stessa natura onerosa.
In corso di curatela, pertanto, il curatore ha facoltà e diritto ad ottenere un fondo spese per evitare un depauperamento della propria integrità patrimoniale a causa dell'ufficio in cui subentrato per designazione del giudice su richiesta del creditore.
Ove la curatela sia stata aperta su istanza di una parte interessata, è questa a dovere anticipare le suddette spese che, a chiusura dell'eredità, costituiscono rimborso eventualmente anche in prededuzione rispetto alle altre poste creditorie (trattandosi di debiti prededucibili gravanti sull'eredità e, dunque, di poste passive ereditarie).
Ove, però, vi siano già Fondi da cui attingere, in seno all'eredità, il fondo spese può essere direttamente posto a carico dell'eredità ed in tal senso ne fa richiesta il curatore.
Nel caso di specie, il curatore ha da porre in essere attività non solo onerose ma anche dispendiose.
Va, comunque, rilevato che le spese di procedura sono in genere riconoscibili anche in via forfetaria, tenuto conto degli ordinari costi che si ricollegano all'accesso ai documenti custoditi presso Uffici pubblici nonché quelli ordinari per gli adempimenti e le pubblicità ricollegate alla curatela, senza tralasciare le perdite che il professionista subisce per il tempo dedicato all'attività gestionale.
P.Q.M.
in accoglimento dell'istanza presentata dal curatore Avv. MIELE in qualità di curatore dell'eredità giacente di C.F. nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1 C.F._1
16.11.2020 in Napoli
LIQUIDA nei suoi confronti il seguente importo pari ad € 2.000,00 (duemila,00) quale Fondo spese per sostenere i costi già maturati e quelli da sostenere, salvo ovviamente il compenso spettante a conclusione dei lavori.
PONE il pagamento del fondo spese a carico della società istante
MANDA al curatore per quanto di competenza e per il rendiconto
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni ed i provvedimenti di competenza.
Decreto immediatamente esecutivo ex art. 741, comma II, c.p.c.
Aversa 10.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino
I SEZIONE CIVILE
V.G. n. 1872-1/2024
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca
Sequino, in qualità di Giudice delle Successioni, nell'eredità giacente indicata in epigrafe, su ricorso del curatore, letti gli artt. 528, 530 c.c., 51-bis disp. att. c.c., ha pronunciato il seguente
DECRETO
Il curatore istante nominato dal giudice delle Successioni con decreto del 27-6-2024 ha l'obbligo di provvedere alla gestione della curatela (art. 529 c.c.), con attività che è per sua stessa natura onerosa.
In corso di curatela, pertanto, il curatore ha facoltà e diritto ad ottenere un fondo spese per evitare un depauperamento della propria integrità patrimoniale a causa dell'ufficio in cui subentrato per designazione del giudice su richiesta del creditore.
Ove la curatela sia stata aperta su istanza di una parte interessata, è questa a dovere anticipare le suddette spese che, a chiusura dell'eredità, costituiscono rimborso eventualmente anche in prededuzione rispetto alle altre poste creditorie (trattandosi di debiti prededucibili gravanti sull'eredità e, dunque, di poste passive ereditarie).
Ove, però, vi siano già Fondi da cui attingere, in seno all'eredità, il fondo spese può essere direttamente posto a carico dell'eredità ed in tal senso ne fa richiesta il curatore.
Nel caso di specie, il curatore ha da porre in essere attività non solo onerose ma anche dispendiose.
Va, comunque, rilevato che le spese di procedura sono in genere riconoscibili anche in via forfetaria, tenuto conto degli ordinari costi che si ricollegano all'accesso ai documenti custoditi presso Uffici pubblici nonché quelli ordinari per gli adempimenti e le pubblicità ricollegate alla curatela, senza tralasciare le perdite che il professionista subisce per il tempo dedicato all'attività gestionale.
P.Q.M.
in accoglimento dell'istanza presentata dal curatore Avv. MIELE in qualità di curatore dell'eredità giacente di C.F. nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1 C.F._1
16.11.2020 in Napoli
LIQUIDA nei suoi confronti il seguente importo pari ad € 2.000,00 (duemila,00) quale Fondo spese per sostenere i costi già maturati e quelli da sostenere, salvo ovviamente il compenso spettante a conclusione dei lavori.
PONE il pagamento del fondo spese a carico della società istante
MANDA al curatore per quanto di competenza e per il rendiconto
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni ed i provvedimenti di competenza.
Decreto immediatamente esecutivo ex art. 741, comma II, c.p.c.
Aversa 10.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino