TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2024, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice rel,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3279/2020 R.G., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.7.2024 e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. ARENA ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. COSTA EUGENIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
I procuratori precisano come da note di trattazione scritta in sostituzione della presenza in udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria in data 25.08.2020, Parte_1 chiedeva la separazione giudiziale dal coniuge , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio concordatario il 29 settembre 2007 in Venetico (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Venetico, anno 2007, atto 2, parte II, serie A).
La ricorrente premetteva che dall'unione erano nate due figlie: nata a [...] il 25 gennaio Per_1
2007, e nata a [...] il [...]; che il rapporto affettivo tra i coniugi si era andato Per_2 deteriorando a causa di incompatibilità caratteriale ed incomprensioni e che i frequenti litigi, determinati dal carattere possessivo e geloso del marito, spesso sfociavano in vere e proprie aggressioni fisiche e verbali nei suoi confronti.
Rappresentava, inoltre, che, a seguito della decisione, da entrambi adottata, di interrompere la convivenza, il aveva cominciato a porre in essere una serie di condotte vessatorie nei suoi CP_1 confronti e che, temendo per la propria incolumità, ella si era determinata a denunciarlo. Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
che fosse disposto l'affidamento esclusivo delle minori a sé e regolamentati i tempi di permanenza con il padre;
che le fosse assegnata la casa coniugale;
infine, che fosse posto a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle un contributo mensile per il mantenimento della prole pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed un contributo per il suo mantenimento di importo non inferiore ad € 500,00 mensili.
Con comparsa depositata in data 24.10.2020 si costitutiva in giudizio il aderendo alla CP_1 richiesta di separazione, ma contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla moglie circa i motivi della crisi coniugale ed affermando di non aver mai posto in essere gli asseriti maltrattamenti denunciati dalla coniuge. Concludeva chiedendo che fosse pronunciata la separazione giudiziale con addebito a carico della ricorrente, per violazione del dovere di fedeltà; che fosse disposto l'affidamento condiviso delle minori, con collocazione presso la madre, e che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla un contributo mensile per il mantenimento delle Pt_1 figlie di € 200,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente di sezione delegato dal Presidente del Tribunale, sussistendo un contrasto tra le parti in ordine all'affidamento delle figlie, incaricava i servizi sociali di Messina di verificare le condizioni di vita delle minori, con particolare riferimento ai rapporti con le due figure genitoriali, ed il competente consultorio familiare al fine di verificare la capacità genitoriale delle parti.
Successivamente, tenuto conto degli esiti delle indagini socio ambientali svolte, il Presidente dava con ordinanza gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole. In particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava le figlie e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocazione presso la madre, e regolamentava i tempi di permanenza con il padre;
assegnava la casa coniugale alla ed ordinava al di Pt_1 CP_1 corrisponderle un assegno provvisorio mensile di € 400,00 per contributo al mantenimento delle figlie (in ragione di € 200,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. Richiedeva, altresì, al Consultorio Familiare di Valdina di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità, allo scopo di agevolare i genitori nella elaborazione di un progetto educativo condiviso nell'interesse delle figlie e di supportare le minori nella costituzione di una più solida relazione affettiva con il padre. Dava, infine, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice istruttore.
A seguito di istanza congiunta depositata dai procuratori delle parti, il Giudice Istruttore, con decreto del 20/07/2021, disponeva, ad integrazione della ordinanza emessa in data 1.3.2021, la presa in carico delle minori da parte della al fine di verificare se il conflitto genitoriale in Pt_2 essere avesse determinato un disagio in capo alle stesse e per predisporre gli eventuali necessari interventi.
Successivamente, all'esito del sub procedimento di modifica del provvedimento presidenziale, con ordinanza del 13/12/2021, il Giudice rideterminava in € 350,00 il contributo a carico del in CP_1 favore delle figlie minori e, preso atto del fatto che il resistente non aveva corrisposto nella sua interezza e con puntualità l'assegno dovuto alla moglie, ordinava all'INPS di versare direttamente alla la somma stabilita per il mantenimento della prole. Pt_1
All'udienza del 13.12.2021, entrambe le parti depositavano note di trattazione scritta nelle quali chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 6° comma c.p.c..
Concessi i chiesti termini, dopo l'espletamento delle prove ammesse, con decreto del 29/03/2023, sussistendo ancora contrasto tra le parti in ordine al regime dell'affido delle figlie, il Giudice fissava udienza per procedere all'ascolto delle minori.
Successivamente, con note congiunte del 26 maggio 2023, le parti chiedevano venisse disposta ctu psichiatrica sulla persona del al fine di verificare se lo stesso fosse portatore di patologie CP_1 che potessero mettere a rischio le figlie, ed il Giudice, nominato il ctu, rinviava per la prosecuzione del giudizio, alla udienza del 6.11.2023.
Infine, all'udienza dell'1.7.2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Orbene, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.. Inoltre, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia da parte ricorrente che da parte resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si deve premettere che la Pt_1 nel corso del giudizio, ha sempre sostenuto che le ragioni del fallimento del rapporto coniugale fossero da ricercarsi nei comportamenti violenti tenuti dal marito nei suoi confronti, nel “continuo controllo” a cui la stessa era quotidianamente sottoposta e nella immotivata gelosia del coniuge, convinto che la moglie intrattenesse relazioni extraconiugali con altri uomini. La ricorrente ha, altresì, riferito che i ripetuti maltrattamenti, sia fisici che psicologici, si verificavano anche alla presenza delle figlie.
Risulta dalla documentazione depositata, che nel giugno 2020, la stante il perdurare delle Pt_1 predette condotte, ha sporto denuncia, temendo per la propria incolumità e per quella delle minori.
Sul punto occorre premettere che la condotta di un coniuge che si traduce in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge ed in forme di persecuzione morale costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione.
Ha affermato in proposito la Suprema Corte che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse (Cass. ordinanza n. 31351/2022).
Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Peraltro, in caso di violenze fisiche resta altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017). Il comportamento violento di un coniuge nei confronti dell'altro è considerato del tutto inaccettabile nella relazione coniugale e la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.
Orbene, nella fattispecie in esame la moglie ha accusato il marito di avere violato ripetutamente il dovere di assistenza morale e materiale, alimentando un clima di esasperazione e paura, tenendo un comportamento dispotico e violento, cui hanno assistito anche le figlie minori.
Gli elementi di conoscenza relativi ai fatti denunciati dalla sono costituiti dalla sentenza Pt_1 penale n. 1018/2021, emessa dalla prima sezione penale del Tribunale di Messina, del 20 maggio
2021, con la quale il è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui CP_1 all'art. 572 commi 1 e 2 c.p., nella quale si dà atto della reiterazione nel tempo della condotta volontariamente lesiva e degradante, sia fisicamente che moralmente, perpetrata dall'imputato nei confronti della moglie, anche alla presenza delle minori, la quale ha determinato nella stessa uno stato di prostrazione a causa delle continue minacce, ingiurie e lesioni subite.
Con sentenza del 13 aprile 2022, la seconda sezione penale della Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso al il beneficio della sospensione CP_1 condizionale della pena, subordinata al trasferimento della residenza ed effettiva dimora in luogo diverso dalla provincia di Messina ed alla partecipazione a specifico percorso di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione ed assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il detto reato.
In ordine al rilievo probatorio di tali documenti, si deve evidenziare che la prova dell'addebito della separazione non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale, ma, a tal fine, ben possono essere utilizzate le risultanze documentali, quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale, ove il coniuge è stato condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p., dalla quale emerge una condotta tenuta dallo stesso marito prevaricatoria, ossessiva, offensiva ed infine violenta a carico della moglie. In ogni caso, la teste , cugina della ha confermato quanto sostenuto dalla Tes_1 Pt_1 ricorrente, ovvero che il era solito porre in essere condotte vessatorie ed aggressive nei CP_1 confronti della moglie, alle quali la predetta teste aveva personalmente assistito, ed ha precisato che il marito si mostrava particolarmente violento quando la coppia usciva con gli amici.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, al resistente va, pertanto, addebitato il fallimento dell'unione matrimoniale, risultando tali comportamenti caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla separazione richiesta dalla moglie.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda formulata da parte ricorrente di addebito della separazione a
CP_1
Occorre, invece, rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente non avendo lo stesso fornito alcuna prova della violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente, fatto allegato da parte resistente nella originaria comparsa di costituzione come generatore dell'addebito.
Invero, non solo nessun teste ha confermato detta circostanza ma il teste , marito Testimone_2 della madre del ha dichiarato espressamente di non avere mai visto la CP_1 Pt_1 accompagnarsi con altri uomini.
Per quanto attiene al regime di affidamento delle figlie minori e si ritiene opportuno Per_1 Per_2 disporre l'affido esclusivo alla madre nelle forme dell'affido “super esclusivo”, ovvero attribuendo alla stessa il potere di assumere da sola, nell'interesse delle minori, anche le decisioni di maggiore importanza.
L'affido c.d. “super esclusivo” è una forma di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma III c.c.. Invero, nel modello di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, il regime di affidamento esclusivo lascia, comunque, in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme a quello affidatario, le decisioni di maggior interesse per i figli.
L'art. 337 quater, tuttavia, stabilisce che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti per la prole, possa trovare una deroga giudiziale, atteso che la norma prevede espressamente la possibilità di stabilire diversamente. Qualora si acceda a detta deroga, pertanto, si permette al genitore affidatario “rafforzato” di adottare tutte le decisioni inerenti i minori, senza la consultazione, né, tantomeno, il consenso, dell'altro genitore.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto, sin dal ricorso introduttivo, l'affido esclusivo delle minori a causa dell'elevata conflittualità caratterizzante il rapporto con il coniuge e per i comportamenti gravemente disfunzionali tenuti dallo stesso anche nei confronti delle figlie.
Quanto sostenuto dalla ricorrente ha trovato conferma nella relazione della c.t.u., Dott.ssa Per_3 nella quale si dà atto del carente ruolo genitoriale del sia per quanto riguarda l'aspetto CP_1 educativo che di cura delle minori, probabilmente anche a causa della patologia (“Disturbo antisociale di personalità”) da cui lo stesso risulta affetto.
Peraltro, le stesse minori, e in sede di audizione, hanno confermato l'esistenza di un Per_1 Per_2 altalenante rapporto con il padre (la minore riferisce che il padre “se ne frega”; Per_1 Per_2 aggiunge “non è che se ne frega ma è che vive nel suo mondo”), caratterizzato da una assoluta mancanza di interesse riguardo alle vicende riguardanti la vita delle figlie e soprattutto il loro stato di salute (entrambe soffrono di crisi epilettiche).
Invero, il resistente appare non interessato a condividere con la la responsabilità della Pt_1 crescita delle minori né a provvedere alle loro esigenze, come dimostra, fra l'altro, la circostanza che sia stato concesso, nel corso del giudizio, il provvedimento di pagamento diretto del contributo in favore delle figlie (ordinanza del 13/12/2021), non avendo il provveduto al versamento CP_1 del detto contributo disposto in fase presidenziale.
L'affidamento condiviso presuppone, peraltro, un necessario dialogo da parte dei genitori da svolgersi nell'interesse dei figli minori, che appare allo stato del tutto assente.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, per i motivi sino ad ora esposti, deve disporsi l'affido esclusivo delle figlie e alla madre e che tale istituto sia regolato nelle forme dell'affido c.d. Per_1 Per_2
“super esclusivo”, che, seppur non priva il genitore della titolarità della responsabilità genitoriale, consente all'altro, come già evidenziato, di assumere le decisioni in ordine alle questioni di maggiore importanza per la prole anche in difetto della partecipazione del padre.
Quanto ai tempi di permanenza, deve essere revocata la statuizione emessa in fase presidenziale, stante la mancanza di un rapporto costante tra il padre e le figlie ( riferisce: “le cose stanno Per_2 in questo modo: mio padre da me si fa sentire, mentre a mia sorella non la chiama completamente”; entrambe le minori hanno, altresì, dichiarato di non aver piacere ad incontrare il padre a causa della costante presenza della sua compagna, con la quale non hanno un buon rapporto).
Appare, pertanto, opportuno che siano le figlie, anche considerata la età ormai raggiunta, ove se ne presenti la occasione, a valutare con che modalità incontrare il CP_1
Occorre, poi, revocare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, disposta con ordinanza presidenziale del 1° marzo 2021, avendo la dato atto, con memoria del 28 novembre 2022, Pt_1 di avere lasciato detta abitazione e di aver preso in affitto altro immobile.
Quanto al mantenimento delle figlie e appare congrua la misura dell'assegno già Per_1 Per_2 fissata con ordinanza del 13/12/2021, pari ad € 350,00 che il dovrà corrispondere alla CP_1 ricorrente in favore delle minori, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Non osta al riconoscimento di detto obbligo in capo allo stesso lo stato di disoccupazione, dovendosi valutare – in relazione al contributo per i figli – non solo i guadagni ma anche la capacità lavorativa del soggetto.
Deve evidenziarsi che lo stesso, in sede presidenziale, ha dichiarato di avere svolto la attività di operatore ecologico e di avervi rinunziato d'accordo con la moglie e che, conseguentemente, lo stesso percepisce una indennità di disoccupazione di € 1000,00. Lo stesso, in quella sede, aveva anche dichiarato di essere in procinto di stipulare un mutuo per l'acquisto della casa coniugale con rata mensile di € 550,00 mensile, seppur non vi è prova che lo stesso abbia poi contratto detto mutuo. Il ha altresì dichiarato di avere svolto la attività di panettiere. CP_1
Tale capacità lavorativa specifica consente di ritenere congrua la misura del contributo da riconoscersi in favore delle figlie.
Entrambi i coniugi dovranno, poi, provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili in misura pari al 50%.
Occorre, invece, rigettare la domanda della ricorrente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento, atteso lo stato di disoccupazione del ed il fatto che non CP_1 vi è prova che egli abbia reperito una nuova occupazione.
Nulla può disporsi in ordine alla domanda avanzata dalla ricorrente di porre a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al pagamento del canone di locazione dell'immobile, tenuto conto che deve darsi atto che il già partecipa alle spese di stabile organizzazione domestica corrispondendo CP_1 alla il contributo per le figlie e che nessun assegno di mantenimento in favore della stessa Pt_1 può essere riconosciuto, per i motivi suesposti, assegno che in parte avrebbe avuto detta destinazione.
Le spese del giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di e, liquidate com in dispositivo anche in relazione al sub procedimento, CP_1 stante la ammissione della al patrocinio a spese dello Stato deve disporsi la distrazione Pt_1 delle stesse in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3279/2020 R.G., così provvede:
1. Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. Dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
3. Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente;
4. Dispone l'affido esclusivo delle figlie e alla madre, con facoltà per la stessa Per_1 Per_2 di assumere nell'interesse delle minori anche le decisioni di maggiore importanza;
5. Revoca la statuizione di cui all'ordinanza presidenziale del 1° marzo 2021 con riguardo la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre;
6. Revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
7. Ordina al di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 350,00 per CP_1 contributo al mantenimento delle figlie, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
8. Rigetta la domanda della volta ad ottenere la corresponsione di un assegno per il Pt_1 proprio mantenimento;
9. Condanna al pagamento dei compensi del giudizio da liquidarsi nella CP_1 complessiva somma di € 9972,00 oltre spese generali iva e cpa da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 tu in materia di spese di giustizia ed oltre le spese prenotate a debito;
10. Pone le spese di ctu in via definitiva a carico di parte resistente;
11. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venetico di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina lì 29.11.2024
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Viviana Cusolito) (Dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice rel,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3279/2020 R.G., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.7.2024 e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. ARENA ANTONIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. COSTA EUGENIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
I procuratori precisano come da note di trattazione scritta in sostituzione della presenza in udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria in data 25.08.2020, Parte_1 chiedeva la separazione giudiziale dal coniuge , con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio concordatario il 29 settembre 2007 in Venetico (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Venetico, anno 2007, atto 2, parte II, serie A).
La ricorrente premetteva che dall'unione erano nate due figlie: nata a [...] il 25 gennaio Per_1
2007, e nata a [...] il [...]; che il rapporto affettivo tra i coniugi si era andato Per_2 deteriorando a causa di incompatibilità caratteriale ed incomprensioni e che i frequenti litigi, determinati dal carattere possessivo e geloso del marito, spesso sfociavano in vere e proprie aggressioni fisiche e verbali nei suoi confronti.
Rappresentava, inoltre, che, a seguito della decisione, da entrambi adottata, di interrompere la convivenza, il aveva cominciato a porre in essere una serie di condotte vessatorie nei suoi CP_1 confronti e che, temendo per la propria incolumità, ella si era determinata a denunciarlo. Chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
che fosse disposto l'affidamento esclusivo delle minori a sé e regolamentati i tempi di permanenza con il padre;
che le fosse assegnata la casa coniugale;
infine, che fosse posto a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle un contributo mensile per il mantenimento della prole pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed un contributo per il suo mantenimento di importo non inferiore ad € 500,00 mensili.
Con comparsa depositata in data 24.10.2020 si costitutiva in giudizio il aderendo alla CP_1 richiesta di separazione, ma contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla moglie circa i motivi della crisi coniugale ed affermando di non aver mai posto in essere gli asseriti maltrattamenti denunciati dalla coniuge. Concludeva chiedendo che fosse pronunciata la separazione giudiziale con addebito a carico della ricorrente, per violazione del dovere di fedeltà; che fosse disposto l'affidamento condiviso delle minori, con collocazione presso la madre, e che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla un contributo mensile per il mantenimento delle Pt_1 figlie di € 200,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente di sezione delegato dal Presidente del Tribunale, sussistendo un contrasto tra le parti in ordine all'affidamento delle figlie, incaricava i servizi sociali di Messina di verificare le condizioni di vita delle minori, con particolare riferimento ai rapporti con le due figure genitoriali, ed il competente consultorio familiare al fine di verificare la capacità genitoriale delle parti.
Successivamente, tenuto conto degli esiti delle indagini socio ambientali svolte, il Presidente dava con ordinanza gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole. In particolare, autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava le figlie e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocazione presso la madre, e regolamentava i tempi di permanenza con il padre;
assegnava la casa coniugale alla ed ordinava al di Pt_1 CP_1 corrisponderle un assegno provvisorio mensile di € 400,00 per contributo al mantenimento delle figlie (in ragione di € 200,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie. Richiedeva, altresì, al Consultorio Familiare di Valdina di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità, allo scopo di agevolare i genitori nella elaborazione di un progetto educativo condiviso nell'interesse delle figlie e di supportare le minori nella costituzione di una più solida relazione affettiva con il padre. Dava, infine, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice istruttore.
A seguito di istanza congiunta depositata dai procuratori delle parti, il Giudice Istruttore, con decreto del 20/07/2021, disponeva, ad integrazione della ordinanza emessa in data 1.3.2021, la presa in carico delle minori da parte della al fine di verificare se il conflitto genitoriale in Pt_2 essere avesse determinato un disagio in capo alle stesse e per predisporre gli eventuali necessari interventi.
Successivamente, all'esito del sub procedimento di modifica del provvedimento presidenziale, con ordinanza del 13/12/2021, il Giudice rideterminava in € 350,00 il contributo a carico del in CP_1 favore delle figlie minori e, preso atto del fatto che il resistente non aveva corrisposto nella sua interezza e con puntualità l'assegno dovuto alla moglie, ordinava all'INPS di versare direttamente alla la somma stabilita per il mantenimento della prole. Pt_1
All'udienza del 13.12.2021, entrambe le parti depositavano note di trattazione scritta nelle quali chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 6° comma c.p.c..
Concessi i chiesti termini, dopo l'espletamento delle prove ammesse, con decreto del 29/03/2023, sussistendo ancora contrasto tra le parti in ordine al regime dell'affido delle figlie, il Giudice fissava udienza per procedere all'ascolto delle minori.
Successivamente, con note congiunte del 26 maggio 2023, le parti chiedevano venisse disposta ctu psichiatrica sulla persona del al fine di verificare se lo stesso fosse portatore di patologie CP_1 che potessero mettere a rischio le figlie, ed il Giudice, nominato il ctu, rinviava per la prosecuzione del giudizio, alla udienza del 6.11.2023.
Infine, all'udienza dell'1.7.2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Orbene, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.. Inoltre, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia da parte ricorrente che da parte resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si deve premettere che la Pt_1 nel corso del giudizio, ha sempre sostenuto che le ragioni del fallimento del rapporto coniugale fossero da ricercarsi nei comportamenti violenti tenuti dal marito nei suoi confronti, nel “continuo controllo” a cui la stessa era quotidianamente sottoposta e nella immotivata gelosia del coniuge, convinto che la moglie intrattenesse relazioni extraconiugali con altri uomini. La ricorrente ha, altresì, riferito che i ripetuti maltrattamenti, sia fisici che psicologici, si verificavano anche alla presenza delle figlie.
Risulta dalla documentazione depositata, che nel giugno 2020, la stante il perdurare delle Pt_1 predette condotte, ha sporto denuncia, temendo per la propria incolumità e per quella delle minori.
Sul punto occorre premettere che la condotta di un coniuge che si traduce in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge ed in forme di persecuzione morale costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione.
Ha affermato in proposito la Suprema Corte che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse (Cass. ordinanza n. 31351/2022).
Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Peraltro, in caso di violenze fisiche resta altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017). Il comportamento violento di un coniuge nei confronti dell'altro è considerato del tutto inaccettabile nella relazione coniugale e la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.
Orbene, nella fattispecie in esame la moglie ha accusato il marito di avere violato ripetutamente il dovere di assistenza morale e materiale, alimentando un clima di esasperazione e paura, tenendo un comportamento dispotico e violento, cui hanno assistito anche le figlie minori.
Gli elementi di conoscenza relativi ai fatti denunciati dalla sono costituiti dalla sentenza Pt_1 penale n. 1018/2021, emessa dalla prima sezione penale del Tribunale di Messina, del 20 maggio
2021, con la quale il è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui CP_1 all'art. 572 commi 1 e 2 c.p., nella quale si dà atto della reiterazione nel tempo della condotta volontariamente lesiva e degradante, sia fisicamente che moralmente, perpetrata dall'imputato nei confronti della moglie, anche alla presenza delle minori, la quale ha determinato nella stessa uno stato di prostrazione a causa delle continue minacce, ingiurie e lesioni subite.
Con sentenza del 13 aprile 2022, la seconda sezione penale della Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso al il beneficio della sospensione CP_1 condizionale della pena, subordinata al trasferimento della residenza ed effettiva dimora in luogo diverso dalla provincia di Messina ed alla partecipazione a specifico percorso di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione ed assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il detto reato.
In ordine al rilievo probatorio di tali documenti, si deve evidenziare che la prova dell'addebito della separazione non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale, ma, a tal fine, ben possono essere utilizzate le risultanze documentali, quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale, ove il coniuge è stato condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p., dalla quale emerge una condotta tenuta dallo stesso marito prevaricatoria, ossessiva, offensiva ed infine violenta a carico della moglie. In ogni caso, la teste , cugina della ha confermato quanto sostenuto dalla Tes_1 Pt_1 ricorrente, ovvero che il era solito porre in essere condotte vessatorie ed aggressive nei CP_1 confronti della moglie, alle quali la predetta teste aveva personalmente assistito, ed ha precisato che il marito si mostrava particolarmente violento quando la coppia usciva con gli amici.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, al resistente va, pertanto, addebitato il fallimento dell'unione matrimoniale, risultando tali comportamenti caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla separazione richiesta dalla moglie.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda formulata da parte ricorrente di addebito della separazione a
CP_1
Occorre, invece, rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente non avendo lo stesso fornito alcuna prova della violazione del dovere di fedeltà da parte della ricorrente, fatto allegato da parte resistente nella originaria comparsa di costituzione come generatore dell'addebito.
Invero, non solo nessun teste ha confermato detta circostanza ma il teste , marito Testimone_2 della madre del ha dichiarato espressamente di non avere mai visto la CP_1 Pt_1 accompagnarsi con altri uomini.
Per quanto attiene al regime di affidamento delle figlie minori e si ritiene opportuno Per_1 Per_2 disporre l'affido esclusivo alla madre nelle forme dell'affido “super esclusivo”, ovvero attribuendo alla stessa il potere di assumere da sola, nell'interesse delle minori, anche le decisioni di maggiore importanza.
L'affido c.d. “super esclusivo” è una forma di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma III c.c.. Invero, nel modello di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, il regime di affidamento esclusivo lascia, comunque, in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme a quello affidatario, le decisioni di maggior interesse per i figli.
L'art. 337 quater, tuttavia, stabilisce che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti per la prole, possa trovare una deroga giudiziale, atteso che la norma prevede espressamente la possibilità di stabilire diversamente. Qualora si acceda a detta deroga, pertanto, si permette al genitore affidatario “rafforzato” di adottare tutte le decisioni inerenti i minori, senza la consultazione, né, tantomeno, il consenso, dell'altro genitore.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto, sin dal ricorso introduttivo, l'affido esclusivo delle minori a causa dell'elevata conflittualità caratterizzante il rapporto con il coniuge e per i comportamenti gravemente disfunzionali tenuti dallo stesso anche nei confronti delle figlie.
Quanto sostenuto dalla ricorrente ha trovato conferma nella relazione della c.t.u., Dott.ssa Per_3 nella quale si dà atto del carente ruolo genitoriale del sia per quanto riguarda l'aspetto CP_1 educativo che di cura delle minori, probabilmente anche a causa della patologia (“Disturbo antisociale di personalità”) da cui lo stesso risulta affetto.
Peraltro, le stesse minori, e in sede di audizione, hanno confermato l'esistenza di un Per_1 Per_2 altalenante rapporto con il padre (la minore riferisce che il padre “se ne frega”; Per_1 Per_2 aggiunge “non è che se ne frega ma è che vive nel suo mondo”), caratterizzato da una assoluta mancanza di interesse riguardo alle vicende riguardanti la vita delle figlie e soprattutto il loro stato di salute (entrambe soffrono di crisi epilettiche).
Invero, il resistente appare non interessato a condividere con la la responsabilità della Pt_1 crescita delle minori né a provvedere alle loro esigenze, come dimostra, fra l'altro, la circostanza che sia stato concesso, nel corso del giudizio, il provvedimento di pagamento diretto del contributo in favore delle figlie (ordinanza del 13/12/2021), non avendo il provveduto al versamento CP_1 del detto contributo disposto in fase presidenziale.
L'affidamento condiviso presuppone, peraltro, un necessario dialogo da parte dei genitori da svolgersi nell'interesse dei figli minori, che appare allo stato del tutto assente.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, per i motivi sino ad ora esposti, deve disporsi l'affido esclusivo delle figlie e alla madre e che tale istituto sia regolato nelle forme dell'affido c.d. Per_1 Per_2
“super esclusivo”, che, seppur non priva il genitore della titolarità della responsabilità genitoriale, consente all'altro, come già evidenziato, di assumere le decisioni in ordine alle questioni di maggiore importanza per la prole anche in difetto della partecipazione del padre.
Quanto ai tempi di permanenza, deve essere revocata la statuizione emessa in fase presidenziale, stante la mancanza di un rapporto costante tra il padre e le figlie ( riferisce: “le cose stanno Per_2 in questo modo: mio padre da me si fa sentire, mentre a mia sorella non la chiama completamente”; entrambe le minori hanno, altresì, dichiarato di non aver piacere ad incontrare il padre a causa della costante presenza della sua compagna, con la quale non hanno un buon rapporto).
Appare, pertanto, opportuno che siano le figlie, anche considerata la età ormai raggiunta, ove se ne presenti la occasione, a valutare con che modalità incontrare il CP_1
Occorre, poi, revocare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, disposta con ordinanza presidenziale del 1° marzo 2021, avendo la dato atto, con memoria del 28 novembre 2022, Pt_1 di avere lasciato detta abitazione e di aver preso in affitto altro immobile.
Quanto al mantenimento delle figlie e appare congrua la misura dell'assegno già Per_1 Per_2 fissata con ordinanza del 13/12/2021, pari ad € 350,00 che il dovrà corrispondere alla CP_1 ricorrente in favore delle minori, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Non osta al riconoscimento di detto obbligo in capo allo stesso lo stato di disoccupazione, dovendosi valutare – in relazione al contributo per i figli – non solo i guadagni ma anche la capacità lavorativa del soggetto.
Deve evidenziarsi che lo stesso, in sede presidenziale, ha dichiarato di avere svolto la attività di operatore ecologico e di avervi rinunziato d'accordo con la moglie e che, conseguentemente, lo stesso percepisce una indennità di disoccupazione di € 1000,00. Lo stesso, in quella sede, aveva anche dichiarato di essere in procinto di stipulare un mutuo per l'acquisto della casa coniugale con rata mensile di € 550,00 mensile, seppur non vi è prova che lo stesso abbia poi contratto detto mutuo. Il ha altresì dichiarato di avere svolto la attività di panettiere. CP_1
Tale capacità lavorativa specifica consente di ritenere congrua la misura del contributo da riconoscersi in favore delle figlie.
Entrambi i coniugi dovranno, poi, provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili in misura pari al 50%.
Occorre, invece, rigettare la domanda della ricorrente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento, atteso lo stato di disoccupazione del ed il fatto che non CP_1 vi è prova che egli abbia reperito una nuova occupazione.
Nulla può disporsi in ordine alla domanda avanzata dalla ricorrente di porre a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al pagamento del canone di locazione dell'immobile, tenuto conto che deve darsi atto che il già partecipa alle spese di stabile organizzazione domestica corrispondendo CP_1 alla il contributo per le figlie e che nessun assegno di mantenimento in favore della stessa Pt_1 può essere riconosciuto, per i motivi suesposti, assegno che in parte avrebbe avuto detta destinazione.
Le spese del giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di e, liquidate com in dispositivo anche in relazione al sub procedimento, CP_1 stante la ammissione della al patrocinio a spese dello Stato deve disporsi la distrazione Pt_1 delle stesse in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3279/2020 R.G., così provvede:
1. Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. Dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
3. Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente;
4. Dispone l'affido esclusivo delle figlie e alla madre, con facoltà per la stessa Per_1 Per_2 di assumere nell'interesse delle minori anche le decisioni di maggiore importanza;
5. Revoca la statuizione di cui all'ordinanza presidenziale del 1° marzo 2021 con riguardo la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre;
6. Revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
7. Ordina al di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 350,00 per CP_1 contributo al mantenimento delle figlie, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
8. Rigetta la domanda della volta ad ottenere la corresponsione di un assegno per il Pt_1 proprio mantenimento;
9. Condanna al pagamento dei compensi del giudizio da liquidarsi nella CP_1 complessiva somma di € 9972,00 oltre spese generali iva e cpa da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 tu in materia di spese di giustizia ed oltre le spese prenotate a debito;
10. Pone le spese di ctu in via definitiva a carico di parte resistente;
11. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venetico di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina lì 29.11.2024
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Viviana Cusolito) (Dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.