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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1178/2024 promossa da:
parte appellante:
, , in persona del Sindaco, con gli avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e Federico Trento, dell'Avvocatura civica di e con l'avv.dom. Paola La Guardia di Bolzano, giusta procura depositata;
Pt_1
contro
parte appellata:
1) , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. dom. Vincenzo De Nisco di Roma, giusta procura depositata, CP_2
2) Controparte_3
( –
[...] P.IVA_3
Controparte_4
( , con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento;
P.IVA_4
pagina 1 di 6 e nei confronti di:
, e Controparte_5 P.IVA_5
, Controparte_6 P.IVA_6
, Controparte_7 P.IVA_7
, Controparte_8 P.IVA_8
, ; Controparte_9 P.IVA_9
In punto: appello avverso la sentenza n. 350/2023 del Giudice di Pace di Bolzano;
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
cfr. note depositate il 09.12.2024;
del procuratore di parte appellata CP_1
cfr. comparsa di costituzione;
del procuratore del : Controparte_3
cfr. note depositate il 29.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 350/2023, pubblicata in data 19.10.2023, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione alla cartella di pagamento n. 02120210000626982000, proposta dalla soc.
annullandola, per i ruoli ai capi da 1 a 177, relativi a sanzioni Controparte_1
amministrative per violazione al codice della strada, iscritti dagli enti convenuti, ed ha compensato le spese di lite.
2. Con atto di citazione in appello del 05.04.2024 il ha interposto appello Parte_1
contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. in iudicando. Violazione di legge, falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. CP_10
Riproposizione, ex art. 346 c.p.c., dell'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata tempestiva impugnazione dei verbali sottesi alla cartella opposta.
pagina 2 di 6 2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, CP_10
contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione.
3. Nel giudizio di appello si è costituita la soc. , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Si è costituito anche il , per la e per la Controparte_3 Controparte_4 [...]
, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in relazione Controparte_11
alle posizioni di tali enti, con compensazione delle spese.
Gli altri enti sono rimasti contumaci in questo grado.
4. Decisione
4.1. Non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che i motivi di appello formulati dal consentono di individuare sia il capo della sentenza impugnato, sia le Pt_1 Parte_1
doglianze avanzate avverso tale provvedimento, corredate degli idonei riferimenti alle dedotte violazioni di legge. Il primo motivo d'appello, in particolare, s'appunta contro quel capo di sentenza che non ha adeguatamente motivato sull'eccezione di inammissibilità formulata già in primo grado.
4.2. Il già nella memoria di costituzione depositata in primo grado ha Parte_1
invero eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in ragione della mancata tempestiva impugnazione dei verbali prodromici;
ha dedotto, in particolare, che tali verbali sono divenuti titoli esecutivi ex art. 203 c.d.s., individuando il noleggiatore quale obbligato in solido.
Nella sentenza appellata ci si limita a richiamare la distinzione tra l'impugnazione ex art. 615
c.p.c., che consente di opporsi all'esecuzione quando si contesti il diritto a procedervi;
e la procedura ex l. 689/1981, ammissibile qualora sia mancata la notificazione del verbale di accertamento, al fine di consentire di recuperare il mezzo di tutela.
L'ente ha riproposto la doglianza, ed il motivo risulta fondato, dandosi continuità all'orientamento che si è formato all'interno della Prima Sezione civile.
pagina 3 di 6 La condivisa sentenza n. 72 del 23.02.2024 ha affermato quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di
cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo
delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità
argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156,
come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod.
proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della
società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della
pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi
valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di
legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza
conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di
contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai
sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle
forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale
di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo
del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa
notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il
completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a
base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
pagina 4 di 6 Il difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 96 c.d.s., dedotto dalla soc. Avis in primo grado, è pertanto inammissibile, non essendo stato tempestivamente fatto valere mediante impugnazione al Giudice di pace.
Va da sé che la mera comunicazione dei dati dei locatari, effettuata dal noleggiatore, non può
determinare l'inefficacia dei verbali (cfr. sentenza Cass. sopra citata).
4.3. L'accoglimento del motivo di appello comporta l'assorbimento dell'altro.
5. Quanto alle posizioni delle due Prefetture, costituite correttamente quali
[...]
(così sanando il vizio conseguente alla notifica direttamente alle Prefetture), deve CP_3
accogliersi la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, incombente cui può
procedersi d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., sent. 271/2006).
Già nella nota difensiva della si era infatti dato atto che il Controparte_3
27.04.2022 si era provveduto al discarico telematico delle somme iscritte a ruolo nella cartella esattoriale impugnata (cfr. doc. 5). Anche la ha provveduto al discarico Controparte_4
(doc. 6). In tal modo è venuta meno la ragione del contendere.
6. In parziale riforma della sentenza impugnata (stante l'acquiescenza delle parti non costituite in appello rispetto alle statuizioni di primo grado), va rigettata l'opposizione di in CP_1
relazione agli importi dovuti al La cartella di pagamento opposta va Parte_1
confermata, in relazione agli importi dovuti al Va inoltre dichiarata la Parte_1
cessazione della materia del contendere, quanto alle posizioni delle due Prefetture.
7. Tenuto conto della contrastante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 350/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e per l'effetto, Parte_1
pagina 5 di 6 2) rigetta l'opposizione della soc. in relazione agli importi dovuti al Controparte_1
Parte_1
3) dichiara la cessazione della materia del contendere, in relazione alle posizioni di
[...]
e di;
Controparte_11 Controparte_4
4) conferma di conseguenza la cartella di pagamento opposta n. 02120210000626982000,
solamente in relazione agli importi dovuti al Parte_1
5) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 10/03/2025
la Giudice
Elena Covi
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