Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al numero 179 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni, via G. Ferraris n.1 presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Marini che, anche disgiuntamente dall'Avv.to Antonio Cannoletta, lo rappresenta e difende come da procura rilasciata in atti RICORRENTE CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, via Bramante n.11/45 presso la locale Agenzia dell' medesimo, rappresentato e difeso CP_2 dagli Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani, in virtù di procura alle liti a rogito Notaio di Fiumicino del 22.03.2024 rep.n.37875 Persona_1
RESISTENTE OGGETTO: riliquidazione pensione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, premesso di essere CP_ titolare di pensione di anzianità erogata dall' di Terni, categoria VO n. 001- 800010049991, a decorrere dal 1.2.2022 per un importo di € 2.936,64 ha allegato: - di aver registrato in estratto conto le seguenti settimane di contribuzione figurativa per malattia ad integrazione (cod.319), malattia a retribuzione piena (cod.310) e donazione sangue (cod.389): anno 1997 n. 4 settimane di malattia di cui n.2 ad integrazione, anno 1998 n. 1 settimana di donazione sangue ad integrazione, anno 2000 n. 1 settimana di donazione sangue ad integrazione, anno 2001 n. 1 settimana di donazione sangue ad integrazione, anno 2002 n. 1 settimana di donazione sangue ad integrazione,
- che l'errore in cui era incorso sarebbe stato quello di escludere dalla CP_1 base di calcolo della retribuzione media settimanale tutte le retribuzioni extramensili (13° e 14° mensilità ed eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, somme corrisposte per ferie e festività non godute, straordinario), generalmente erogate con la 13° mensilità, contrariamente a quanto stabilito in linea di principio dalla Corte di legittimità (cfr. ex multis, sentenze n 17502/2009, n.157/2007, 16313/2004) secondo cui “ … ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi della Legge n.155 del 1981, art.8, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengono la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla l.n.153 del 1969 art.12 (modificata dal D.Lgs. n.314 del 1997) più ampia rispetto a quella civilistica …”; - che, pertanto, non era corretto il criterio adottato dall'Istituto di scomputo dalla retribuzione media settimanale, relativa ai periodi di malattia ad integrazione e donazione sangue delle retribuzioni extramensili, computando una retribuzione figurativa inferiore al dovuto, con conseguente riduzione del trattamento pensionistico;
- che la differenza mensile sul trattamento pensionistico a seguito del corretto calcolo della contribuzione figurativa per malattia ammonta ad € 18,94 mensili, come da conteggio allegato. (cfr. all.ti nn.9 - 10 al ricorso). Ha concluso, pertanto, chiedendo all'intestato Tribunale: - di accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia e donazione sangue;
- di dichiarare che l' , in sede di valorizzazione CP_1 degli eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia e donazione sangue non ha computato l'intero imponibile previdenziale ex art.12 L.n.53/1969 avendo escluso le cd. altre competenze;
- per l'effetto condannare l' alla CP_1 riliquidazione del trattamento pensionistico, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia e donazione sangue, con conseguente corresponsione delle differenze di rateo mensile pari ad € 18,94 ed al pagamento delle somme differenziali dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 525,17, nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Si è costituito l'Ente resistente, eccependo in via preliminare l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso nonché la decadenza ex art.47 D.P.R. n.639/1970 come modificato dall'art.38, comma 1°, lett. d) del D.L. del 6.07.2011 n.98 convertito in Legge n.111/2011 e l'intervenuta prescrizione del diritto all'accredito contributivo ovvero dei ratei e, nel merito, ribadendo la piena correttezza della propria determinazione, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Quindi, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni indicate nelle note scritte la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e successive modifiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.
1. Improponibilità e improcedibilità della domanda.
L' ha eccepito in prima battuta l'improponibilità e l'improcedibilità CP_1 della domanda non preceduta da domanda amministrativa e ricorso al Comitato
. CP_1 Le eccezioni non colgono nel segno alla luce della documentazione versata in atti che attesta la presentazione di domanda amministrativa finalizzata alla riliquidazione del trattamento pensionistico già in godimento, datata 25.06.2024 (inclusione retribuzioni ridotte più favorevoli e ricalcolo malattia e donazione sangue art.8 Legge n.155/1981 includendo le altre competenze) respinta con lettera del 31.01.2025 e successivo ricorso al Comitato Provinciale in data 18.02.2025, rimasto privo di esito, e deposito ricorso giurisdizionale in data 21.02.2025 (cfr. all.ti al ricorso nn. 4, 5 e 5bis).
2. Eccezione di decadenza. L' ha, quindi, eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. CP_1 47 del D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, trattandosi di ricorso giurisdizionale depositato in data 21.02.2025 a fronte di trattamento pensionistico con decorrenza dal 1.02.2022.
L'eccezione di decadenza è solo in minima parte fondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con sentenza n. 17430 del 17.6.2021, come richiamata nella motivazione della recentissima sentenza degli Ermellini n.123/2022, che il Giudicante ritiene di fare proprio riportando di seguito i tratti salienti della querelle giurisprudenziale sulla decadenza sostanziale mobile piuttosto che tombale. Va ricordato che l'art 47, del d.P.R. n. 639/1970, stabilisce: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'.azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2);
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (ultimo comma inserito dall'art. 38, comma l lettera d) del DL 6 luglio 2011 nr. 98/2011 conv. in legge 15 luglio 2011 nr. 111). Nel caso in esame è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 1.02.2022. In proposito, va ricordato che si era affermato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass. n. 21319/2016, Cass. n. 15064/2017)”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, appare più convincente l'orientamento successivamente consolidatosi che ritiene, invece, applicabile il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011), anche con riferimento alle prestazioni liquidate in precedenza (Cass. 28416/20). Si legge in proposito nella motivazione della citata pronuncia: “5.Con riferimento all'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 47, come modificato dall'art. 38 citato, va qui ribadito il principio ormai affermatosi (a partire da ord 2016 nr 7756/2016 e sent. n 29754/2019) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle SU di questa Corte con la sentenza n.15352/2015 - relativa all'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 solo a decorrere dall'entrata della legge stessa - il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in 1. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011).
6.Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997, che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino Part alla competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione.
7. Dalla sentenza sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato e che inducono a discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Sezione. In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale……9. In ogni caso, stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'.azione giudiziaria” In linea con tale nuovo orientamento della Corte di Cassazione, la decadenza in esame si applica anche ai trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza anteriore al 6.7.11, circostanza, non dirimente nella fattispecie al vaglio trattandosi di liquidazione con decorrenza successiva, vale a dire del 1.2.2022. Ciò che non appare condivisibile del nuovo orientamento sopra riportato, è la natura unitaria della decadenza in questione, ribadita peraltro più di recente dalla Cassazione nella sent. n. 11909 del 6.5.2021, cui il Giudicante intende uniformarsi. Va, infatti, considerato che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame, o il pagamento degli accessori del credito, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art 47, non si computa a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di ratei pensionistici, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce “riconoscimento parziale della prestazione”. Tale interpretazione - relativa alla natura “mobile” del termine di decadenza - è stata adottata in numerose pronunce della Corte d'Appello di Roma nonché, da ultimo, avallata dalla recentissima pronuncia della Cassazione - n. 17430 del 17.6.2021 - che in motivazione afferma “…15. Resta al riguardo il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo. 16. E' il problema se la decadenza sia "tombale", come suol dirsi nel gergo di certa dottrina, pur con riferimento alle differenze rivendicabili dal privato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta (la prestazione riconosciuta non è invece affatto in discussione, ovviamente) ovvero "mobile", ossia se la decadenza riguardi soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza). 17. Nel primo senso milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque riconosciuta e mantenuta. Nel secondo senso, invece, milita la natura della prestazione, che è 1. costituzionalmente protetta ed imprescrittibile. 18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi. 19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, "determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale", precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. 20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01), in ragione della loro autonoma cadenza temporale. 21. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione. 22. Ciò è confermato proprio dall'articolo 38 del decreto legge 98/2011, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma secondo cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'articolo 47 un articolo 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni". 23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile. 24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203). 25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. 26. L'interpretazione che qui si critica del resto porrebbe problemi di non agevole soluzione volti ad individuare (per ciascuna prestazione periodica, peraltro), in difetto di criteri legali o costituzionali chiari, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica incomprimibile. 27. Le indicate considerazioni inducono pertanto questa Corte ad optare per l'altra interpretazione, che non pone gli indicati problemi e che appare costituzionalmente conforme. 28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. 29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (conforme sentenza della Cassazione n.123/2022 che ha fissato il seguente principio: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”). Anche ad avviso del Giudice l'applicazione dell'art. 47 novellato non comporta la decadenza del diritto a vedersi calcolata correttamente la pensione. In altri termini si vuol dire che il trattamento pensionistico dovrà essere calcolato correttamente dal triennio anteriore alla domanda giudiziale in poi, con l'ulteriore conseguenza, in relazione al triennio antecedente alla domanda giudiziale, che al pensionato dovranno essere corrisposte le differenze di pensione consistenti nella differenza tra i ratei correttamente calcolati e quelli corrisposti in misura inferiore al dovuto. Nel caso in esame, il ricorso giudiziario è stato depositato in data 21.02.2025, sicché devono ritenersi coperte dall'eccepita decadenza le differenze sui ratei pensionistici anteriori al triennio computato a ritroso rispetto al predetto deposito, e cioè le differenze sui ratei maturati sino al 21.02.2022, così come richiesto dalla difesa attorea nelle conclusioni del ricorso.
3.Eccezione di prescrizione. L'art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970 introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d), del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, prevede “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. «Premesso che la nuova normativa ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni, trova applicazione nel caso in esame la c.d. retroattività attenuata. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, che trova riscontro nell'art. 252 disp. att. c.c. Con questa norma il legislatore sancisce che quando per l'esercizio di un diritto (ovvero per la prescrizione o per l'usucapione) il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo temine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina. La decadenza è una forma di sottoposizione dell'esercizio di un diritto ad un termine. Quindi sicuramente il principio vale anche con riferimento a questo istituto. Così come non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge riduca il termine per l'esercizio di un diritto, rispetto al caso in cui lo introduca laddove prima non vi era (nel caso in esame di riteneva che operasse la prescrizione ordinaria, mentre la modifica normativa ha previsto la decadenza triennale). In conclusione, se una legge introduce o riduce la durata di un termine per far valere un diritto, la nuova normativa si applica anche a chi era già titolare del diritto, con la sola particolarità che in quel caso la decorrenza opera dal momento della entrata in vigore della modifica legislativa (Cass. n. 4591/2014)» (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Roma sentenza del 15.9.2017, n. 3950, Presidente ed est. Cannella;
cfr. anche ex multis Cass. civ. sez. lav., 07/02/2018, n. 2965).
L'eccezione di prescrizione quinquennale è assorbita per effetto del parziale accoglimento dell'eccezione di decadenza sopra esaminata, che comporta l'esclusione del diritto alle differenze sui ratei percepiti nel periodo anteriore al triennio precedente il deposito del ricorso. L' sostiene, altresì, la prescrizione del diritto all'accredito di una CP_1 maggiorazione contributiva sull'assunto che l'istante con la domanda per cui è causa avrebbe richiesto l'accredito di una maggiore contribuzione a decorrere dall'anno 1997 fino all'anno 2004. In sostanza l'Istituto deduce che per la prima volta il ricorrente avanza una richiesta, ad oltre venti anni dall'evento in relazione al quale è stato effettuato l'accredito contributivo. L'eccezione è infondata per quanto di ragione. Dall'esame della documentazione versata in atti, e non oggetto di contestazione specifica, emerge che nella fattispecie al vaglio trattasi non di domanda nuova avente ad oggetto l'accredito di contribuzione non considerata nella liquidazione del trattamento pensionistico, bensì di erroneità di calcolo della base imponibile attraverso il quale determinare l'importo della pensione spettante al ricorrente, stante anche la circostanza, emergente dalla documentazione in atti, che mancano domande dell'istante di accredito di contribuzione non considerata dall' . CP_1
Infatti, l'odierno istante, nel presentare ricorso nel 2025 avverso la liquidazione del trattamento pensionistico operata dall' si è limitato a CP_1 chiedere la correzione del calcolo dei periodi di malattia e donazione sangue essendo stati esclusi dalla base imponibile gli emolumenti extra mensili e le altre competenze, presupponendo, quindi, il tenore della richiesta che l' avesse CP_1 già provveduto automaticamente all'accredito della contribuzione figurativa.
4. Merito. La domanda attorea nel merito riguarda la rideterminazione della contribuzione figurativa mediante il computo nella base imponibile delle competenze extramensili ed altre competenze, e la conseguente riliquidazione della pensione, istanza respinta dall' . CP_2 Il ricorrente rivendica il maggior valore retributivo della contribuzione figurativa, con riguardo a periodi di contribuzione figurativa: per malattia ad integrazione (cod.319), malattia a retribuzione piena (cod.310) e donazione sangue (cod.389): anno 1997 n. 4 settimane di malattia di cui n.2 ad integrazione, anno 1998 n. 1 settimana di donazione sangue ad integrazione, anno 2000 n. 1 settimana di donazione sangue ad integrazione, anno 2001 n. 1 settimana di donazione sangue ad integrazione, anno 2002 n. 1 settimana di donazione sangue ad integrazione, anno 2003 n. 3 settimane di malattia ad integrazione e n. 3 settimane di malattia a retribuzione piena, anno 2004 n. 5 settimane di figurativa di cui n.4 di malattia ad integrazione e n. 1 settimana di sonazione sangue ad integrazione e n. 2 settimane di malattia a retribuzione piena (cfr. estratto contributivo all.ti nn. 1 - 2 - 3 al ricorso).
In linea di diritto, per quanto attiene alla computabilità delle competenze extramensili nella retribuzione utile per la contribuzione figurativa, si applica, ratione temporis, l'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n.155 trattandosi di contribuzione figurativa accreditata fino 31 dicembre 2004, a mente del quale:
“Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”. La Suprema Corte, a partire dalla sentenza 19 agosto 2004, n. 16313 (conformi, tra le molte, Cass. n. 19234/2007; n.17502/2009), ha ritenuto che nella determinazione del “valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente” si debba tener conto anche degli emolumenti extramensili, come i ratei delle mensilità aggiuntive, o l'indennità sostituiva delle ferie non godute. Di conseguenza, alla stregua dell'art. 8, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che la contribuzione figurativa accreditata all'assicurato negli anni indicati dovesse essere calcolata tenendo conto del maggior valore retributivo derivante dal computo nella base imponibile delle competenze extramensili. E' solo per il periodo successivo al 2004 – che non riguarda le settimane contributive di cui è controversia- è, invece, applicabile l'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetta “collegato lavoro”), secondo cui: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.”. Pertanto, è solo per le contribuzioni figurative accreditate dal 1° gennaio 2005, che si deve tener conto della “normale retribuzione” riferibile al mese in cui l'evento s'è verificato, senza possibilità d'includere nella base imponibile, in maniera automatica, tutte le voci, in particolare le competenze extramensili, che non sono liquidate mensilmente.
Con riferimento al merito può richiamarsi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 52, l. n.69/2009, in base al quale le ragioni giuridiche della decisione, possono essere esposte anche con riferimento a precedenti conformi - disposizione finalizzata da un lato a consentire una più sollecita definizione delle controversie con generale beneficio per i cittadini e dall'altro a far emergere orientamenti giurisprudenziali univoci anche da parte dei giudici di merito, con evidente vantaggio per la certezza del diritto - la motivazione della sentenza del Tribunale di Terni del 4.7.2017, n. 246/2017, causa R.G.n.214/2016 – est. Pierluigi Panariello.
“l' contesta la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, in CP_1 quanto l' , uniformandosi ai suddetti principi, avrebbe incluso gli CP_2 emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile, avvalendosi per il calcolo della contribuzione figurativa del programma informatico UNICARPE, ispirato alle modalità operative esplicitate dalla Circolare n° 11 del 24/1/2013. CP_1 Orbene, sul punto si rileva, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte che: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo della sua pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” ed “anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento della prestazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Corte di Cassazione, sentenza n° 826 del 20 gennaio 2015). Nella fattispecie, l' CP_1 non ha fornito la prova di aver incluso gli emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile;
inoltre, la predetta mancata inclusione è avvalorata da alcuni passaggi della Circolare I.N.P.S. n° 11 del 24 gennaio 2013, allegata agli atti ed alla quale verosimilmente le sedi provinciali si sono attenute, in cui si legge:
- al punto 6: “come è noto, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 200 del 5 dicembre 1986, ha modificato i criteri di determinazione della retribuzione figurativa già definiti con delibera n. 100 del 30 aprile 1982, stabilendo l'esclusione degli emolumenti ultramensili dell'imponibile annuo …”;
- al punto 7: “Restano perciò escluse le voci retributive non collegate all'ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili (tredicesima, gratifiche, compensi dovuti per ferie e festività non godute, arretrati relativi ad anni precedenti). Gli eventi in esame, che vengono esposti in estratto conto già completi del valore retributivo, non vengono perciò considerati dall'applicativo di valorizzazione figurativa, attivo in UNICARPE”.
- al punto 8.1: “Come detto, in applicazione della delibera n. 200 del 5 dicembre 1986, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, siano essi interni o esterni al rapporto di lavoro, gli emolumenti ultramensili devono essere esclusi dall'imponibile annuo”.
Si sottolinea che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' n. 200 del 5 dicembre 1986, richiamata al punto 6 della circolare CP_2 n°11/2013, fu recepita nella circolare n°137/87, che espressamente CP_1 escludeva le retribuzioni non mensili (ovvero gli emolumenti extramensili come 13^ mensilità ed altre mensilità aggiuntive, gratifiche, importi dovuti per ferie e festività non godute) dalla retribuzione pensionabile: “La retribuzione figurativa da accreditare per ciascuna settimana ad integrazione di una retribuzione parziale risulta dalla differenza tra la media settimanale delle retribuzioni "piene" correnti (determinata come detto al precedente punto 1,lett. a) e b) e la media settimanale delle retribuzioni "ridotte" correnti (esclusi quindi gli emolumenti ultramensili citati) percepite nei periodi caratterizzati dagli eventi che danno titolo agli accreditamenti figurativi..”
“Dalla lettura delle circolari dirette ai suoi dirigenti centrali e CP_1 periferici, si evince, quindi, che l'istituto non ha incluso gli emolumenti extramensili nella retribuzione pensionabile relativa a periodi di accredito contributivo figurativo per disoccupazione, CIG, mobilità. Pertanto, non solo l' non ha fornito la prova di avere provveduto alla inclusione in CP_2 questione, prova cui pure sarebbe stato tenuto, ex art. 2697 secondo comma c.c., quale fatto estintivo della relativa obbligazione;
ma, in più, sussistono elementi presuntivi (rappresentati dal più che verosimile adeguamento delle sedi provinciali e zonali, nel momento di liquidazione concreta delle prestazioni pensionistiche, alle indicazioni e direttive impartite da circolari e messaggi a diffusione nazionale elaborate dai vertici dell , per ritenere CP_1 con ragionevole probabilità che tale inclusione sia effettivamente mancata” (cfr. Tribunale di Lecce sentenza del 26.9.2019). Osserva il Tribunale che, anche nel caso che ci occupa, l' ha CP_2 richiamato propri atti interni, i quali non appaiono meritevoli di considerazione in quanto dall'applicazione dei precetti in essi contenuti ne discende l'esclusione degli emolumenti extramensili dal calcolo del valore retributivo della contribuzione figurativa in palese contrasto con la lettura data dalla Suprema Corte all'art.8 Legge n.155/1981 ed alla nozione di retribuzione. Nel caso in questione il ricorrente doveva dimostrare soltanto il fatto (peraltro pacifico fra le parti) di aver diritto alla contribuzione figurativa per certi periodi;
a tale fatto consegue (sulla base del citato art. 8, interpretato nei sensi di cui alla sentenza della Suprema Corte) il diritto ad una contribuzione figurativa rapportata non soltanto alla retribuzione spettante in quei periodi, ma anche a quella extramensile. Non manca di evidenziare il Tribunale che l' nella propria CP_2 memoria richiama i criteri di ricalcolo adottati dall' , i quali, si ispirano CP_2 proprio alle circolari che escludono dal calcolo del valore retributivo della CP_1 contribuzione figurativa per malattia gli emolumenti ultramensili (in particolare il calcolo è stato effettuato con la procedura UNICARPE applicativa delle circolari , cfr. all.to alla memoria ). CP_1 CP_1 Nondimeno nella relazione di reparto allegata alla memoria si legge chiaramente: “Il ricorso giudiziario ha ad oggetto il solito tema del computo delle retribuzioni ultra-mensili nel calcolo del valore figurativo da attribuire, nella fattispecie, ai periodi di malattia e di donazione sangue presenti nella posizione assicurativa del soggetto ricorrente e ricadenti nel periodo temporale oggetto di calcolo delle quote di pensione .Sul punto l'ufficio si è limitato ad applicare le vigenti disposizioni interne diramate protempore dall . Come CP_2 noto la giurisprudenza della Suprema Corte ha dato un'interpretazione diversa dell'art. 8 L. 155/1981 alla quale l' non si è uniformato.” CP_2 In sostanza, da un lato, gli uffici dell' non sono stati in grado di CP_1 verificare la correttezza del conteggio depositato dal ricorrente, semplicemente perché il programma informatico da loro utilizzato è “tarato” – ossia, è basato – su un algoritmo che esclude dal computo le competenze extramensili;
dall'altro, il conteggio depositato dal ricorrente, non tempestivamente e specificamente contestato, può essere utilizzato al fine di determinare la pretesa creditoria del pensionato ricorrente considerando il calcolo della perequazione secondo la legge tempo per tempo vigente e tenuto conto dell'eccezione di decadenza sollevata dall' e sopra accolta. CP_1 Pertanto, in accoglimento della domanda dev'essere dichiarato il diritto di a vedersi riliquidata la pensione categoria VO n. 001- Parte_1 800010049991, decorrente dal 1° febbraio 2022, mediante l'inclusione degli emolumenti extra - mensili nella retribuzione imponibile delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia anche ad integrazione e donazione sangue, anche ad integrazione. L' , di conseguenza, dev'essere condannato a corrispondere al CP_1 ricorrente le differenze rispetto al trattamento economico erogato, maturate a decorrere dal 21 febbraio 2022, con una differenza mensile di € 18,94 calcolata alla medesima data, e comprensiva della perequazione prevista dalla legge vigente ratione temporis e con i successivi adeguamenti di legge, da maggiorarsi con interessi legali o rivalutazione monetaria sino al soddisfo secondo i criteri di cui all'art. 16, comma 6 L. n. 412/'91. Le spese seguono la soccombenza - liquidate nella misura di cui al dispositivo da distrarsi in favore dei procuratori antistatari - tenendo conto della serialità del contenzioso, della limitata attività istruttoria e processuale (n.1 udienza cartolare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di alla Parte_1 riliquidazione della pensione categoria VO n. 001-800010049991, alla decorrenza del 1° febbraio 2022, mediante l'inclusione degli emolumenti extramensili nella retribuzione imponibile delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia e donazione sangue, anche ad integrazione, come riportate nella parte motiva;
- per effetto della statuizione di cui al capo che precede, condanna l' a CP_1 corrispondere al ricorrente le differenze rispetto al trattamento economico erogato, maturate a decorrere dal 21 febbraio 2022, con una differenza mensile di € 18,94 calcolata alla medesima data, con applicazione della perequazione di legge, nonché al pagamento delle differenze sui ratei di pensione percepiti e da maturarsi, con i successivi adeguamenti di legge, da maggiorarsi con interessi legali o rivalutazione monetaria sino al soddisfo secondo i criteri di cui all'art. 16, comma 6 L. n. 412/'91.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1 liquida in € 1.200,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Lì, 25 giugno 2025
Il Giudice
Manuela Olivieri