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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2076 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ugo Anelo;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castrovillari in data 14.09.2008 con dal quale sono nati Controparte_1
i figli (28.08.2011) e (3.08.2016) istando, altresì per le Persona_1 Persona_2 statuizioni accessorie.
La convenuta non si è costituita.
1 La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che i coniugi, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Cosenza in data 25.11.2021, si sono consensualmente separati come da verbale omologato con decreto del 04.02.2022.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castrovillari in data 14.09.2008 da e Parte_1 Controparte_1
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2076 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ugo Anelo;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castrovillari in data 14.09.2008 con dal quale sono nati Controparte_1
i figli (28.08.2011) e (3.08.2016) istando, altresì per le Persona_1 Persona_2 statuizioni accessorie.
La convenuta non si è costituita.
1 La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che i coniugi, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Cosenza in data 25.11.2021, si sono consensualmente separati come da verbale omologato con decreto del 04.02.2022.
Pertanto, considerato che risulta evidente l'impossibilità di costituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dev'essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castrovillari in data 14.09.2008 da e Parte_1 Controparte_1
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma
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