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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 529/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. FR Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 529/22 R.G., promossa ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 1414/2016 della Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione civile, da da
- , c.f. , con l'avv. Piero Gallimberti;
Parte_1 C.F._1
appellante – attore in riassunzione
contro
- c.f. e , c.f. CP_1 C.F._2 Parte_1
rappresenti e difesi dagli avv.ti NT Braccio e Caterina Braccio;
C.F._3
- in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore , con sede in PA (PD), Vicolo Santonini n. 12,c.f. Parte_3
- P.I. e P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore don
[...] Parte_5
1 comprendente anche le attività benefiche di assistenza delle persone in stato di bisogno svolte sotto il nome di ”, ora ” con sede in PA Parte_6 Parte_7
(PD) via Jacopo della Quercia n. 24/C, c.f. , rappresentate e difese dall'avv. Marco P.IVA_3
Burighel;
- (C.F. ) e Parte_8 C.F._4 Parte_9
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Ranzato;
C.F._5
- , , Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 [...]
, , , , CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
, , contumaci;
[...] CP_13
appellati – convenuti in riassunzione
Oggetto: “Divisione di beni caduti in successione”; giudizio ex artt. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 1414/2016 della Corte d'Appello di Venezia, Seconda
Sezione civile, con sentenza della Corte di Cassazione n. 1062/2022.
CONCLUSIONI
- per l'attore in riassunzione Parte_1
“In via principale:
Non essendo stata considerata prescritta la Collazione dei 4/9 x ON (di € 614,68) eccedenti la quota testamentaria di operata la Compensazione tra l'Onere Testamentario di Persona_1
€ 5.276,12 ed € 614,68, dichiarare l'Onere Testamentario Compensato residuo pari a € 4.661,44, che -rispetto al valore del Relictum all'Apertura della Successione - equivaleva a 3,79/9x
Relictum e che il suo valore rapportato al Valore del Relictum al 13/1/2004 corrisponde ad €
209.413,50 (ossia 3,790/9 x € 497.288,00), si disponga il pagamento a favore dell'Arch. , prima della Divisione: Parte_1
2 1- dell'Onere Testamentario Compensato di € 209.413,50 (€ 4.661,44 x 44,93), di cui €
104.706,75 a carico degli eredi di ed € 104.706,75 dagli eredi di;
Persona_2 Persona_3
2- di quanto speso da per la salvaguardia dei beni in Comunione per totali € Persona_1
19.275,14 (€ 17.579,52 + € 1.695,62), di cui € 9.508,74 al 50% carico degli eredi di
[...]
€ 4.754,37 ed il 50% a carico dagli eredi di € 4.754,37 Per_2 Persona_3
Conseguentemente e complessivamente per un totale di € 218.922,24 (€ 209.413,50 + € 9.508,74 oltre int. e riv. su quest'ultimi);
l'assegnazione all'Arch. della quota di 5/9xRelictum del valore di € 276.271,11 Parte_1
+ € 218.922,24 = € 495.193,35, ossia l'intero Fondo di Villa del Conte del valore €.287.270,50
+ €.207.922,85 avere (l'importo di €.207.922,85 risulta da € 495.193,35 - € 287.270,50), oltre interessi e rivalutazione su € 9.508,7 4 calcolati dal 1987 ad oggi (quasi 36 anni); si disponga altresì che in assenza del pagamento, prima della Divisione, della somma di € 218.922,24, di cui €
109.461,12 a carico degli eredi di ed € 109.461,12 a carico degli eredi di Persona_2 Per_3
, operati i Prelevamenti per totali 3,79/9 x Relictum sulle loro rispettive quote di
[...]
2/9xRelictum ognuna (totale 4/9x Relictum), venga assegnato all'Arch. 8,79/9 x Parte_1
Relictum + € 9.508,74 = € 485.684,61 + € 9.508,74 = € 495.193,35, corrispondenti a 9/9 x
Relictum (valore € 497.288,00 ossia l'intero Relictum (Fondo di Villa del Conte e di Campo S.
Martino) ed € 2.094,65 a Conguaglio Dare, dal quale sono a detrarre interessi e rivalutazione su
€ 9.508,74, calcolati dal 1987 ad oggi (quasi 36 anni);
Quanto alle spese di lite, condannarsi gli appellati eredi di per l'essersi dichiarati Persona_2
Legatari invece che eredi e gli eredi di per l'aver per 16 anni, ossia per tutta la Persona_3
durata della Causa di 1° grado indicato considerato infondatamente per coeredi i 5 fratelli , CP_4
dichiarando persino di voler restare con loro in Comunione, alla rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite del 1° e 2° grado di giudizio e rispettivamente condannarli al pagamento (oltre
3 a interessi) dei 4/9 delle spese di C.T.U. di 1° grado Ing. , pari ad € 2.513,03, Persona_4
addebitate provvisoriamente tutte all'Arch. e da lui solo interamente pagate. Parte_1
In ogni caso, con integrale rifusione delle spese legali, di tutti i gradi di giudizio, secondo le rispettive soccombenze, ivi comprese quelle del giudizio di Cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio”; per i convenuti in riassunzione e CP_1 Parte_1
“Preliminarmente
Dichiararsi non dovuti gli oneri testamentari e le spese per la comunione attesa la tardività delle richieste in I° grado e la intervenuta prescrizione.
In subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, preso atto della volontà
dei convenuti in appello sig. di eventualmente versare la loro quota di CP_1 Parte_1
2/9 dell'onere testamentario pari ad € 1.127,47 oltre interessi e rivalutazione dalla data del
25/8/1975 e la loro quota di 2/9 delle spese effettuate in favore della comunione pari ad €
4.283,36 oltre interessi e rivalutazione dalla data del 13/1/2004, il tutto a norma dell'ex art.lo
1284 c.c. ante riforma. dopo la quantificazione degli importi, alla data odierna, da versare, a mezzo bonifico bancario in favore dell'Arch. Parte_1
3) quanto alle spese di lite,
- Confermarsi la compensazione delle spese legali di I°, ivi comprese le spese di C.T.U,
4) condannarsi l'Arch. al pagamento in favore degli eredi signori Parte_1 Persona_3
, e della quota di 5/9 dell'imposta di registro da CP_1 Parte_1 CP_3
loro pagata per intero in € 8.922,61 il 19/1/2015 sulla sentenza di I° grado pari ad € 4.957,00
oltre interessi legali a norma dell'art.lo 1284 c.c. riformato con D.L n. 132/2014, ad oggi pari ad
€ 8.391,02 salvo ricalcolo alla data del pagamento.
- confermarsi la condanna dell'Arch. al pagamento delle spese legali, in favore Parte_1 degli appellati, del procedimento di II° grado, al tempo quantificate in € 8.450,00 oltre accessori
4 di legge, int. e riv.
- Attesa la richiesta spropositata degli interessi e rivalutazione richiesti dall'appellante nel presente giudizio, nonché l'opposizione ad una possibile transazione della causa a mezzo accordo amichevole, espressa a verbale del 14/10/2024 (vedi a fine pag 117 della CTU) condannarsi lo stesso alla rifusione delle spese legali del presente giudizio oltre accessori di legge”;
- per le convenute in riassunzione e Parte_2 [...]
: Parte_4
“1. Rigettarsi le domande svolte dall'arch. relativamente al pagamento delle Parte_1
somme indicate dalla de cuius in testamento e alle spese asseritamente sostenute per il mantenimento del bene comune in quanto svolte in modo tardivo.
2. In via subordinata, nella non creduta ipotesi che quanto riportato in testamento con riferimento alle spese da rifondere a venisse qualificato quale munus, dichiararsi la nullità Persona_1
dello stesso per contrarietà al disposto di cui all'art. 549 c.c..
3. In via di ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi in cui Codesta Corte dovesse ritenere ammissibili le domande dall'arch. relativamente al pagamento delle somme Parte_1
indicate dalla de cuius in testamento e alle spese asseritamente sostenute per il mantenimento del bene comune dichiararsi i relativi importi non dovuti in quanto prescritti.
4. In via ulteriormente subordinata nella non creduta ipotesi in cui Codesta Corte dovesse ritenere ammissibili le domande dall'arch. relativamente al pagamento delle somme Parte_1
indicate dalla de cuius in testamento e alle spese asseritamente sostenute per il mantenimento del bene comune e non soggette a prescrizione, ridursi gli importi a quanto risulterà dall'espletanda istruttoria con esclusione in ogni caso di interessi e rivalutazione in quanto mai chiesti,
suddividendo le spese medesime secondo le quote dei rispettivi coeredi;
5. disporsi la divisione della massa ereditaria secondo quanto previsto nell'elaborato peritale depositato dal CTU dott. Persona_5
5 6. spese di lite integralmente rifuse”;
- per i convenuti in riassunzione e : Parte_9 Parte_8
in considerazione della mancata proposizione di domande nei loro confronti da parte dell'Appellante, ribadiscono il proprio interesse affinchè vengano assegnato ai Sig.ri
[...]
, e loro danti causa, le unità CP_1 Parte_1 Controparte_14 Controparte_15
immobiliari site nel Comune di Campo San Martino e che sono state oggetto della cessione di quota (2/9) all'atto pubblico del 29.3.1984, affinchè venga finalmente individuata la quota acquistata e così precisano le loro
CONCLUSIONI
1. In ogni caso, con condanna di onorari e spese del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'arch. , con citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificata a tutte le parti Parte_1
del precedente grado, ha radicato il giudizio di rinvio a seguito di cassazione da parte della
Suprema Corte, con sentenza n. 1062/22, della sentenza della Corte d'appello di Venezia n.
1414/2016 pubblicata il 21.6.2016 che, rigettando l'appello proposto dal medesimo come Pt_1 pure l'appello incidentale proposto dall' avverso la sentenza non Controparte_16
definitiva n. 185/2007 emessa il 28.1.2007 nonché avverso la sentenza definitiva n. 1410/2012
resa il 28.10.2011 dal Tribunale di PA, aveva deciso la causa ereditaria derivante dalla successione di quest'ultima, deceduta il 25.8.1975, aveva disposto dei propri Persona_6
beni con testamento 11.10.1972 pubblicato il 12.11.1975, lasciando, in aggiunta alla quota di riserva, alla figlia , già donataria di un immobile con atto del 10.11.1972, la disponibile e Per_1
agli altri figli a la sola legittima, prevedendo altresì che a dovessero essere Per_2 Per_3 Per_1
rimborsate le spese sostenute per la casa di S. AN e per la stessa testatrice. Egli ha offerto nella presente sede la propria ricostruzione della vicenda successoria e divisionale, proponendo le soluzioni – compendiate nelle conclusioni riportate in epigrafe – che valuta conformi alla
6 decisione della Corte di Cassazione.
Si sono costituiti, con distinti patrocini, e (il primo solo omonimo Pt_1 CP_1 dell'appellante) nonché e Parte_2 Parte_4
proponendo deduzioni e conclusioni difformi da quelle dell'attore in
[...]
riassunzione; si sono altresì costituiti FR e , già subentrati nei Parte_9
precedenti gradi di giudizio nella posizione dei genitori, questi ultimi intervenuti nel giudizio di primo grado quali acquirenti di uno degli immobili relitti dalla e perciò oggetto di Per_6
causa, i quali hanno rappresentato di essere unicamente interessati al consolidamento del proprio acquisto per effetto della (affermata) definitività delle assegnazioni degli immobili disposte nei precedenti gradi di giudizio, nessuna domanda essendo svolta nei loro confronti dal Pt_1
Contestualmente, con separate citazioni ex art. 389 c.p.c., ha convenuto avanti Parte_1
alla Corte d'Appello le controparti costituite nel predetto giudizio d'appello ed in favore delle quali con la sentenza n. 1414/2016 egli era stato condannato a rifondere le spese del giudizio di secondo grado, pretendendo la restituzione di quanto a quelle corrisposto in esecuzione della decisione.
Alla prima causa, che ha assunto n. 529/22 di R.G. sono quindi state riunite, con ordinanza di data 8-20 settembre 2022, le cause recanti R.G. nn. 727/2022, 728/2022, 729/2022, 731/2022 e
732/2022, promosse da rispettivamente nei confronti di Parte_1 Controparte_17
,
[...] Parte_2 Parte_4
, e .
[...] Parte_8 Parte_9
Lo stesso attore ha poi rinunciato agli atti dei giudizi nn. 727/2022, 728/2022, 729/2022, senza che nei predetti si fossero costituiti i convenuti, dando atto che questi avevano restituito quanto precariamente ricevuto per spese di lite.
Si sono invece costituiti nei giudizi nn. 731/22 e 732/22 FR e , Parte_9
concludendo per il rigetto della pretesa svolta nei loro confronti.
7 Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 11.1.2024 e quindi depositato scritti conclusivi.
Con sentenza parziale n. 881/24, l'intestata Corte ha definito le cause diverse dalla n. 529/22, per la quale invece ha indicato come necessaria ulteriore istruzione.
Delle cause nn. 727/22, 728/22 e 729/22 R.G., essendo intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore - che ha dato atto di aver visto soddisfatta la pretesa Parte_1
restitutoria - senza che le controparti si fossero costituite, secondo quanto previsto dall'art. 306
c.p.c. è stata dichiarata l'estinzione.
La causa n. 731/22 R.G. nei confronti di e la causa n. 732/22 R.G. nei Parte_8
confronti di sono state definite con condanna di costoro alla restituzione ad Parte_9
delle somme percepite in forza della sentenza d'appello cassata, con l'aggiunta Parte_1
degli interessi dalla data del pagamento e della metà delle spese di lite.
Quanto alla causa n. 529/22 R.G., con la sentenza citata e con la coeva ordinanza, si è disposto quanto segue, previa separazione dalle altre cause.
Si deve a tal fine rammentare che con la richiamata sentenza n. 1062/22, la Corte di Cassazione
ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo e il secondo, dichiarato assorbiti i restanti quattro motivi, rinviando la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.
Come osservato dalla stessa Suprema Corte, l'accoglimento del quarto motivo, che contiene precisa indicazione circa il modo di operare della collazione per imputazione (non rispettato dalla sentenza cassata) comportava la necessità del “rifacimento del progetto di divisione”.
In particolare, la sentenza di legittimità evidenzia che il progetto sub 3 della relazione del c.t.u. depositata il 13.1.2004, approvato dal Tribunale, e confermato in appello, “considerava tutti i beni, relitti e donati, per il valore al tempo delle operazioni divisionali, il che naturalmente è
errato, perché, nella collazione per imputazione di un immobile, il bene donato, ex art. 747 c.c.,
8 deve essere valutato al tempo della morte del donante (Cass. n. 9177/2018; n. 14553/2004). Ma
è altrettanto errato il ragionamento seguito dal ricorrente, il quale pretende di restituire ai coeredi l'eccedenza sulla donazione secondo i valori dell'epoca, concorrendo poi, in ragione della sua quota, sui beni relitti stimati secondo i valori al tempo della divisione. La collazione per imputazione, infatti, prelude a una operazione diversa, che consta di due fasi: l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi (Cass. n. 2453/1976; n. 28196/2020).
Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte che tanto il bene donato,
conferito per imputazione, quanto «i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari» (Cass. n. 3235/2000; n. 2630/1990; cfr. Cass. n. 27086/2021)”.
Era pertanto necessario, nella presente causa, operare la collazione per imputazione in base ai principi sopra indicati, procedendo alle relative operazioni, di imputazione e prelevamento, sulla base dell'unitario criterio di stima costituito dal valore dei beni al tempo dell'apertura della successione e solo dopo procedere alle operazioni divisionali in senso stretto, con riferimento ai valori dei beni stimati all'epoca delle stesse.
Sennonché, nel caso in esame, mancava in radice, come opportunamente denunciato dagli appellati enti caritatevoli eredi di , una stima minimamente attendibile dei beni Persona_2 donati e relitti con riferimento all'epoca dell'apertura della successione, avendo il c.t.u. : Per_4
a) nella relazione depositata il 14.10.2002 offerto soltanto la stima effettuata recependo l'accertamento effettuato dall'Ufficio Tecnico Erariale per il solo bene in San Giorgio in Bosco,
9 avvertendo peraltro di ritenere “che tale stima non sia attinente alla stima del valore reale dell'immobile riferita all'anno 1975”, ed offerto per gli altri beni una mera operazione matematica coerente con il valore catastale del bene in San Giorgio in Bosco;
b) nella relazione depositata il 13.1.2004, offerto una rivisitazione dei predetti valori limitatamente ai terreni,
fondata sulla tabella dei valori attribuiti ai terreni da parte della Commissione Provinciale per la
Pa determinazione dell'Indennità spropriazione, peraltro evidenziando, sulla base della discrasia tra i pochi dati così raccolti, che il risultato che se ne ricava “è sicuramente non possibile, anche se formalmente e matematicamente corretto”.
La carenza non poteva quindi essere risolta con definizione della lite tramite meri conteggi quali quelli offerti dall'attore in riassunzione: attesa la significativa consistenza dei valori e la distanza tra le posizioni espresse dalle parti, la Corte riteneva necessario esperire ulteriore approfondimento peritale richiedendo ad un diverso c.t.u. di impiegare ogni adeguato criterio estimativo per giungere ad una stima il più possibile realistica ed attendibile del valore dei beni al 1975, procedendo quindi alle operazioni nei termini puntualmente indicati dalla Corte di
Cassazione per giungere infine ad un progetto divisionale aggiornato.
Veniva in tal senso dato incarico al dott. agr. invitato a non considerare nelle Persona_5
operazioni gli effetti dell'eventuale accoglimento delle ulteriori pretese economiche svolte dall'arch. (di cui al terzo motivo del ricorso per cassazione: onere testamentario e credito Pt_1
verso la comunione) sia in quanto contestate sulla base di ragioni processuali e sostanziali la cui cognizione spettava necessariamente al giudice sia in quanto, ove ritenute fondate, suscettibili di essere considerate in sede di decisione.
Esperita la c.t.u., nel termine del 19.12.2024 assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
10 Il c.t.u. nominato, puntualmente adempiendo all'incarico conferito, ha stimato i beni immobili donati (atto 10.11.1972) e relitti dalla de cuius alla data di apertura della Persona_6
successione (25.8.1975), effettuato correttamente le operazioni richieste ai fini della collazione per imputazione, secondo le indicazioni di cui alla sentenza n. 1062/22 della Corte di Cassazione
e predisposto un progetto divisionale che ha trovato l'approvazione da parte dei comunisti diversi dall'arch. pur avendo il c.t.u. risposto in termini precisi alle osservazioni da questi Pt_1
presentate.
Sulla mancata condivisione da parte dell'attore in riassunzione hanno influito le aspettative riferibili all'onere testamentario e ad un asserito credito verso la comunione che tuttavia, come si osserverà, sono infondate e/o tardivamente dedotte.
Orbene, la controversia riguarda l'eredità di la cui successione si è aperta in Persona_6
data 25. 8.1975 e che ha disposto dei propri beni con testamento, lasciando la quota disponibile e quella di riserva alla figlia , già donataria di un immobile nel 1972, nonché la Persona_1
quota di legittima agli altri due figli e;
parti della causa ne sono i Persona_2 Persona_3
successori mortis causa:
A) arch. quale erede di : quota 5/9 (= 270/486); Parte_1 Persona_1
B) : quota 1/9 (= 54/486) Parte_4
quota 1/9 (= 54/486) Parte_2
(i suddetti enti sono stati indicati quali legatari di a propria volta erede di Persona_7 Per_2
sia dal Tribunale di PA (sentenza n. 1410/2012) sia dalla Corte d'appello di Venezia
[...]
(sentenza n. 1414/2016) senza che vi sia stata contestazione di tale qualificazione da parte di soggetti interessati (tale non essendo il predetto , comunque estraneo, anche sulla Parte_1
base della sua ricostruzione, a tale quota di eredità) che deve pertanto considerarsi definitiva);
C) (46/486), (46/486) e (16/486) quali eredi di CP_1 Parte_1 CP_3
Mario Mauro: quota 2/9 (= 108/486).
11 Come anticipato, con atto di donazione rep. 71.364 di data 10.11.1972, la de cuius
[...]
aveva donato alla figlia la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto Per_6 Persona_1
vitalizio, dei seguenti immobili in Comune di San Giorgio In Bosco, situati lungo la strada provinciale 58d, in Via Morosini, località di S. AN Morosina:
terreno di 878 mq censito al C.T. - fg. 11 part. 80;
terreno di 624 mq censito al C.T. – fg. 11 part. 82;
terreno di 2.224 mq censito al C.T.- fg. 11 part. 83;
immobile censito al C.F. – fg. 11 part. 81 sub. 1 – Via S. AN Morosina 69 – Cat. A/4 – 8
vani;
immobile censito al C.F. – fg. 11 part. 82 sub.
2 - Via S. AN Morosina 69 – Cat. A/5 – 4
vani;
L'immobile oggetto di donazione risulta in tempi relativamente recenti demolito per far spazio a un fabbricato ad uso residenziale, e tuttavia il c.t.u. ha svolto opportuno approfondimento riuscendo a ricostruire le caratteristiche dell'immobile al tempo dell'apertura della successione e a stimarne il valore.
Sono invece immobili relitti quelli siti in Comune di Villa del Conte (PD), suddivisi dal c.t.u. in due lotti (A e B) aventi una superficie complessiva attuale pari a mq. 22.111 (sostanzialmente coincidente con quella presente al tempo di apertura della successione pari a mq 22.141), nonché
quelli in Comune di Campo San Martino (PD) situati lungo la viabilità principale di Via Finco e
Via IV Novembre: si rinvia alla c.t.u. per l'approfondita ricognizione dei beni, le indagini di mercato e le stime, proposte in termini perfettamente condivisibili. Per queste ultime il c.t.u. si è
avvalso, con metodo ineccepibile e nel contraddittorio delle parti, di ogni elemento fattuale,
documentale e tecnico-scientifico a disposizione ed ha risposto in modo ampio e convincente a tutte le osservazioni dell'arch. . Parte_1
Si perviene così ai seguenti valori di mercato al 25 agosto 1975, data di apertura della successione
12 in morte di Persona_6
A. donatum immobiliare in Comune di San Giorgio in Bosco
Terreno agricolo con vetusto fabbricato:
€ 1.730,00
B. relictum immobiliare in Comune di Villa del Conte
Terreno agricolo con volumi edilizi:
€ 5.950,00
C. relictum immobiliare in Comune di Campo San Martino
Terreno agricolo con volumetria del fabbricato collabente
€ 6.870,00
Si ha pertanto un relictum complessivo € 12.820,00 ed una somma di relictum e donatum del valore di € 14.550,00, con valori alla data della morte della de cuius.
Si deve precisare che correttamente in questa operazione ed al fine della collazione per imputazione il c.t.u. ha considerato il valore della piena proprietà dell'immobile in San Giorgio
in Bosco, pur essendone stata donata nel 1972 alla figlia la sola nuda proprietà, risultando Per_1
infondata la ripetuta contestazione sollevata sul punto dall'attore in riassunzione.
Si deve infatti rammentare che, secondo pacifica e condivisa giurisprudenza, il bene a suo tempo donato con riserva di usufrutto in capo al donante dev'essere valutato alla data dell'apertura della successione per il valore della piena proprietà che proprio in quel momento si consolida: “La
collazione per imputazione dell'immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come
13 individuato dall'art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso”: così Cass. n.
25473/2010, nonché, precedentemente, Cass. n. 20387/2009 e, successivamente, Cass. n.
14747/2016.
Il c.t.u. ha poi effettuato le operazioni richieste ai fini della collazione per imputazione, con le due fasi richieste dalla Suprema Corte (v. anche Cass. n. 2453/1976 e Cass. n. 28196/2020), ossia l'addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell'erede donatario ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi, sempre tenendo conto del valore dei beni alla data dell'apertura della successione. Il risultato di tali operazioni è il seguente, con aggiornamento delle quote di spettanza (il c.t.u. ha dimostrato – pagg.
5-8 della relazione – come, procedendo al conteggio secondo il criterio alternativo suggerito dall'attore in riassunzione ma sulla base dei corretti valori sopra enunciati – compresa la considerazione del
donatum in termini di piena proprietà - si perviene al medesimo risultato):
- erede di : quota 49,558% Persona_1
- eredi di : quota 25,221% Persona_2
- eredi di : quota 25,221% Persona_3
Va ora precisato che le posizioni così espresse non sono suscettibili di variazione per effetto delle pretese vantate dall'attore in riassunzione con riguardo all'onere testamentario e ad un asserito credito verso la comunione.
Quanto al primo, si fa riferimento alla previsione contenuta nel testamento della de cuius che,
oltre ad aver disposto dei propri beni lasciando la quota disponibile e quella di riserva alla figlia
, già donataria di un immobile, e la sola quota di legittima agli altri due figli Persona_1
e , ha così disposto: “A mia figlia devono inoltre essere Persona_2 Persona_3 Per_1
14 pagate tutte le spese sostenute per me e per la casa di S. AN che lascio a lei insieme con il terreno annesso”. Il riferimento alle spese è stato in seguito specificato dalla stessa Per_6 con nota del 3.7.1975 tramite quantificazione in totali € 5.276,12, che il figlio ed erede di Per_1
pretende sia riconosciuto in questa sede.
Pacifica risultando in giudizio la qualificazione della disposizione in termini di onere testamentario, si deve tuttavia osservare, come peraltro eccepito nel corso del giudizio quantomeno dalla e dalla convenute costituite, che la previsione testamentaria Parte_4 Pt_2
risulta radicalmente nulla alla luce della previsione contenuta nell'549 c.c. (“Il testatore non può
imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro”). Erroneamente l'arch. ritiene la questione preclusa Pt_1
dal mancato esperimento dell'azione di riduzione, pur dando atto che la disposizione comportava lesione della quota di riserva dei coeredi.
Si deve infatti rammentare che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, la "lesione di legittima"
che trova rimedio necessario nell'azione di riduzione è per definizione eventuale nel senso che è
destinata ad emergere a seguito delle operazioni propriamente intese alla determinazione della legittima;
caso diverso – e rilevante nella specie – è quello di disposizioni con le quali il testatore intende gravare la legittima di pesi o condizioni, che rilevano già di per sé e non sono solo eventualmente lesive. In altri termini, se il legittimario è istituito erede per una quota maggiore a quella di riserva, il peso può rivelarsi valido per la parte eccedente a quella in concreto calcolata come legittima ex art. 556 c.c., ma se il peso è posto specificamente a carico del legittimario istituito nella sola quota di legittima (c.d. mero legittimario), esso evidentemente non grava sulla disponibile o su una parte individuata di essa, secondo l'ipotesi dell'art. 554 c.c., ma è frutto di una disposizione (strutturalmente autonoma) che funge da modalità (peso) del lascito a carico della sola legittima: tale funzione la attrae, per identità di ratio, nel campo di applicazione dell'art. 549 c.c., giacché, quando il legittimario è istituito in una quota pari (o inferiore) a quella riservata,
15 è certo a priori, indipendentemente dalla formazione della massa col calcolo di cui all'art. 556
c.c., che il legato o onere viola la legittima e dunque la disposizione è da ritenersi automaticamente ed interamente nulla e senza effetto (così Cass., n. 18561/2021).
Tale situazione si verifica precisamente nel caso in esame, non potendo la de cuius onerare di spese i legittimari cui lasciava la sola quota di riserva, peraltro in favore dell'erede cui lasciava anche l'intera quota disponibile.
Quanto sopra esime dal prendere in considerazione l'eccezione di prescrizione del medesimo onere testamentario, che risulterebbe a propria volta fondata in quanto l'onere, qualora valido ed efficace, determina l'insorgenza di un credito soggetto a prescrizione decennale, laddove nella specie l'iniziativa è stata assunta dopo un ventennio dall'erede di . Persona_1
Alla medesima conclusione d'intervenuta prescrizione si perverrebbe ove le ulteriori pretese dell'arch. per spese sostenute con riguardo a beni comuni fossero riferite non a spese Pt_1
sostenute dopo la morte della cuius ma in data precedente, perché si tratterebbe di crediti della
de cuius verso i figli o della figlia verso la de cuius, parimenti soggetti a – maturata – Per_1
prescrizione decennale (Cass., n. 30442/23).
L'attore in riassunzione ha tuttavia chiaramente riferito almeno una parte delle sue pretese ad iniziative assunte dalla madre e/o da lui stesso successivamente alla morte della nonna Per_1
e dunque in relazione a beni che già si trovavano in comunione ereditaria: in Persona_6
questo caso, e dunque per le spese sostenute dopo l'apertura della successione nell'ambito della gestione dei beni ereditari, il diritto al rimborso non è soggetto a prescrizione fino alla divisione
(v. ancora Cass., n. 30442/23).
L'accertamento in questa sede dell'asserito credito da rimborso è tuttavia impedito dalla tardività
della relativa deduzione: esso non è stato fatto valere nel giudizio di primo grado né da Per_1
rimasta contumace (secondo l'attore, per effetto di un vizio di notifica, che tuttavia non
[...]
è provato e soprattutto non è stato tempestivamente contestato) né, a seguito della morte di lei e
16 della riassunzione della causa da parte degli originari attori, dal figlio – odierno attore in riassunzione – che nel costituirsi quale suo erede con comparsa di costituzione di data 5.11.1996
ha anzi testualmente riservato la questione ad altro giudizio, scrivendo: "per la liberazione del fondo, che ha comportato per tutti gli eredi un notevolissimo vantaggio economico, la
[...]
aveva anticipato oltre ventisei milioni in spese legali, la cui restituzione, pro quota, Parte_10
sarà richiesta con separato giudizio". Tardivamente e dunque inammissibilmente egli ha poi invece manifestato la pretesa (solo) in sede di precisazione delle conclusioni.
Confermate dunque le quote di spettanza come definite dal c.t.u. a seguito della collazione per imputazione, si deve procedere alla divisione dei beni relitti all'attualità ed a tal fine il perito nominato ha svolto ogni necessaria indagine ed approfondimento esprimendo in termini tecnicamente corretti i seguenti valori di mercato:
- relictum immobiliare in Comune di Villa del Conte (PD)
Terreno agricolo con i volumi edilizi (Lotto A) € 140.000,00
Terreno agricolo (Lotto B) € 54.000,00
- relictum immobiliare in Comune di Campo San Martino (PD)
Terreno agricolo con volumetria del fabbricato collabente (Lotto C) € 230.000,00
La massa ereditaria relitta all'attualità presenta dunque un valore complessivo pari a €
424.000,00.
Tenuto conto delle quote di spettanza come determinate a seguito della collazione per imputazione, spettano:
- all'arch. (quota di diritto del 49,558%) beni per € 210.126,00 (= € 424.000,00 * Parte_1
49,558%);
- ai legatari di (quota di diritto del 25,221%) beni per € 106.937,00 (= € 424.000,00 Persona_2
* 25,221%) ed in particolare alla beni per € 53.468,50 Parte_4
e all beni per € 53.468,50; Parte_2 Parte_2
17 - agli eredi di (quota di diritto del 25,221%) beni per € 106.937,00 (= € 424.000,00 Persona_3
* 25,221%) ed in particolare a beni per € 45.547,24, a beni per CP_1 Parte_1
€ 45.547,24 e a beni per € 15.842,52. CP_3
Poiché il secondo ed il terzo gruppo, anche approvando il progetto divisionale espresso dal c.t.u.,
hanno indicato di preferire il mantenimento della comunione tra loro, il progetto divisionale proposto dal c.t.u. e che la Corte fa proprio, risultando lo stesso il frutto di operazioni svolte in modo tecnicamente corretto, prevede due assegni immobiliari;
un primo assegno a favore dell'arch. , che comprende i beni indicati a pagina 116 della c.t.u. (ed in Parte_1
dispositivo) ed un secondo assegno in favore di Parrocchia San Bellino Vescovo e Martire,
Associazione Casa del Fanciullo Onlus, NT e , che CP_1 Pt_1 CP_3
comprende i beni indicati a pag. 117 della relazione del c.t.u. (ed in dispositivo).
Inoltre, poiché il primo include beni per il valore di € 194.000,00 a fronte di una quota di diritto di € 210.126,00 ed il secondo beni per € 230.000,00 a fronte di una quota di diritto di €
213.874,00, si determina un conguaglio di € 16.126,00 che i successori di e di Persona_2
devono corrispondere all'erede di (attore in riassunzione arch. Persona_3 Persona_1
). Parte_1
Alla decisione consegue la condanna (con liquidazione in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte) dell'attore in riassunzione (convenuto in primo grado, poi appellante e ricorrente in cassazione) alla rifusione in favore degli altri coeredi di un quarto Parte_1
delle spese di lite di ogni grado di giudizio con compensazione dell'ulteriore quota, dovendosi considerare, da un lato, che, secondo consolidata giurisprudenza, non vi è soccombenza nelle cause divisionali e, dall'altro, che il predetto ha insistito in pretese (circa il valore del donatum,
l'onere testamentario, il credito verso la comunione) infondate o tardivamente dedotte che hanno determinato l'inutile protrarsi del giudizio.
18 Si giustifica invece la compensazione integrale delle spese tra e Parte_8 Pt_9
da un lato e le altre parti dall'altro in quanto nei confronti dei primi non sono state
[...]
svolte vere e proprie domande ma essi sono intervenuti nel procedimento al fine di sorvegliarne l'esito nel proprio interesse, in quanto eredi di soggetti che hanno sottoscritto nel 1983 scritture private con meri effetti obbligatori al fine dell'acquisto di una parte dei beni oggetto di causa.
Le spese di tutte le c.t.u. esperite, già liquidate nel giudizio di primo grado e nel giudizio di rinvio,
nonché ogni ulteriore spesa divisionale (trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni, frazionamenti,
variazioni catastali ecc.) restano pro quota a carico delle parti , Parte_1 [...]
Parte_4 Parte_2 CP_1 [...]
e . Pt_1 CP_3
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione sui beni di cui è causa insorta in morte di
[...]
deceduta il 25.8.1975; Per_6
2) assegna a , c.f. , la piena proprietà per l'intero dei Parte_1 C.F._1
beni indicati come “1° Assegno Immobiliare” a pag. 116 e 126 della relazione dott. Persona_5
27.11.2024 e così identificati:
LOTTO A)
Unità immobiliari in Comune di Villa del Conte (PD)
CF. fg. 14 mapp. 160 Sub. 4 cat. F/3 “fabbr. in corso di costruzione” p. T-1
CF. fg. 14 mapp. 160 Sub. 5 cat. F/2 “fabbricato collabente” p. T
CT. Fg. 14 mapp. 160 di mq. 1965 - Ente urbano
Terreni in Comune di Villa del Conte (PD) - tot. mq. 7.512
CT fg. 14 mapp. 299 seminativo Cl. 2 mq 5.620
19 CT. fg. 14 mapp. 300 porz. AA semin. Cl. 2, mq 1.000
CT. fg. 14 mapp. 300 porz. AB semin. arbor. Cl. 3, mq. 262
CT. fg. 14 mapp. 301 semin arbor. Cl. 3 mq. 630
LOTTO B)
Terreni in Comune di Villa del Conte (PD) – tot. mq. 12.634
CT. fg. 18 mapp. 313 porz. AA semin. Cl. 3, mq 4.400
CT. fg. 18 mapp. 313 porz. AB prato Cl. 2, mq 465
CT. fg. 18 mapp. 314 prato Cl. 2, mq. 145
CT. fg. 18 mapp. 303 porz. AA semin. Cl. 3, mq 7.000
CT. fg. 18 mapp. 303 porz. AB semin. arbor Cl. 3, mq 409
CP_1 CT. fg. 18 mapp. 304 semin. Cl. 3, mq. 215
con diritto a ricevere dai soggetti di cui ai seguenti punti 2) e 3) in solido il conguaglio di €
16.126,00;
3) assegna a (per la quota di 27/108), Parte_4 Parte_4
(per la quota di 27/108), (per la quota di Parte_2 CP_1
23/108), (per la quota di 23/108) e (per la quota di 8/108), la piena Parte_1 CP_3
proprietà dei beni indicati come “2° Assegno Immobiliare” a pag. 117 e a pag. 126 della predetta relazione del c.t.u. dott. così identificati: Persona_5
LOTTO C)
Fabbricato e terreni in Comune di Campo san Martino (PD) - mq. 25.985
C.F. – fg. 12 part. 1496 sub.
1 - Via Finco n. 12 – Cat. F/2
C.T. - fg. 12 part. 1496 ente urbano di 592 mq
Terreno C.T. - fg. 12 part. 125 seminativo Cl. 3, mq. 21.787
Terreno C.T. – fg. 12 part. 227 seminativo Cl. 3, mq. 3.606,
con obbligo di pagare ad il conguaglio di € 16.126,00; Parte_1
20 4) ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
5) dichiarate compensate le ulteriori spese di lite tra le parti, condanna l'attore in riassunzione alla rifusione di un quarto delle spese di lite anticipate: a) da Parte_1
e e b) da Parte_4 Parte_2
e , spese che liquida, in favore di ciascuno dei due gruppi (a e b) CP_1 Parte_1
predetti ed in misura già ridotta: quanto al giudizio di primo grado, in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al giudizio d'appello, in € 2.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al giudizio di cassazione, in € 2.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio, in € 5.030,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
6) pone le spese di c.t.u., già liquidate, ed ogni ulteriore spesa divisionale a carico delle parti
, , Parte_1 Parte_4 Parte_2
e , pro quota.
[...] CP_1 Parte_1 CP_3
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
FR Petrucco Toffolo Guido Santoro
21
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 529/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. FR Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 529/22 R.G., promossa ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 1414/2016 della Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione civile, da da
- , c.f. , con l'avv. Piero Gallimberti;
Parte_1 C.F._1
appellante – attore in riassunzione
contro
- c.f. e , c.f. CP_1 C.F._2 Parte_1
rappresenti e difesi dagli avv.ti NT Braccio e Caterina Braccio;
C.F._3
- in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore , con sede in PA (PD), Vicolo Santonini n. 12,c.f. Parte_3
- P.I. e P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore don
[...] Parte_5
1 comprendente anche le attività benefiche di assistenza delle persone in stato di bisogno svolte sotto il nome di ”, ora ” con sede in PA Parte_6 Parte_7
(PD) via Jacopo della Quercia n. 24/C, c.f. , rappresentate e difese dall'avv. Marco P.IVA_3
Burighel;
- (C.F. ) e Parte_8 C.F._4 Parte_9
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Ranzato;
C.F._5
- , , Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7 [...]
, , , , CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12
, , contumaci;
[...] CP_13
appellati – convenuti in riassunzione
Oggetto: “Divisione di beni caduti in successione”; giudizio ex artt. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 1414/2016 della Corte d'Appello di Venezia, Seconda
Sezione civile, con sentenza della Corte di Cassazione n. 1062/2022.
CONCLUSIONI
- per l'attore in riassunzione Parte_1
“In via principale:
Non essendo stata considerata prescritta la Collazione dei 4/9 x ON (di € 614,68) eccedenti la quota testamentaria di operata la Compensazione tra l'Onere Testamentario di Persona_1
€ 5.276,12 ed € 614,68, dichiarare l'Onere Testamentario Compensato residuo pari a € 4.661,44, che -rispetto al valore del Relictum all'Apertura della Successione - equivaleva a 3,79/9x
Relictum e che il suo valore rapportato al Valore del Relictum al 13/1/2004 corrisponde ad €
209.413,50 (ossia 3,790/9 x € 497.288,00), si disponga il pagamento a favore dell'Arch. , prima della Divisione: Parte_1
2 1- dell'Onere Testamentario Compensato di € 209.413,50 (€ 4.661,44 x 44,93), di cui €
104.706,75 a carico degli eredi di ed € 104.706,75 dagli eredi di;
Persona_2 Persona_3
2- di quanto speso da per la salvaguardia dei beni in Comunione per totali € Persona_1
19.275,14 (€ 17.579,52 + € 1.695,62), di cui € 9.508,74 al 50% carico degli eredi di
[...]
€ 4.754,37 ed il 50% a carico dagli eredi di € 4.754,37 Per_2 Persona_3
Conseguentemente e complessivamente per un totale di € 218.922,24 (€ 209.413,50 + € 9.508,74 oltre int. e riv. su quest'ultimi);
l'assegnazione all'Arch. della quota di 5/9xRelictum del valore di € 276.271,11 Parte_1
+ € 218.922,24 = € 495.193,35, ossia l'intero Fondo di Villa del Conte del valore €.287.270,50
+ €.207.922,85 avere (l'importo di €.207.922,85 risulta da € 495.193,35 - € 287.270,50), oltre interessi e rivalutazione su € 9.508,7 4 calcolati dal 1987 ad oggi (quasi 36 anni); si disponga altresì che in assenza del pagamento, prima della Divisione, della somma di € 218.922,24, di cui €
109.461,12 a carico degli eredi di ed € 109.461,12 a carico degli eredi di Persona_2 Per_3
, operati i Prelevamenti per totali 3,79/9 x Relictum sulle loro rispettive quote di
[...]
2/9xRelictum ognuna (totale 4/9x Relictum), venga assegnato all'Arch. 8,79/9 x Parte_1
Relictum + € 9.508,74 = € 485.684,61 + € 9.508,74 = € 495.193,35, corrispondenti a 9/9 x
Relictum (valore € 497.288,00 ossia l'intero Relictum (Fondo di Villa del Conte e di Campo S.
Martino) ed € 2.094,65 a Conguaglio Dare, dal quale sono a detrarre interessi e rivalutazione su
€ 9.508,74, calcolati dal 1987 ad oggi (quasi 36 anni);
Quanto alle spese di lite, condannarsi gli appellati eredi di per l'essersi dichiarati Persona_2
Legatari invece che eredi e gli eredi di per l'aver per 16 anni, ossia per tutta la Persona_3
durata della Causa di 1° grado indicato considerato infondatamente per coeredi i 5 fratelli , CP_4
dichiarando persino di voler restare con loro in Comunione, alla rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite del 1° e 2° grado di giudizio e rispettivamente condannarli al pagamento (oltre
3 a interessi) dei 4/9 delle spese di C.T.U. di 1° grado Ing. , pari ad € 2.513,03, Persona_4
addebitate provvisoriamente tutte all'Arch. e da lui solo interamente pagate. Parte_1
In ogni caso, con integrale rifusione delle spese legali, di tutti i gradi di giudizio, secondo le rispettive soccombenze, ivi comprese quelle del giudizio di Cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio”; per i convenuti in riassunzione e CP_1 Parte_1
“Preliminarmente
Dichiararsi non dovuti gli oneri testamentari e le spese per la comunione attesa la tardività delle richieste in I° grado e la intervenuta prescrizione.
In subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, preso atto della volontà
dei convenuti in appello sig. di eventualmente versare la loro quota di CP_1 Parte_1
2/9 dell'onere testamentario pari ad € 1.127,47 oltre interessi e rivalutazione dalla data del
25/8/1975 e la loro quota di 2/9 delle spese effettuate in favore della comunione pari ad €
4.283,36 oltre interessi e rivalutazione dalla data del 13/1/2004, il tutto a norma dell'ex art.lo
1284 c.c. ante riforma. dopo la quantificazione degli importi, alla data odierna, da versare, a mezzo bonifico bancario in favore dell'Arch. Parte_1
3) quanto alle spese di lite,
- Confermarsi la compensazione delle spese legali di I°, ivi comprese le spese di C.T.U,
4) condannarsi l'Arch. al pagamento in favore degli eredi signori Parte_1 Persona_3
, e della quota di 5/9 dell'imposta di registro da CP_1 Parte_1 CP_3
loro pagata per intero in € 8.922,61 il 19/1/2015 sulla sentenza di I° grado pari ad € 4.957,00
oltre interessi legali a norma dell'art.lo 1284 c.c. riformato con D.L n. 132/2014, ad oggi pari ad
€ 8.391,02 salvo ricalcolo alla data del pagamento.
- confermarsi la condanna dell'Arch. al pagamento delle spese legali, in favore Parte_1 degli appellati, del procedimento di II° grado, al tempo quantificate in € 8.450,00 oltre accessori
4 di legge, int. e riv.
- Attesa la richiesta spropositata degli interessi e rivalutazione richiesti dall'appellante nel presente giudizio, nonché l'opposizione ad una possibile transazione della causa a mezzo accordo amichevole, espressa a verbale del 14/10/2024 (vedi a fine pag 117 della CTU) condannarsi lo stesso alla rifusione delle spese legali del presente giudizio oltre accessori di legge”;
- per le convenute in riassunzione e Parte_2 [...]
: Parte_4
“1. Rigettarsi le domande svolte dall'arch. relativamente al pagamento delle Parte_1
somme indicate dalla de cuius in testamento e alle spese asseritamente sostenute per il mantenimento del bene comune in quanto svolte in modo tardivo.
2. In via subordinata, nella non creduta ipotesi che quanto riportato in testamento con riferimento alle spese da rifondere a venisse qualificato quale munus, dichiararsi la nullità Persona_1
dello stesso per contrarietà al disposto di cui all'art. 549 c.c..
3. In via di ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi in cui Codesta Corte dovesse ritenere ammissibili le domande dall'arch. relativamente al pagamento delle somme Parte_1
indicate dalla de cuius in testamento e alle spese asseritamente sostenute per il mantenimento del bene comune dichiararsi i relativi importi non dovuti in quanto prescritti.
4. In via ulteriormente subordinata nella non creduta ipotesi in cui Codesta Corte dovesse ritenere ammissibili le domande dall'arch. relativamente al pagamento delle somme Parte_1
indicate dalla de cuius in testamento e alle spese asseritamente sostenute per il mantenimento del bene comune e non soggette a prescrizione, ridursi gli importi a quanto risulterà dall'espletanda istruttoria con esclusione in ogni caso di interessi e rivalutazione in quanto mai chiesti,
suddividendo le spese medesime secondo le quote dei rispettivi coeredi;
5. disporsi la divisione della massa ereditaria secondo quanto previsto nell'elaborato peritale depositato dal CTU dott. Persona_5
5 6. spese di lite integralmente rifuse”;
- per i convenuti in riassunzione e : Parte_9 Parte_8
in considerazione della mancata proposizione di domande nei loro confronti da parte dell'Appellante, ribadiscono il proprio interesse affinchè vengano assegnato ai Sig.ri
[...]
, e loro danti causa, le unità CP_1 Parte_1 Controparte_14 Controparte_15
immobiliari site nel Comune di Campo San Martino e che sono state oggetto della cessione di quota (2/9) all'atto pubblico del 29.3.1984, affinchè venga finalmente individuata la quota acquistata e così precisano le loro
CONCLUSIONI
1. In ogni caso, con condanna di onorari e spese del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'arch. , con citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificata a tutte le parti Parte_1
del precedente grado, ha radicato il giudizio di rinvio a seguito di cassazione da parte della
Suprema Corte, con sentenza n. 1062/22, della sentenza della Corte d'appello di Venezia n.
1414/2016 pubblicata il 21.6.2016 che, rigettando l'appello proposto dal medesimo come Pt_1 pure l'appello incidentale proposto dall' avverso la sentenza non Controparte_16
definitiva n. 185/2007 emessa il 28.1.2007 nonché avverso la sentenza definitiva n. 1410/2012
resa il 28.10.2011 dal Tribunale di PA, aveva deciso la causa ereditaria derivante dalla successione di quest'ultima, deceduta il 25.8.1975, aveva disposto dei propri Persona_6
beni con testamento 11.10.1972 pubblicato il 12.11.1975, lasciando, in aggiunta alla quota di riserva, alla figlia , già donataria di un immobile con atto del 10.11.1972, la disponibile e Per_1
agli altri figli a la sola legittima, prevedendo altresì che a dovessero essere Per_2 Per_3 Per_1
rimborsate le spese sostenute per la casa di S. AN e per la stessa testatrice. Egli ha offerto nella presente sede la propria ricostruzione della vicenda successoria e divisionale, proponendo le soluzioni – compendiate nelle conclusioni riportate in epigrafe – che valuta conformi alla
6 decisione della Corte di Cassazione.
Si sono costituiti, con distinti patrocini, e (il primo solo omonimo Pt_1 CP_1 dell'appellante) nonché e Parte_2 Parte_4
proponendo deduzioni e conclusioni difformi da quelle dell'attore in
[...]
riassunzione; si sono altresì costituiti FR e , già subentrati nei Parte_9
precedenti gradi di giudizio nella posizione dei genitori, questi ultimi intervenuti nel giudizio di primo grado quali acquirenti di uno degli immobili relitti dalla e perciò oggetto di Per_6
causa, i quali hanno rappresentato di essere unicamente interessati al consolidamento del proprio acquisto per effetto della (affermata) definitività delle assegnazioni degli immobili disposte nei precedenti gradi di giudizio, nessuna domanda essendo svolta nei loro confronti dal Pt_1
Contestualmente, con separate citazioni ex art. 389 c.p.c., ha convenuto avanti Parte_1
alla Corte d'Appello le controparti costituite nel predetto giudizio d'appello ed in favore delle quali con la sentenza n. 1414/2016 egli era stato condannato a rifondere le spese del giudizio di secondo grado, pretendendo la restituzione di quanto a quelle corrisposto in esecuzione della decisione.
Alla prima causa, che ha assunto n. 529/22 di R.G. sono quindi state riunite, con ordinanza di data 8-20 settembre 2022, le cause recanti R.G. nn. 727/2022, 728/2022, 729/2022, 731/2022 e
732/2022, promosse da rispettivamente nei confronti di Parte_1 Controparte_17
,
[...] Parte_2 Parte_4
, e .
[...] Parte_8 Parte_9
Lo stesso attore ha poi rinunciato agli atti dei giudizi nn. 727/2022, 728/2022, 729/2022, senza che nei predetti si fossero costituiti i convenuti, dando atto che questi avevano restituito quanto precariamente ricevuto per spese di lite.
Si sono invece costituiti nei giudizi nn. 731/22 e 732/22 FR e , Parte_9
concludendo per il rigetto della pretesa svolta nei loro confronti.
7 Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 11.1.2024 e quindi depositato scritti conclusivi.
Con sentenza parziale n. 881/24, l'intestata Corte ha definito le cause diverse dalla n. 529/22, per la quale invece ha indicato come necessaria ulteriore istruzione.
Delle cause nn. 727/22, 728/22 e 729/22 R.G., essendo intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore - che ha dato atto di aver visto soddisfatta la pretesa Parte_1
restitutoria - senza che le controparti si fossero costituite, secondo quanto previsto dall'art. 306
c.p.c. è stata dichiarata l'estinzione.
La causa n. 731/22 R.G. nei confronti di e la causa n. 732/22 R.G. nei Parte_8
confronti di sono state definite con condanna di costoro alla restituzione ad Parte_9
delle somme percepite in forza della sentenza d'appello cassata, con l'aggiunta Parte_1
degli interessi dalla data del pagamento e della metà delle spese di lite.
Quanto alla causa n. 529/22 R.G., con la sentenza citata e con la coeva ordinanza, si è disposto quanto segue, previa separazione dalle altre cause.
Si deve a tal fine rammentare che con la richiamata sentenza n. 1062/22, la Corte di Cassazione
ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo e il secondo, dichiarato assorbiti i restanti quattro motivi, rinviando la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.
Come osservato dalla stessa Suprema Corte, l'accoglimento del quarto motivo, che contiene precisa indicazione circa il modo di operare della collazione per imputazione (non rispettato dalla sentenza cassata) comportava la necessità del “rifacimento del progetto di divisione”.
In particolare, la sentenza di legittimità evidenzia che il progetto sub 3 della relazione del c.t.u. depositata il 13.1.2004, approvato dal Tribunale, e confermato in appello, “considerava tutti i beni, relitti e donati, per il valore al tempo delle operazioni divisionali, il che naturalmente è
errato, perché, nella collazione per imputazione di un immobile, il bene donato, ex art. 747 c.c.,
8 deve essere valutato al tempo della morte del donante (Cass. n. 9177/2018; n. 14553/2004). Ma
è altrettanto errato il ragionamento seguito dal ricorrente, il quale pretende di restituire ai coeredi l'eccedenza sulla donazione secondo i valori dell'epoca, concorrendo poi, in ragione della sua quota, sui beni relitti stimati secondo i valori al tempo della divisione. La collazione per imputazione, infatti, prelude a una operazione diversa, che consta di due fasi: l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi (Cass. n. 2453/1976; n. 28196/2020).
Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte che tanto il bene donato,
conferito per imputazione, quanto «i beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari» (Cass. n. 3235/2000; n. 2630/1990; cfr. Cass. n. 27086/2021)”.
Era pertanto necessario, nella presente causa, operare la collazione per imputazione in base ai principi sopra indicati, procedendo alle relative operazioni, di imputazione e prelevamento, sulla base dell'unitario criterio di stima costituito dal valore dei beni al tempo dell'apertura della successione e solo dopo procedere alle operazioni divisionali in senso stretto, con riferimento ai valori dei beni stimati all'epoca delle stesse.
Sennonché, nel caso in esame, mancava in radice, come opportunamente denunciato dagli appellati enti caritatevoli eredi di , una stima minimamente attendibile dei beni Persona_2 donati e relitti con riferimento all'epoca dell'apertura della successione, avendo il c.t.u. : Per_4
a) nella relazione depositata il 14.10.2002 offerto soltanto la stima effettuata recependo l'accertamento effettuato dall'Ufficio Tecnico Erariale per il solo bene in San Giorgio in Bosco,
9 avvertendo peraltro di ritenere “che tale stima non sia attinente alla stima del valore reale dell'immobile riferita all'anno 1975”, ed offerto per gli altri beni una mera operazione matematica coerente con il valore catastale del bene in San Giorgio in Bosco;
b) nella relazione depositata il 13.1.2004, offerto una rivisitazione dei predetti valori limitatamente ai terreni,
fondata sulla tabella dei valori attribuiti ai terreni da parte della Commissione Provinciale per la
Pa determinazione dell'Indennità spropriazione, peraltro evidenziando, sulla base della discrasia tra i pochi dati così raccolti, che il risultato che se ne ricava “è sicuramente non possibile, anche se formalmente e matematicamente corretto”.
La carenza non poteva quindi essere risolta con definizione della lite tramite meri conteggi quali quelli offerti dall'attore in riassunzione: attesa la significativa consistenza dei valori e la distanza tra le posizioni espresse dalle parti, la Corte riteneva necessario esperire ulteriore approfondimento peritale richiedendo ad un diverso c.t.u. di impiegare ogni adeguato criterio estimativo per giungere ad una stima il più possibile realistica ed attendibile del valore dei beni al 1975, procedendo quindi alle operazioni nei termini puntualmente indicati dalla Corte di
Cassazione per giungere infine ad un progetto divisionale aggiornato.
Veniva in tal senso dato incarico al dott. agr. invitato a non considerare nelle Persona_5
operazioni gli effetti dell'eventuale accoglimento delle ulteriori pretese economiche svolte dall'arch. (di cui al terzo motivo del ricorso per cassazione: onere testamentario e credito Pt_1
verso la comunione) sia in quanto contestate sulla base di ragioni processuali e sostanziali la cui cognizione spettava necessariamente al giudice sia in quanto, ove ritenute fondate, suscettibili di essere considerate in sede di decisione.
Esperita la c.t.u., nel termine del 19.12.2024 assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
10 Il c.t.u. nominato, puntualmente adempiendo all'incarico conferito, ha stimato i beni immobili donati (atto 10.11.1972) e relitti dalla de cuius alla data di apertura della Persona_6
successione (25.8.1975), effettuato correttamente le operazioni richieste ai fini della collazione per imputazione, secondo le indicazioni di cui alla sentenza n. 1062/22 della Corte di Cassazione
e predisposto un progetto divisionale che ha trovato l'approvazione da parte dei comunisti diversi dall'arch. pur avendo il c.t.u. risposto in termini precisi alle osservazioni da questi Pt_1
presentate.
Sulla mancata condivisione da parte dell'attore in riassunzione hanno influito le aspettative riferibili all'onere testamentario e ad un asserito credito verso la comunione che tuttavia, come si osserverà, sono infondate e/o tardivamente dedotte.
Orbene, la controversia riguarda l'eredità di la cui successione si è aperta in Persona_6
data 25. 8.1975 e che ha disposto dei propri beni con testamento, lasciando la quota disponibile e quella di riserva alla figlia , già donataria di un immobile nel 1972, nonché la Persona_1
quota di legittima agli altri due figli e;
parti della causa ne sono i Persona_2 Persona_3
successori mortis causa:
A) arch. quale erede di : quota 5/9 (= 270/486); Parte_1 Persona_1
B) : quota 1/9 (= 54/486) Parte_4
quota 1/9 (= 54/486) Parte_2
(i suddetti enti sono stati indicati quali legatari di a propria volta erede di Persona_7 Per_2
sia dal Tribunale di PA (sentenza n. 1410/2012) sia dalla Corte d'appello di Venezia
[...]
(sentenza n. 1414/2016) senza che vi sia stata contestazione di tale qualificazione da parte di soggetti interessati (tale non essendo il predetto , comunque estraneo, anche sulla Parte_1
base della sua ricostruzione, a tale quota di eredità) che deve pertanto considerarsi definitiva);
C) (46/486), (46/486) e (16/486) quali eredi di CP_1 Parte_1 CP_3
Mario Mauro: quota 2/9 (= 108/486).
11 Come anticipato, con atto di donazione rep. 71.364 di data 10.11.1972, la de cuius
[...]
aveva donato alla figlia la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto Per_6 Persona_1
vitalizio, dei seguenti immobili in Comune di San Giorgio In Bosco, situati lungo la strada provinciale 58d, in Via Morosini, località di S. AN Morosina:
terreno di 878 mq censito al C.T. - fg. 11 part. 80;
terreno di 624 mq censito al C.T. – fg. 11 part. 82;
terreno di 2.224 mq censito al C.T.- fg. 11 part. 83;
immobile censito al C.F. – fg. 11 part. 81 sub. 1 – Via S. AN Morosina 69 – Cat. A/4 – 8
vani;
immobile censito al C.F. – fg. 11 part. 82 sub.
2 - Via S. AN Morosina 69 – Cat. A/5 – 4
vani;
L'immobile oggetto di donazione risulta in tempi relativamente recenti demolito per far spazio a un fabbricato ad uso residenziale, e tuttavia il c.t.u. ha svolto opportuno approfondimento riuscendo a ricostruire le caratteristiche dell'immobile al tempo dell'apertura della successione e a stimarne il valore.
Sono invece immobili relitti quelli siti in Comune di Villa del Conte (PD), suddivisi dal c.t.u. in due lotti (A e B) aventi una superficie complessiva attuale pari a mq. 22.111 (sostanzialmente coincidente con quella presente al tempo di apertura della successione pari a mq 22.141), nonché
quelli in Comune di Campo San Martino (PD) situati lungo la viabilità principale di Via Finco e
Via IV Novembre: si rinvia alla c.t.u. per l'approfondita ricognizione dei beni, le indagini di mercato e le stime, proposte in termini perfettamente condivisibili. Per queste ultime il c.t.u. si è
avvalso, con metodo ineccepibile e nel contraddittorio delle parti, di ogni elemento fattuale,
documentale e tecnico-scientifico a disposizione ed ha risposto in modo ampio e convincente a tutte le osservazioni dell'arch. . Parte_1
Si perviene così ai seguenti valori di mercato al 25 agosto 1975, data di apertura della successione
12 in morte di Persona_6
A. donatum immobiliare in Comune di San Giorgio in Bosco
Terreno agricolo con vetusto fabbricato:
€ 1.730,00
B. relictum immobiliare in Comune di Villa del Conte
Terreno agricolo con volumi edilizi:
€ 5.950,00
C. relictum immobiliare in Comune di Campo San Martino
Terreno agricolo con volumetria del fabbricato collabente
€ 6.870,00
Si ha pertanto un relictum complessivo € 12.820,00 ed una somma di relictum e donatum del valore di € 14.550,00, con valori alla data della morte della de cuius.
Si deve precisare che correttamente in questa operazione ed al fine della collazione per imputazione il c.t.u. ha considerato il valore della piena proprietà dell'immobile in San Giorgio
in Bosco, pur essendone stata donata nel 1972 alla figlia la sola nuda proprietà, risultando Per_1
infondata la ripetuta contestazione sollevata sul punto dall'attore in riassunzione.
Si deve infatti rammentare che, secondo pacifica e condivisa giurisprudenza, il bene a suo tempo donato con riserva di usufrutto in capo al donante dev'essere valutato alla data dell'apertura della successione per il valore della piena proprietà che proprio in quel momento si consolida: “La
collazione per imputazione dell'immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come
13 individuato dall'art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso”: così Cass. n.
25473/2010, nonché, precedentemente, Cass. n. 20387/2009 e, successivamente, Cass. n.
14747/2016.
Il c.t.u. ha poi effettuato le operazioni richieste ai fini della collazione per imputazione, con le due fasi richieste dalla Suprema Corte (v. anche Cass. n. 2453/1976 e Cass. n. 28196/2020), ossia l'addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell'erede donatario ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi, sempre tenendo conto del valore dei beni alla data dell'apertura della successione. Il risultato di tali operazioni è il seguente, con aggiornamento delle quote di spettanza (il c.t.u. ha dimostrato – pagg.
5-8 della relazione – come, procedendo al conteggio secondo il criterio alternativo suggerito dall'attore in riassunzione ma sulla base dei corretti valori sopra enunciati – compresa la considerazione del
donatum in termini di piena proprietà - si perviene al medesimo risultato):
- erede di : quota 49,558% Persona_1
- eredi di : quota 25,221% Persona_2
- eredi di : quota 25,221% Persona_3
Va ora precisato che le posizioni così espresse non sono suscettibili di variazione per effetto delle pretese vantate dall'attore in riassunzione con riguardo all'onere testamentario e ad un asserito credito verso la comunione.
Quanto al primo, si fa riferimento alla previsione contenuta nel testamento della de cuius che,
oltre ad aver disposto dei propri beni lasciando la quota disponibile e quella di riserva alla figlia
, già donataria di un immobile, e la sola quota di legittima agli altri due figli Persona_1
e , ha così disposto: “A mia figlia devono inoltre essere Persona_2 Persona_3 Per_1
14 pagate tutte le spese sostenute per me e per la casa di S. AN che lascio a lei insieme con il terreno annesso”. Il riferimento alle spese è stato in seguito specificato dalla stessa Per_6 con nota del 3.7.1975 tramite quantificazione in totali € 5.276,12, che il figlio ed erede di Per_1
pretende sia riconosciuto in questa sede.
Pacifica risultando in giudizio la qualificazione della disposizione in termini di onere testamentario, si deve tuttavia osservare, come peraltro eccepito nel corso del giudizio quantomeno dalla e dalla convenute costituite, che la previsione testamentaria Parte_4 Pt_2
risulta radicalmente nulla alla luce della previsione contenuta nell'549 c.c. (“Il testatore non può
imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro”). Erroneamente l'arch. ritiene la questione preclusa Pt_1
dal mancato esperimento dell'azione di riduzione, pur dando atto che la disposizione comportava lesione della quota di riserva dei coeredi.
Si deve infatti rammentare che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, la "lesione di legittima"
che trova rimedio necessario nell'azione di riduzione è per definizione eventuale nel senso che è
destinata ad emergere a seguito delle operazioni propriamente intese alla determinazione della legittima;
caso diverso – e rilevante nella specie – è quello di disposizioni con le quali il testatore intende gravare la legittima di pesi o condizioni, che rilevano già di per sé e non sono solo eventualmente lesive. In altri termini, se il legittimario è istituito erede per una quota maggiore a quella di riserva, il peso può rivelarsi valido per la parte eccedente a quella in concreto calcolata come legittima ex art. 556 c.c., ma se il peso è posto specificamente a carico del legittimario istituito nella sola quota di legittima (c.d. mero legittimario), esso evidentemente non grava sulla disponibile o su una parte individuata di essa, secondo l'ipotesi dell'art. 554 c.c., ma è frutto di una disposizione (strutturalmente autonoma) che funge da modalità (peso) del lascito a carico della sola legittima: tale funzione la attrae, per identità di ratio, nel campo di applicazione dell'art. 549 c.c., giacché, quando il legittimario è istituito in una quota pari (o inferiore) a quella riservata,
15 è certo a priori, indipendentemente dalla formazione della massa col calcolo di cui all'art. 556
c.c., che il legato o onere viola la legittima e dunque la disposizione è da ritenersi automaticamente ed interamente nulla e senza effetto (così Cass., n. 18561/2021).
Tale situazione si verifica precisamente nel caso in esame, non potendo la de cuius onerare di spese i legittimari cui lasciava la sola quota di riserva, peraltro in favore dell'erede cui lasciava anche l'intera quota disponibile.
Quanto sopra esime dal prendere in considerazione l'eccezione di prescrizione del medesimo onere testamentario, che risulterebbe a propria volta fondata in quanto l'onere, qualora valido ed efficace, determina l'insorgenza di un credito soggetto a prescrizione decennale, laddove nella specie l'iniziativa è stata assunta dopo un ventennio dall'erede di . Persona_1
Alla medesima conclusione d'intervenuta prescrizione si perverrebbe ove le ulteriori pretese dell'arch. per spese sostenute con riguardo a beni comuni fossero riferite non a spese Pt_1
sostenute dopo la morte della cuius ma in data precedente, perché si tratterebbe di crediti della
de cuius verso i figli o della figlia verso la de cuius, parimenti soggetti a – maturata – Per_1
prescrizione decennale (Cass., n. 30442/23).
L'attore in riassunzione ha tuttavia chiaramente riferito almeno una parte delle sue pretese ad iniziative assunte dalla madre e/o da lui stesso successivamente alla morte della nonna Per_1
e dunque in relazione a beni che già si trovavano in comunione ereditaria: in Persona_6
questo caso, e dunque per le spese sostenute dopo l'apertura della successione nell'ambito della gestione dei beni ereditari, il diritto al rimborso non è soggetto a prescrizione fino alla divisione
(v. ancora Cass., n. 30442/23).
L'accertamento in questa sede dell'asserito credito da rimborso è tuttavia impedito dalla tardività
della relativa deduzione: esso non è stato fatto valere nel giudizio di primo grado né da Per_1
rimasta contumace (secondo l'attore, per effetto di un vizio di notifica, che tuttavia non
[...]
è provato e soprattutto non è stato tempestivamente contestato) né, a seguito della morte di lei e
16 della riassunzione della causa da parte degli originari attori, dal figlio – odierno attore in riassunzione – che nel costituirsi quale suo erede con comparsa di costituzione di data 5.11.1996
ha anzi testualmente riservato la questione ad altro giudizio, scrivendo: "per la liberazione del fondo, che ha comportato per tutti gli eredi un notevolissimo vantaggio economico, la
[...]
aveva anticipato oltre ventisei milioni in spese legali, la cui restituzione, pro quota, Parte_10
sarà richiesta con separato giudizio". Tardivamente e dunque inammissibilmente egli ha poi invece manifestato la pretesa (solo) in sede di precisazione delle conclusioni.
Confermate dunque le quote di spettanza come definite dal c.t.u. a seguito della collazione per imputazione, si deve procedere alla divisione dei beni relitti all'attualità ed a tal fine il perito nominato ha svolto ogni necessaria indagine ed approfondimento esprimendo in termini tecnicamente corretti i seguenti valori di mercato:
- relictum immobiliare in Comune di Villa del Conte (PD)
Terreno agricolo con i volumi edilizi (Lotto A) € 140.000,00
Terreno agricolo (Lotto B) € 54.000,00
- relictum immobiliare in Comune di Campo San Martino (PD)
Terreno agricolo con volumetria del fabbricato collabente (Lotto C) € 230.000,00
La massa ereditaria relitta all'attualità presenta dunque un valore complessivo pari a €
424.000,00.
Tenuto conto delle quote di spettanza come determinate a seguito della collazione per imputazione, spettano:
- all'arch. (quota di diritto del 49,558%) beni per € 210.126,00 (= € 424.000,00 * Parte_1
49,558%);
- ai legatari di (quota di diritto del 25,221%) beni per € 106.937,00 (= € 424.000,00 Persona_2
* 25,221%) ed in particolare alla beni per € 53.468,50 Parte_4
e all beni per € 53.468,50; Parte_2 Parte_2
17 - agli eredi di (quota di diritto del 25,221%) beni per € 106.937,00 (= € 424.000,00 Persona_3
* 25,221%) ed in particolare a beni per € 45.547,24, a beni per CP_1 Parte_1
€ 45.547,24 e a beni per € 15.842,52. CP_3
Poiché il secondo ed il terzo gruppo, anche approvando il progetto divisionale espresso dal c.t.u.,
hanno indicato di preferire il mantenimento della comunione tra loro, il progetto divisionale proposto dal c.t.u. e che la Corte fa proprio, risultando lo stesso il frutto di operazioni svolte in modo tecnicamente corretto, prevede due assegni immobiliari;
un primo assegno a favore dell'arch. , che comprende i beni indicati a pagina 116 della c.t.u. (ed in Parte_1
dispositivo) ed un secondo assegno in favore di Parrocchia San Bellino Vescovo e Martire,
Associazione Casa del Fanciullo Onlus, NT e , che CP_1 Pt_1 CP_3
comprende i beni indicati a pag. 117 della relazione del c.t.u. (ed in dispositivo).
Inoltre, poiché il primo include beni per il valore di € 194.000,00 a fronte di una quota di diritto di € 210.126,00 ed il secondo beni per € 230.000,00 a fronte di una quota di diritto di €
213.874,00, si determina un conguaglio di € 16.126,00 che i successori di e di Persona_2
devono corrispondere all'erede di (attore in riassunzione arch. Persona_3 Persona_1
). Parte_1
Alla decisione consegue la condanna (con liquidazione in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte) dell'attore in riassunzione (convenuto in primo grado, poi appellante e ricorrente in cassazione) alla rifusione in favore degli altri coeredi di un quarto Parte_1
delle spese di lite di ogni grado di giudizio con compensazione dell'ulteriore quota, dovendosi considerare, da un lato, che, secondo consolidata giurisprudenza, non vi è soccombenza nelle cause divisionali e, dall'altro, che il predetto ha insistito in pretese (circa il valore del donatum,
l'onere testamentario, il credito verso la comunione) infondate o tardivamente dedotte che hanno determinato l'inutile protrarsi del giudizio.
18 Si giustifica invece la compensazione integrale delle spese tra e Parte_8 Pt_9
da un lato e le altre parti dall'altro in quanto nei confronti dei primi non sono state
[...]
svolte vere e proprie domande ma essi sono intervenuti nel procedimento al fine di sorvegliarne l'esito nel proprio interesse, in quanto eredi di soggetti che hanno sottoscritto nel 1983 scritture private con meri effetti obbligatori al fine dell'acquisto di una parte dei beni oggetto di causa.
Le spese di tutte le c.t.u. esperite, già liquidate nel giudizio di primo grado e nel giudizio di rinvio,
nonché ogni ulteriore spesa divisionale (trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni, frazionamenti,
variazioni catastali ecc.) restano pro quota a carico delle parti , Parte_1 [...]
Parte_4 Parte_2 CP_1 [...]
e . Pt_1 CP_3
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione sui beni di cui è causa insorta in morte di
[...]
deceduta il 25.8.1975; Per_6
2) assegna a , c.f. , la piena proprietà per l'intero dei Parte_1 C.F._1
beni indicati come “1° Assegno Immobiliare” a pag. 116 e 126 della relazione dott. Persona_5
27.11.2024 e così identificati:
LOTTO A)
Unità immobiliari in Comune di Villa del Conte (PD)
CF. fg. 14 mapp. 160 Sub. 4 cat. F/3 “fabbr. in corso di costruzione” p. T-1
CF. fg. 14 mapp. 160 Sub. 5 cat. F/2 “fabbricato collabente” p. T
CT. Fg. 14 mapp. 160 di mq. 1965 - Ente urbano
Terreni in Comune di Villa del Conte (PD) - tot. mq. 7.512
CT fg. 14 mapp. 299 seminativo Cl. 2 mq 5.620
19 CT. fg. 14 mapp. 300 porz. AA semin. Cl. 2, mq 1.000
CT. fg. 14 mapp. 300 porz. AB semin. arbor. Cl. 3, mq. 262
CT. fg. 14 mapp. 301 semin arbor. Cl. 3 mq. 630
LOTTO B)
Terreni in Comune di Villa del Conte (PD) – tot. mq. 12.634
CT. fg. 18 mapp. 313 porz. AA semin. Cl. 3, mq 4.400
CT. fg. 18 mapp. 313 porz. AB prato Cl. 2, mq 465
CT. fg. 18 mapp. 314 prato Cl. 2, mq. 145
CT. fg. 18 mapp. 303 porz. AA semin. Cl. 3, mq 7.000
CT. fg. 18 mapp. 303 porz. AB semin. arbor Cl. 3, mq 409
CP_1 CT. fg. 18 mapp. 304 semin. Cl. 3, mq. 215
con diritto a ricevere dai soggetti di cui ai seguenti punti 2) e 3) in solido il conguaglio di €
16.126,00;
3) assegna a (per la quota di 27/108), Parte_4 Parte_4
(per la quota di 27/108), (per la quota di Parte_2 CP_1
23/108), (per la quota di 23/108) e (per la quota di 8/108), la piena Parte_1 CP_3
proprietà dei beni indicati come “2° Assegno Immobiliare” a pag. 117 e a pag. 126 della predetta relazione del c.t.u. dott. così identificati: Persona_5
LOTTO C)
Fabbricato e terreni in Comune di Campo san Martino (PD) - mq. 25.985
C.F. – fg. 12 part. 1496 sub.
1 - Via Finco n. 12 – Cat. F/2
C.T. - fg. 12 part. 1496 ente urbano di 592 mq
Terreno C.T. - fg. 12 part. 125 seminativo Cl. 3, mq. 21.787
Terreno C.T. – fg. 12 part. 227 seminativo Cl. 3, mq. 3.606,
con obbligo di pagare ad il conguaglio di € 16.126,00; Parte_1
20 4) ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
5) dichiarate compensate le ulteriori spese di lite tra le parti, condanna l'attore in riassunzione alla rifusione di un quarto delle spese di lite anticipate: a) da Parte_1
e e b) da Parte_4 Parte_2
e , spese che liquida, in favore di ciascuno dei due gruppi (a e b) CP_1 Parte_1
predetti ed in misura già ridotta: quanto al giudizio di primo grado, in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al giudizio d'appello, in € 2.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al giudizio di cassazione, in € 2.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al presente giudizio di rinvio, in € 5.030,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
6) pone le spese di c.t.u., già liquidate, ed ogni ulteriore spesa divisionale a carico delle parti
, , Parte_1 Parte_4 Parte_2
e , pro quota.
[...] CP_1 Parte_1 CP_3
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
FR Petrucco Toffolo Guido Santoro
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