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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°50 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello
DA
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici in Palermo via V. Villareale
n.6 è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Luca Mario Controparte_1
Branciforte presso il cui studio in Enna, via Libertà n.38, è elettivamente domiciliato appellato all'udienza del 9 gennaio 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.3709/2022, emessa in data 17.11.2022, il Tribunale G.L. di Palermo ha accolto il ricorso col quale , direttore della Controparte_1
collocato in quiescenza dall'1.8.2019, Parte_2 aveva chiesto che venisse accertato il proprio diritto a percepire il trattamento accessorio durante i periodi di assenza per malattia di durata inferiore a 10 giorni e, conseguentemente, dichiarata l'illegittimità delle trattenute operate dal Parte_1 convenuto sulla retribuzione e, da ultimo, sul compenso sostitutivo dei giorni di ferie maturati e non goduti.
Pag.1 Richiamato il tenore dell'art. 71 della legge n.133/2008 e degli artt.2 e 19 del
CCNL del 9.3.2020, il primo Giudice ha ritenuto che “la circostanza che “gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione” (art. 2, comma 1, del CCNL) non escludeva “dal campo di applicazione del superiore contratto collettivo gli eventi occorsi dall'“1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018”, bensì individuava “il limite temporale a partire dal quale i beneficiari” avrebbero potuto “rivendicare i diritti sorti proprio in tale periodo”.
Ha aggiunto che a diverse conclusioni poteva pervenirsi solo nel caso in cui una “diversa prescrizione del presente contratto” (art. 2, comma 2, del CCNL) avesse contemplato “un regime differente rispetto a quello già esaminato”.
Che, infatti, mentre gli artt. 20 e 21 del C.C.N.L. prevedevano che: “…. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale” (art. 20, comma 6); “… per le cause di servizio già riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL restano ferme le eventuali diverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL delle precedenti Aree di contrattazione” (art. 21 comma 5), nell'art. 19 del CCNL non erano rinvenibili prescrizioni di tal fatta con la conseguenza che alle “assenze per malattia” intervenute nel periodo di riferimento del C.c.n.l. medesimo doveva applicarsi il regime prescritto dalla superiore norma.
Riteneva, dunque, che l'Amministrazione “non avrebbe dovuto recuperare dalla retribuzione (e dal compenso per ferie) del ricorrente il trattamento accessorio per “le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente …. prericovero””.
Per tali ragioni ha condannato il convenuto al “pagamento della Parte_1 somma (non specificamente contestata) richiesta dal ricorrente pari a €4.208,82 oltre interessi”
Avverso tale decisione hanno interposto appello il Parte_1
con ricorso depositato il 19.1.2023.
[...]
A sostegno del gravame deduce che dall'art. 2 del CCNL 2016-2018, Area dirigenti sottoscritto in data 9 marzo 2020, si evince come gli effetti della contrattazione collettiva decorrano dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione contenuta nel contratto.
Rileva che l'irretroattività delle norme contenute nell'accordo potevano essere agevolmente ricavate dagli artt. 20 e 21 del CCNL 2016 -2018 in questione, sicchè da una interpretazione sistematica delle predette norme appariva evidente la voluntas legis di applicare esclusivamente per il futuro le disposizioni più favorevoli relativamente al trattamento economico del personale assente per malattia.
Pag.2 Ritiene, dunque, che dal combinato disposto degli articoli 2, 20, 21 e 73 dello stesso contratto collettivo, si evince che le nuove disposizioni della contrattazione debbano applicarsi solamente a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto, salvo disposizioni derogatorie contenute nel contratto stesso, nel cui novero rientrano le disposizioni relative agli incrementi degli stipendi tabellari, ma non quelle dettate in materia di assenza per malattie.
Da ultimo, sottolinea, in merito all'illegittimità della decurtazione stipendiale per le assenze derivanti da terapie salvavita, che il riferimento all'art. 10 del CCNL del 14 settembre 2000, citato dal non è applicabile al caso di specie, in CP_1 quanto detta una disciplina riservata al personale non dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
che il “corretto riferimento normativo è l'art.23, comma 1 0, del già citato CCNL/06” in base al quale “il trattamento "in melius", riservato
a quei dirigenti che devono sottoporsi a terapie salvavita, deve essere riconosciuto dall'Ufficio medico legale della ASL territorialmente competente”; che nel caso di specie tale riconoscimento “non risulta pervenuto, in particolare, per il periodo che va dal 24 giugno al 3 luglio 2019, durante il quale la sussistenza delle condizioni previste dal menzionato art. 23, comma 10, non potevano essere di certo dedotte sulla base di considerazioni di carattere personale, senza il supporto di idonee certificazioni mediche”.
si è costituito in giudizio resistendo al gravame. Controparte_1
In particolare, ha dedotto, circa l'asserito “corretto riferimento alla normativa da applicare al caso di specie di cui “all'art. 23, comma 10 CCLN/2006” (cfr. pagina 6, appello
MEF)”, … l'assoluta infondatezza ed erroneità del medesimo riferimento in quanto, com'è possibile evincere dallo stralcio qui sotto riportato, l'articolo in quesitone è riferito alla reperibilità e non alle assenze per malattia, men che meno all'inesistente riconoscimento dell'ufficio medico dell'ASL circa la terapia salvavita”.
Ha, inoltre, precisato di aver effettuato la “ricerca testuale al fine di ritrovare riferimenti della detta normativa” e di aver rinvenuto “il detto riferimento normativo …. nel
CCNL 1° settembre 1995 (abrogato/riformato dal seguente CCNL del 14 settembre 2000)
…”.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è infondato e come tale deve essere disatteso.
L'art.19 del C.C.N.L., sottoscritto il 9.3.2020, valevole per il triennio
2016/2018, ha introdotto, in tema di assenze per malattia, quel “trattamento più favorevole” previsto dall'art.71 della legge n.133/2008.
Pag.3 La dianzi citata norma pattizia stabilisce che:
“
1. I dirigenti o i professionisti non in prova assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al personale che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
…..
10. Il trattamento economico spettante al personale assente per malattia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è stabilito come segue:
a) intera retribuzione mensile per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi di assenza;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
e) la retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge per incentivare l'attività di dirigenti o professionisti, compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine;
f) sono comunque applicate in tutti i casi le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, fatto salvo il caso di ricovero ospedaliero.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di malattia ai sensi del comma 10, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla
Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza ….”.
L'art.2 (“Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto”) del
CCNL in questione, inoltre, prevede:
“
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto …”.
Orbene, ritiene la Corte che il primo Giudice abbia fatto buon governo sia delle risultanze processuali che della normativa vigente in materia.
Dalla disciplina contenuta nel CCNL sopra richiamato, infatti, emerge evidente come la fonte pattizia abbia inteso disciplinare sia sul piano economico che normativo il trattamento dei Dirigenti statali con efficacia valevole per il periodo successivo alla sua (tardiva) sottoscrizione (9.3.2020).
Pag.4 Risulta, tuttavia, che essa abbia esplicitamente preso in considerazione anche il periodo di vacatio (ossia il biennio 2016/2018), non potendosi diversamente interpretare il comma 1 del sopra citato art. 2.
Dall'esegesi logico-sistematica della normativa pattizia, pertanto, può agevolmente ricavarsi che la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 2 del CCNL rappresenta soltanto il momento a partire dal quale il lavoratore interessato può invocare, nei confronti della parte datoriale pubblica, il miglior trattamento
(economico e normativo) introdotto dalla contrattazione collettiva per fatti, correlati al rapporto di lavoro, perfezionatisi nel periodo 2016/2018.
In tal senso depone la circostanza (incontroversa tra le parti) che al sia stato corrisposto (con efficacia retroattiva) l'adeguamento del CP_1 trattamento economico previsto, giust'appunto, dal CCNL in questione.
E poiché il trattamento economico è strettamente connesso con quello giuridico, deve ritenersi che la nuova disciplina introdotta dall'art.19 citato, riguardante le assenze per malattia, ha comportato - in mancanza, in tale norma, di una deroga temporale espressa – l'applicabilità (retroattiva) del “trattamento più favorevole”
(contenuto nell'art.71 della legge n.133/2008) salvaguardando, giust'appunto, il trattamento economico del Dirigente assente dal servizio per causa di malattia nel periodo di vacatio (ossia nel biennio 2016/2018).
D'altro canto, si aggiunge, per come correttamente affermato dal primo
Giudice nella sentenza qui impugnata, le parti, in sede di contrattazione, hanno diversamente disciplinato (in termini di efficacia temporale) i casi (strettamente connessi a quello di “Assenze per malattia” di cui all'art.19 che qui rileva) di “Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita” e di “Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio” (art.20 “…. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale”; art. 21: “… per le cause di servizio già riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL restano ferme le eventuali diverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL delle precedenti
Aree di contrattazione”.
Se, dunque, una tale precisazione non è stata inserita nel testo dell'art. 19 del
CCNL deve concludersi che la volontà delle parti, in coerenza con quanto previsto dall'art.2 del medesimo CCNL, sia stata quella di attribuire a tale norma un'efficacia retroattiva valevole per il biennio 2016/2018.
Né a diversa conclusione, ma lo si aggiunge solo per scrupolo di completezza, può pervenirsi, per come dedotto dall'appellante, sulla scorta dell'art.
Pag.5 23 comma 10 del “CCNL/06” in materia di assenze per terapie salvavita, atteso che l'appellato ha, sul punto, eccepito (senza che sia stata sollevata contestazione alcuna all'udienza di discussione), da un lato, l'erroneità di tale riferimento normativo (in quanto riguardante la reperibilità), dall'altro, la riconducibilità della disposizione richiamata da controparte al CCNL del 1995 abrogato dal successivo
CCNL del 2000.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3709/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi €962,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Palermo 9 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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