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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2301/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2301/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. GAZZERA LUCIA (c.f. , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio legale l'Avv. GALLO NADIA (c.f. , che la rappresenta C.F._4
e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi;
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sig.ri e Parte_1
, hanno esposto: CP_1
1 - di aver contratto matrimonio civile in Sant'AN ST (Cn) il 31 luglio 2010, con atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
- che dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2 nato a [...] il [...];
[...]
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori e nati dal matrimonio, di cui conseguentemente Persona_1 Persona_2 si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
In considerazione del ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
FOSSANO (CN), e nata il [...] a [...], che hanno contratto CP_1
2 matrimonio civile in SANT'ALBANO STURA (CN) il 31/07/2010, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2301/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. GAZZERA LUCIA (c.f. , che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio legale l'Avv. GALLO NADIA (c.f. , che la rappresenta C.F._4
e difende per procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi;
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sig.ri e Parte_1
, hanno esposto: CP_1
1 - di aver contratto matrimonio civile in Sant'AN ST (Cn) il 31 luglio 2010, con atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
- che dal matrimonio sono nati i figli nata a [...] il [...] e Persona_1 Per_2 nato a [...] il [...];
[...]
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori e nati dal matrimonio, di cui conseguentemente Persona_1 Persona_2 si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
In considerazione del ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
FOSSANO (CN), e nata il [...] a [...], che hanno contratto CP_1
2 matrimonio civile in SANT'ALBANO STURA (CN) il 31/07/2010, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 8, parte II, Serie A, dell'anno 2010;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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