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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2540/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2540/2023 promossa da:
- nata a [...] – SP (Brasile) il 22/07/1978, residente a Controparte_1
São Paulo – SP (Brasile), Rua Doutor Meireles n. 235, appartamento 211, Boloco 01, Varzea da
Barra Funda, CEP 01141-000;
- nato a [...] – MS (Brasile) il 01/12/1972, Controparte_2
residente a [...]– SP (Brasile), Controparte_3
92-A, Jardim Iris, CEP 05145-100;
- nata a [...] – SP (Brasile) il 11/10/1974, Controparte_4
residente a [...]– SP (Brasile), Avenida Nossa Senhora do O, 423, interno 153, CAP
02.715-000;
- nato a [...] – SP (Brasile) il 13/07/1995, Controparte_5
residente a São Paulo – SP (Brasile), Avenida Nossa Senhora do O, 423, interno 153, CAP
02.715-000;
Rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Mantovani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Jesolo alla via Mameli n. 21, come da procura allegata al ricorso.
-ricorrente-
pagina 1 di 8
Contro
(CF ), in persona del pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1 CP_7 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: accertamento cittadinanza italiana jure sanguinis.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadina italiana iure Controparte_6
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_1
IO ON - comune in provincia di Reggio Calabria - il 08.10.1864 (cfr. doc. in atti n.
1 - certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia “San Rocco” di IO ON), il quale aveva sposato, il 11.06.1892, con (cfr. doc. in atti n.
2 - certificato di matrimonio di Persona_2
rilasciato dal Comune di Tramutola). Dalla loro unione matrimoniale era nato, in data 22.05.1910, il figlio (cfr. doc. in atti n. 4). L'avo era poi deceduto in Brasile, senza aver mai Persona_3
acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
In particolare, nell'atto introduttivo, precisava che: con riferimento alla discendenza di : Persona_3
- in data 23.07.1936, a Santana de Parnaiba – SP (Brasile), egli aveva contratto matrimonio con e, dalla loro unione, era nato a [...] – SP (Brasile), in data il Persona_4
25.12.1944, il figlio;
Persona_5
- in data 18.12.1971, quest'ultimo aveva contratto matrimonio con la cittadina brasiliana
[...]
e, dalla loro unione, erano nati: Persona_6
- in data 01.12.1972, il figlio;
Controparte_2
- in data 11.10.1974, la figlia la quale ha contratto un primo Controparte_4
matrimonio a São Paulo – SP (Brasile) il 22.04.1995 con il cittadino brasiliano Parte_1
, successivamente sciolto con sentenza di divorzio del 14.06.2011, ed ha contratto un
[...]
secondo matrimonio a Granada Hills – Contea di Los Angeles (Stati Uniti d'America) il
12.07.2020 con il cittadino siriano e, in seguito a tale matrimonio, ella ha Persona_7
pagina 2 di 8 assunto l'attuale nome Dalle prime nozze della SI.ra Controparte_4 [...]
è nato, in data 13.07.1995, l'odierno ricorrente Parte_2 Controparte_5
.
[...]
- in data 22.07.1978 la figlia . Controparte_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_6
dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_6 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
10.06.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
Il Pubblico Ministero NULLA OPPONEVA all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 9.12.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestava le eccezioni e difese avversarie.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risultano alcune discrepanze sui nomi attribuiti agli avi degli odierni ricorrenti, che potrebbero suscitare incertezza circa la sua discendenza dall'originario avo . Persona_1
In particolare, dal certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia “San Rocco” di IO ON
(all. 1) emerge che egli sia nato a [...] il [...] da e Controparte_8 [...]
Successivamente, come si evince dall'allegato 2, egli ha contratto matrimonio, in Controparte_9
data 11.06.1892 con la SI.ra Tuttavia dall'atto di nascita di Persona_2 Persona_3
(allegato 4) emerge che questi sia figlio di tale e (sposati in Italia 18 Persona_3 Persona_8
pagina 3 di 8 anni prima), nipote di e Persona_9 CP_10
Successivamente, il nome dell'avo è stato mutato nuovamente, come si evince dal certificato di matrimonio con la SI.ra , in cui diviene Persona_4 Persona_3 CP_11
. Dalla loro unione è nato (doc. 6), nel cui atto di nascita viene
[...] Persona_10
dichiarato che questo è figlio di il quale è figlio di ma viene Controparte_11 Persona_3
mutato nuovamente il nome della nonna paterna in , pur risultando che i due Persona_11
genitori sarebbero entrambi nati in Italia.
Nel successivo atto di matrimonio del 18.12.1971 (doc. 7) il padre di Persona_10
viene identificato nuovamente in . Controparte_11
Dagli atti di nascita dei figli di (doc. 8), Per_10 Persona_10 CP_2 Controparte_4
(doc. 9) e (doc. 12), emerge che i nonni paterni sono Parte_2 Parte_3
e . Controparte_11 Persona_12
Ciò posto, è evidente come vi siano stati negli anni degli errori di trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile, in parte certamente dovuti alla difficoltà di comprendere nomi e cognomi in altra lingua.
Nella specie gli atti sopra riportati recano quale nome dell'avo anzichè ma, oltre a CP_11 Per_3
doversi evidenziare che i due nomi risultano molto simili è pacifico ritenere che non è altro che CP_11
la traduzione in portoghese di e quindi, e sono la Per_3 Controparte_11 Persona_3
stessa persona.
Oltre quanto detto è di particolare rilevanza constatare che il cognome “ ” si sia tramandato Per_3
senza errori fino agli odierni ricorrenti e permette, quindi, di constatare che vi siano sufficienti elementi per ritenere che l'avo originario dei ricorrenti fosse , nato a [...] il Persona_1
08.10.1864, considerato che le discrepanze riscontrate sono verosimilmente addebitabili ad errori materiali commessi dagli ufficiali dello stato civile.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo . Persona_1
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno pagina 4 di 8 degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_6 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli pagina 5 di 8 discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, non hanno avuto modo di inoltrare la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano tramite il sito internet del
Consolato Generale d'Italia a San Paolo in quanto, nelle sezioni relative alla cittadinanza italiana per discendenza, compaiono infatti i seguenti avvisi: "Prenotazione Cittadinanza riservata solo ai richiedenti 2012" e "Prenotazione Cittadinanza riservata solo ai richiedenti 2013- 2014" (documento
14). Considerata tale situazione, risulta quindi evidente che i ricorrenti non hanno alcuna certezza in ordine al momento in cui il a San Paolo prenderà in carico le loro richieste Parte_4
di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis per l'avvio della pratica di cittadinanza. Da tale inerzia del Consolato italiano competente è derivato l'interesse ad agire dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale, non potendo contare su tempi certi per vedersi riconosciuto il loro diritto, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
. In effetti, come si evince dalla documentazione versata in atti (doc. 14), è emerso che gli CP_6
uffici preposti ad ottobre dello scorso anno dovevano ancora provvedere ad evadere le domande presentate circa dieci anni prima, così rivelando una condizione di sostanziale paralisi o comunque di estrema lentezza, che esclude la possibilità di evasione della richiesta dei ricorrenti non solo nei tempi di legge ma più propriamente in tempi ragionevoli.
Dunque, anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte
pagina 6 di 8 di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino agli odierni ricorrenti. In particolare, l'avo
[...]
nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 1), ha trasmesso la Persona_1
cittadinanza al figlio (o , nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 4), Per_3 CP_11 Persona_3 quest'ultimo sposatosi con e generando con quest'ultima un figlio nel 1944 (cfr. Persona_4
pagina 7 di 8 doc. in atti n. 5 e 6). Successivamente, è morto senza aver mai acquisito la Persona_1
cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 3) né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Pertanto, in quanto cittadino italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la Persona_1
cittadinanza al proprio figlio e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6
conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_6
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Controparte_1
nata a [...] – SP (Brasile) il 22/07/1978, nato a Controparte_2
São Paulo – MS (Brasile) il 01/12/1972, nata a [...] Controparte_4
Paulo – SP (Brasile) il 11/10/1974 e nato a [...] Controparte_5
– SP (Brasile) il 13/07/1995 il diritto alla cittadinanza italiana;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_12
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 21.01.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca R. Plutino pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2540/2023 promossa da:
- nata a [...] – SP (Brasile) il 22/07/1978, residente a Controparte_1
São Paulo – SP (Brasile), Rua Doutor Meireles n. 235, appartamento 211, Boloco 01, Varzea da
Barra Funda, CEP 01141-000;
- nato a [...] – MS (Brasile) il 01/12/1972, Controparte_2
residente a [...]– SP (Brasile), Controparte_3
92-A, Jardim Iris, CEP 05145-100;
- nata a [...] – SP (Brasile) il 11/10/1974, Controparte_4
residente a [...]– SP (Brasile), Avenida Nossa Senhora do O, 423, interno 153, CAP
02.715-000;
- nato a [...] – SP (Brasile) il 13/07/1995, Controparte_5
residente a São Paulo – SP (Brasile), Avenida Nossa Senhora do O, 423, interno 153, CAP
02.715-000;
Rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Mantovani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Jesolo alla via Mameli n. 21, come da procura allegata al ricorso.
-ricorrente-
pagina 1 di 8
Contro
(CF ), in persona del pro tempore, Controparte_6 P.IVA_1 CP_7 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: accertamento cittadinanza italiana jure sanguinis.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadina italiana iure Controparte_6
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_1
IO ON - comune in provincia di Reggio Calabria - il 08.10.1864 (cfr. doc. in atti n.
1 - certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia “San Rocco” di IO ON), il quale aveva sposato, il 11.06.1892, con (cfr. doc. in atti n.
2 - certificato di matrimonio di Persona_2
rilasciato dal Comune di Tramutola). Dalla loro unione matrimoniale era nato, in data 22.05.1910, il figlio (cfr. doc. in atti n. 4). L'avo era poi deceduto in Brasile, senza aver mai Persona_3
acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
In particolare, nell'atto introduttivo, precisava che: con riferimento alla discendenza di : Persona_3
- in data 23.07.1936, a Santana de Parnaiba – SP (Brasile), egli aveva contratto matrimonio con e, dalla loro unione, era nato a [...] – SP (Brasile), in data il Persona_4
25.12.1944, il figlio;
Persona_5
- in data 18.12.1971, quest'ultimo aveva contratto matrimonio con la cittadina brasiliana
[...]
e, dalla loro unione, erano nati: Persona_6
- in data 01.12.1972, il figlio;
Controparte_2
- in data 11.10.1974, la figlia la quale ha contratto un primo Controparte_4
matrimonio a São Paulo – SP (Brasile) il 22.04.1995 con il cittadino brasiliano Parte_1
, successivamente sciolto con sentenza di divorzio del 14.06.2011, ed ha contratto un
[...]
secondo matrimonio a Granada Hills – Contea di Los Angeles (Stati Uniti d'America) il
12.07.2020 con il cittadino siriano e, in seguito a tale matrimonio, ella ha Persona_7
pagina 2 di 8 assunto l'attuale nome Dalle prime nozze della SI.ra Controparte_4 [...]
è nato, in data 13.07.1995, l'odierno ricorrente Parte_2 Controparte_5
.
[...]
- in data 22.07.1978 la figlia . Controparte_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_6
dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_6 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
10.06.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
Il Pubblico Ministero NULLA OPPONEVA all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 9.12.2024 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestava le eccezioni e difese avversarie.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso risultano alcune discrepanze sui nomi attribuiti agli avi degli odierni ricorrenti, che potrebbero suscitare incertezza circa la sua discendenza dall'originario avo . Persona_1
In particolare, dal certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia “San Rocco” di IO ON
(all. 1) emerge che egli sia nato a [...] il [...] da e Controparte_8 [...]
Successivamente, come si evince dall'allegato 2, egli ha contratto matrimonio, in Controparte_9
data 11.06.1892 con la SI.ra Tuttavia dall'atto di nascita di Persona_2 Persona_3
(allegato 4) emerge che questi sia figlio di tale e (sposati in Italia 18 Persona_3 Persona_8
pagina 3 di 8 anni prima), nipote di e Persona_9 CP_10
Successivamente, il nome dell'avo è stato mutato nuovamente, come si evince dal certificato di matrimonio con la SI.ra , in cui diviene Persona_4 Persona_3 CP_11
. Dalla loro unione è nato (doc. 6), nel cui atto di nascita viene
[...] Persona_10
dichiarato che questo è figlio di il quale è figlio di ma viene Controparte_11 Persona_3
mutato nuovamente il nome della nonna paterna in , pur risultando che i due Persona_11
genitori sarebbero entrambi nati in Italia.
Nel successivo atto di matrimonio del 18.12.1971 (doc. 7) il padre di Persona_10
viene identificato nuovamente in . Controparte_11
Dagli atti di nascita dei figli di (doc. 8), Per_10 Persona_10 CP_2 Controparte_4
(doc. 9) e (doc. 12), emerge che i nonni paterni sono Parte_2 Parte_3
e . Controparte_11 Persona_12
Ciò posto, è evidente come vi siano stati negli anni degli errori di trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile, in parte certamente dovuti alla difficoltà di comprendere nomi e cognomi in altra lingua.
Nella specie gli atti sopra riportati recano quale nome dell'avo anzichè ma, oltre a CP_11 Per_3
doversi evidenziare che i due nomi risultano molto simili è pacifico ritenere che non è altro che CP_11
la traduzione in portoghese di e quindi, e sono la Per_3 Controparte_11 Persona_3
stessa persona.
Oltre quanto detto è di particolare rilevanza constatare che il cognome “ ” si sia tramandato Per_3
senza errori fino agli odierni ricorrenti e permette, quindi, di constatare che vi siano sufficienti elementi per ritenere che l'avo originario dei ricorrenti fosse , nato a [...] il Persona_1
08.10.1864, considerato che le discrepanze riscontrate sono verosimilmente addebitabili ad errori materiali commessi dagli ufficiali dello stato civile.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo . Persona_1
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno pagina 4 di 8 degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_6 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli pagina 5 di 8 discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, non hanno avuto modo di inoltrare la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato brasiliano tramite il sito internet del
Consolato Generale d'Italia a San Paolo in quanto, nelle sezioni relative alla cittadinanza italiana per discendenza, compaiono infatti i seguenti avvisi: "Prenotazione Cittadinanza riservata solo ai richiedenti 2012" e "Prenotazione Cittadinanza riservata solo ai richiedenti 2013- 2014" (documento
14). Considerata tale situazione, risulta quindi evidente che i ricorrenti non hanno alcuna certezza in ordine al momento in cui il a San Paolo prenderà in carico le loro richieste Parte_4
di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis per l'avvio della pratica di cittadinanza. Da tale inerzia del Consolato italiano competente è derivato l'interesse ad agire dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale, non potendo contare su tempi certi per vedersi riconosciuto il loro diritto, con conseguente infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente
. In effetti, come si evince dalla documentazione versata in atti (doc. 14), è emerso che gli CP_6
uffici preposti ad ottobre dello scorso anno dovevano ancora provvedere ad evadere le domande presentate circa dieci anni prima, così rivelando una condizione di sostanziale paralisi o comunque di estrema lentezza, che esclude la possibilità di evasione della richiesta dei ricorrenti non solo nei tempi di legge ma più propriamente in tempi ragionevoli.
Dunque, anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte
pagina 6 di 8 di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del
Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino agli odierni ricorrenti. In particolare, l'avo
[...]
nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 1), ha trasmesso la Persona_1
cittadinanza al figlio (o , nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 4), Per_3 CP_11 Persona_3 quest'ultimo sposatosi con e generando con quest'ultima un figlio nel 1944 (cfr. Persona_4
pagina 7 di 8 doc. in atti n. 5 e 6). Successivamente, è morto senza aver mai acquisito la Persona_1
cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 3) né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Pertanto, in quanto cittadino italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la Persona_1
cittadinanza al proprio figlio e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6
conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Controparte_6
Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Controparte_1
nata a [...] – SP (Brasile) il 22/07/1978, nato a Controparte_2
São Paulo – MS (Brasile) il 01/12/1972, nata a [...] Controparte_4
Paulo – SP (Brasile) il 11/10/1974 e nato a [...] Controparte_5
– SP (Brasile) il 13/07/1995 il diritto alla cittadinanza italiana;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_12
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 21.01.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Francesca R. Plutino pagina 8 di 8