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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 1621/22 e 1622/22 R.G.
LA PRIMA Tra
, , elett.te dom.ti in Aradeo (LE) E_ Parte_2 presso lo studio dell'avv. Giovanni Apollonio, che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.
Attori
E
in persona del Presidente Controparte_1
p.t., contumace.
Convenuta
[...]
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te Controparte_2 dom.ta in Aradeo (LE) presso lo studio dell'avv. Giovanni Apollonio, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione. Attrice
E
in persona del Presidente Controparte_1
p.t., contumace.
Convenuta
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità civile di magistrati.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
25.06.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 24.05.2022 e E_ Parte_2
hanno proposto domanda nei confronti della
[...] [...] formulando le seguenti conclusioni: “affermare Controparte_1
e dichiarare la responsabilità civile del magistrato dott. Alessandro
SILVESTRINI, giudice ordinario presso la sezione commerciale del
Tribunale di Lecce per i motivi meglio descritti nella narrativa che precede e per l'effetto, condannare la Controparte_1 in persona del Presidente p.t. al pagamento in favore degli
[...] attori della somma di euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni,00) ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Hanno dedotto che:
- con sentenza del 19.09.2017 il Collegio fallimentare del Tribunale di Lecce, presieduto dal giudice dott. Alessandro Silvestrini, ha dichiarato il fallimento della benché alcuni dei Controparte_2 crediti vantati dai creditori ricorrenti fossero contestati ed altri, invece, fossero stati già onorati, con le conseguenti desistenze;
- che, invero, agli atti della procedura prefallimentare il difensore della società resistente aveva depositato “la dichiarazione dove descriveva che aveva soddisfatto 3 creditori dei Controparte_2 sei istanti, per la somma complessiva di €. 250.000,00, mentre le residue istanze di circa €. 200.000,00 sarebbero state adempiute per il mese di agosto, pur essendo comunque tutte sub judice”;
- che, tuttavia, il Tribunale, ritenuta irrilevante la contestazione dei crediti non ancora onorati e senza tener conto delle allegazioni documentate dalla società resistente, a seguito di un'istruttoria sommaria ne ha dichiarato il fallimento;
- che con la predetta sentenza il Tribunale ha disatteso non solo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità in punto di valutazione dei crediti contestati ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, ma anche il proprio stesso orientamento, espresso con il provvedimento del 10.12.2015, allorché il Collegio, sempre presieduto dal dott. Silvestrini, aveva respinto i ricorsi per la dichiarazione di fallimento della
[...]
proposti da e per Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 un credito di 85.000,00 euro, con la seguente motivazione: “allo stato la domanda di fallimento va rigettata, perché trattasi di credito contestato al momento della costituzione in giudizio, tenuto conto del giudizio inter–partes attualmente pendente in grado d'appello, il che incide sulla legittimazione attiva degli istanti.si suole ripetere che è inadempiente chi non vuole pagare. E' possibile essere inadempienti senza essere insolventi: accade se, pur potendo, non si non si vuole adempiere perchè si contesta l'esistenza del credito. La giurisprudenza è pressochè univoca al riguardo: non c'è insolvenza in caso di inadempimento di un credito contestato e già soggetto ad accertamento giudiziale………Né può darsi rilievo al fatto che. il credito contestato sia munito di titolo esecutivo”;
- che è stato in tal modo omesso, nell'ambito della, pur sommaria, cognizione della procedura prefallimentare, il necessario giudizio di rilevanza e fondatezza della contestazione per stabilire se la potenziale esclusione dei crediti contestati faccia venir meno lo stato di insolvenza. Hanno argomentato sulle ragioni per cui l'inosservanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato – oltretutto fatto proprio dallo stesso giudice in una precedente pronuncia - determini un illecito giudiziario rilevante ai fini della responsabilità del magistrato e della risarcibilità del danno ai sensi della legge 117/1988.
Hanno dedotto che l'illecito ha cagionato ad essi attori, soci della fallita, un danno patrimoniale e non patrimoniale di €.
10.000.000,00. Essi, infatti, rivestivano la qualità di fideiussori della società “e per l'effetto erano esposti nei confronti dei creditori in proprio per ben 8 milioni e 500 mila euro, come da fideiussioni sottoscritte in favore di , poi insinuatasi nel passivo Parte_3 fallimentare. Al netto delle segnalazioni in Centrale Rischi che sono state eseguite per effetto della dichiarazione di fallimento, i prevenuti, rectius il sig. e la sig.ra E_ Parte_2
ad oggi subiscono giudizi di revocatoria fallimentare entrambi
[...]
e di responsabilità il nella qualità di amministratore della Pt_1 fallita che altrimenti sarebbero stati evitati con grave esposizione del proprio patrimonio personale. Lo stress, il disagio morale uniti alla compromissione dei rapporti parentali hanno provocato un grave deterioramento dell'integrità psicofisica degli attori che pure integra una voce di danno pienamente risarcibile e che prudentemente si rimette al prudente apprezzamento del giudice. Resta documentata quest'ultima voce di danno dalle relazioni mediche sottoscritte da
Psicologo e Neuropsichiatra che attestano ad oggi le patologie da stress e disturbo delle relazioni sociali di cui è affetto il sig.
[...]
e che si offrono in comunicazione”. E_
Con atto di citazione notificato il 24.05.2022 anche la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 E_
, ha proposto domanda nei confronti della
[...] CP_1
Consiglio dei Ministri formulando le seguenti conclusioni: “voglia il
Tribunale adito, respinte le contrarie istanze, accogliere la domanda principale e per l'effetto, affermare e dichiarare la responsabilità civile del magistrato dott. Alessandro SILVESTRINI, giudice ordinario presso la sezione commerciale del Tribunale di Lecce per i motivi meglio descritti nella narrativa che precede e per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1
Presidente p.t. al pagamento in favore della in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. della somma di euro
14.000.000,00 (quattordicimilioni,00) ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Ha posto a fondamento della domanda le medesime ragioni e argomentazioni di cui all'atto di citazione notificato da E_
e .
[...] Parte_2
Ha dedotto che “Il comportamento non consono ai principi giurisprudenziali e legislativi ha comportato per la società su indicata un danno patrimoniale e non per la somma di €. 14.000.000,00
(quattordicimilioni,00) che di seguito si passa ad approfondire. La società era proprietaria di ben due complessi immobiliari siti nel centro di Gallipoli, di cui uno sul lungomare e l'altro in una laterale del Corso principale della città. La stima prima e la vendita giudiziaria poi hanno comportato come è ovvio un notevole deprezzamento dei beni staggiti tanto da procurare alla massa fallimentare un ricavato netto di gran lunga inferiore a quello sperato. Si consideri che gli edifici sono dotati di locali commerciali, di appartamenti di ampie dimensioni che avrebbero suscitato l'interesse di cospicui acquirenti.
Tutto ciò è stato negato con la sentenza di fallimento ingiusta e pertanto la somma chiesta a titolo risarcitorio è ben giustificata”.
Instaurato il contraddittorio, in entrambi i processi la Controparte_1
non si è costituita.
[...]
Con ordinanza del 02.11.2022 i due procedimenti sono stati riuniti, attesa la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, e sono stati assegnati i chiesti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 26.06.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la difesa degli attori ha così concluso: “Con la presente il sottoscritto procuratore si riporta al contenuto ed alle conclusioni di cui al proprio libello introduttivo nonché a tutte le richieste eccezioni e deduzioni formulate in corso di causa che quivi si trascrivono integralmente chiedendone l'integrale accoglimento. Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle di cui al proprio libello introduttivo che quivi debbono intendersi per integralmente riportate e trascritte nonché a tutte le eccezioni deduzioni e richieste formulate in corso di causa da intendersi parimenti per integralmente riportate e trascritte chiedendone
l'integrale accoglimento. Chiede infine trattenersi la causa per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Salvezze illimitate”.
Sulla base delle riportate conclusioni la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...]
la quale in entrambi i procedimenti riuniti non Controparte_1 si è costituita, nonostante la rituale notifica dei rispettivi atti di citazione.
Le domande formulate con i suddetti atti introduttivi sono inammissibili.
In entrambi i procedimenti gli attori hanno prodotto a corredo degli atti introduttivi la sentenza n. 49/17 del 19.09.2017, con cui è stato dichiarato il fallimento della ed il Controparte_2 provvedimento con cui il Tribunale fallimentare il 10.12.2015 aveva rigettato il ricorso per la dichiarazione di fallimento della medesima società, proposto da e . Controparte_3 Controparte_4
Dopo la riunione dei due procedimenti, gli attori hanno prodotto in giudizio certificazioni sanitarie sulle condizioni di salute di E_
, visure ipotecarie e perizie di stima degli immobili costituenti
[...] la massa attiva del fallimento, i contratti con cui e E_ si sono costituiti fideiussori delle obbligazioni assunte Parte_2 dalla società nei confronti di Banca Apulia s.p.a. (v. allegati alla memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
E tuttavia, essi non hanno neppure allegato di avere proposto impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, mediante il reclamo alla Corte di Appello disciplinato dall'art. 18 l. fall. ed, eventualmente, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento pronunciato dalla Corte di Appello in sede di reclamo.
Tanto meno risultano prodotti, in entrambi i procedimenti, i suddetti atti di impugnazione della sentenza ed i relativi provvedimenti del
Giudice del gravame.
Eppure, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “Nel novero dei soggetti legittimati a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento rientra anche il socio di una società di capitali, stante il suo interesse morale a che sia accertata la sua partecipazione a un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale” (Cass. 6348/2017).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, a norma dell'art. 4 comma
2 della legge 13 aprile 1988 n. 117, come integrata e modificata dalla legge 27 febbraio 2015 n. 18, “L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione
è esperibile”.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4, comma 2, della legge
13 aprile 1988, n. 117, nel consentire l'esercizio dell'azione risarcitoria contro lo Stato solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ha inteso precludere quell'azione qualora il rimedio previsto (nella specie, l'impugnazione per revocazione) non sia stato utilizzato, così subordinandola alla circostanza che il danneggiato si sia avvalso di tutti gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare,
o almeno ridurre, il danno” (Cass. 7924/2015; conf. Cass.
932/2017).
Si è al riguardo specificato che la suddetta disposizione deve essere interpretata nel senso che l'azione risarcitoria debba ritenersi preclusa nell'ipotesi in cui il rimedio previsto non sia stato esperito, in quanto l'intento primario espresso dal legislatore nell'art. 4 comma
2 è stato di dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno
(v. Cass. 7924/2015, in motivazione).
Ne discende che gli odierni attori, non avendo azionato i rimedi endoprocessuali all'uopo previsti dall'ordinamento, non possono esperire l'azione di responsabilità.
Nulla per le spese, attesa la contumacia dell'amministrazione convenuta in entrambi i procedimenti.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e e dalla nei E_ Parte_2 Controparte_2 confronti della con separati atti Controparte_1 di citazione del 24.05.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
a) dichiara inammissibili le domande;
b) nulla per le spese. Potenza, camera di consiglio del 10.03.2025
La Presidente est.