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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliaria
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 542/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. ROBERTO INZOLIA, giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Con ordinanza in data 25 luglio 2022 il Tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte d'appello di Catania, in relazione alla domanda di liquidazione dei compensi professionali proposta - con ricorso sommario cd. speciale di cui agli artt. 14, 3 e 4 d.lgs. n. 150/2011
(nel testo ratione temporis applicabile prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022) - dagli
Avvocati e per il patrocinio svolto in favore del Parte_1 Parte_2 [...]
, Gestione separata Irsap, nel giudizio Controparte_1
civile definito in primo grado dal medesimo Tribunale con sentenza n. 25231/2012 (iscritto al n.
9005/2002 R.G.) e in sede di gravame davanti alla locale Corte d'appello con sentenza n. 231/2019 (nel proc. iscritto al n. 1436/2012 R.G.).
Argomentava il Tribunale sulla scorta di consolidata giurisprudenza che, se la domanda aveva ad oggetto la richiesta di compensi per l'attività professionale svolta in più gradi del giudizio, l'intera lite rientrava nella competenza del giudice che avesse conosciuto per ultimo della controversia e quindi, nel caso in esame, della Corte d'appello di Catania, davanti alla quale le parti venivano rimesse, con termine di mesi tre per la riassunzione della causa.
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2022, gli Avvocati e , Parte_1 Parte_2 riassumendo il giudizio innanzi alla Corte d'appello di Catania dichiarata competente, domandavano la condanna del , Gestione Controparte_1
CP_ separata , al pagamento dei compensi professionali per l'attività giudiziale svolta nei due gradi del giudizio, quantificando il proprio credito - sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 37/2018 - in complessivi € 21.779,59 per il giudizio di primo grado (valore della causa €
692.000,00) ed € 22.034,00 per quello di secondo grado (valore della causa € 520.000,00).
Costituitosi, il convenuto non contestando l'esecuzione della prestazione deduceva la novità CP_1
di alcune domande e si opponeva alla quantificazione dei compensi di cui al ricorso introduttivo in considerazione dell'attività effettivamente svolta dai professionisti ricorrenti.
La Corte d'appello di Catania, dinanzi alla quale la causa era ritualmente riassunta, con ordinanza ex art. 702 – ter c.p.c. del 2 marzo 2023, comunicata a mezzo pec il 23 marzo 2023, emessa nel giudizio iscritto al n. 1432/2022 R.G., affermava che i compensi richiesti dai ricorrenti andavano determinati ai sensi dell'art. 2233 c.c. sulla base della tariffa di cui al D.M. 2004/127 per il giudizio di primo grado, definito con sentenza depositata il 6.7.2012, e della tariffa di cui al D.M. 2018/55 (rectius: D.M.
2018/37) per il giudizio di secondo grado, definito con sentenza depositata il 31.1.2019, e sulla base del pagina 2 di 9 valore della controversia, pari a € 692.000,00 per il giudizio di primo grado e ad € << € 496.942,89, oltre interessi a far data dal 12.7.2011 al soddisfo >> per il giudizio di secondo grado.
Relativamente al giudizio r.g. n. 9005/2002, nel quale il era stato rappresentato e difeso CP_1 unicamente dall'Avv. , riconosceva in suo favore il compenso che liquidava in € 6.725,00 per Parte_1 onorari di avvocato e in € 3.900,00 per i diritti. Invece, per quanto concerne il giudizio r.g. n.
1436/2012, il compenso spettante a entrambi i professionisti ricorrenti, Avvocati e Parte_1
, che unitamente avevano rappresentato l'ente convenuto nel giudizio di secondo Parte_2
grado, veniva determinato – sulla base delle tariffe all'epoca vigenti di cui al citato D.M. e lo scaglione di valore da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00, senza il riconoscimento della fase istruttoria non risultando dalla lettura della sentenza lo svolgimento della stessa – “nella misura di € 9.443,35 oltre a spese generali, iva e cpa, liquidata con la suddetta decisione dalla Corte di Appello”, che si indicava come “somma di poco superiore ai minimi”.
Condannava, pertanto, il convenuto a pagare la somma di € 10.625,00 all'Avv. CP_1 [...]
e la somma di € 9.443,35 al medesimo Avv. e all'Avv. , il tutto Parte_1 Parte_1 Parte_2
oltre a spese generali, cpa e iva ed oltre ad interessi legali al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.
Condannava, infine, l'ente convenuto al rimborso delle spese processuali.
Avverso detta decisione gli Avvocati e hanno proposto ricorso per Parte_1 Parte_2
revocazione ex art. 395 c.p.c. deducendo un errore di fatto. Hanno chiesto altresì la correzione di un errore materiale di calcolo contenuto nell'ordinanza impugnata.
Il non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 9 settembre 2024, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive ed esaurita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_1
, Gestione separata Irsap, non costituitosi, nonostante la regolare
[...]
notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
2. – Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
pagina 3 di 9 Con unico motivo di revocazione, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio per aver supposto, in contrasto con quanto emergente dagli atti, che la parte ricorrente, pur avendo ritualmente riassunto la causa, non avrebbe depositato gli scritti difensivi redatti nell'espletamento del mandato ricevuto già prodotti nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale.
Affermano infatti che solo in ragione di tale supposizione la Corte di appello ha potuto affermare che non poteva vagliare, né sotto il profilo qualitativo né sotto quello quantitativo, il pregio dell'attività svolta e, conseguentemente, che gli onorari non potevano essere determinati che nei minimi tariffari.
I ricorrenti sostengono in particolare che, se è vero che i documenti relativi all'intero fascicolo di primo e secondo grado del giudizio in relazione al quale è stata richiesta la liquidazione dei diritti, onorari e compensi in favore degli avv.ti ed non risultavano acquisiti dal Parte_1 Parte_2 sistema per una “falla” del processo telematico, è altrettanto vero che i detti documenti (indicati ai nn. da 15 a 18 sia nel ricorso introduttivo che in quello in riassunzione) erano stati allegati e regolarmente acquisiti telematicamente nel giudizio davanti al Tribunale di Catania, portante il n. 12860/2020 R.G.
(v. doc. 2), definito con l'ordinanza collegiale di incompetenza del 25.07.2022, a seguito della quale il giudizio è stato riassunto avanti alla Corte d'appello di Catania con il ricorso del 12.10.2020 (v. doc. 3).
Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello avrebbe rilevato il mancato deposito in giudizio di documentazione già prodotta davanti al Tribunale di Catania, poi dichiaratosi incompetente, e contenuta nel fascicolo di parte allegato al fascicolo d'ufficio che la stessa Corte d'appello di Catania avrebbe dovuto acquisire, come prescritto dall'art. 126 disp. att. c.c.
2.1. - Il motivo è inammissibile.
Va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. fra tante sent. n. 16439/2021), l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. È stato precisato che tale genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti o dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o pagina 4 di 9 di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (v.
Cass. n. 5303/1997). L'errore di fatto revocatorio deve inoltre avere i caratteri della assoluta immediatezza e della semplice e concreta rilevabilità, in base al raffronto tra decisione oggetto della revocazione ed atti e documenti processuali, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche.
Le sopra indicate caratteristiche non si riscontrano nell'errore di fatto denunciato dai ricorrenti.
Non è infatti immediatamente rilevabile dal raffronto tra l'ordinanza e gli atti e documenti processuali un errore di percezione circa l'affermazione dell'omesso deposito in giudizio innanzi alla Corte
d'appello di Catania, davanti alla quale la causa era stata riassunta dopo la declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale precedentemente adito, degli scritti difensivi redatti nell'espletamento del mandato ricevuto dal CP_1
L'ordinanza impugnata afferma infatti correttamente che parte ricorrente non aveva prodotto in sede di riassunzione innanzi alla Corte d'appello i predetti scritti difensivi non potendo, pertanto, essa vagliare il pregio dell'attività svolta.
Non si configura, quindi, in relazione al mancato deposito di tali atti, posto a fondamento della decisione qui impugnata della Corte d'appello di Catania, alcun contrasto tra difformi realtà frutto di erronea percezione, risultanti una dalla ordinanza impugnata e l'altra dagli atti processuali.
Del resto, emerge dalla formulazione stessa del motivo che la pretesa erronea affermazione della mancanza di prova del credito per onorari di misura superiore ai minimi tariffari non è ricollegata dai ricorrenti ad un errore di percezione nel quale sarebbe caduta la Corte d'appello, bensì a un preteso errore di giudizio circa gli effetti dell'acquisizione probatoria dei documenti già prodotti innanzi al giudice dichiaratosi incompetente secondo i principi che regolano la traslatio judicii e in generale in base al principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova".
Ed è pacifico che non possono essere ricondotti nell'ambito dell'errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. gli errori di apprezzamento, di valutazione e di giudizio.
In applicazione dei suddetti principi deve essere escluso pertanto, nel caso in esame, che costituisce errore di fatto, immediatamente percepibile, e non un errore di giudizio l'avere (la Corte d'appello di
Catania) ritenuto non provato il credito vantato dai ricorrenti, di misura superiore ai minimi tariffari
(applicati nell'ordinanza conclusiva), in quanto non risultavano nuovamente depositati nel giudizio pagina 5 di 9 riassunto innanzi alla Corte d'appello i documenti posti a fondamento della richiesta di liquidazione degli onorari, senza considerare che avrebbe invece dovuto acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio innanzi al giudice precedentemente adito con l'allegato fascicolo di parte contenente i predetti documenti e, comunque, valutarli ai fini della decisione. E ciò in quanto l'applicazione dei principi che regolano traslatio judicii e in tema di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" implica lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che, di per sé, esclude il presupposto stesso della revocazione.
3. - Correzione di errore materiale di calcolo ex art. 287 e ss. c.p.c.
Va rilevato inoltre che parte ricorrente, nel ricorso per revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., ha denunciato anche la sussistenza di un preteso errore materiale di calcolo contenuto nella impugnata ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania.
Afferma la parte che la Corte di appello ha fissato in € 9.443,35 i compensi dovuti agli avv.ti
[...]
ed per l'attività professionale dagli stessi prestata in favore del Parte_1 Parte_2 CP_1
el grado di appello del medesimo giudizio.
[...]
Trattasi, infatti, secondo i ricorrenti, di un errore materiale di calcolo riconducibile all'omesso inserimento, fra gli addendi degli importi previsti nello scaglione di riferimento (€ 520.000,01/€
1.000.000,00), nella specie, concretamente applicato dall'ordinanza conclusiva, dell'importo di €
4.180,00 per la fase di studio della controversia;
e ciò in quanto come emerge dalla motivazione della ordinanza è stata esclusa dal calcolo la sola fase istruttoria.
3.1. - La predetta istanza non è fondata.
3.2. - Va richiamato preliminarmente l'insegnamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dal decreto legislativo citato, può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario
“speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato decreto legislativo (ed è il caso in esame); oppure: b) ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.; è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario pagina 6 di 9 ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. (cfr. Cass. sez. un.
23.02.2018, n. 4485).
Nel caso di specie la controversia è stata proposta (come accennato) nella forma del ricorso sommario cd. speciale di cui agli artt. 14, 3 e 4 d.lgs. n. 150/2011 (con devoluzione della potestas decidendi in unico grado - attesa l'inappellabilità della statuizione finale in forma di ordinanza - all'organo giudiziario competente in ogni caso in composizione collegiale e con possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente).
Al riguardo, deve applicarsi dunque l'insegnamento della Corte di Cassazione a tenore del quale, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur“, sia che la stessa sia estesa all' “an” della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14 (cfr. in motivazione Cass. n. 24069/2019 che richiama Cass. n. 12411/2017).
Nella specie, la parte ricorrente assume che l'ordinanza conclusiva del procedimento ex 14 del d.lgs. n.
150 del 2011 adottata dalla Corte d'appello di Catania dichiarata competente, contro la quale è stato proposto ricorso per revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., sarebbe affetta da un errore materiale di calcolo.
Tanto premesso, deve osservarsi pertanto, con riferimento al caso in esame, che, ad avviso del
Collegio, la predetta istanza di correzione ben può essere proposta in qualsiasi forma e quindi anche in seno al proposto ricorso per revocazione (“per economicità dei giudizi” come riferiscono gli stessi ricorrenti), senza, per questo, trovare ostacolo nella prevista inappellabilità dell'ordinanza impugnata;
e ciò in quanto trattandosi di istanza di correzione di un preteso errore materiale, in linea astratta, non è rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, la quale presupporrebbe, necessariamente, uno specifico appello strictu sensu, che - per quanto precede - sarebbe inammissibile.
3.3. - Per quanto ammissibile la predetta istanza di correzione non può, tuttavia, essere accolta e deve essere rigettata, posto che non sussiste il denunciato errore materiale di calcolo.
Infatti, la Corte d'appello nell'impugnata ordinanza delinea innanzi tutto i parametri da seguire nella liquidazione dei compensi del giudizio di appello che vanno riconosciuti ad entrambi i ricorrenti Avv.ti pagina 7 di 9 ed , che unitamente hanno rappresentato l'ente resistente innanzi alla Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Catania nel giudizio di gravame conclusosi con la sentenza n. 231 del 31.1.2029.
Ha affermato a tal proposito che vanno applicate le tariffe all'epoca vigenti approvate con D.M. 2018
n. 55 (rectius n. 37) e lo scaglione di valore da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00, senza il riconoscimento della fase istruttoria non risultando dalla lettura della sentenza lo svolgimento della stessa.
Dopodiché è passata a determinare i compensi riconoscendo ai due ricorrenti la complessiva somma di
€ 9.443,35 oltre a spese generali, iva e cpa, pari all'importo liquidato con la sentenza n. 231 del
31.1.2029 dalla Corte di appello.
L'ordinanza impugnata afferma infatti correttamente che la detta Corte di appello aveva a suo tempo fatto applicazione degli stessi parametri sopra indicati “riconoscendo una somma di poco superiore ai minimi”.
E infatti per una causa di tale valore il minimo tariffario ratione temporis applicabile (ex D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37) era - escludendo la voce relativa alla fase di trattazione/istruttoria – di € 8.815,00 per il giudizio di appello (per la fase di studio un compenso minimo di € 2.717,00, per la fase introduttiva un compenso minimo di € 1.580,00, per la fase decisionale un compenso minimo di € 4.518,00), dunque la liquidazione è stata - come riferisce l'ordinanza conclusiva – di poco superiore al suindicato minimo tabellare, in totale € 9.443,35.
È appena il caso di aggiungere che il calcolo prospettato come corretto da parte ricorrente in realtà è stato effettuato utilizzando i valori medi, e non i minimi che vengono richiamati, ai fini della liquidazione dei compensi, nell'ordinanza conclusiva emessa dalla Corte d'appello. Tale scelta compiuta dalla Corte d'appello (di parametrare i compensi ai minimi tabellari) non può, in questa sede, essere rimessa in discussione con il procedimento di correzione coinvolgendo il merito sostanziale del provvedimento;
né l'applicabilità dei valori medi (in luogo dei minimi) sarebbe deducibile in via di gravame davanti alla Corte d'appello, attesa la più volte menzionata inappellabilità della statuizione finale in forma di ordinanza di che trattasi.
4. – In conclusione, alla stregua di quanto sopra esposto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. proposta dagli Avv.ti ed e Parte_1 Parte_2
va rigettata l'istanza di correzione di errore materiale (di calcolo) dagli stessi avanzata nel medesimo ricorso introduttivo.
pagina 8 di 9 Nessuna pronuncia va resa sulle spese processuali del presente giudizio, stante la contumacia del convenuto. CP_1
Attesa l'inammissibilità della proposta impugnazione per revocazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater) pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 542/2023 R.G.C.A.,
dichiara la contumacia del Controparte_1
, Gestione separata Irsap;
[...]
dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. proposto dagli Avv.ti
[...]
ed avverso l'ordinanza del 2 marzo 2023, comunicata a mezzo pec il 23 Parte_1 Parte_2 marzo 2023, emessa dalla Corte d'appello di Catania nel giudizio iscritto al n. 1432/2022 R.G.;
rigetta l'istanza di correzione di errore materiale contenuto nella predetta ordinanza, proposta dai ricorrenti;
nulla sulle spese processuali del presente giudizio;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione per revocazione, a norma dello stesso art. 13, comma
1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello, il
30 dicembre 2024.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliaria
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 542/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. ROBERTO INZOLIA, giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Con ordinanza in data 25 luglio 2022 il Tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte d'appello di Catania, in relazione alla domanda di liquidazione dei compensi professionali proposta - con ricorso sommario cd. speciale di cui agli artt. 14, 3 e 4 d.lgs. n. 150/2011
(nel testo ratione temporis applicabile prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022) - dagli
Avvocati e per il patrocinio svolto in favore del Parte_1 Parte_2 [...]
, Gestione separata Irsap, nel giudizio Controparte_1
civile definito in primo grado dal medesimo Tribunale con sentenza n. 25231/2012 (iscritto al n.
9005/2002 R.G.) e in sede di gravame davanti alla locale Corte d'appello con sentenza n. 231/2019 (nel proc. iscritto al n. 1436/2012 R.G.).
Argomentava il Tribunale sulla scorta di consolidata giurisprudenza che, se la domanda aveva ad oggetto la richiesta di compensi per l'attività professionale svolta in più gradi del giudizio, l'intera lite rientrava nella competenza del giudice che avesse conosciuto per ultimo della controversia e quindi, nel caso in esame, della Corte d'appello di Catania, davanti alla quale le parti venivano rimesse, con termine di mesi tre per la riassunzione della causa.
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2022, gli Avvocati e , Parte_1 Parte_2 riassumendo il giudizio innanzi alla Corte d'appello di Catania dichiarata competente, domandavano la condanna del , Gestione Controparte_1
CP_ separata , al pagamento dei compensi professionali per l'attività giudiziale svolta nei due gradi del giudizio, quantificando il proprio credito - sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 37/2018 - in complessivi € 21.779,59 per il giudizio di primo grado (valore della causa €
692.000,00) ed € 22.034,00 per quello di secondo grado (valore della causa € 520.000,00).
Costituitosi, il convenuto non contestando l'esecuzione della prestazione deduceva la novità CP_1
di alcune domande e si opponeva alla quantificazione dei compensi di cui al ricorso introduttivo in considerazione dell'attività effettivamente svolta dai professionisti ricorrenti.
La Corte d'appello di Catania, dinanzi alla quale la causa era ritualmente riassunta, con ordinanza ex art. 702 – ter c.p.c. del 2 marzo 2023, comunicata a mezzo pec il 23 marzo 2023, emessa nel giudizio iscritto al n. 1432/2022 R.G., affermava che i compensi richiesti dai ricorrenti andavano determinati ai sensi dell'art. 2233 c.c. sulla base della tariffa di cui al D.M. 2004/127 per il giudizio di primo grado, definito con sentenza depositata il 6.7.2012, e della tariffa di cui al D.M. 2018/55 (rectius: D.M.
2018/37) per il giudizio di secondo grado, definito con sentenza depositata il 31.1.2019, e sulla base del pagina 2 di 9 valore della controversia, pari a € 692.000,00 per il giudizio di primo grado e ad € << € 496.942,89, oltre interessi a far data dal 12.7.2011 al soddisfo >> per il giudizio di secondo grado.
Relativamente al giudizio r.g. n. 9005/2002, nel quale il era stato rappresentato e difeso CP_1 unicamente dall'Avv. , riconosceva in suo favore il compenso che liquidava in € 6.725,00 per Parte_1 onorari di avvocato e in € 3.900,00 per i diritti. Invece, per quanto concerne il giudizio r.g. n.
1436/2012, il compenso spettante a entrambi i professionisti ricorrenti, Avvocati e Parte_1
, che unitamente avevano rappresentato l'ente convenuto nel giudizio di secondo Parte_2
grado, veniva determinato – sulla base delle tariffe all'epoca vigenti di cui al citato D.M. e lo scaglione di valore da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00, senza il riconoscimento della fase istruttoria non risultando dalla lettura della sentenza lo svolgimento della stessa – “nella misura di € 9.443,35 oltre a spese generali, iva e cpa, liquidata con la suddetta decisione dalla Corte di Appello”, che si indicava come “somma di poco superiore ai minimi”.
Condannava, pertanto, il convenuto a pagare la somma di € 10.625,00 all'Avv. CP_1 [...]
e la somma di € 9.443,35 al medesimo Avv. e all'Avv. , il tutto Parte_1 Parte_1 Parte_2
oltre a spese generali, cpa e iva ed oltre ad interessi legali al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.
Condannava, infine, l'ente convenuto al rimborso delle spese processuali.
Avverso detta decisione gli Avvocati e hanno proposto ricorso per Parte_1 Parte_2
revocazione ex art. 395 c.p.c. deducendo un errore di fatto. Hanno chiesto altresì la correzione di un errore materiale di calcolo contenuto nell'ordinanza impugnata.
Il non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 9 settembre 2024, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive ed esaurita la discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_1
, Gestione separata Irsap, non costituitosi, nonostante la regolare
[...]
notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
2. – Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
pagina 3 di 9 Con unico motivo di revocazione, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio per aver supposto, in contrasto con quanto emergente dagli atti, che la parte ricorrente, pur avendo ritualmente riassunto la causa, non avrebbe depositato gli scritti difensivi redatti nell'espletamento del mandato ricevuto già prodotti nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale.
Affermano infatti che solo in ragione di tale supposizione la Corte di appello ha potuto affermare che non poteva vagliare, né sotto il profilo qualitativo né sotto quello quantitativo, il pregio dell'attività svolta e, conseguentemente, che gli onorari non potevano essere determinati che nei minimi tariffari.
I ricorrenti sostengono in particolare che, se è vero che i documenti relativi all'intero fascicolo di primo e secondo grado del giudizio in relazione al quale è stata richiesta la liquidazione dei diritti, onorari e compensi in favore degli avv.ti ed non risultavano acquisiti dal Parte_1 Parte_2 sistema per una “falla” del processo telematico, è altrettanto vero che i detti documenti (indicati ai nn. da 15 a 18 sia nel ricorso introduttivo che in quello in riassunzione) erano stati allegati e regolarmente acquisiti telematicamente nel giudizio davanti al Tribunale di Catania, portante il n. 12860/2020 R.G.
(v. doc. 2), definito con l'ordinanza collegiale di incompetenza del 25.07.2022, a seguito della quale il giudizio è stato riassunto avanti alla Corte d'appello di Catania con il ricorso del 12.10.2020 (v. doc. 3).
Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello avrebbe rilevato il mancato deposito in giudizio di documentazione già prodotta davanti al Tribunale di Catania, poi dichiaratosi incompetente, e contenuta nel fascicolo di parte allegato al fascicolo d'ufficio che la stessa Corte d'appello di Catania avrebbe dovuto acquisire, come prescritto dall'art. 126 disp. att. c.c.
2.1. - Il motivo è inammissibile.
Va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. fra tante sent. n. 16439/2021), l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. È stato precisato che tale genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti o dai documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o pagina 4 di 9 di giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (v.
Cass. n. 5303/1997). L'errore di fatto revocatorio deve inoltre avere i caratteri della assoluta immediatezza e della semplice e concreta rilevabilità, in base al raffronto tra decisione oggetto della revocazione ed atti e documenti processuali, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di particolari indagini ermeneutiche.
Le sopra indicate caratteristiche non si riscontrano nell'errore di fatto denunciato dai ricorrenti.
Non è infatti immediatamente rilevabile dal raffronto tra l'ordinanza e gli atti e documenti processuali un errore di percezione circa l'affermazione dell'omesso deposito in giudizio innanzi alla Corte
d'appello di Catania, davanti alla quale la causa era stata riassunta dopo la declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale precedentemente adito, degli scritti difensivi redatti nell'espletamento del mandato ricevuto dal CP_1
L'ordinanza impugnata afferma infatti correttamente che parte ricorrente non aveva prodotto in sede di riassunzione innanzi alla Corte d'appello i predetti scritti difensivi non potendo, pertanto, essa vagliare il pregio dell'attività svolta.
Non si configura, quindi, in relazione al mancato deposito di tali atti, posto a fondamento della decisione qui impugnata della Corte d'appello di Catania, alcun contrasto tra difformi realtà frutto di erronea percezione, risultanti una dalla ordinanza impugnata e l'altra dagli atti processuali.
Del resto, emerge dalla formulazione stessa del motivo che la pretesa erronea affermazione della mancanza di prova del credito per onorari di misura superiore ai minimi tariffari non è ricollegata dai ricorrenti ad un errore di percezione nel quale sarebbe caduta la Corte d'appello, bensì a un preteso errore di giudizio circa gli effetti dell'acquisizione probatoria dei documenti già prodotti innanzi al giudice dichiaratosi incompetente secondo i principi che regolano la traslatio judicii e in generale in base al principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova".
Ed è pacifico che non possono essere ricondotti nell'ambito dell'errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. gli errori di apprezzamento, di valutazione e di giudizio.
In applicazione dei suddetti principi deve essere escluso pertanto, nel caso in esame, che costituisce errore di fatto, immediatamente percepibile, e non un errore di giudizio l'avere (la Corte d'appello di
Catania) ritenuto non provato il credito vantato dai ricorrenti, di misura superiore ai minimi tariffari
(applicati nell'ordinanza conclusiva), in quanto non risultavano nuovamente depositati nel giudizio pagina 5 di 9 riassunto innanzi alla Corte d'appello i documenti posti a fondamento della richiesta di liquidazione degli onorari, senza considerare che avrebbe invece dovuto acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio innanzi al giudice precedentemente adito con l'allegato fascicolo di parte contenente i predetti documenti e, comunque, valutarli ai fini della decisione. E ciò in quanto l'applicazione dei principi che regolano traslatio judicii e in tema di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" implica lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che, di per sé, esclude il presupposto stesso della revocazione.
3. - Correzione di errore materiale di calcolo ex art. 287 e ss. c.p.c.
Va rilevato inoltre che parte ricorrente, nel ricorso per revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., ha denunciato anche la sussistenza di un preteso errore materiale di calcolo contenuto nella impugnata ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania.
Afferma la parte che la Corte di appello ha fissato in € 9.443,35 i compensi dovuti agli avv.ti
[...]
ed per l'attività professionale dagli stessi prestata in favore del Parte_1 Parte_2 CP_1
el grado di appello del medesimo giudizio.
[...]
Trattasi, infatti, secondo i ricorrenti, di un errore materiale di calcolo riconducibile all'omesso inserimento, fra gli addendi degli importi previsti nello scaglione di riferimento (€ 520.000,01/€
1.000.000,00), nella specie, concretamente applicato dall'ordinanza conclusiva, dell'importo di €
4.180,00 per la fase di studio della controversia;
e ciò in quanto come emerge dalla motivazione della ordinanza è stata esclusa dal calcolo la sola fase istruttoria.
3.1. - La predetta istanza non è fondata.
3.2. - Va richiamato preliminarmente l'insegnamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dal decreto legislativo citato, può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario
“speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato decreto legislativo (ed è il caso in esame); oppure: b) ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.; è, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario pagina 6 di 9 ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. (cfr. Cass. sez. un.
23.02.2018, n. 4485).
Nel caso di specie la controversia è stata proposta (come accennato) nella forma del ricorso sommario cd. speciale di cui agli artt. 14, 3 e 4 d.lgs. n. 150/2011 (con devoluzione della potestas decidendi in unico grado - attesa l'inappellabilità della statuizione finale in forma di ordinanza - all'organo giudiziario competente in ogni caso in composizione collegiale e con possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente).
Al riguardo, deve applicarsi dunque l'insegnamento della Corte di Cassazione a tenore del quale, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur“, sia che la stessa sia estesa all' “an” della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato art. 14 (cfr. in motivazione Cass. n. 24069/2019 che richiama Cass. n. 12411/2017).
Nella specie, la parte ricorrente assume che l'ordinanza conclusiva del procedimento ex 14 del d.lgs. n.
150 del 2011 adottata dalla Corte d'appello di Catania dichiarata competente, contro la quale è stato proposto ricorso per revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., sarebbe affetta da un errore materiale di calcolo.
Tanto premesso, deve osservarsi pertanto, con riferimento al caso in esame, che, ad avviso del
Collegio, la predetta istanza di correzione ben può essere proposta in qualsiasi forma e quindi anche in seno al proposto ricorso per revocazione (“per economicità dei giudizi” come riferiscono gli stessi ricorrenti), senza, per questo, trovare ostacolo nella prevista inappellabilità dell'ordinanza impugnata;
e ciò in quanto trattandosi di istanza di correzione di un preteso errore materiale, in linea astratta, non è rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, la quale presupporrebbe, necessariamente, uno specifico appello strictu sensu, che - per quanto precede - sarebbe inammissibile.
3.3. - Per quanto ammissibile la predetta istanza di correzione non può, tuttavia, essere accolta e deve essere rigettata, posto che non sussiste il denunciato errore materiale di calcolo.
Infatti, la Corte d'appello nell'impugnata ordinanza delinea innanzi tutto i parametri da seguire nella liquidazione dei compensi del giudizio di appello che vanno riconosciuti ad entrambi i ricorrenti Avv.ti pagina 7 di 9 ed , che unitamente hanno rappresentato l'ente resistente innanzi alla Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Catania nel giudizio di gravame conclusosi con la sentenza n. 231 del 31.1.2029.
Ha affermato a tal proposito che vanno applicate le tariffe all'epoca vigenti approvate con D.M. 2018
n. 55 (rectius n. 37) e lo scaglione di valore da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00, senza il riconoscimento della fase istruttoria non risultando dalla lettura della sentenza lo svolgimento della stessa.
Dopodiché è passata a determinare i compensi riconoscendo ai due ricorrenti la complessiva somma di
€ 9.443,35 oltre a spese generali, iva e cpa, pari all'importo liquidato con la sentenza n. 231 del
31.1.2029 dalla Corte di appello.
L'ordinanza impugnata afferma infatti correttamente che la detta Corte di appello aveva a suo tempo fatto applicazione degli stessi parametri sopra indicati “riconoscendo una somma di poco superiore ai minimi”.
E infatti per una causa di tale valore il minimo tariffario ratione temporis applicabile (ex D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37) era - escludendo la voce relativa alla fase di trattazione/istruttoria – di € 8.815,00 per il giudizio di appello (per la fase di studio un compenso minimo di € 2.717,00, per la fase introduttiva un compenso minimo di € 1.580,00, per la fase decisionale un compenso minimo di € 4.518,00), dunque la liquidazione è stata - come riferisce l'ordinanza conclusiva – di poco superiore al suindicato minimo tabellare, in totale € 9.443,35.
È appena il caso di aggiungere che il calcolo prospettato come corretto da parte ricorrente in realtà è stato effettuato utilizzando i valori medi, e non i minimi che vengono richiamati, ai fini della liquidazione dei compensi, nell'ordinanza conclusiva emessa dalla Corte d'appello. Tale scelta compiuta dalla Corte d'appello (di parametrare i compensi ai minimi tabellari) non può, in questa sede, essere rimessa in discussione con il procedimento di correzione coinvolgendo il merito sostanziale del provvedimento;
né l'applicabilità dei valori medi (in luogo dei minimi) sarebbe deducibile in via di gravame davanti alla Corte d'appello, attesa la più volte menzionata inappellabilità della statuizione finale in forma di ordinanza di che trattasi.
4. – In conclusione, alla stregua di quanto sopra esposto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. proposta dagli Avv.ti ed e Parte_1 Parte_2
va rigettata l'istanza di correzione di errore materiale (di calcolo) dagli stessi avanzata nel medesimo ricorso introduttivo.
pagina 8 di 9 Nessuna pronuncia va resa sulle spese processuali del presente giudizio, stante la contumacia del convenuto. CP_1
Attesa l'inammissibilità della proposta impugnazione per revocazione, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater) pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 542/2023 R.G.C.A.,
dichiara la contumacia del Controparte_1
, Gestione separata Irsap;
[...]
dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. proposto dagli Avv.ti
[...]
ed avverso l'ordinanza del 2 marzo 2023, comunicata a mezzo pec il 23 Parte_1 Parte_2 marzo 2023, emessa dalla Corte d'appello di Catania nel giudizio iscritto al n. 1432/2022 R.G.;
rigetta l'istanza di correzione di errore materiale contenuto nella predetta ordinanza, proposta dai ricorrenti;
nulla sulle spese processuali del presente giudizio;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione per revocazione, a norma dello stesso art. 13, comma
1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello, il
30 dicembre 2024.
LA CONSIGLIERA ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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