Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/06/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Balba ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2658/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROGNONI Parte_1 C.F._1
ERNESTO e con elezione di domicilio presso avv. ROGNONI ERNESTO;
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CAPRILE LIVIO e con elezione di domicilio in Via Corsica 21/16 16121 GENOVA presso e nello studio dell'avv. CAPRILE LIVIO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio viste: - in via preliminare ed urgente, sussistendo gravi motivi ex artt.615 e/o 624 cod. proc. civ. disporre la sospensione dell'atto di precetto notificato e/o dell'efficacia esecutiva del titolo e/o della proposta esecuzione nei confronti degli opponenti e/o per i motivi sopra evidenziati e/o per quelli Parte_1 Parte_2 meglio visti;
-dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o privo dei presupposti di legge l'opposto atto di precetto, così come eventuali successivi atti esecutivi per i motivi dedotti e/o per quelli meglio visti;
-in ogni caso, dichiarare e accertare che nulla e' dovuto da e/o da a , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 in particolare, con riferimento al titolo azionato da controparte e in ordine a quanto dedotto in atto di precetto e che quest'ultima non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti degli esponenti e/o per tutte le ragioni e le eccezioni Parte_1 Parte_2 sopra formulate;
-rigettare, comunque, ogni pretesa e/o domanda avversarie perche' infondate e/o non provate. -Vinte le spese di lite.
Parte opposta: chiediamo che il G.U., confermando la perenzione del precetto per mancato avvio della successiva fase esecutiva, disponga in via principale che venga pagina 1 di 4
“successori” dei debiti della cessata sempre in via principale che, in caso di Parte_3 emissione di sentenza definitiva venga disposta la compensazione di tutte le spese del presente procedimento tra le parti ed in via subordinata che la liquidazione delle stesse venga disposta dalla Dott.ssa L. Calcagno nell'ambito del giudizio rubricato al NRG. 7779/24 con prossima udienza ex art 183 al 08.07.25.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 9 marzo 2021 i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione al precetto con cui la sig.ra aveva intimato Controparte_1 loro il pagamento della somma di 62.128,56 euro. Il titolo esecutivo era dato dalla sentenza del Tribunale di Genova n.307/2021, resa all'esito del giudizio promosso dall'odierna opposta contro la società di cui il sig. era Controparte_2 Pt_1 socio accomandatario e la sig.ra socio accomandante); la sentenza aveva Pt_2 condannato la società al pagamento in favore dell'attrice della somma di 50.000,00 euro oltre spese e interessi.
Gli opponenti hanno dedotto la nullità del precetto per le seguenti ragioni:
- il titolo non era opponibile agli attori perché era stato emesso nei confronti della sola società;
- la sentenza era nulla perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2019;
- in quanto socio accomandante, la sig.ra non poteva essere chiamata a Pt_2 rispondere del pagamento delle somme intimate dalla creditrice;
- non era stata provata la qualità di socio accomandatario in capo al sig. né Pt_1 era stato preventivamente escusso il patrimonio della società.
La sig.ra si è costituita con comparsa del 28 maggio 2021, con Controparte_1 cui ha domandato il rigetto della domanda di sospensione e dell'opposizione. Nel merito, ha dedotto che:
- la notifica dell'atto di citazione nel giudizio a monte si era perfezionata in capo alla società prima dello scioglimento della stessa;
- nell'arco temporale in cui l'opposta aveva finanziato la società (per un importo totale di 50.000 euro), la qualifica di socio accomandatario era sempre stata rivestita dal sig. , che era stato socio accomandatario dal 30 marzo 2015 Pt_1 al 30 marzo 2016.
pagina 2 di 4 Con ordinanza del 28 giugno 2022 il giudizio è stato sospeso ex art. 295 c.p.c. perché
l'efficacia esecutiva del titolo azionato con il precetto opposto era stata sospesa dalla Corte d'appello nell'ambito del giudizio pendente contro la sentenza.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c. del 26 febbraio 2025 parte opponente ha domandato la riassunzione del procedimento: con sentenza n.936 del 4 aprile 2024, passata in giudicato il 28 gennaio 2025, la Corte d'appello aveva infatti dichiarato la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e della sentenza del 2021; di conseguenza, era venuto meno il titolo azionato dalla procedente con il precetto opposto.
In vista dell'udienza di discussione del 6 giugno 2025, le parti hanno depositato le rispettive note conclusive, con cui l'opponente ha richiamato le già rassegnate conclusioni, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
L'opposta ha invece insistito per una nuova interruzione del procedimento - confermata la perenzione del precetto - in attesa della sentenza nel giudizio RG 7779/2024 (il giudizio con cui la sig.ra ha riassunto la causa successivamente alla sentenza CP_1 della Corte d'appello). Per l'ipotesi della sentenza definitiva, ha insistito per la compensazione integrale delle spese di lite, domandando in subordine che la liquidazione venisse disposta dal giudice del procedimento RG 7779/2024.
In primo luogo, il presente giudizio non può essere sospeso (né interrotto) non sussistendo alcuna pregiudizialità con il giudizio di merito ancora pendente sul titolo.
Dichiarata la nullità del titolo esecutivo (la sentenza del Tribunale di Genova
n.307/2021), è venuto meno anche il precetto opposto. Non esiste infatti più l'obbligo, il cui adempimento era stato intimato con il precetto.
Questa la motivazione della Corte d'appello sul punto: “L'impugnata sentenza è pertanto nulla per vizio della vocatio in ius, il cui presupposto necessario è l'esistenza attuale delle parti, mentre nel caso che ci occupa nei riguardi della parte convenuta era intervenuto, prima della notificazione dell'atto introduttivo, un evento, la cancellazione della società dal registro delle imprese, parificabile alla morte della parte medesima.
(…) Ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la controversia deve essere rimessa al primo Giudice, sia in virtù della nullità dell'atto di citazione, sia perché il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti degli ex soci della a società cancellata”.
Occorre quindi statuire sulle spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza virtuale. Secondo la Cassazione, infatti, “In caso di esecuzione forzata basata su un titolo giudiziale non definitivo, al decadere di questo a causa di una decisione del giudice della cognizione, l'opposizione all'esecuzione per altri motivi dovrebbe essere risolta con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non con pagina 3 di 4 l'accoglimento dell'opposizione e le spese processuali dovrebbero essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale (…)” (Cass. 21264/2024).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono perciò poste a carico della creditrice procedente, odierna opposta, e ciò anche tenuto conto del fatto che il precetto qui opposto era stato notificato quando la società risultava già cancellata dal registro delle imprese.
In particolare, i parametri di riferimento sono quelli minimi del pertinente scaglione tabellare, secondo quanto previsto dal DM 55/2014 e con esclusione della - qui assente - fase istruttoria.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite, che liquida in
4.217 euro oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Genova, il 13.6.25 il Giudice
Andrea Balba
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