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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 623/2022 R.G. promossa da e (avv. Barbara Saetta) Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
(avv. Pasquale Scuderi) Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono proprietarie di fondi finitimi, costituiti da due edifici residenziali con relative corti esclusive. Gli immobili sono ubicati a San Martino della Battaglia, frazione di
Desenzano del Garda (BS), in via dei Mille e sono catastalmente identificati al foglio 54, particelle 139 (immobile degli attori) e 136 (immobile della convenuta).
In data 28 ottobre 2002 gli odierni contendenti ebbero a stipulare una «convenzione per la costruzione di muratura divisoria a confine» (doc. 5 attoreo), con la quale la SI.ra
[...]
veniva autorizzata ad eseguire alcuni lavori necessari alla realizzazione di un garage CP_1
interrato e, al contempo, obbligata alla successiva rimessione in pristino a sue cura e spese. La convenzione dettava precise prescrizioni a cui la convenuta avrebbe dovuto attenersi nel
«riposizionamento della muratura», da operare con «riferimento al grafico riportato a lato che riproduce la distanza dei fabbricati esistenti dalla mezzeria della nuova muratura» (si veda l'ultimo paragrafo della scrittura, posto appena sopra la sottoscrizione dei contraenti).
Gli attori hanno allegato:
1 (i) che la ricostruzione operata dalla convenuta non rispetterebbe il confine tra i due fondi, accorpando per diversi centimetri alla sua proprietà il terreno attoreo. In particolare, il muro sarebbe stato ricostruito quasi a prolungare la linea di confine dei fondi sovrastanti, dimenticando che «la linea di confine tra i fondi 139 ( – ) e 136 ( Parte_1 Pt_2 CP_1
non costituisce affatto un prolungamento della linea di confine tra i mappali 141 e 173 ma
s'innesta sul confine tra il fondo 136 e quello 141 (terzi)»; CP_1
(ii) che il mappale 139 attoreo sarebbe invaso da un'armatura metallica – con ogni probabilità dotata di una funzione strutturale a sostegno del garage – fuoriuscente dal muro in cemento armato ricostruito dalla convenuta e tale da gravare il fondo degli attori di una vera e propria servitù;
(iii) che le sollecitazioni meccaniche indotte dall'armatura metallica avrebbero gravemente lesionato la pavimentazione in porfido del cortile degli attori;
(iv) che dalle opere edili realizzate dalla convenuta sarebbero derivati ulteriori ingenti danni materiali ai muretti delle fioriere in prisme di cemento, ai gradini del cortile, ai pavimenti interni dell'abitazione, ai bracci meccanici di apertura del cancello d'ingresso carraio e alle recinzioni poste sui muretti di confine in corrispondenza dell'ingresso carraio. L'entità complessiva di questi danni sarebbe stimabile in euro 31.377,22.
Sulla base delle allegazioni esposte, gli attori hanno domandato:
(a) l'accertamento del confine fra i fondi, la ricostruzione del muro – con le caratteristiche precedenti (i.e., in blocchi di cemento, e non in cemento armato) – sul confine accertato e il risarcimento del danno per l'occupazione del loro terreno;
(b) il risarcimento dei danni patrimoniali «cagionati dalla violazione della proprietà attorea e dall'inadempimento alla scrittura privata del 28.10.20021, pari ad € 31.377,22»;
(c) in via subordinata, nel caso in cui «dovesse confermarsi il confine tra i fondi oggetto di causa nella mezzeria del muro realizzato dalla SI.ra , la condanna della stessa CP_1
alla rimozione dell'armatura metallica che fuoriesce dal muro suddetto.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione avversaria, «stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c. c. di cui alla sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. 376/2016 del 28/4/2016»; in via subordinata, ne ha dedotta la prescrizione e, comunque, l'infondatezza nel merito.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u. a cura dell'ing. Persona_1
L'elaborato peritale è stato depositato in data 10 dicembre 2023.
[...]
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2 2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
La convenuta ha sollevato un'eccezione di inammissibilità per precedente giudicato, che, considerata la sua portata potenzialmente assorbente, deve essere esaminata per prima.
Il punto di avvio del ragionamento è costituito dalla convenzione sottoscritta in data 28 ottobre 2002. Il contenuto dell'accordo può essere suddiviso – per quanto di interesse in questa sede – in tre parti:
(i) l'autorizzazione, concessa alla SI.ra alla realizzazione di una serie di CP_1
opere strumentali alla costruzione di un'autorimessa interrata (rimozione del muretto di recinzione, scavo di sbancamento, predisposizione delle nuove murature interrate ecc.);
(ii) l'obbligazione della SI.ra di rimessione in pristino, una volta ultimati i CP_1
lavori;
(iii) la specificazione della linea di riposizionamento della muratura.
I lavori di realizzazione del garage erano già stati posti dal SI. a fondamento Parte_1
di un'iniziativa giudiziaria. Con citazione del 21 febbraio 2006, lo stesso aveva lamentato di avere patito dei danni per effetto delle opere di edificazione del garage interrato della convenuta e ne aveva chiesto il risarcimento per equivalente monetario. Ne era derivato il procedimento
R.G. n. 3357/2006, definito con sentenza di rigetto n. 2126/2011, confermata in appello con sentenza n. 376/2016 pubblicata il 28 aprile 2016. Nel provvedimento d'appello, divenuto definitivo, si legge, a pag. 5, che «si concorda pertanto col Giudice di prime cure secondo il quale i lavori per cui è causa sono stati oggetto di accordo espresso nella citata Convenzione, nella quale sia il comportamento sia le conseguenze dannose sono state previste ed espressamente autorizzate dall'attore, con impegno della a ripristinare il giardino CP_1
e la rampa al SInor nelle stesse condizioni esistenti prima dei lavori. L'unico diritto, Parte_1
pertanto, che può essere fatto valere dall'odierno appellante è quello previsto nella convenzione mediante risarcimento in forma specifica, mentre solo a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni ivi assunte egli potrebbe domandare la risoluzione con obbligo risarcitorio».
La sentenza sancisce con chiarezza due aspetti. Il primo è quello dell'infondatezza dell'azione di risarcimento dei danni (asseritamente) discendenti dall'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'autorimessa; il secondo aspetto è quello dell'impossibilità, per l'istante, di ricondurre quell'azione ad un titolo diverso dal diritto – di stampo contrattuale – derivante dalla convenzione del 28 ottobre 2002.
3 Entrambi gli aspetti sono ormai incontrovertibili, sicché la domanda attorea di cui al punto 4) delle conclusioni rassegnate in data 21 febbraio 20251 va giudicata inammissibile ex art. 2909 c.c.
Resta da valutare se alla medesima conclusione si debba giungere anche in relazione alla domanda di accertamento del confine e di conseguente rilascio della porzione del fondo attoreo che sarebbe stata indebitamente occupata dalla convenuta.
Gli attori si oppongono ad una simile conclusione, perché hanno esplicitato di agire a tutela del diritto di proprietà, che è altro rispetto ai diritti contrattuali nascenti dalla convenzione del 28 ottobre 2002. Di diverso avviso è la convenuta, che ha esteso l'eccezione di cosa giudicata a tutte le domande delle controparti.
Nell'ultimo paragrafo della convenzione de qua, si legge che «per il riposizionamento della muratura si fa riferimento al grafico riportato a lato che riproduce la distanza dei fabbricati esistenti dalla mezzeria della nuova muratura». Con questa clausola e con il grafico allegato le parti hanno, vincolativamente, accertato il confine fra i loro immobili. Un simile negozio, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, preclude «l'esperibilità dell' azione di regolamento di confini» (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4994 del 05/06/1997; nello stesso senso, v. Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 4835 del 19/02/2019). È necessario chiarire quali siano le conseguenze di questa preclusione.
L'azione di regolamento dei confini è data nei casi in cui il confine fisico-materiale tra due fondi sia difforme da quello risultante dai titoli di acquisto e ha lo scopo di allineare il primo al secondo. Se la difformità si registra fra il confine materializzato in loco e quello convenzionalmente stabilito dalle parti, la giurisprudenza di legittimità esclude che l'allineamento possa essere conseguito con l'actio finium regundorum. Questa esclusione non può, però, tradursi in un difetto di tutela, che è, invece, rimessa all'azione di adempimento contrattuale. È infatti evidente che, se le parti hanno pattuito di delineare il confine in un certo modo (ad es., mediante una rappresentazione grafica) e, al contempo, hanno stabilito di ubicare su tale confine un manufatto divisorio, l'edificazione di tale manufatto in una posizione diversa dal confine concordato integra un inadempimento contrattuale, a cui è possibile reagire con una richiesta di tutela in forma specifica.
Declinando questi principi alla fattispecie concreta, si ricava che la realizzazione del muro in calcestruzzo armato in una posizione diversa da quella riportata sul grafico allegato alla convenzione del 28 ottobre 2002, integra un inadempimento della convenuta, a cui gli attori avrebbero potuto reagire solo mediante un'azione contrattuale, e non con il rimedio dell'art. 950 c.c.
Ne discende che l'azione degli attori è preclusa, a prescindere dal parametro normativo entro il quale la si voglia ricondurre: se le si attribuisce natura reale, essa è inammissibile giusto l'insegnamento della Suprema Corte sopra menzionato;
se, invece, si richiama la responsabilità contrattuale, l'inammissibilità deriva dal vincolo del precedente giudicato. Sulla convenzione del 28 ottobre 2002 vi è già stata una pronunzia definitiva ed essa copre non solo il dedotto (i danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori), ma anche il deducibile (il posizionamento del muro in modo difforme dal concordato). Ove, poi, si ritenesse di escludere questo secondo profilo dal deducibile, si dovrebbe – per coerenza – affermare che rispetto ad esso i precedenti processi non possano aver prodotto alcun effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione decennale che, alla data dell'instaurazione del presente giudizio, dovrebbe allora ormai giudicarsi irrimediabilmente spirata.
In definitiva, è inevitabile anche il rigetto delle domande attoree di accertamento del confine, di riposizionamento del muro e di risarcimento del danno per l'occupazione indebita di una porzione del fondo degli attori (porzione, peraltro, di dimensione – pari ad un metro quadrato – del tutto minimale rispetto alla complessità del contenzioso azionato).
Da ultimo, va presa in considerazione la domanda di rimozione dell'armatura metallica che fuoriesce dal muro, che gli attori hanno subordinato al rigetto dell'azione di regolamento del confine.
Nemmeno questa domanda può essere accolta. La ragione è che la Corte d'Appello di
Brescia ha statuito, col vincolo del giudicato, «che il CTU ha accertato che i danni al manto dello scivolo del e del muretto lato nord potevano essere stati causati dal Parte_1 posizionamento dei ferri aggiuntivi posti nel nuovo muretto (…); detto intervento, in ogni caso, era stato espressamente previsto ed autorizzato dall'odierno appellante nella Convenzione. Lo stesso dicasi per il muretto di circa 60 cm entro il confine della proprietà , che in Parte_1
Convenzione questi aveva autorizzato fino a un metro nel proprio terreno» (così, pag. 4 della sentenza n. 376/2016). È del tutto perspicuo che gli attori non possano, oggi, chiedere la rimozione di quanto la convenuta era stata espressamente autorizzata a realizzare (i.e.,
l'armatura del muro, con possibile sconfinamento nel fondo attoreo fino ad un metro2). 4.
Il giudizio si chiude col rigetto di tutte le domande proposte dagli attori, i quali, di conseguenza, dovranno rifondere alla convenuta le spese di lite, così liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod. (scaglione da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00 – valori medi per tutte le fasi): fase di studio della controversia euro 1.701,00; fase introduttiva del giudizio euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione euro 1.806,00; fase decisionale euro 2.905,00. Compenso tabellare euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cassa.
Il costo della c.t.u. sarà integralmente sostenuto dagli attori, secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
2. condanna gli attori, in solido fra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
3. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico degli attori.
Brescia, 6 giugno 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Domanda così formulata: «voglia, comunque, il Tribunale di Brescia condannare la SI.ra al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali cagionati dalla violazione della proprietà attorea, pari ad € 31.377,22, salvo migliore quantificazione anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo».
4 2 È appena il caso di sottolineare che la sporgenza dei ferri di armatura risulta, secondo la misurazione compiuta dal c.t.u., pari a circa 60 cm (cfr. pag. 9 dell'elaborato peritale) ed è, quindi, rispettosa di quanto fu pattuito nel contratto del 28 ottobre 2002.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 623/2022 R.G. promossa da e (avv. Barbara Saetta) Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
(avv. Pasquale Scuderi) Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono proprietarie di fondi finitimi, costituiti da due edifici residenziali con relative corti esclusive. Gli immobili sono ubicati a San Martino della Battaglia, frazione di
Desenzano del Garda (BS), in via dei Mille e sono catastalmente identificati al foglio 54, particelle 139 (immobile degli attori) e 136 (immobile della convenuta).
In data 28 ottobre 2002 gli odierni contendenti ebbero a stipulare una «convenzione per la costruzione di muratura divisoria a confine» (doc. 5 attoreo), con la quale la SI.ra
[...]
veniva autorizzata ad eseguire alcuni lavori necessari alla realizzazione di un garage CP_1
interrato e, al contempo, obbligata alla successiva rimessione in pristino a sue cura e spese. La convenzione dettava precise prescrizioni a cui la convenuta avrebbe dovuto attenersi nel
«riposizionamento della muratura», da operare con «riferimento al grafico riportato a lato che riproduce la distanza dei fabbricati esistenti dalla mezzeria della nuova muratura» (si veda l'ultimo paragrafo della scrittura, posto appena sopra la sottoscrizione dei contraenti).
Gli attori hanno allegato:
1 (i) che la ricostruzione operata dalla convenuta non rispetterebbe il confine tra i due fondi, accorpando per diversi centimetri alla sua proprietà il terreno attoreo. In particolare, il muro sarebbe stato ricostruito quasi a prolungare la linea di confine dei fondi sovrastanti, dimenticando che «la linea di confine tra i fondi 139 ( – ) e 136 ( Parte_1 Pt_2 CP_1
non costituisce affatto un prolungamento della linea di confine tra i mappali 141 e 173 ma
s'innesta sul confine tra il fondo 136 e quello 141 (terzi)»; CP_1
(ii) che il mappale 139 attoreo sarebbe invaso da un'armatura metallica – con ogni probabilità dotata di una funzione strutturale a sostegno del garage – fuoriuscente dal muro in cemento armato ricostruito dalla convenuta e tale da gravare il fondo degli attori di una vera e propria servitù;
(iii) che le sollecitazioni meccaniche indotte dall'armatura metallica avrebbero gravemente lesionato la pavimentazione in porfido del cortile degli attori;
(iv) che dalle opere edili realizzate dalla convenuta sarebbero derivati ulteriori ingenti danni materiali ai muretti delle fioriere in prisme di cemento, ai gradini del cortile, ai pavimenti interni dell'abitazione, ai bracci meccanici di apertura del cancello d'ingresso carraio e alle recinzioni poste sui muretti di confine in corrispondenza dell'ingresso carraio. L'entità complessiva di questi danni sarebbe stimabile in euro 31.377,22.
Sulla base delle allegazioni esposte, gli attori hanno domandato:
(a) l'accertamento del confine fra i fondi, la ricostruzione del muro – con le caratteristiche precedenti (i.e., in blocchi di cemento, e non in cemento armato) – sul confine accertato e il risarcimento del danno per l'occupazione del loro terreno;
(b) il risarcimento dei danni patrimoniali «cagionati dalla violazione della proprietà attorea e dall'inadempimento alla scrittura privata del 28.10.20021, pari ad € 31.377,22»;
(c) in via subordinata, nel caso in cui «dovesse confermarsi il confine tra i fondi oggetto di causa nella mezzeria del muro realizzato dalla SI.ra , la condanna della stessa CP_1
alla rimozione dell'armatura metallica che fuoriesce dal muro suddetto.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione avversaria, «stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c. c. di cui alla sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. 376/2016 del 28/4/2016»; in via subordinata, ne ha dedotta la prescrizione e, comunque, l'infondatezza nel merito.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u. a cura dell'ing. Persona_1
L'elaborato peritale è stato depositato in data 10 dicembre 2023.
[...]
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2 2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
La convenuta ha sollevato un'eccezione di inammissibilità per precedente giudicato, che, considerata la sua portata potenzialmente assorbente, deve essere esaminata per prima.
Il punto di avvio del ragionamento è costituito dalla convenzione sottoscritta in data 28 ottobre 2002. Il contenuto dell'accordo può essere suddiviso – per quanto di interesse in questa sede – in tre parti:
(i) l'autorizzazione, concessa alla SI.ra alla realizzazione di una serie di CP_1
opere strumentali alla costruzione di un'autorimessa interrata (rimozione del muretto di recinzione, scavo di sbancamento, predisposizione delle nuove murature interrate ecc.);
(ii) l'obbligazione della SI.ra di rimessione in pristino, una volta ultimati i CP_1
lavori;
(iii) la specificazione della linea di riposizionamento della muratura.
I lavori di realizzazione del garage erano già stati posti dal SI. a fondamento Parte_1
di un'iniziativa giudiziaria. Con citazione del 21 febbraio 2006, lo stesso aveva lamentato di avere patito dei danni per effetto delle opere di edificazione del garage interrato della convenuta e ne aveva chiesto il risarcimento per equivalente monetario. Ne era derivato il procedimento
R.G. n. 3357/2006, definito con sentenza di rigetto n. 2126/2011, confermata in appello con sentenza n. 376/2016 pubblicata il 28 aprile 2016. Nel provvedimento d'appello, divenuto definitivo, si legge, a pag. 5, che «si concorda pertanto col Giudice di prime cure secondo il quale i lavori per cui è causa sono stati oggetto di accordo espresso nella citata Convenzione, nella quale sia il comportamento sia le conseguenze dannose sono state previste ed espressamente autorizzate dall'attore, con impegno della a ripristinare il giardino CP_1
e la rampa al SInor nelle stesse condizioni esistenti prima dei lavori. L'unico diritto, Parte_1
pertanto, che può essere fatto valere dall'odierno appellante è quello previsto nella convenzione mediante risarcimento in forma specifica, mentre solo a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni ivi assunte egli potrebbe domandare la risoluzione con obbligo risarcitorio».
La sentenza sancisce con chiarezza due aspetti. Il primo è quello dell'infondatezza dell'azione di risarcimento dei danni (asseritamente) discendenti dall'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'autorimessa; il secondo aspetto è quello dell'impossibilità, per l'istante, di ricondurre quell'azione ad un titolo diverso dal diritto – di stampo contrattuale – derivante dalla convenzione del 28 ottobre 2002.
3 Entrambi gli aspetti sono ormai incontrovertibili, sicché la domanda attorea di cui al punto 4) delle conclusioni rassegnate in data 21 febbraio 20251 va giudicata inammissibile ex art. 2909 c.c.
Resta da valutare se alla medesima conclusione si debba giungere anche in relazione alla domanda di accertamento del confine e di conseguente rilascio della porzione del fondo attoreo che sarebbe stata indebitamente occupata dalla convenuta.
Gli attori si oppongono ad una simile conclusione, perché hanno esplicitato di agire a tutela del diritto di proprietà, che è altro rispetto ai diritti contrattuali nascenti dalla convenzione del 28 ottobre 2002. Di diverso avviso è la convenuta, che ha esteso l'eccezione di cosa giudicata a tutte le domande delle controparti.
Nell'ultimo paragrafo della convenzione de qua, si legge che «per il riposizionamento della muratura si fa riferimento al grafico riportato a lato che riproduce la distanza dei fabbricati esistenti dalla mezzeria della nuova muratura». Con questa clausola e con il grafico allegato le parti hanno, vincolativamente, accertato il confine fra i loro immobili. Un simile negozio, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, preclude «l'esperibilità dell' azione di regolamento di confini» (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4994 del 05/06/1997; nello stesso senso, v. Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 4835 del 19/02/2019). È necessario chiarire quali siano le conseguenze di questa preclusione.
L'azione di regolamento dei confini è data nei casi in cui il confine fisico-materiale tra due fondi sia difforme da quello risultante dai titoli di acquisto e ha lo scopo di allineare il primo al secondo. Se la difformità si registra fra il confine materializzato in loco e quello convenzionalmente stabilito dalle parti, la giurisprudenza di legittimità esclude che l'allineamento possa essere conseguito con l'actio finium regundorum. Questa esclusione non può, però, tradursi in un difetto di tutela, che è, invece, rimessa all'azione di adempimento contrattuale. È infatti evidente che, se le parti hanno pattuito di delineare il confine in un certo modo (ad es., mediante una rappresentazione grafica) e, al contempo, hanno stabilito di ubicare su tale confine un manufatto divisorio, l'edificazione di tale manufatto in una posizione diversa dal confine concordato integra un inadempimento contrattuale, a cui è possibile reagire con una richiesta di tutela in forma specifica.
Declinando questi principi alla fattispecie concreta, si ricava che la realizzazione del muro in calcestruzzo armato in una posizione diversa da quella riportata sul grafico allegato alla convenzione del 28 ottobre 2002, integra un inadempimento della convenuta, a cui gli attori avrebbero potuto reagire solo mediante un'azione contrattuale, e non con il rimedio dell'art. 950 c.c.
Ne discende che l'azione degli attori è preclusa, a prescindere dal parametro normativo entro il quale la si voglia ricondurre: se le si attribuisce natura reale, essa è inammissibile giusto l'insegnamento della Suprema Corte sopra menzionato;
se, invece, si richiama la responsabilità contrattuale, l'inammissibilità deriva dal vincolo del precedente giudicato. Sulla convenzione del 28 ottobre 2002 vi è già stata una pronunzia definitiva ed essa copre non solo il dedotto (i danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori), ma anche il deducibile (il posizionamento del muro in modo difforme dal concordato). Ove, poi, si ritenesse di escludere questo secondo profilo dal deducibile, si dovrebbe – per coerenza – affermare che rispetto ad esso i precedenti processi non possano aver prodotto alcun effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione decennale che, alla data dell'instaurazione del presente giudizio, dovrebbe allora ormai giudicarsi irrimediabilmente spirata.
In definitiva, è inevitabile anche il rigetto delle domande attoree di accertamento del confine, di riposizionamento del muro e di risarcimento del danno per l'occupazione indebita di una porzione del fondo degli attori (porzione, peraltro, di dimensione – pari ad un metro quadrato – del tutto minimale rispetto alla complessità del contenzioso azionato).
Da ultimo, va presa in considerazione la domanda di rimozione dell'armatura metallica che fuoriesce dal muro, che gli attori hanno subordinato al rigetto dell'azione di regolamento del confine.
Nemmeno questa domanda può essere accolta. La ragione è che la Corte d'Appello di
Brescia ha statuito, col vincolo del giudicato, «che il CTU ha accertato che i danni al manto dello scivolo del e del muretto lato nord potevano essere stati causati dal Parte_1 posizionamento dei ferri aggiuntivi posti nel nuovo muretto (…); detto intervento, in ogni caso, era stato espressamente previsto ed autorizzato dall'odierno appellante nella Convenzione. Lo stesso dicasi per il muretto di circa 60 cm entro il confine della proprietà , che in Parte_1
Convenzione questi aveva autorizzato fino a un metro nel proprio terreno» (così, pag. 4 della sentenza n. 376/2016). È del tutto perspicuo che gli attori non possano, oggi, chiedere la rimozione di quanto la convenuta era stata espressamente autorizzata a realizzare (i.e.,
l'armatura del muro, con possibile sconfinamento nel fondo attoreo fino ad un metro2). 4.
Il giudizio si chiude col rigetto di tutte le domande proposte dagli attori, i quali, di conseguenza, dovranno rifondere alla convenuta le spese di lite, così liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod. (scaglione da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00 – valori medi per tutte le fasi): fase di studio della controversia euro 1.701,00; fase introduttiva del giudizio euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione euro 1.806,00; fase decisionale euro 2.905,00. Compenso tabellare euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cassa.
Il costo della c.t.u. sarà integralmente sostenuto dagli attori, secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
2. condanna gli attori, in solido fra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
3. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico degli attori.
Brescia, 6 giugno 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Domanda così formulata: «voglia, comunque, il Tribunale di Brescia condannare la SI.ra al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali cagionati dalla violazione della proprietà attorea, pari ad € 31.377,22, salvo migliore quantificazione anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo».
4 2 È appena il caso di sottolineare che la sporgenza dei ferri di armatura risulta, secondo la misurazione compiuta dal c.t.u., pari a circa 60 cm (cfr. pag. 9 dell'elaborato peritale) ed è, quindi, rispettosa di quanto fu pattuito nel contratto del 28 ottobre 2002.
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