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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1648/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. ) C.F._3
, Parte_4
(C.F. ) C.F._4
Parte_5
pagina 1 di 17 (C.F. ) C.F._5
, Parte_6
(C.F. ) C.F._6
- appellanti -
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. CORNELIO
ENRICO,
contro
Controparte_1
,
[...]
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in VENEZIA, PIAZZA SAN MARCO n. 63, con il patrocinio della AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 741/2023, pubblicata in data
27.4.23.
Conclusioni dell'appellante della appellante degli appellanti:
Previo rigetto dell'eccezione di manifesta infondatezza e inammissibilità dell'appello sollevata da controparte, si richiamano le conclusioni formulate nell'atto introduttivo:
“in parziale riforma della sentenza di primo grado
➢ liquidarsi il danno da perdita del rapporto parentale in capo ai figli, alla vedova ed ai nipoti in base al sistema a punti del Tribunale di Milano,
➢ riconoscersi il danno da perdita del rapporto parentale in capo alla sorella e condannare controparte al risarcimento dello stesso in base al sistema a punti del
Tribunale di Milano.
pagina 2 di 17 Interessi al tasso legale e danni da rivalutazione dal fatto al saldo.
Vittoria di spese con riparametrazione anche di quelle di primo grado in considerazione della precipua soccombenza di controparte e del maggior importo di condanna.”
Conclusioni dell'appellato della appellata degli appellati:
- nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, , Parte_1 Pt_3
, , , e , nella veste di
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
eredi del defunto e cioè rispettivamente quali figli e , Per_1 Pt_1 Parte_3
quali nipoti e , quale consorte e quale sorella Pt_2 Parte_4 Parte_5
, premettendo: Parte_6
- che il de cuius era stato costretto a subire una prolungata esposizione all'amianto durante il proprio lavoro di scaricatore portuale svolto alle dipendenze della
Compagnia Lavoratori Portuali dal 15.01.1957 al 30.06.1987, con ciò contraendo un fatale adenocarcinoma polmonare che l'aveva poi condotto alla morte,
- che nel corso del 2016 il aveva proposto controversia avanti il Giudice del Pt_3
Lavoro del Tribunale di Venezia avverso la menzionata datrice di lavoro proprio in relazione alla menzionata patologia, che successivamente lo conduceva alla morte in data 29.08.2018,
- che tale vertenza giudiziaria si era poi conclusa con la sentenza del Giudice del
Lavoro n. 360/2019, pubblicata il 17.06.2019, in forza della quale la convenuta veniva condannata a risarcire in favore dei suoi eredi il danno non patrimoniale da pagina 3 di 17 egli patito (biologico, morale e catastrofico/terminale), liquidato in euro 176.589,00,
hanno convenuto in giudizio la predetta controparte chiedendone la condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nella misura stabilita dalle
Tabelle pubblicate da Consiglio Giudiziario di Milano nel 2018.
Costituitasi in giudizio, la convenuta invocava l'integrale rigetto delle pretese attoree,
contestando la mancata allegazione e prova del danno da perdita parentale e riscontrando l'eccessiva quantificazione di esso operata ex adverso, da ridursi entro termini più congrui anche in applicazione del principio di cui all'art. 1227 cc e della sua compensazione con le rendite concesse dall' in favore dei superstiti. CP_2
Procedutosi al deposito delle memorie istruttorie e datosi corso all'istruzione della causa mediante l'escussione dei testi e l'assunzione di informazioni ex art. 213 cpc presso l' , la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 741/23, pubblicata in data CP_2
27.4.23, nell'ambito della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato non esservi dubbi in merito alla imputabilità del decesso del anche Pt_3
alla mancata adozione da parte del datore di lavoro delle normative dettate in tema di prevenzione del rischio all'esposizione di amianto, siccome accertato avanti al
Giudice del Lavoro in sede di giudizio sia di primo che di secondo grado, nel frattempo conclusosi, nell'ambito del quale era stata individuata una parziale corresponsabilità al 50% dello stesso nella causazione delle lesioni patite, in Pt_3
quanto fumatore,
- opinato che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cc imponesse il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale indipendentemente dalla sussistenza di un fatto reato ovvero di una espressa disposizione di legge, in quanto risultava leso un diritto inviolabile della persona di rilevanza costituzionale,
pagina 4 di 17 - considerato che gli attori, invocando iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale in essere con il medesimo, lamentavano l'incisione di un interesse giuridico diverso dal bene salute e costituto dal diritto alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.,
- ritenuto che le somme erogate dall' in favore del coniuge superstite e dei figli CP_2
del lavoratore, assolvessero ad una funzione di anticipo del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto e non potessero quindi essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai predetti congiunti a titolo di ristoro del diverso danno di natura non patrimoniale,
- reputato doversi quindi liquidare il pregiudizio in esame sulla base dei parametri dettati dalle Tabelle del Tribunale di Venezia in favore di tutti gli attori, ad eccezione della sorella , la quale non aveva fornito idonea Parte_6
dimostrazione della affectio provata nei confronti del fratello,
ha condannato l'Autorità di Sistema Portuale del al Controparte_1
pagamento della somma:
- di € 125.000,00 in favore di Parte_5
- di € 87.550,00 in favore di , Parte_1
- di € 87.550,00 in favore di , Parte_3
- di € 10.500,00 in favore di , Parte_2
- di € 10.500,00 in favore di Parte_4
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge.
pagina 5 di 17
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha viceversa invocato il rigetto del gravame in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 29 gennaio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il secondo motivo d'appello, da esaminarsi per primo per ragioni di anteriorità
logica, i danneggiati si dolgono della mancata liquidazione del danno non patrimoniale in favore della sorella della vittima primaria, affermando trattarsi di un danno che,
sebbene da non ritenersi esistente in re ipsa, ciò nonostante debba essere presunto secondo l'id quod plerumque accidit, salvo spettare al convenuto l'onere di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima e il superstite.
Il motivo è fondato.
In proposito, va innanzi tutto ricordato come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, competa ad ogni soggetto il ristoro del pregiudizio inerente alla lesione di uno dei diritti inviolabili della persona garantiti dalla nostra Suprema Carta, i quali appaiono reintegrabili ai sensi dell'art. 2059 cc quando si accerti:
- che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale,
- che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia pagina 6 di 17 minima di tollerabilità,
- che il danno non sia futile (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972).
Tale danno, comprensivo del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento indotto dal verificarsi del fatto illecito, del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata, spetta invero anche ai prossimi congiunti di persona che sia deceduta o abbia subito gravi lesioni a causa di fatto illecito costituente reato, in considerazione della particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo in proposito il disposto dell'art. 1223 cc, in quanto anche tale pregiudizio trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Sul punto è stato infatti ben chiarito che il riconoscimento dei diritti della famiglia tutelati dall'art. 29, primo comma, Cost., va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (Cass. n. 12.5.06 n. 13546).
Tanto da essersi precisato, secondo altra definizione data dalla Suprema Corte, che esso consiste “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti
tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò
che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass.
9.5.11 n. 10107).
pagina 7 di 17 La quale perdita produce “un'alterazione della agenda quotidiana dei parenti sopravvissuti” e si sostanzia in un pregiudizio risarcibile iure proprio agli stretti congiunti della vittima, senza automatismi ma parimenti senza preclusioni aprioristiche con riguardo al grado della parentela e/o alla eventuale coabitazione.
Su tale ultimo punto la Suprema Corte ha d'altronde operato da tempo un netto
revirement, passando da un orientamento rigido, che richiedeva la coabitazione come
condicio sine qua non per ottenere il risarcimento (Cass. 16.3.12 n. 4253), ad uno maggiormente elastico, laddove si afferma che: “se è pur innegabile la necessità di …
evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è elemento idoneo … ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale” (Cass. 20.10.16 n. 21230).
Quanto poi alla quantificazione degli oneri probatori gravanti sulle varie parti in controversie di tal genere i giudici di legittimità hanno avuto recentissimamente modo di precisare che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli), si estende anche ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti, derivandone che tale presunzione:
- da un lato, impone allora al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con susseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita,
- d'altro lato, non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-
pagina 8 di 17 relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato,
della effettività, della consistenza e della intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova, delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (Cass.
4.3.24 n. 5769, resa proprio in relazione ad una controversia in cui veniva azionato il diritto al predetto risarcimento vantato da un fratello della vittima).
Ciò posto, deve allora ritenersi sussistente il diritto azionato in giudizio da
[...]
dal momento che: Parte_6
- da un lato, risulta documentalmente dimostrato il rapporto parentale in essere fra ella ed il de cuius,
- d'altro lato, parte appellata non ha provato la sussistenza di rapporti di malevolenza od indifferenza tra i due fratelli.
Mentre, per quanto attiene all'aspetto esteriore del pregiudizio (c.d. danno dinamico-
relazionale) – il quale ovviamente non può che riferirsi al riscontro del parametro relativo alla intensità del rapporto in essere tra i due parenti – una volta osservato che i testimoni assunti nel corso del giudizio di primo grado hanno riferito in merito al fatto che la partecipava assieme al fratello alle festività e con lui passava una Parte_6
decina di giorni vacanza, ritiene allora il collegio che ricorrano i presupposti per attribuire un punteggio di 10 punti, essendosi in presenza di condotte tali da connotare una apprezzabile relazione affettiva tra i due fratelli.
3.2 Con il primo motivo d'appello gli eredi di censurano inoltre la Per_1
pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di liquidare il danno facendo pagina 9 di 17 applicazione dei parametri contenuti nelle Tabelle del Tribunale di Venezia anziché di quelli indicati nelle Tabelle del Tribunale di Milano, da ritenersi più correttamente applicabili al caso di specie anche in forza di precedenti pronunce di questa stessa Corte
territoriale, così da giungere al riconoscimento di somme maggiori di quelle in effetti liquidate dal Tribunale.
Il motivo è fondato.
Come invero più volte affermato in materia dalla Suprema Corte, in tema di danno non patrimoniale:
- i parametri delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti, conseguendone l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle predette Tabelle di Milano consenta di pervenire (Cass. 28.6.18 n. 17018),
- il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi del primo comma, n. 3), dell'art. 360 cpc poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a pagina 10 di 17 quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle (Cass.
6.5.20 n. 8508),
- le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema a punto variabile (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione a forbice) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa pura, purché sorretta da adeguata motivazione (Cass.
16.12.22 n. 37009).
Conseguendone allora nel caso di specie che, non avendo il giudice di primo grado fatto applicazione delle predette tabelle, senza tra l'altro nemmeno specificare le ragioni di una tale scelta, la relativa determinazione resta censurabile, comportando la necessità di procedere ad un ricalcolo delle somme dovute in favore dei congiunti del defunto.
In proposito, esaminando partitamente le rispettive posizioni delle varie parti in causa e considerato, da un lato, che il de cuius è deceduto in data 29.8.18 all'età di ottant'anni,
d'altro lato, che gli attori hanno fornito elemento probatori idonei a dimostrare una apprezzabile intensità della relazione affettiva e, da ultimo, che appare corretto fare riferimento ai valori delle Tabelle di Milano del 2022 (operative anche per il 2023), in quanto direttamente comparabili con quelle relative al medesimo anno del Tribunale di
Venezia, utilizzate dal giudice di primo grado, si osserva doversi procedere alla determinazione del dovuto sulla base dei seguenti calcoli:
pagina 11 di 17 - quanto alla moglie del defunto, dell'età di ottant'anni al momento Parte_5
dell'evento:
o 12 punti per l'età del congiunto,
o 12 punti per l'età della vittima,
o 16 punti per la convivenza,
o 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.365,00, per un totale risarcibile di € 208.630,00,
- quanto al figlio del defunto, , dell'età di cinquantaquattro anni al Parte_1
momento dell'evento:
o 18 punti per l'età del congiunto,
o 12 punti per l'età della vittima,
o 0 punti per la convivenza,
o 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.365,00, per un totale risarcibile di € 174.980,00,
- quanto al figlio del defunto, , dell'età di quarantanove anni al Parte_3
momento dell'evento:
o 20 punti per l'età del congiunto,
o 12 punti per l'età della vittima,
o 0 punti per la convivenza,
pagina 12 di 17 o 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.365,00, per un totale risarcibile di € 181.710,00,
- quanto alla nipote, , dell'età di dodici anni al momento dell'evento: Parte_2
o 20 punti per l'età del congiunto,
o 8 punti per l'età della vittima,
o 0 punti per la convivenza,
o 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 1.461,20, per un totale risarcibile di € 73.060,00,
- quanto al nipote, , dell'età di undici anni al momento dell'evento: Parte_4
o 20 punti per l'età del congiunto,
o 8 punti per l'età della vittima,
o 0 punti per la convivenza,
o 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 1.461,20, per un totale risarcibile di € 73.060,00,
- quanto alla sorella, , dell'età di settantuno anni al momento Parte_6
dell'evento:
o 8 punti per l'età del congiunto,
pagina 13 di 17 o 8 punti per l'età della vittima,
o 0 punti per la convivenza,
o 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 1.461,20, per un totale risarcibile di € 55.525,60.
Valori questi che possono poi essere risarciti in favore dei danneggiati in misura solo dimezzata in ragione del fatto che l'evento morte è addebitabile al 50% alla improvvida condotta della stessa vittima.
Conseguendone allora, in forza alle predette tabelle milanesi, la spettanza di un ristoro:
- di € 104.315,00 in favore di Parte_5
- di € 87.490,00 in favore di , Parte_1
- di € 90.855,00 in favore di , Parte_3
- di € 36.530,00 in favore di , Parte_2
- di € 36.530,00 in favore di , Parte_4
- di € 27.762,00 in favore di , Parte_6
da considerarsi già rivalutati alla data di emissione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi come specificati nella stessa, che sul punto non è stata oggetto di gravame.
Ora, dal momento che in forza dei predetti calcoli le somme dovute ad e Parte_5
risultano inferiori a quanto già liquidato con la sentenza di primo grado, il Parte_1
relativo appello deve ritenersi respinto, senza che a ciò peraltro consegua il venir meno del diritto al trattenimento della maggior somma già liquidata dal Tribunale, giacché
controparte non ha a propria volta interposto appello in merito alla operata pagina 14 di 17 quantificazione che può quindi essere modificata solo in melius per gli appellanti, ove ne ricorrano i presupposti. Le somme maggiori rispetto a quanto liquidato all'esito del primo grado sono invece dovute in favore di , e nonché Pt_3 Pt_2 Parte_4
di . Parte_6
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
260.000,01 ed € 520.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
- della semplicità delle questioni trattate,
- di una maggiorazione del 60% dei compensi relativa al fatto che la difesa è stata pagina 15 di 17 svolta in favore di più soggetti,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 17.966,40 quanto al giudizio di primo grado ed in € 11.392,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 1.772,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.169,00
Fase istruttoria I^ grado € 5.206,00
Fase decisionale I^ grado € 3.082,00
Maggiorazione del 60% € 6.737,40
Totale € 17.966,40
Fase di studio II^ grado € 2.195,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.276,00
Fase decisionale II^ grado € 3.649,00
Maggiorazione del 60% € 4.272,00
Totale € 11.392,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 741/23, pubblicata in data 27.4.23,
che per il resto conferma:
pagina 16 di 17 1) condanna l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale a pagare,
a titolo di risarcimento danni:
o la somma, già rivalutata alla data del 27.4.23, di € 90.855,00 in favore di
, Parte_3
o la somma, già rivalutata alla data del 27.4.23, di € 36.530,00 in favore di
, Parte_2
o la somma, già rivalutata alla data del 27.4.23, di € 36.530,00 in favore di
, Parte_2
o la somma, già rivalutata alla data del 27.4.23, di € 27.762,00 in favore di
; Parte_6
oltre agli interessi di legge come liquidati nella sentenza di primo grado;
2) condanna la parte appellata a rifondere in favore delle controparti le spese processuali che liquida in € 17.966,40 per il primo grado ed in € 11.392,00,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle anticipazioni per € 1.608,00, delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 17 di 17
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 1648/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. ) C.F._3
, Parte_4
(C.F. ) C.F._4
Parte_5
pagina 1 di 17 (C.F. ) C.F._5
, Parte_6
(C.F. ) C.F._6
- appellanti -
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, con il patrocinio dell'avv. CORNELIO
ENRICO,
contro
Controparte_1
,
[...]
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
elettivamente domiciliata in VENEZIA, PIAZZA SAN MARCO n. 63, con il patrocinio della AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 741/2023, pubblicata in data
27.4.23.
Conclusioni dell'appellante della appellante degli appellanti:
Previo rigetto dell'eccezione di manifesta infondatezza e inammissibilità dell'appello sollevata da controparte, si richiamano le conclusioni formulate nell'atto introduttivo:
“in parziale riforma della sentenza di primo grado
➢ liquidarsi il danno da perdita del rapporto parentale in capo ai figli, alla vedova ed ai nipoti in base al sistema a punti del Tribunale di Milano,
➢ riconoscersi il danno da perdita del rapporto parentale in capo alla sorella e condannare controparte al risarcimento dello stesso in base al sistema a punti del
Tribunale di Milano.
pagina 2 di 17 Interessi al tasso legale e danni da rivalutazione dal fatto al saldo.
Vittoria di spese con riparametrazione anche di quelle di primo grado in considerazione della precipua soccombenza di controparte e del maggior importo di condanna.”
Conclusioni dell'appellato della appellata degli appellati:
- nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, , Parte_1 Pt_3
, , , e , nella veste di
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
eredi del defunto e cioè rispettivamente quali figli e , Per_1 Pt_1 Parte_3
quali nipoti e , quale consorte e quale sorella Pt_2 Parte_4 Parte_5
, premettendo: Parte_6
- che il de cuius era stato costretto a subire una prolungata esposizione all'amianto durante il proprio lavoro di scaricatore portuale svolto alle dipendenze della
Compagnia Lavoratori Portuali dal 15.01.1957 al 30.06.1987, con ciò contraendo un fatale adenocarcinoma polmonare che l'aveva poi condotto alla morte,
- che nel corso del 2016 il aveva proposto controversia avanti il Giudice del Pt_3
Lavoro del Tribunale di Venezia avverso la menzionata datrice di lavoro proprio in relazione alla menzionata patologia, che successivamente lo conduceva alla morte in data 29.08.2018,
- che tale vertenza giudiziaria si era poi conclusa con la sentenza del Giudice del
Lavoro n. 360/2019, pubblicata il 17.06.2019, in forza della quale la convenuta veniva condannata a risarcire in favore dei suoi eredi il danno non patrimoniale da pagina 3 di 17 egli patito (biologico, morale e catastrofico/terminale), liquidato in euro 176.589,00,
hanno convenuto in giudizio la predetta controparte chiedendone la condanna al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nella misura stabilita dalle
Tabelle pubblicate da Consiglio Giudiziario di Milano nel 2018.
Costituitasi in giudizio, la convenuta invocava l'integrale rigetto delle pretese attoree,
contestando la mancata allegazione e prova del danno da perdita parentale e riscontrando l'eccessiva quantificazione di esso operata ex adverso, da ridursi entro termini più congrui anche in applicazione del principio di cui all'art. 1227 cc e della sua compensazione con le rendite concesse dall' in favore dei superstiti. CP_2
Procedutosi al deposito delle memorie istruttorie e datosi corso all'istruzione della causa mediante l'escussione dei testi e l'assunzione di informazioni ex art. 213 cpc presso l' , la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 741/23, pubblicata in data CP_2
27.4.23, nell'ambito della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato non esservi dubbi in merito alla imputabilità del decesso del anche Pt_3
alla mancata adozione da parte del datore di lavoro delle normative dettate in tema di prevenzione del rischio all'esposizione di amianto, siccome accertato avanti al
Giudice del Lavoro in sede di giudizio sia di primo che di secondo grado, nel frattempo conclusosi, nell'ambito del quale era stata individuata una parziale corresponsabilità al 50% dello stesso nella causazione delle lesioni patite, in Pt_3
quanto fumatore,
- opinato che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cc imponesse il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale indipendentemente dalla sussistenza di un fatto reato ovvero di una espressa disposizione di legge, in quanto risultava leso un diritto inviolabile della persona di rilevanza costituzionale,
pagina 4 di 17 - considerato che gli attori, invocando iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale in essere con il medesimo, lamentavano l'incisione di un interesse giuridico diverso dal bene salute e costituto dal diritto alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.,
- ritenuto che le somme erogate dall' in favore del coniuge superstite e dei figli CP_2
del lavoratore, assolvessero ad una funzione di anticipo del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto e non potessero quindi essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai predetti congiunti a titolo di ristoro del diverso danno di natura non patrimoniale,
- reputato doversi quindi liquidare il pregiudizio in esame sulla base dei parametri dettati dalle Tabelle del Tribunale di Venezia in favore di tutti gli attori, ad eccezione della sorella , la quale non aveva fornito idonea Parte_6
dimostrazione della affectio provata nei confronti del fratello,
ha condannato l'Autorità di Sistema Portuale del al Controparte_1
pagamento della somma:
- di € 125.000,00 in favore di Parte_5
- di € 87.550,00 in favore di , Parte_1
- di € 87.550,00 in favore di , Parte_3
- di € 10.500,00 in favore di , Parte_2
- di € 10.500,00 in favore di Parte_4
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge.
pagina 5 di 17
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha viceversa invocato il rigetto del gravame in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 29 gennaio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con il secondo motivo d'appello, da esaminarsi per primo per ragioni di anteriorità
logica, i danneggiati si dolgono della mancata liquidazione del danno non patrimoniale in favore della sorella della vittima primaria, affermando trattarsi di un danno che,
sebbene da non ritenersi esistente in re ipsa, ciò nonostante debba essere presunto secondo l'id quod plerumque accidit, salvo spettare al convenuto l'onere di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima e il superstite.
Il motivo è fondato.
In proposito, va innanzi tutto ricordato come, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, competa ad ogni soggetto il ristoro del pregiudizio inerente alla lesione di uno dei diritti inviolabili della persona garantiti dalla nostra Suprema Carta, i quali appaiono reintegrabili ai sensi dell'art. 2059 cc quando si accerti:
- che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale,
- che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia pagina 6 di 17 minima di tollerabilità,
- che il danno non sia futile (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972).
Tale danno, comprensivo del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento indotto dal verificarsi del fatto illecito, del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata, spetta invero anche ai prossimi congiunti di persona che sia deceduta o abbia subito gravi lesioni a causa di fatto illecito costituente reato, in considerazione della particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo in proposito il disposto dell'art. 1223 cc, in quanto anche tale pregiudizio trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.
Sul punto è stato infatti ben chiarito che il riconoscimento dei diritti della famiglia tutelati dall'art. 29, primo comma, Cost., va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati (Cass. n. 12.5.06 n. 13546).
Tanto da essersi precisato, secondo altra definizione data dalla Suprema Corte, che esso consiste “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti
tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò
che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass.
9.5.11 n. 10107).
pagina 7 di 17 La quale perdita produce “un'alterazione della agenda quotidiana dei parenti sopravvissuti” e si sostanzia in un pregiudizio risarcibile iure proprio agli stretti congiunti della vittima, senza automatismi ma parimenti senza preclusioni aprioristiche con riguardo al grado della parentela e/o alla eventuale coabitazione.
Su tale ultimo punto la Suprema Corte ha d'altronde operato da tempo un netto
revirement, passando da un orientamento rigido, che richiedeva la coabitazione come
condicio sine qua non per ottenere il risarcimento (Cass. 16.3.12 n. 4253), ad uno maggiormente elastico, laddove si afferma che: “se è pur innegabile la necessità di …
evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è elemento idoneo … ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale” (Cass. 20.10.16 n. 21230).
Quanto poi alla quantificazione degli oneri probatori gravanti sulle varie parti in controversie di tal genere i giudici di legittimità hanno avuto recentissimamente modo di precisare che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli), si estende anche ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti, derivandone che tale presunzione:
- da un lato, impone allora al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con susseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)
derivante dalla perdita,
- d'altro lato, non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-
pagina 8 di 17 relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato,
della effettività, della consistenza e della intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova, delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (Cass.
4.3.24 n. 5769, resa proprio in relazione ad una controversia in cui veniva azionato il diritto al predetto risarcimento vantato da un fratello della vittima).
Ciò posto, deve allora ritenersi sussistente il diritto azionato in giudizio da
[...]
dal momento che: Parte_6
- da un lato, risulta documentalmente dimostrato il rapporto parentale in essere fra ella ed il de cuius,
- d'altro lato, parte appellata non ha provato la sussistenza di rapporti di malevolenza od indifferenza tra i due fratelli.
Mentre, per quanto attiene all'aspetto esteriore del pregiudizio (c.d. danno dinamico-
relazionale) – il quale ovviamente non può che riferirsi al riscontro del parametro relativo alla intensità del rapporto in essere tra i due parenti – una volta osservato che i testimoni assunti nel corso del giudizio di primo grado hanno riferito in merito al fatto che la partecipava assieme al fratello alle festività e con lui passava una Parte_6
decina di giorni vacanza, ritiene allora il collegio che ricorrano i presupposti per attribuire un punteggio di 10 punti, essendosi in presenza di condotte tali da connotare una apprezzabile relazione affettiva tra i due fratelli.
3.2 Con il primo motivo d'appello gli eredi di censurano inoltre la Per_1
pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di liquidare il danno facendo pagina 9 di 17 applicazione dei parametri contenuti nelle Tabelle del Tribunale di Venezia anziché di quelli indicati nelle Tabelle del Tribunale di Milano, da ritenersi più correttamente applicabili al caso di specie anche in forza di precedenti pronunce di questa stessa Corte
territoriale, così da giungere al riconoscimento di somme maggiori di quelle in effetti liquidate dal Tribunale.
Il motivo è fondato.
Come invero più volte affermato in materia dalla Suprema Corte, in tema di danno non patrimoniale:
- i parametri delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti, conseguendone l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle predette Tabelle di Milano consenta di pervenire (Cass. 28.6.18 n. 17018),
- il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi del primo comma, n. 3), dell'art. 360 cpc poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a pagina 10 di 17 quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle (Cass.
6.5.20 n. 8508),
- le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema a punto variabile (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione a forbice) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa pura, purché sorretta da adeguata motivazione (Cass.
16.12.22 n. 37009).
Conseguendone allora nel caso di specie che, non avendo il giudice di primo grado fatto applicazione delle predette tabelle, senza tra l'altro nemmeno specificare le ragioni di una tale scelta, la relativa determinazione resta censurabile, comportando la necessità di procedere ad un ricalcolo delle somme dovute in favore dei congiunti del defunto.
In proposito, esaminando partitamente le rispettive posizioni delle varie parti in causa e considerato, da un lato, che il de cuius è deceduto in data 29.8.18 all'età di ottant'anni,
d'altro lato, che gli attori hanno fornito elemento probatori idonei a dimostrare una apprezzabile intensità della relazione affettiva e, da ultimo, che appare corretto fare riferimento ai valori delle Tabelle di Milano del 2022 (operative anche per il 2023), in quanto direttamente comparabili con quelle relative al medesimo anno del Tribunale di
Venezia, utilizzate dal giudice di primo grado, si osserva doversi procedere alla determinazione del dovuto sulla base dei seguenti calcoli:
pagina 11 di 17 - quanto alla moglie del defunto, dell'età di ottant'anni al momento Parte_5
dell'evento:
o 12 punti per l'età del congiunto,
o 12 punti per l'età della vittima,
o 16 punti per la convivenza,
o 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.365,00, per un totale risarcibile di € 208.630,00,
- quanto al figlio del defunto, , dell'età di cinquantaquattro anni al Parte_1
momento dell'evento:
o 18 punti per l'età del congiunto,
o 12 punti per l'età della vittima,
o 0 punti per la convivenza,
o 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.365,00, per un totale risarcibile di € 174.980,00,
- quanto al figlio del defunto, , dell'età di quarantanove anni al Parte_3
momento dell'evento:
o 20 punti per l'età del congiunto,
o 12 punti per l'età della vittima,
o 0 punti per la convivenza,
pagina 12 di 17 o 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 3.365,00, per un totale risarcibile di € 181.710,00,
- quanto alla nipote, , dell'età di dodici anni al momento dell'evento: Parte_2
o 20 punti per l'età del congiunto,
o 8 punti per l'età della vittima,
o 0 punti per la convivenza,
o 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 1.461,20, per un totale risarcibile di € 73.060,00,
- quanto al nipote, , dell'età di undici anni al momento dell'evento: Parte_4
o 20 punti per l'età del congiunto,
o 8 punti per l'età della vittima,
o 0 punti per la convivenza,
o 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 1.461,20, per un totale risarcibile di € 73.060,00,
- quanto alla sorella, , dell'età di settantuno anni al momento Parte_6
dell'evento:
o 8 punti per l'età del congiunto,
pagina 13 di 17 o 8 punti per l'età della vittima,
o 0 punti per la convivenza,
o 12 punti per il numero di familiari sopravvissuti,
o 10 punti per la qualità della relazione affettiva,
o da moltiplicarsi per il valore del punto pari ad € 1.461,20, per un totale risarcibile di € 55.525,60.
Valori questi che possono poi essere risarciti in favore dei danneggiati in misura solo dimezzata in ragione del fatto che l'evento morte è addebitabile al 50% alla improvvida condotta della stessa vittima.
Conseguendone allora, in forza alle predette tabelle milanesi, la spettanza di un ristoro:
- di € 104.315,00 in favore di Parte_5
- di € 87.490,00 in favore di , Parte_1
- di € 90.855,00 in favore di , Parte_3
- di € 36.530,00 in favore di , Parte_2
- di € 36.530,00 in favore di , Parte_4
- di € 27.762,00 in favore di , Parte_6
da considerarsi già rivalutati alla data di emissione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi come specificati nella stessa, che sul punto non è stata oggetto di gravame.
Ora, dal momento che in forza dei predetti calcoli le somme dovute ad e Parte_5
risultano inferiori a quanto già liquidato con la sentenza di primo grado, il Parte_1
relativo appello deve ritenersi respinto, senza che a ciò peraltro consegua il venir meno del diritto al trattenimento della maggior somma già liquidata dal Tribunale, giacché
controparte non ha a propria volta interposto appello in merito alla operata pagina 14 di 17 quantificazione che può quindi essere modificata solo in melius per gli appellanti, ove ne ricorrano i presupposti. Le somme maggiori rispetto a quanto liquidato all'esito del primo grado sono invece dovute in favore di , e nonché Pt_3 Pt_2 Parte_4
di . Parte_6
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
260.000,01 ed € 520.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
- della semplicità delle questioni trattate,
- di una maggiorazione del 60% dei compensi relativa al fatto che la difesa è stata pagina 15 di 17 svolta in favore di più soggetti,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 17.966,40 quanto al giudizio di primo grado ed in € 11.392,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 1.772,00
Fase introduttiva I^ grado € 1.169,00
Fase istruttoria I^ grado € 5.206,00
Fase decisionale I^ grado € 3.082,00
Maggiorazione del 60% € 6.737,40
Totale € 17.966,40
Fase di studio II^ grado € 2.195,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.276,00
Fase decisionale II^ grado € 3.649,00
Maggiorazione del 60% € 4.272,00
Totale € 11.392,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 741/23, pubblicata in data 27.4.23,
che per il resto conferma:
pagina 16 di 17 1) condanna l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale a pagare,
a titolo di risarcimento danni:
o la somma, già rivalutata alla data del 27.4.23, di € 90.855,00 in favore di
, Parte_3
o la somma, già rivalutata alla data del 27.4.23, di € 36.530,00 in favore di
, Parte_2
o la somma, già rivalutata alla data del 27.4.23, di € 36.530,00 in favore di
, Parte_2
o la somma, già rivalutata alla data del 27.4.23, di € 27.762,00 in favore di
; Parte_6
oltre agli interessi di legge come liquidati nella sentenza di primo grado;
2) condanna la parte appellata a rifondere in favore delle controparti le spese processuali che liquida in € 17.966,40 per il primo grado ed in € 11.392,00,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle anticipazioni per € 1.608,00, delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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