Decreto presidenziale 29 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2022
Sentenza 21 aprile 2022
Decreto collegiale 28 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 24/02/2022, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 01734/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2021, proposto da
US NN, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, Ufficio Elettorale Centrale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AD ME MU, rappresentato e difeso dall’avvocato Ilaria Avv. Piccinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
US NE, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale per l’elezione diretta del ND e del Consiglio Comunale di Nardò del 3 e 4 ottobre 2021 nella parte in cui sono state determinate le cifre individuali dei candidati consiglieri della lista n. 18 avente il contrassegno “Obiettivo Comune” collegata al candidato ND US (detto Pippi) NE, riportando un numero complessivo di voti di preferenza pari a 386 in favore del Candidato MU AD ME (e cifra individuale n. 2129), in luogo del numero esatto risultante dalla sommatoria dei voti di preferenza ottenuti dallo stesso MU AD ME e riportati nei verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale di sezione per la lista n. 18, pari a complessivi 369;
e per la correzione
dei risultati elettorali mediante attribuzione di complessivi 369 voti di preferenza ottenuti da MU AD ME in luogo dell’errato numero di 386 (cifra individuale 2129) riportato nel Verbale dell'Ufficio Centrale elettorale (pagine 41 e 78);
conseguentemente, della graduatoria dei candidati consiglieri comunali della lista n. 18 avente il contrassegno “Obiettivo Comune”, mediante attribuzione al candidato MU AD ME di voti 369 e cifra individuale 2112.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AD ME MU;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
1.- Premesso che:
- il ricorrente, iscritto negli elenchi elettorali del Comune di Nardò, si è candidato per l’elezione nel Consiglio comunale di Nardò nella tornata del 3 e 4 ottobre 2021 nella lista “Obiettivo Comune” avente il n. 18 e presentata a sostegno della candidatura del ND (poi eletto) US NE;
- dalla diretta acquisizione dei dati dei singoli voti di preferenza conseguiti nelle trentatré sezioni elettorali del Comune di Nardò, il ricorrente ha avuto contezza di aver totalizzato 385 voti di preferenza personali; tale dato è stato riportato alla conclusione delle operazioni di scrutinio effettuate il 04.10.2021 anche sul sito istituzionale del Comune di Nardò;
- all’esito della proclamazione degli eletti, avvenuta in data 24.11.2021, il ricorrente espone di aver constatato, prima da notizie informali e poi acquisendo copia del verbale delle operazioni compiute dall’Ufficio centrale e stralcio del Verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale delle singole Sezioni, che, nonostante dalla sommatoria dei voti di preferenza riportati in ciascuna sezione risultasse un numero di preferenze in proprio favore pari a voti 385 ed un numero di voti di preferenza in favore del candidato della stessa lista n. 18 MU AD ME pari a 369, i risultati riportati nel verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale descrivono per il candidato MU AD ME un diverso ed erroneo risultato, pari a 386 voti di preferenza;
- l’errore in questione avrebbe determinato un diverso ordine nella graduatoria delle preferenze attribuite e quindi la designazione del candidato MU AD ME quale primo dei consiglieri non eletti della lista n. 18 collegata al ND eletto NE US;
- il ricorrente ha censurato le operazioni dell’Ufficio centrale elettorale per l’elezione diretta del ND e del Consiglio comunale di Nardò del 3 e 4 ottobre 2021 nella parte in cui sono state determinate le cifre individuali dei candidati consiglieri della lista n. 18 avente il contrassegno “Obiettivo Comune”, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: Violazione di legge. Violazione articoli 72 e 74 D.P.R. n. 570/1960. Eccesso di potere per vizio istruttorio, falsa presupposizione in fatto e travisamento dei risultati elettorali.
2.- Ritenuto:
- necessario, ai fini della decisione, disporre un approfondimento istruttorio e, in specie, demandare al Prefetto di Lecce - con facoltà di delega - il compimento di una verificazione, alle cui operazioni potranno assistere le parti con i rispettivi difensori, con un preavviso di almeno 5 giorni liberi, avente a oggetto le operazioni elettorali di cui si controverte, limitatamente all’accertamento del numero di voti effettivamente conseguiti dal sig. MU AD ME;
- che il verificatore dovrà quindi predisporre, rispetto alle attività svolte e alle loro risultanze, una relazione di chiarimenti;
- di fissare, per lo svolgimento dell’attività in parola, il termine di 40 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza e di rinviare la causa all’udienza pubblica del 20 aprile 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone gli adempimenti istruttori indicati in motivazione, con i termini ivi fissati.
Rinvia la causa all’udienza pubblica del 20 aprile 2022.
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza, anche al Prefetto di Lecce.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO