TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso il seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3226 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Ripoli Luca , giusta Parte_1
delega in atti
-Ricorrenti
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Sara Mascitti , , giusta delega in Controparte_1
atti;
-Resistenti
OGGETTO: . sfratto per finita locazione;
CONCLUSIONI
Come da verbale dell' 11.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione per finita locazione relativa all' immobile sito in
Latina alla Via P.Le Gorizia n. 19/23 int n.009 concesso in locazione uso commerciale
(lavanderia) al sig. ( deceduto in data 5.01.2020) e cessato secondo gli Persona_1 assunti dell' intimante a far data dal 30.04.2012 come da disdetta allegata del 21.01.2008.
Si costituiva l' intimata nella fase di convalida contestando gli avversi assunti e chiedendo il diniego del rilascio.
La fase di convalida si concludeva con il rigetto dell' istanza di rilascio dell' immobile e concessione dei termini per integrazione degli atti, in ragione del mutamento del rito ex art
667/426 cpc, come da ordinanza del 10.07.2023.
Preliminarmente, in merito alla tempestività della costituzione dell' intimata nella fase di merito, va osservata che la stessa avveniva mediante deposito della memoria integrativa in data 9.04.2024 nell' ambito del procedimento RG 2745/2023 relativo alla fase di convalida;
tale costituzione è comunque tempestiva atteso che all'esito del mutamento del rito e passaggio alla fase di pieno merito, non si incardina un nuovo giudizio, bensì vi è la prosecuzione dell' originaria controversia regolata dalle disposizione relativa al rito locatizio.
La circostanza che il fascicolo di merito prenda un diverso numero di ruolo generale non fa venir meno pertanto l' unicità del giudizio con la conseguente tempestività della costituzione della parte nell' ambito del procedimento formalmente “chiuso” relativo alla fase di convalida.
Ciò premesso, anche per il principio della ragione più liquida, va osservato che, con note dell'
11.02.2025 la ha dedotto che in data 14.11.2024 è intervenuto atto di compravendita CP_1 relativo al compendio di cui è causa tra la società “INVESTIRE Società di Gestione del
Risparmio S.p.A” e i sigg.ri e nella qualità di unici soci, Parte_2 Parte_3 coamministratori e legali rappresentanti della società“Marzolla S.n.c. di e Parte_2
” e che, a decorrere dal 1.12.2024, è stato stipulato un nuovo contratto di Parte_3
locazione tra i nuovi proprietari ed la ( cfr all.ti in atti alla suddetta memoria). Controparte_1
Alla luce di quanto sopra, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risoluzione del contratto di locazione stipulato dalla CP_2
in ragione di una sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere il rilascio del
[...] compendio, in quanto ceduto a terzi, i quali con nuovo contratto decorrente dal 1.12.2024 lo hanno concesso in locazione all' intimata.
Alla luce dell' assenza di soluzione di continuità nella detenzione dell' immobile - che per il periodo compreso tra il 30.04.2024 ( prima scadenza utile cui riconoscere gli effetti della disdetta implicita nella domanda di convalida) ed il 1.12.2024 (data della nuova stipula), è stato occupato sine titulo dalla ritenersi superate ed assorbite le domande Parte_4
riconvenzionali relative al pagamento avviamento commerciale, di ristoro degli oneri per lo spostamento dell' azienda ( in quanto presupponevano un rilascio dei locali che di fatto non vi è mai stato.
La domanda di riduzione del canone per difetti manutentivi inoltre non è stata provata trattandosi di una mera asserzione difensiva priva di riscontri istruttori.
Così come non meritevole di accoglimento è l' eccezione di carenza di legittimazione attiva della è , atteso che è provata alla luce della certificazione di avvenuta stipula CP_2 dell'atto con il quale PA, originario proprietario, ha ceduto in blocco gli immobili di proprietà tra cui quello oggetto di causa al Fondo e per esso ad;
in Pt_1 Controparte_2 ogni caso la riconosce implicitamente la titolarità dell' immobile della suddetta CP_1
società, nel momento in cui stipula la locazione con la sua avente causa alla quale la CP_2
ha trasferito il compendio.
Va dunque confermato quanto evidenziato con ordinanza del 10.07.2023 di mutamento di rito e diniego di rilascio, da intendersi parte integrante della presente sentenza, in termini di subentro della in qualità di conduttrice nella locazione dell' immobile detenuto CP_1
originariamente dal marito, in ragione di una implicita rinuncia agli effetti della risoluzione di cui alla disdetta allegata da parte della locatrice, in forza dei comportamenti per fatti concludenti, richiamati nella suddetta ordinanza, sintomatici della volontà di prosecuzione del rapporto in essere ( salvo la modica soggettiva con riferimento alla posizione di conduttore).
Peraltro, come sopra evidenziato, il contratto originario è scaduto in corso di causa in data
30.04.2024, ma la successiva stipula con i nuovi acquirenti di un altro locatizio ha di fatto superato ogni questione relativa alla declaratoria di risoluzione del rapporto e rilascio dell' immobile in favore della e suoi aventi causa ( art 111 cpc). CP_2
L' esito complessivo della lite tenuto conto dell' infondatezza della domanda di sfratto per fine locazione, ma nel contempo, dell' infondatezza delle domande riconvenzionali dell' intimata, giustifica la compensazione delle spese di lite, tenuto conto peraltro della sopravvenuta caduzione del contratto in corso di causa ( 30.04.2024).
Giorni trenta per le motivazioni.
PQM
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di causa;
3) Giorni trenta per le motivazioni
Così deciso in Latina, 11.02.2025
Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso il seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3226 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Ripoli Luca , giusta Parte_1
delega in atti
-Ricorrenti
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Sara Mascitti , , giusta delega in Controparte_1
atti;
-Resistenti
OGGETTO: . sfratto per finita locazione;
CONCLUSIONI
Come da verbale dell' 11.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione per finita locazione relativa all' immobile sito in
Latina alla Via P.Le Gorizia n. 19/23 int n.009 concesso in locazione uso commerciale
(lavanderia) al sig. ( deceduto in data 5.01.2020) e cessato secondo gli Persona_1 assunti dell' intimante a far data dal 30.04.2012 come da disdetta allegata del 21.01.2008.
Si costituiva l' intimata nella fase di convalida contestando gli avversi assunti e chiedendo il diniego del rilascio.
La fase di convalida si concludeva con il rigetto dell' istanza di rilascio dell' immobile e concessione dei termini per integrazione degli atti, in ragione del mutamento del rito ex art
667/426 cpc, come da ordinanza del 10.07.2023.
Preliminarmente, in merito alla tempestività della costituzione dell' intimata nella fase di merito, va osservata che la stessa avveniva mediante deposito della memoria integrativa in data 9.04.2024 nell' ambito del procedimento RG 2745/2023 relativo alla fase di convalida;
tale costituzione è comunque tempestiva atteso che all'esito del mutamento del rito e passaggio alla fase di pieno merito, non si incardina un nuovo giudizio, bensì vi è la prosecuzione dell' originaria controversia regolata dalle disposizione relativa al rito locatizio.
La circostanza che il fascicolo di merito prenda un diverso numero di ruolo generale non fa venir meno pertanto l' unicità del giudizio con la conseguente tempestività della costituzione della parte nell' ambito del procedimento formalmente “chiuso” relativo alla fase di convalida.
Ciò premesso, anche per il principio della ragione più liquida, va osservato che, con note dell'
11.02.2025 la ha dedotto che in data 14.11.2024 è intervenuto atto di compravendita CP_1 relativo al compendio di cui è causa tra la società “INVESTIRE Società di Gestione del
Risparmio S.p.A” e i sigg.ri e nella qualità di unici soci, Parte_2 Parte_3 coamministratori e legali rappresentanti della società“Marzolla S.n.c. di e Parte_2
” e che, a decorrere dal 1.12.2024, è stato stipulato un nuovo contratto di Parte_3
locazione tra i nuovi proprietari ed la ( cfr all.ti in atti alla suddetta memoria). Controparte_1
Alla luce di quanto sopra, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risoluzione del contratto di locazione stipulato dalla CP_2
in ragione di una sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere il rilascio del
[...] compendio, in quanto ceduto a terzi, i quali con nuovo contratto decorrente dal 1.12.2024 lo hanno concesso in locazione all' intimata.
Alla luce dell' assenza di soluzione di continuità nella detenzione dell' immobile - che per il periodo compreso tra il 30.04.2024 ( prima scadenza utile cui riconoscere gli effetti della disdetta implicita nella domanda di convalida) ed il 1.12.2024 (data della nuova stipula), è stato occupato sine titulo dalla ritenersi superate ed assorbite le domande Parte_4
riconvenzionali relative al pagamento avviamento commerciale, di ristoro degli oneri per lo spostamento dell' azienda ( in quanto presupponevano un rilascio dei locali che di fatto non vi è mai stato.
La domanda di riduzione del canone per difetti manutentivi inoltre non è stata provata trattandosi di una mera asserzione difensiva priva di riscontri istruttori.
Così come non meritevole di accoglimento è l' eccezione di carenza di legittimazione attiva della è , atteso che è provata alla luce della certificazione di avvenuta stipula CP_2 dell'atto con il quale PA, originario proprietario, ha ceduto in blocco gli immobili di proprietà tra cui quello oggetto di causa al Fondo e per esso ad;
in Pt_1 Controparte_2 ogni caso la riconosce implicitamente la titolarità dell' immobile della suddetta CP_1
società, nel momento in cui stipula la locazione con la sua avente causa alla quale la CP_2
ha trasferito il compendio.
Va dunque confermato quanto evidenziato con ordinanza del 10.07.2023 di mutamento di rito e diniego di rilascio, da intendersi parte integrante della presente sentenza, in termini di subentro della in qualità di conduttrice nella locazione dell' immobile detenuto CP_1
originariamente dal marito, in ragione di una implicita rinuncia agli effetti della risoluzione di cui alla disdetta allegata da parte della locatrice, in forza dei comportamenti per fatti concludenti, richiamati nella suddetta ordinanza, sintomatici della volontà di prosecuzione del rapporto in essere ( salvo la modica soggettiva con riferimento alla posizione di conduttore).
Peraltro, come sopra evidenziato, il contratto originario è scaduto in corso di causa in data
30.04.2024, ma la successiva stipula con i nuovi acquirenti di un altro locatizio ha di fatto superato ogni questione relativa alla declaratoria di risoluzione del rapporto e rilascio dell' immobile in favore della e suoi aventi causa ( art 111 cpc). CP_2
L' esito complessivo della lite tenuto conto dell' infondatezza della domanda di sfratto per fine locazione, ma nel contempo, dell' infondatezza delle domande riconvenzionali dell' intimata, giustifica la compensazione delle spese di lite, tenuto conto peraltro della sopravvenuta caduzione del contratto in corso di causa ( 30.04.2024).
Giorni trenta per le motivazioni.
PQM
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di causa;
3) Giorni trenta per le motivazioni
Così deciso in Latina, 11.02.2025
Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli
.