Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 05.03.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Menenti Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del , rappresentato e Controparte_1 Controparte_2 difeso ai sensi dell'art.417 bis co. 1 c.p.c. dall'avv. Marcellino Barletta
Resistente
Oggetto: retribuzione professionale docenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.03.2024 la ricorrente - premesso di avere lavorato alle dipendenze del in qualità docente di scuola secondaria Controparte_1 negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 in forza di reiterati contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie – lamentava la mancata corresponsione per tali annualità della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall'art. 7 CCNL
15.03.200, corrisposta esclusivamente in favore dei docenti di ruolo e dei docenti che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza il 31 agosto al o al 30 giugno. In ragione della tutela antidiscriminatoria di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 28 giugno 1999/70/CE, chiedeva condannarsi il a pagare la somma dovuta per Controparte_1 legge a titolo di retribuzione professionale docenti.
Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva la prescrizione del diritto, CP_1 contestava nel merito quanto dedotto da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. Difatti, poiché il primo atto interruttivo coincide con la notifica del
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 7 CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti prevedendo al comma 1 che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”. In particolare, al comma 3 è previsto che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 (…)”.
Quest'ultima norma, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto solo i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche e non anche i docenti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie, quale l'istante.
Per tale motivo il non ha corrisposto alla ricorrente Controparte_1
l'emolumento in questione.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti
a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti
a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015).
Sotto tale profilo, è bene rammentare che la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escluda in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, RGL
n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa
C177/10 Ro. Sa.).
Con riguardo alle ragioni oggettive che da sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Corte chiarisce che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_1 essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...” (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di
Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_2 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11,
Bertazzi).
In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve ritenersi che la ricorrente, per le supplenze brevi e saltuarie, abbia reso una prestazione equivalente ed assimilabile a quella resa dai docenti sostituiti.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore
A quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali la Professionale Docenti è stata istituita. CP_3
Ne deriva il diritto della ricorrente di percepire il detto emolumento con la precisazione che essa spetta a norma del citato art. 25 ccni 31.8.1999, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni assimiliate (co. 4) e, per periodi inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni assimilate (co. 5), e che il relativo importo è fissato in misura di euro 164,00 mensili ed euro 5,47 giornalieri dall'1.1.2006 ex art. 83 ccnl 29.11.2007, e di euro 174,50 mensili ed euro 5,82 giornalieri dall'1.3.2018 ex art. 38 ccnl 19.4.2018. Con l'art. 14 Ccnl Scuola
2019/2021, infine, si è stabilito che a decorrere dal 01.01.2022 la retribuzione professionale docenti ammonta ad € 184,50 mensili ed € 6,15 giornalieri.
In ragione di quanto motivato, la domanda va accolta con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.617,96 a titolo di retribuzione professionale docenti dovuta per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724, con decorrenza, ex art. 429
c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti. La somma così quantificata dalla ricorrente, infatti, è stata liquidata facendo corretta applicazione dei parametri di calcolo normativamente individuati e in precedenza richiamati e non è stato oggetto di specifica contestazione da parte convenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , così Pt_1 Controparte_4 provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a pagare Controparte_1 in favore di parte ricorrente la somma di € 1.617,96 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
2. Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 05.03.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli