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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 04/09/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1536/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Feriale Il Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
• Dott.ssa Barbara Previati (Presidente);
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore);
• Dott. Michele Dentale (Giudice G.O.P.); riunito nella camera di consiglio del 03/09/2025, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nel procedimento di interdizione iscritto al n. 1536 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promosso da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Vinchiaturo (CB), contrada Cannete n. 9, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Garibaldi n. 5, presso lo studio dell'avv. Patrizia Schiavone, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente) nell'interesse di:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] alla contrada Cannete n. 9; (interdicenda) NONCHÈ PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege) Oggetto: interdizione;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23/09/2024, ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 per sentire dichiarare l'interdizione della figlia, , nata a [...] il Parte_2 25/02/2000, in quanto affetta da una disabilità molto grave, che le impedirebbe, secondo quanto riferito dalla ricorrente, di provvedere del tutto ai propri interessi. La ricorrente, in particolare, ha riferito che l'interdicenda – la quale è già stata riconosciuta non autosufficiente, con invalidità totale permanente al 100% –, sin dall'età di due anni, risulta, purtroppo, affetta da crisi epilettiche e da un ritardo mentale di grado grave, con disturbo del comportamento di tipo oppositivo provocatorio e con un discontrollo dell'impulsività, per un quadro complessivo di totale e permanente dipendenza da altre figure nell'espletamento delle proprie attività quotidiane, anche minime. La ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la declaratoria di interdizione della figlia, con conseguente nomina di un tutore (dichiarandosi contestualmente disponibile ad assumere definitivamente l'incarico di tutore nell'interesse della figlia) e di un protutore (da individuarsi nella persona di , padre dell'interdicenda); la ricorrente ha, altresì, richiesto, Persona_1 sin da ora, l'autorizzazione del Tribunale al rimborso e al conseguente rinnovo, per ulteriori quattro anni, di n. 12 buoni postali intestati all'interdicenda e ormai scaduti. Il ricorso è stato notificato ai parenti – e, in particolare, a: (zio materno); Persona_2
(nonna materna); (nonno materno); Persona_3 Persona_4 [...]
(zia paterna); (cugino paterno); CP_1 Persona_5 CP_2 (nonna paterna); (fratello) – i quali, benché non costituitisi nel presente Parte_3 giudizio, hanno manifestato tutti, attraverso una dichiarazione scritta depositata in data 23/01/2025:
- la propria adesione al ricorso per l'interdizione di;
Parte_2
- la non opposizione all'individuazione del tutore e del protutore, rispettivamente, nelle persone dei genitori della stessa, e Parte_1 Persona_1 (quest'ultimo, del pari, non costituitosi nel presente giudizio, ma presente all'udienza del 23/10/2024, nel corso della quale ha dichiarato la propria adesione al ricorso, nonché la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico di protutore nell'interesse della figlia. In data 23/01/2025 si è, quindi, proceduto all'esame dell'interdicenda presso l'abitazione della stessa, sita in Vinchiaturo, contrada Cannete n. 9 e, preso atto che la stessa non era in grado di rispondere nemmeno ai quesiti più banali, né, invero, di comprendere gli stessi, la causa è stata rimessa al G.I. il quale, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni a mezzo di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole alla pronuncia di interdizione.
*** La domanda di interdizione è meritevole di accoglimento. L'istruttoria espletata nel presente giudizio ha, infatti, consentito di rilevare l'esistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di interdizione, essendo inequivocabilmente emerso che l'interdicenda versa in una condizione di totale incapacità di provvedere ai propri interessi. L'esame della documentazione medica in atti attesta, più nello specifico, la patologia “epilettica generalizzata criptogenetica” della ragazza che, unitamente al grave deficit cognitivo da cui la stessa è affetta, con disturbo del comportamento di tipo oppositivo provocatorio e discontrollo dell'impulsività, si ripercuote in una disabilità dal punto di vista del comportamento (con crisi di agitazione psicomotoria imprevedibili), della comunicazione (caratterizzata dalla totale assenza di linguaggio verbale), nonché motorio (cfr. in tal senso, il certificato medico dello specialista di neuropsichiatria infantile dell' in atti). CP_3 Ciò è stato confermato dall'esame dell'interdicenda, atteso che il G.O.P., dott. Antonio Barulli, cui tale incombente è stato delegato, ha accertato l'impossibilità assoluta di “stabilire un contatto proficuo con la stessa e ciò perché, sebbene all'ingresso dell'abitazione la medesima abbia offerto un cenno di saluto, porgendo la propria mano in tal senso, si è, in seguito, mostrata interessata unicamente a richiedere ed ottenere nelle sue mani taluni fogli bianchi che il sottoscritto giudicante aveva recato con sé al fine della redazione del presente verbale, rendendoli così inutilizzabili” (cfr. il verbale di udienza del 23/01/2025). Alla luce di tutto quanto osservato, è, dunque, evidente che l'interdicenda presenta un quadro patologico caratterizzato da un deficit cognitivo molto grave e permanente. Deve, pertanto, ritenersi sussistente il duplice requisito necessario ai fini della pronuncia di interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.c. Da un lato, infatti, ricorre il requisito della abituale infermità di mente, con conseguente incapacità di provvedere ai propri interessi, dal momento che l'interdicenda non appare minimamente autonoma, né in grado di interagire con il mondo esterno. Dall'altro lato, inoltre, è possibile formulare il giudizio di necessarietà dell'interdizione, quale unica misura tramite la quale può essere assicurata l'adeguata protezione dell'interdicenda, atteso che la totale assenza di autonomia, ad uno con l'incapacità di comprensione dell'ambiente circostante, suggeriscono la protezione della stessa nella misura massima prevista dall'ordinamento, con esclusione di altre misure meno invasive. Né l'inabilitazione, né l'amministrazione di sostegno appaiono, infatti, adeguate nel caso di specie, atteso, quanto all'inabilitazione, che l'incapacità dell'interdicenda è totale e non parziale e, quanto all'amministrazione di sostegno, che la gravità del quadro clinico impone di apprestare la forma massima di tutela prevista dall'ordinamento. Questo Collegio, invero, non ignora che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 6/2004, i tradizionali istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione rappresentano oggi, nell'attuale panorama legislativo, una sorta di extrema ratio, vista per certi versi con sfavore dallo stesso legislatore, che accorda una netta preferenza al più flessibile istituto dell'amministrazione di sostegno. Si osserva, tuttavia, che l'amministrazione di sostegno, proprio in ragione della sua flessibilità, postula pur sempre che al beneficiario della misura sia possibile assicurare la possibilità di compiere quelle attività nelle quali si estrinseca la cd. contrattualità minima, ossia la possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Circa il discrimen, in particolare, tra interdizione e amministrazione di sostegno, la Suprema corte, nella pronuncia n. 13584/2006, ha avuto modo di chiarire che, qualora il soggetto si trovi “in condizioni di abituale infermità che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi”, e si tratti
“di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione”. Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, è evidente che, nel caso di specie, viene sicuramente in rilievo, in capo al tutore, un'attività complessa da svolgere in una pluralità di direzioni, atteso che il rappresentante dell'incapace dovrà porre in essere ogni attività per suo conto e nel suo interesse, sia di gestione del patrimonio, sia di cura quotidiana della persona, con conseguente incompatibilità tra l'amministrazione di sostegno (che presuppone pur sempre il compimento, da parte del beneficiario, di alcuni e determinati compiti, benché minimi) e tutela della persona affetta da un deficit cognitivo talmente grave da escluderne ogni forma di autonomia (che presuppone, invece, l'affidamento al tutore di tutti i compiti). Ne deriva che la misura dell'interdizione appare, nel caso di specie, necessaria al fine di garantire la più adeguata protezione dell'incapace. Deve, quindi, essere dichiarata l'interdizione di e, conseguentemente, deve Parte_2 ordinarsi che alla presente sentenza sia data la pubblicità prevista dall'art. 423 c.c. Quanto alla nomina del tutore e del protutore, in assenza di precedenti provvedimenti in tal senso, ritiene il Collegio che possa provvedersi all'individuazione di tali figure nelle persone di
[...]
e (genitori dell'interdicenda), attesa la loro disponibilità Parte_1 Persona_1 in tal senso e la comune volontà o, comunque, la non opposizione manifestata, al riguardo, da tutti i parenti espressamente interpellati. Si dispone, altresì, che il tutore nominato provveda al compimento di tutte le attività indifferibili e urgenti che si rendano necessarie nel superiore interesse dell'interdicenda, ivi comprese tutte le attività necessarie onde procedere al rimborso e al conseguente rinnovo, per ulteriori quattro anni, dei n. 12 buoni postali intestati all'interdicenda medesima, trattandosi di attività nel suo interesse. Nulla deve, da ultimo, essere disposto a titolo di pagamento di spese e competenze di lite, trattandosi di giudizio svolto nell'interesse di persona terza e per il quale non può formularsi alcuna statuizione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione iscritta al n. 1536 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promossa da nell'interesse Parte_1 di , disattesa ogni altra questione, così provvede: Parte_2 • Dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...]; Parte_2
• e , rispettivamente, tutore Controparte_4 Persona_1
e protutore di;
Parte_2
• Ordina alla cancelleria di annotare immediatamente la presente sentenza nell'apposito registro presso l'ufficio del giudice tutelare e di provvedere agli ulteriori adempimenti di legge;
• Ordina che, entro giorni dieci, la presente sentenza sia comunicata all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
• Nulla sulle spese;
• Autorizza il tutore e/o il protutore così nominati al compimento di tutte le attività indifferibili e urgenti che si rendano necessarie nell'interesse dell'interdetta e, in particolare, li autorizza a porre in essere tutte le attività necessarie onde procedere al rimborso, con conseguente rinnovo, per ulteriori quattro anni, dei n. 12 buoni postali intestati all'interdetta stessa. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il Giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott.ssa Barbara Previati
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Feriale Il Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
• Dott.ssa Barbara Previati (Presidente);
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore);
• Dott. Michele Dentale (Giudice G.O.P.); riunito nella camera di consiglio del 03/09/2025, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nel procedimento di interdizione iscritto al n. 1536 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promosso da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Vinchiaturo (CB), contrada Cannete n. 9, elettivamente domiciliata in Campobasso, via Garibaldi n. 5, presso lo studio dell'avv. Patrizia Schiavone, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente) nell'interesse di:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] alla contrada Cannete n. 9; (interdicenda) NONCHÈ PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege) Oggetto: interdizione;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23/09/2024, ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 per sentire dichiarare l'interdizione della figlia, , nata a [...] il Parte_2 25/02/2000, in quanto affetta da una disabilità molto grave, che le impedirebbe, secondo quanto riferito dalla ricorrente, di provvedere del tutto ai propri interessi. La ricorrente, in particolare, ha riferito che l'interdicenda – la quale è già stata riconosciuta non autosufficiente, con invalidità totale permanente al 100% –, sin dall'età di due anni, risulta, purtroppo, affetta da crisi epilettiche e da un ritardo mentale di grado grave, con disturbo del comportamento di tipo oppositivo provocatorio e con un discontrollo dell'impulsività, per un quadro complessivo di totale e permanente dipendenza da altre figure nell'espletamento delle proprie attività quotidiane, anche minime. La ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la declaratoria di interdizione della figlia, con conseguente nomina di un tutore (dichiarandosi contestualmente disponibile ad assumere definitivamente l'incarico di tutore nell'interesse della figlia) e di un protutore (da individuarsi nella persona di , padre dell'interdicenda); la ricorrente ha, altresì, richiesto, Persona_1 sin da ora, l'autorizzazione del Tribunale al rimborso e al conseguente rinnovo, per ulteriori quattro anni, di n. 12 buoni postali intestati all'interdicenda e ormai scaduti. Il ricorso è stato notificato ai parenti – e, in particolare, a: (zio materno); Persona_2
(nonna materna); (nonno materno); Persona_3 Persona_4 [...]
(zia paterna); (cugino paterno); CP_1 Persona_5 CP_2 (nonna paterna); (fratello) – i quali, benché non costituitisi nel presente Parte_3 giudizio, hanno manifestato tutti, attraverso una dichiarazione scritta depositata in data 23/01/2025:
- la propria adesione al ricorso per l'interdizione di;
Parte_2
- la non opposizione all'individuazione del tutore e del protutore, rispettivamente, nelle persone dei genitori della stessa, e Parte_1 Persona_1 (quest'ultimo, del pari, non costituitosi nel presente giudizio, ma presente all'udienza del 23/10/2024, nel corso della quale ha dichiarato la propria adesione al ricorso, nonché la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico di protutore nell'interesse della figlia. In data 23/01/2025 si è, quindi, proceduto all'esame dell'interdicenda presso l'abitazione della stessa, sita in Vinchiaturo, contrada Cannete n. 9 e, preso atto che la stessa non era in grado di rispondere nemmeno ai quesiti più banali, né, invero, di comprendere gli stessi, la causa è stata rimessa al G.I. il quale, ritenuta la causa matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni a mezzo di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha espresso parere favorevole alla pronuncia di interdizione.
*** La domanda di interdizione è meritevole di accoglimento. L'istruttoria espletata nel presente giudizio ha, infatti, consentito di rilevare l'esistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di interdizione, essendo inequivocabilmente emerso che l'interdicenda versa in una condizione di totale incapacità di provvedere ai propri interessi. L'esame della documentazione medica in atti attesta, più nello specifico, la patologia “epilettica generalizzata criptogenetica” della ragazza che, unitamente al grave deficit cognitivo da cui la stessa è affetta, con disturbo del comportamento di tipo oppositivo provocatorio e discontrollo dell'impulsività, si ripercuote in una disabilità dal punto di vista del comportamento (con crisi di agitazione psicomotoria imprevedibili), della comunicazione (caratterizzata dalla totale assenza di linguaggio verbale), nonché motorio (cfr. in tal senso, il certificato medico dello specialista di neuropsichiatria infantile dell' in atti). CP_3 Ciò è stato confermato dall'esame dell'interdicenda, atteso che il G.O.P., dott. Antonio Barulli, cui tale incombente è stato delegato, ha accertato l'impossibilità assoluta di “stabilire un contatto proficuo con la stessa e ciò perché, sebbene all'ingresso dell'abitazione la medesima abbia offerto un cenno di saluto, porgendo la propria mano in tal senso, si è, in seguito, mostrata interessata unicamente a richiedere ed ottenere nelle sue mani taluni fogli bianchi che il sottoscritto giudicante aveva recato con sé al fine della redazione del presente verbale, rendendoli così inutilizzabili” (cfr. il verbale di udienza del 23/01/2025). Alla luce di tutto quanto osservato, è, dunque, evidente che l'interdicenda presenta un quadro patologico caratterizzato da un deficit cognitivo molto grave e permanente. Deve, pertanto, ritenersi sussistente il duplice requisito necessario ai fini della pronuncia di interdizione, ai sensi dell'art. 414 c.c. Da un lato, infatti, ricorre il requisito della abituale infermità di mente, con conseguente incapacità di provvedere ai propri interessi, dal momento che l'interdicenda non appare minimamente autonoma, né in grado di interagire con il mondo esterno. Dall'altro lato, inoltre, è possibile formulare il giudizio di necessarietà dell'interdizione, quale unica misura tramite la quale può essere assicurata l'adeguata protezione dell'interdicenda, atteso che la totale assenza di autonomia, ad uno con l'incapacità di comprensione dell'ambiente circostante, suggeriscono la protezione della stessa nella misura massima prevista dall'ordinamento, con esclusione di altre misure meno invasive. Né l'inabilitazione, né l'amministrazione di sostegno appaiono, infatti, adeguate nel caso di specie, atteso, quanto all'inabilitazione, che l'incapacità dell'interdicenda è totale e non parziale e, quanto all'amministrazione di sostegno, che la gravità del quadro clinico impone di apprestare la forma massima di tutela prevista dall'ordinamento. Questo Collegio, invero, non ignora che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 6/2004, i tradizionali istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione rappresentano oggi, nell'attuale panorama legislativo, una sorta di extrema ratio, vista per certi versi con sfavore dallo stesso legislatore, che accorda una netta preferenza al più flessibile istituto dell'amministrazione di sostegno. Si osserva, tuttavia, che l'amministrazione di sostegno, proprio in ragione della sua flessibilità, postula pur sempre che al beneficiario della misura sia possibile assicurare la possibilità di compiere quelle attività nelle quali si estrinseca la cd. contrattualità minima, ossia la possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Circa il discrimen, in particolare, tra interdizione e amministrazione di sostegno, la Suprema corte, nella pronuncia n. 13584/2006, ha avuto modo di chiarire che, qualora il soggetto si trovi “in condizioni di abituale infermità che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi”, e si tratti
“di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione”. Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, è evidente che, nel caso di specie, viene sicuramente in rilievo, in capo al tutore, un'attività complessa da svolgere in una pluralità di direzioni, atteso che il rappresentante dell'incapace dovrà porre in essere ogni attività per suo conto e nel suo interesse, sia di gestione del patrimonio, sia di cura quotidiana della persona, con conseguente incompatibilità tra l'amministrazione di sostegno (che presuppone pur sempre il compimento, da parte del beneficiario, di alcuni e determinati compiti, benché minimi) e tutela della persona affetta da un deficit cognitivo talmente grave da escluderne ogni forma di autonomia (che presuppone, invece, l'affidamento al tutore di tutti i compiti). Ne deriva che la misura dell'interdizione appare, nel caso di specie, necessaria al fine di garantire la più adeguata protezione dell'incapace. Deve, quindi, essere dichiarata l'interdizione di e, conseguentemente, deve Parte_2 ordinarsi che alla presente sentenza sia data la pubblicità prevista dall'art. 423 c.c. Quanto alla nomina del tutore e del protutore, in assenza di precedenti provvedimenti in tal senso, ritiene il Collegio che possa provvedersi all'individuazione di tali figure nelle persone di
[...]
e (genitori dell'interdicenda), attesa la loro disponibilità Parte_1 Persona_1 in tal senso e la comune volontà o, comunque, la non opposizione manifestata, al riguardo, da tutti i parenti espressamente interpellati. Si dispone, altresì, che il tutore nominato provveda al compimento di tutte le attività indifferibili e urgenti che si rendano necessarie nel superiore interesse dell'interdicenda, ivi comprese tutte le attività necessarie onde procedere al rimborso e al conseguente rinnovo, per ulteriori quattro anni, dei n. 12 buoni postali intestati all'interdicenda medesima, trattandosi di attività nel suo interesse. Nulla deve, da ultimo, essere disposto a titolo di pagamento di spese e competenze di lite, trattandosi di giudizio svolto nell'interesse di persona terza e per il quale non può formularsi alcuna statuizione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in composizione collegiale, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione iscritta al n. 1536 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promossa da nell'interesse Parte_1 di , disattesa ogni altra questione, così provvede: Parte_2 • Dichiara l'interdizione di , nata a [...] il [...]; Parte_2
• e , rispettivamente, tutore Controparte_4 Persona_1
e protutore di;
Parte_2
• Ordina alla cancelleria di annotare immediatamente la presente sentenza nell'apposito registro presso l'ufficio del giudice tutelare e di provvedere agli ulteriori adempimenti di legge;
• Ordina che, entro giorni dieci, la presente sentenza sia comunicata all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
• Nulla sulle spese;
• Autorizza il tutore e/o il protutore così nominati al compimento di tutte le attività indifferibili e urgenti che si rendano necessarie nell'interesse dell'interdetta e, in particolare, li autorizza a porre in essere tutte le attività necessarie onde procedere al rimborso, con conseguente rinnovo, per ulteriori quattro anni, dei n. 12 buoni postali intestati all'interdetta stessa. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il Giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott.ssa Barbara Previati