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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/12/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. LB AL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 21.1.2025
da p.i. , in persona del legale rappresentante rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avvocati Paolo Toffoli e Paolo Dal Zilio del foro di Udine e presso il loro studio in Udine elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro c.f. p.i. , rappresentato e CP_1 C.F._1 P.IVA_2
difeso dall'avvocato Daniela Borin del foro di Pordenone e presso il suo studio in
Caorle elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellata in punto: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Udine n. 777/2024 pubblicata il 22.7.2024.
Conclusioni delle parti costituite per l'appellante
NEL MERITO: Piaccia alla Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello e dei motivi in esso formulati riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Udine n.
777/2024 datata 20.7.2024 pubblicata il 22.7.2024 non notificata emessa nel procedimento RG 2727/2022 a firma del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, rigettare tutte le domande proposte dal sig. in quanto inammissibili e/o infondate CP_1
accertando e dichiarando che nulla deve la al sig. per Parte_1 CP_1
qualsivoglia titolo o ragione. Voglia inoltre la Corte condannare il sig. a restituire CP_1
alla la somma di € 17.053,88 a lui corrisposta il 29.8.2024 con Parte_1
maggiorazione di interessi legali dal pagamento (29.8.2024) al saldo. Spese di primo e di secondo grado rifuse IN ISTRUTTORIA come in atto di appello.
In atto d'appello: IN ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'attore e per testimoni sui seguenti capitoli:
1. V.C. Il sig.
è un tecnico libero professionista specializzato nella installazione CP_1
nell'assistenza e nella consulenza nel campo dei prodotti e dei servizi informatici e di telecomunicazione nel territorio del Friuli Venezia Giulia e nel Veneto 2. V.C. Nel internet uno per l'impianto di via Castello 2 a Sesto al Reghena e l'altro per l'impianto di via Settimo n. 84 sempre a Sesto al Reghena.
3. V.C. Il 15 giugno 2021 il sig.
[...]
titolare della D&D Arredamenti ha contattato la Parte_2 Parte_1
lamentando il mancato funzionamento della linea Internet dell'impianto di via Settimo
n. 84 a Sesto al Reghena.
4. V.C. Al sig. ha risposto il sig. Parte_2 CP_1
nella sua qualità di consulente addetto agli interventi da remoto sulle linee internet. 5.
V.C. Il sig. ha spiegato al sig. quale fosse il problema ma quest'ultimo Parte_2 CP_1
– non comprendendo che il segnale internet giungeva alla D&D Arredamenti tramite un collegamento radio fornito proprio da - ha continuato a sostenere Parte_1
che non vi erano guasti e che non era possibile che la linea non funzionasse.
6. V.C.
Alla fine dopo un po' il sig. ha finalmente compreso quale fosse il problema CP_1
tecnico e l'ha risolto.
7. V.C. Il 16.6.2021 il sig. ha postato sul sito della D & D CP_1
Arredamenti di AN ER il seguente commento: “Se il padre avesse un più educazione e decidesse di non erigersi su di un piedistallo dall'altro dei suoi 65
anni sarebbe meglio”.
8. V.C. Il sig. ha 65 ed è il titolare Parte_2
dell'impresa D&D Arredamenti.
9. V.C. Il 17.6.2021 il sig. Testimone_1
addetto al Call Center di ha comunicato al sig. - amministratore Parte_1 CP_2
della società convenuta - che il sig. si era lamentato a causa Parte_2
del “post” pubblicato dal sig. . 10. V.C. Il giorno stesso il sig. ha chiesto CP_1 CP_2
chiarimenti al sig. il quale ha risposto: “cosa faccio io fuori dell'azienda sono CP_1
Par affari miei e ne rispondo io e non , non è che se vado al ristorante e mangio non
Parte posso lasciare recensioni perché è cliente di iguardo le recensioni di Google sono parte della libertà di stampa ed opinione sancite dalla costituzione italiana attenzione che ci vado io dal legale. Ritengo chiusa la questione”. 11. V.C. Il 17.7.2021 il sig.
[...]
dell'impresa D&D Arredamenti ha dichiarato al sig. che Parte_2 CP_2
era sua intenzione recedere dai rapporti contrattuali con la a causa della Parte_1
maleducazione del sig. . 12. V.C. Il 29.8.2024 la ha corrisposto CP_1 Parte_1
al sig. tramite bonifico la somma di € 17.053,88 Si indicano come CP_1
testimoni:
1. c/o 2. c/o ST Wi- Testimone_2 Parte_1 Testimone_1
NE s.r.l.
3. c/o D & D. Arredamenti di Sesto al Reghena Parte_2
Esibizioni In caso di contestazione del pagamento della somma di € 17.053,88 si chiede che venga ordinato al sig. o in subordine a FINECOBANK all'esibizione CP_1
dell'estratto del proprio conto corrente corrispondente all'IBAN IBAN:
[...] Intestato a: Istituto bancario: CP_1
FinecoBank per i mesi di agosto e settembre 2024 (con cancellazione degli altri movimenti) al fine di raggiugere la prova del pagamento effettuato.
Per l'appellato
Nel merito, in principalità: rigettare l'appello proposto in quanto infondato per i motivi dedotti e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 777/2024 del 20/07/2024 e pubbl. il 22/07/2024 del Tribunale di Udine. In ogni caso: Compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio rifusi. Ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle capitolazioni istruttorie avversarie per interpello e testi perché inammissibili, in quanto generiche e/o valutative e/o formulate negativamente e/o da provarsi documentalmente, in particolare per tutti i motivi già indicati nel corso del giudizio di primo grado nelle proprie memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c., rispettivamente dd. 07/04/2023 e dd. 27/04/2023. Si insiste affinché il Giudicante di secondo grado, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordini a controparte l'esibizione della mail di giugno 2021
(inviata dall'indirizzo che St Wi NE SR aveva assegnato al ) e diretta all'indirizzo CP_1
e-mail del signor , nella quale il aveva precisato al legale rappresentante CP_2 CP_1
di St Wi NE SR l'atteggiamento ostile del signor ed afferente ad altre Parte_2
circostanze successive all'evento dedotto da controparte.
Ragioni della decisione
1. adiva il Tribunale di Udine per sentir dichiarare in principalità la CP_1
validità del contratto di prestazione di servizi di consulenza informatica stipulato in data 21.11.2019 con e l'inefficacia del recesso operato dalla società in Parte_1
forza della clausola risolutiva prevista dall'art 6 del contratto, con condanna della medesima al pagamento del compenso pattuito contrattualmente dalla data del recesso
(3.7.2021) fino alla scadenza del contratto;
in subordine, in caso di accertata legittimità
del recesso, la condanna di al pagamento di € 18.409,50 a titolo di Parte_1
preavviso ed € 8.182,00 quale indennizzo previsto dall'art.
6.3. del contratto,
corrispondente a 40 giorni lavorativi.
S.T. i è difesa invocando la sussistenza di giusta causa del recesso e chiedendo Pt_1
il rigetto delle domande o la loro riduzione al minimo di giustizia.
Con la sentenza appellata il tribunale di Udine rigettava la domanda principale e,
parzialmente accogliendo la domanda subordinata, condannava a pagare Parte_1 al la somma di € 8.181,82, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dal recesso CP_1
al saldo, nonché a rifondergli le spese processuali.
Il primo giudicante rilevava e riteneva: i) che il contratto aveva durata biennale e sarebbe venuto a naturale scadenza il 6.1.2022, sicchè il recesso operato in data
3.7.2021 ne aveva comunque impedito il rinnovo. Pertanto, era infondata la pretesa del al pagamento del corrispettivo fino al 7.1.2024; ii) che era lo stesso contratto a CP_1
prevedere, anche per inadempimenti concretanti una giusta causa di recesso, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto nel corso del periodo di preavviso di novanta giorni previsto a favore di entrambe le parti dall'art. 6.2, che comunque la società committente dovesse corrispondere una indennità pari al compenso dovuto per quaranta giorni lavorativi (art. 6.3). Pertanto, era comunque infondata la pretesa di cumulare l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.
6.2. del contratto con quella di cui al successivo par. 6.3; iii) che la condotta del – il quale, dopo aver effettuato CP_1
il 15.6.2021 per conto di un intervento di assistenza da remoto richiesto Parte_1
dal cliente D&D Arredamenti di AN ER, aveva postato il giorno seguente sul sito internet di D&D il seguente commento: “Se il padre avesse più
educazione e decidesse di non erigersi su di un piedistallo dall'alto dei suoi 65 anni
sarebbe meglio”; e richiesto da cui la cliente si era rivolta presentando le Parte_1
proprie rimostranze, di fornire spiegazioni sulla condotta tenuta, aveva fornito una risposta del seguente tenore: “cosa faccio io fuori dell'azienda sono affari miei e ne
Pa rispondo io e non , non è che se vado al ristorante e mangio non posso lasciare
Parte recensioni perché è cliente di Riguardo le recensioni di Google sono parte della libertà di stampa ed opinione sancite dalla costituzione italiana attenzione che ci vado
io dal legale. Ritengo chiusa la questione” - era effettivamente contraria al dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e lesiva dell'interesse e dell'immagine della propria committente. Pertanto, si era legittimamente Parte_1
avvalsa della clausola risolutiva prevista nel par.
6.1 e, in forza della successiva previsione di cui al par. 6.3, era tenuta a corrispondere all'attore la somma di €
8.181,82, pari al compenso dovuto per quaranta giorni lavorativi;
iv) che, nonostante il solo parziale accoglimento della domanda attorea, la convenuta era tenuta a rifondere integralmente all'attore le spese del giudizio, per aver infondatamente respinto la proposta conciliatoria formulata dal giudicante.
2. Avverso la sentenza ha interposto appello con due motivi chiedendone Parte_1
la riforma ed il rigetto di ogni domanda del , in forza di due motivi. CP_1
Con il primo motivo lamenta errata applicazione della clausola risolutiva espressa.
Sostiene che, pur avendo accertato correttamente la sussistenza di giusta causa del recesso, il tribunale aveva erroneamente fatto applicazione dell'art. 6 del contratto, che faceva riferimento ad una giusta causa ed invece istituiva un meccanismo risolutorio basato sull'art. 1456 c.c. Pur in presenza di tale specifico meccanismo contrattuale,
restava dunque sempre consentito il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.,
disposizione applicabile anche al contratto d'opera. La ricorrenza di tale figura generale di recesso, escludeva l'applicabilità dell'art. 6 ed in particolare della disposizione di cui al par.
6.3 sull'indennità di 40 gg. Con il secondo motivo denuncia violazione art. 2119 c.c. Sostiene che interpretare la clausola contrattuale nel senso che essa preveda, anche in caso di recesso per giusta causa, la corresponsione dell'indennità, sarebbe 'contrario al sistema ed all'art. 2119
c.c.'
3. si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello ed a tal fine CP_1
sostenendo: che S.T. ra receduta ai sensi dell'art. 6.1., lett. a) del contratto e Pt_1
che pertanto le spettava l'indennizzo previsto dall'art. 6.3, che alle ipotesi di recesso di cui all'art.
6.1. espressamente si riferiva;
che l'art.
6.1. disciplinava anche le ipotesi di inadempimento che non consentivano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto su base fiduciaria.
4. Senza ulteriore svolgimento di attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
5. L'appello non è fondato.
5.1. Il primo motivo, si basa sul duplice presupposto: i) che l'art. 6 del contratto disciplini un'ipotesi di recesso diversa da quella prevista dall'art. 2119 c.c.; ii) che quello intimato da ia un recesso per giusta causa, e non un recesso ai sensi Parte_1
dell'art. 6 del contratto, dal che l'inapplicabilità della relativa disciplina. Nessuno dei due presupposti è tuttavia corretto.
Quanto al secondo, il tribunale ha chiaramente affermato che “la convenuta si è
pertanto legittimamente avvalsa della clausola risolutiva 6.1”. L'accertamento che il recesso è stato intimato in base alla previsione contrattuale trova riscontro negli atti di causa: nella pec con la quale è stato comunicato il recesso (doc. 3 fascicolo di primo grado di parte appellata), ha infatti precisato che “La sua condotta ha Parte_1
determinato il venir meno del rapporto di fiducia su cui si basa il contratto di consulenza ed integra la condizione sub a) dell'art. 6 (clausola risolutiva espressa) del contratto e/o giusta causa di recesso”.
Quanto al primo, l'art.
6.1 prevede quale ipotesi di recesso anticipato un 'grave inadempimento … che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto'.
Si tratta di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui all'art. 2119 c.c., che consente il recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. Attesa
la coincidenza tra la fattispecie prevista nel contratto e quella generale di legge, ne segue la corretta applicazione al recesso della disciplina contrattuale in conformità agli accordi tra le parti.
L'appellante, che sostiene che la disciplina contrattuale e quella del 2119 c.c. regolano fattispecie astrattamente tra loro diverse, non ha dedotto e dimostrato gli elementi che in concreto dovrebbero condurre a sussumere la vicenda nell'ambito del recesso 2119
ccc., sottraendola alla disciplina negoziale in quanto in essa non ricompresa.
5.2. Il secondo motivo, in parte sovrapponibile al primo, si basa sull'assunto che un recesso immediato 'per giusta causa' sia incompatibile con la previsione di un'indennità in favore del receduto.
L'assunto si pone tuttavia in conflitto con la volontà delle parti come versata nel regolamento contrattuale, che riconosce, appunto, il diritto del receduto ad un indennizzo corrispondente a 40 gg. lavorativi, anche in caso di recesso per inadempimento che 'non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto'.
Per escludere il diritto all'indennizzo pur in presenza della disciplina contrattuale,
occorrerebbe sostenere che il recesso è stato intimato ai sensi dell'art. 2119 c.c., ma si tratta di ipotesi già esaminata e respinta in sede di esame del primo motivo, sul rilievo che non c'è, e comunque non è stata dimostrata, una sostanziale ed effettiva distinzione tra il recesso intimato in base alla previsione contrattuale e quello per giusta causa ex art. 2119 c.c.
Né potrebbe sostenersi la radicale ed ontologica incompatibilità tra il recesso per giusta causa da rapporto a tempo determinato e la previsione convenzionale di un indennizzo in favore del receduto. Nulla vieta che le parti prevedano, in caso di recesso ante tempus
per giusta causa da rapporto di lavoro a termine, un trattamento economico più
favorevole per il prestatore receduto rispetto a quello stabilito dall'art. 2119 c.c. (fermo che l'indennizzo previsto dall'art.
6.3. in caso di recesso ai sensi dell'art.
6.1. da parte di è diverso, come del resto puntualizzato dalla sentenza appellata, Parte_1
dall'indennità sostitutiva del preavviso).
6. Le ragioni poste a fondamento della decisione rendono irrilevanti i capitoli di prova per interpello e testi articolati dall'appellante, che vertono peraltro su circostanze in parte documentali e comunque non controverse.
7. Al rigetto dell'appello consegue la tassazione delle spese del grado a carico dell'appellante secondo soccombenza, a valori medi di scaglione, salva l'applicazione dei minimi alla fase istruttoria, in relazione all'attività effettivamente svolta.
p.q.m.
definitivamente pronunziando nella causa intestata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per competenze, oltre 15%
spese generali, CA ed IV come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 16.12.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Dott. LB AL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 la D&D Arredamenti di via Settimo 84/86 a Sesto al Reghena aveva stipulato con la due contratti con canone mensile per la gestione della connettività Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. LB AL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 21.1.2025
da p.i. , in persona del legale rappresentante rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dagli avvocati Paolo Toffoli e Paolo Dal Zilio del foro di Udine e presso il loro studio in Udine elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto d'appello appellante
contro c.f. p.i. , rappresentato e CP_1 C.F._1 P.IVA_2
difeso dall'avvocato Daniela Borin del foro di Pordenone e presso il suo studio in
Caorle elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellata in punto: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Udine n. 777/2024 pubblicata il 22.7.2024.
Conclusioni delle parti costituite per l'appellante
NEL MERITO: Piaccia alla Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello e dei motivi in esso formulati riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Udine n.
777/2024 datata 20.7.2024 pubblicata il 22.7.2024 non notificata emessa nel procedimento RG 2727/2022 a firma del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, rigettare tutte le domande proposte dal sig. in quanto inammissibili e/o infondate CP_1
accertando e dichiarando che nulla deve la al sig. per Parte_1 CP_1
qualsivoglia titolo o ragione. Voglia inoltre la Corte condannare il sig. a restituire CP_1
alla la somma di € 17.053,88 a lui corrisposta il 29.8.2024 con Parte_1
maggiorazione di interessi legali dal pagamento (29.8.2024) al saldo. Spese di primo e di secondo grado rifuse IN ISTRUTTORIA come in atto di appello.
In atto d'appello: IN ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'attore e per testimoni sui seguenti capitoli:
1. V.C. Il sig.
è un tecnico libero professionista specializzato nella installazione CP_1
nell'assistenza e nella consulenza nel campo dei prodotti e dei servizi informatici e di telecomunicazione nel territorio del Friuli Venezia Giulia e nel Veneto 2. V.C. Nel internet uno per l'impianto di via Castello 2 a Sesto al Reghena e l'altro per l'impianto di via Settimo n. 84 sempre a Sesto al Reghena.
3. V.C. Il 15 giugno 2021 il sig.
[...]
titolare della D&D Arredamenti ha contattato la Parte_2 Parte_1
lamentando il mancato funzionamento della linea Internet dell'impianto di via Settimo
n. 84 a Sesto al Reghena.
4. V.C. Al sig. ha risposto il sig. Parte_2 CP_1
nella sua qualità di consulente addetto agli interventi da remoto sulle linee internet. 5.
V.C. Il sig. ha spiegato al sig. quale fosse il problema ma quest'ultimo Parte_2 CP_1
– non comprendendo che il segnale internet giungeva alla D&D Arredamenti tramite un collegamento radio fornito proprio da - ha continuato a sostenere Parte_1
che non vi erano guasti e che non era possibile che la linea non funzionasse.
6. V.C.
Alla fine dopo un po' il sig. ha finalmente compreso quale fosse il problema CP_1
tecnico e l'ha risolto.
7. V.C. Il 16.6.2021 il sig. ha postato sul sito della D & D CP_1
Arredamenti di AN ER il seguente commento: “Se il padre avesse un più educazione e decidesse di non erigersi su di un piedistallo dall'altro dei suoi 65
anni sarebbe meglio”.
8. V.C. Il sig. ha 65 ed è il titolare Parte_2
dell'impresa D&D Arredamenti.
9. V.C. Il 17.6.2021 il sig. Testimone_1
addetto al Call Center di ha comunicato al sig. - amministratore Parte_1 CP_2
della società convenuta - che il sig. si era lamentato a causa Parte_2
del “post” pubblicato dal sig. . 10. V.C. Il giorno stesso il sig. ha chiesto CP_1 CP_2
chiarimenti al sig. il quale ha risposto: “cosa faccio io fuori dell'azienda sono CP_1
Par affari miei e ne rispondo io e non , non è che se vado al ristorante e mangio non
Parte posso lasciare recensioni perché è cliente di iguardo le recensioni di Google sono parte della libertà di stampa ed opinione sancite dalla costituzione italiana attenzione che ci vado io dal legale. Ritengo chiusa la questione”. 11. V.C. Il 17.7.2021 il sig.
[...]
dell'impresa D&D Arredamenti ha dichiarato al sig. che Parte_2 CP_2
era sua intenzione recedere dai rapporti contrattuali con la a causa della Parte_1
maleducazione del sig. . 12. V.C. Il 29.8.2024 la ha corrisposto CP_1 Parte_1
al sig. tramite bonifico la somma di € 17.053,88 Si indicano come CP_1
testimoni:
1. c/o 2. c/o ST Wi- Testimone_2 Parte_1 Testimone_1
NE s.r.l.
3. c/o D & D. Arredamenti di Sesto al Reghena Parte_2
Esibizioni In caso di contestazione del pagamento della somma di € 17.053,88 si chiede che venga ordinato al sig. o in subordine a FINECOBANK all'esibizione CP_1
dell'estratto del proprio conto corrente corrispondente all'IBAN IBAN:
[...] Intestato a: Istituto bancario: CP_1
FinecoBank per i mesi di agosto e settembre 2024 (con cancellazione degli altri movimenti) al fine di raggiugere la prova del pagamento effettuato.
Per l'appellato
Nel merito, in principalità: rigettare l'appello proposto in quanto infondato per i motivi dedotti e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 777/2024 del 20/07/2024 e pubbl. il 22/07/2024 del Tribunale di Udine. In ogni caso: Compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio rifusi. Ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle capitolazioni istruttorie avversarie per interpello e testi perché inammissibili, in quanto generiche e/o valutative e/o formulate negativamente e/o da provarsi documentalmente, in particolare per tutti i motivi già indicati nel corso del giudizio di primo grado nelle proprie memorie ex art. 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c., rispettivamente dd. 07/04/2023 e dd. 27/04/2023. Si insiste affinché il Giudicante di secondo grado, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordini a controparte l'esibizione della mail di giugno 2021
(inviata dall'indirizzo che St Wi NE SR aveva assegnato al ) e diretta all'indirizzo CP_1
e-mail del signor , nella quale il aveva precisato al legale rappresentante CP_2 CP_1
di St Wi NE SR l'atteggiamento ostile del signor ed afferente ad altre Parte_2
circostanze successive all'evento dedotto da controparte.
Ragioni della decisione
1. adiva il Tribunale di Udine per sentir dichiarare in principalità la CP_1
validità del contratto di prestazione di servizi di consulenza informatica stipulato in data 21.11.2019 con e l'inefficacia del recesso operato dalla società in Parte_1
forza della clausola risolutiva prevista dall'art 6 del contratto, con condanna della medesima al pagamento del compenso pattuito contrattualmente dalla data del recesso
(3.7.2021) fino alla scadenza del contratto;
in subordine, in caso di accertata legittimità
del recesso, la condanna di al pagamento di € 18.409,50 a titolo di Parte_1
preavviso ed € 8.182,00 quale indennizzo previsto dall'art.
6.3. del contratto,
corrispondente a 40 giorni lavorativi.
S.T. i è difesa invocando la sussistenza di giusta causa del recesso e chiedendo Pt_1
il rigetto delle domande o la loro riduzione al minimo di giustizia.
Con la sentenza appellata il tribunale di Udine rigettava la domanda principale e,
parzialmente accogliendo la domanda subordinata, condannava a pagare Parte_1 al la somma di € 8.181,82, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali dal recesso CP_1
al saldo, nonché a rifondergli le spese processuali.
Il primo giudicante rilevava e riteneva: i) che il contratto aveva durata biennale e sarebbe venuto a naturale scadenza il 6.1.2022, sicchè il recesso operato in data
3.7.2021 ne aveva comunque impedito il rinnovo. Pertanto, era infondata la pretesa del al pagamento del corrispettivo fino al 7.1.2024; ii) che era lo stesso contratto a CP_1
prevedere, anche per inadempimenti concretanti una giusta causa di recesso, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto nel corso del periodo di preavviso di novanta giorni previsto a favore di entrambe le parti dall'art. 6.2, che comunque la società committente dovesse corrispondere una indennità pari al compenso dovuto per quaranta giorni lavorativi (art. 6.3). Pertanto, era comunque infondata la pretesa di cumulare l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.
6.2. del contratto con quella di cui al successivo par. 6.3; iii) che la condotta del – il quale, dopo aver effettuato CP_1
il 15.6.2021 per conto di un intervento di assistenza da remoto richiesto Parte_1
dal cliente D&D Arredamenti di AN ER, aveva postato il giorno seguente sul sito internet di D&D il seguente commento: “Se il padre avesse più
educazione e decidesse di non erigersi su di un piedistallo dall'alto dei suoi 65 anni
sarebbe meglio”; e richiesto da cui la cliente si era rivolta presentando le Parte_1
proprie rimostranze, di fornire spiegazioni sulla condotta tenuta, aveva fornito una risposta del seguente tenore: “cosa faccio io fuori dell'azienda sono affari miei e ne
Pa rispondo io e non , non è che se vado al ristorante e mangio non posso lasciare
Parte recensioni perché è cliente di Riguardo le recensioni di Google sono parte della libertà di stampa ed opinione sancite dalla costituzione italiana attenzione che ci vado
io dal legale. Ritengo chiusa la questione” - era effettivamente contraria al dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e lesiva dell'interesse e dell'immagine della propria committente. Pertanto, si era legittimamente Parte_1
avvalsa della clausola risolutiva prevista nel par.
6.1 e, in forza della successiva previsione di cui al par. 6.3, era tenuta a corrispondere all'attore la somma di €
8.181,82, pari al compenso dovuto per quaranta giorni lavorativi;
iv) che, nonostante il solo parziale accoglimento della domanda attorea, la convenuta era tenuta a rifondere integralmente all'attore le spese del giudizio, per aver infondatamente respinto la proposta conciliatoria formulata dal giudicante.
2. Avverso la sentenza ha interposto appello con due motivi chiedendone Parte_1
la riforma ed il rigetto di ogni domanda del , in forza di due motivi. CP_1
Con il primo motivo lamenta errata applicazione della clausola risolutiva espressa.
Sostiene che, pur avendo accertato correttamente la sussistenza di giusta causa del recesso, il tribunale aveva erroneamente fatto applicazione dell'art. 6 del contratto, che faceva riferimento ad una giusta causa ed invece istituiva un meccanismo risolutorio basato sull'art. 1456 c.c. Pur in presenza di tale specifico meccanismo contrattuale,
restava dunque sempre consentito il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.,
disposizione applicabile anche al contratto d'opera. La ricorrenza di tale figura generale di recesso, escludeva l'applicabilità dell'art. 6 ed in particolare della disposizione di cui al par.
6.3 sull'indennità di 40 gg. Con il secondo motivo denuncia violazione art. 2119 c.c. Sostiene che interpretare la clausola contrattuale nel senso che essa preveda, anche in caso di recesso per giusta causa, la corresponsione dell'indennità, sarebbe 'contrario al sistema ed all'art. 2119
c.c.'
3. si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello ed a tal fine CP_1
sostenendo: che S.T. ra receduta ai sensi dell'art. 6.1., lett. a) del contratto e Pt_1
che pertanto le spettava l'indennizzo previsto dall'art. 6.3, che alle ipotesi di recesso di cui all'art.
6.1. espressamente si riferiva;
che l'art.
6.1. disciplinava anche le ipotesi di inadempimento che non consentivano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto su base fiduciaria.
4. Senza ulteriore svolgimento di attività istruttoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
5. L'appello non è fondato.
5.1. Il primo motivo, si basa sul duplice presupposto: i) che l'art. 6 del contratto disciplini un'ipotesi di recesso diversa da quella prevista dall'art. 2119 c.c.; ii) che quello intimato da ia un recesso per giusta causa, e non un recesso ai sensi Parte_1
dell'art. 6 del contratto, dal che l'inapplicabilità della relativa disciplina. Nessuno dei due presupposti è tuttavia corretto.
Quanto al secondo, il tribunale ha chiaramente affermato che “la convenuta si è
pertanto legittimamente avvalsa della clausola risolutiva 6.1”. L'accertamento che il recesso è stato intimato in base alla previsione contrattuale trova riscontro negli atti di causa: nella pec con la quale è stato comunicato il recesso (doc. 3 fascicolo di primo grado di parte appellata), ha infatti precisato che “La sua condotta ha Parte_1
determinato il venir meno del rapporto di fiducia su cui si basa il contratto di consulenza ed integra la condizione sub a) dell'art. 6 (clausola risolutiva espressa) del contratto e/o giusta causa di recesso”.
Quanto al primo, l'art.
6.1 prevede quale ipotesi di recesso anticipato un 'grave inadempimento … che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto'.
Si tratta di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui all'art. 2119 c.c., che consente il recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. Attesa
la coincidenza tra la fattispecie prevista nel contratto e quella generale di legge, ne segue la corretta applicazione al recesso della disciplina contrattuale in conformità agli accordi tra le parti.
L'appellante, che sostiene che la disciplina contrattuale e quella del 2119 c.c. regolano fattispecie astrattamente tra loro diverse, non ha dedotto e dimostrato gli elementi che in concreto dovrebbero condurre a sussumere la vicenda nell'ambito del recesso 2119
ccc., sottraendola alla disciplina negoziale in quanto in essa non ricompresa.
5.2. Il secondo motivo, in parte sovrapponibile al primo, si basa sull'assunto che un recesso immediato 'per giusta causa' sia incompatibile con la previsione di un'indennità in favore del receduto.
L'assunto si pone tuttavia in conflitto con la volontà delle parti come versata nel regolamento contrattuale, che riconosce, appunto, il diritto del receduto ad un indennizzo corrispondente a 40 gg. lavorativi, anche in caso di recesso per inadempimento che 'non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto'.
Per escludere il diritto all'indennizzo pur in presenza della disciplina contrattuale,
occorrerebbe sostenere che il recesso è stato intimato ai sensi dell'art. 2119 c.c., ma si tratta di ipotesi già esaminata e respinta in sede di esame del primo motivo, sul rilievo che non c'è, e comunque non è stata dimostrata, una sostanziale ed effettiva distinzione tra il recesso intimato in base alla previsione contrattuale e quello per giusta causa ex art. 2119 c.c.
Né potrebbe sostenersi la radicale ed ontologica incompatibilità tra il recesso per giusta causa da rapporto a tempo determinato e la previsione convenzionale di un indennizzo in favore del receduto. Nulla vieta che le parti prevedano, in caso di recesso ante tempus
per giusta causa da rapporto di lavoro a termine, un trattamento economico più
favorevole per il prestatore receduto rispetto a quello stabilito dall'art. 2119 c.c. (fermo che l'indennizzo previsto dall'art.
6.3. in caso di recesso ai sensi dell'art.
6.1. da parte di è diverso, come del resto puntualizzato dalla sentenza appellata, Parte_1
dall'indennità sostitutiva del preavviso).
6. Le ragioni poste a fondamento della decisione rendono irrilevanti i capitoli di prova per interpello e testi articolati dall'appellante, che vertono peraltro su circostanze in parte documentali e comunque non controverse.
7. Al rigetto dell'appello consegue la tassazione delle spese del grado a carico dell'appellante secondo soccombenza, a valori medi di scaglione, salva l'applicazione dei minimi alla fase istruttoria, in relazione all'attività effettivamente svolta.
p.q.m.
definitivamente pronunziando nella causa intestata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per competenze, oltre 15%
spese generali, CA ed IV come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
Trieste, 16.12.2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere estensore
Dott. LB AL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 la D&D Arredamenti di via Settimo 84/86 a Sesto al Reghena aveva stipulato con la due contratti con canone mensile per la gestione della connettività Parte_1